Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Tribunal de grande instance (Tribunale regionale) di Briey ha deferito alla Corte le seguenti questioni per una pronuncia pregiudiziale:
«1) Se l'art. 95 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un metodo di determinazione della potenza fiscale degli autoveicoli che porti ad attribuire una potenza fiscale superiore a taluni autoveicoli e quindi a distogliere i consumatori da essi, qualora gli autoveicoli compresi nelle categorie più tassate siano esclusivamente autoveicoli importati, che si trovano in un rapporto di concorrenza diretta con gli autoveicoli analoghi venduti in Francia, i quali, a loro volta, siano compresi nelle categorie fiscali più favorite.
2) Se l'art. 95 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che esso osta all'impiego concomitante di due modalità di determinazione della potenza fiscale degli autoveicoli, di cui una, più sfavorevole, sia applicata in particolare agli autoveicoli importati da altri Stati membri ed abbia l'effetto di distogliere i consumatori francesi da essi a vantaggio di autoveicoli analoghi venduti in Francia».
2 Questo è l'ultimo di una serie di casi relativi alle tasse di circolazione in Francia. Esso concerne in particolare il metodo di determinazione della potenza fiscale. Il signor Tabouillot, ricorrente nel procedimento principale, sostiene che il metodo usato per determinare la tassa di circolazione, che egli è tenuto a pagare in quanto proprietario di una Chevrolet Corvette, è in contrasto con l'art. 95 del Trattato. Tale metodo è stabilito da una circolare amministrativa risalente al 1956, che si applica in casi eccezionali e differisce dai comuni metodi stabiliti da una circolare amministrativa datata 1977. Prima di descrivere dettagliatamente i fatti della causa, inizierò con l'esporre la normativa francese applicabile e le precedenti pronunce della Corte. Esporrò la normativa francese sulla base delle informazioni disponibili grazie alla giurisprudenza della Corte e alle osservazioni del Governo francese e della Commissione, dal momento che l'ordinanza di rinvio non contiene un'adeguata descrizione delle regole applicabili.
La pertinente normativa francese e le precedenti pronunce della Corte
3 Gli artt. 1599 C - 1599 J del Code général des impôts (Codice tributario generale) contengono le norme fondamentali che disciplinano la tassa di circolazione differenziale. La struttura della tassa viene stabilita a livello nazionale, ma essa è riscossa da ogni dipartimento. A ogni modello di veicolo immesso sul mercato in Francia viene attribuita, ai fini fiscali, una «potenza» calcolata secondo una complessa formula, sulla quale tornerò in seguito. Le potenze fiscali sono raggruppate in scaglioni, ognuno dei quali contiene due o tre potenze. Per ogni scaglione tributario viene determinato un coefficiente a livello nazionale. Ogni anno le autorità di ciascun dipartimento stabiliscono l'importo di base per la tassa. Per determinare l'importo della tassa differenziale dovuta per i rispettivi scaglioni tributari, l'importo base così determinato viene moltiplicato per i coefficienti. L'importo della tassa dovuta per un dato autoveicolo può perciò variare da un dipartimento all'altro, ma la struttura della tassa è stabilita a livello nazionale ed è la stessa in tutto il paese.
4 La Corte ha già avuto occasione di pronunciare quattro sentenze sulla compatibilità del sistema francese di tassa di circolazione con l'art. 95 del Trattato. Nella prima causa, vale a dire la causa Humblot (1), veniva chiesto alla Corte se fosse compatibile con l'art. 95 del Trattato colpire con una tassa differenziale le auto fino a 16 CV e con una tassa speciale, di importo fisso e notevolmente maggiore, le auto oltre i 16 CV. La Corte fece innanzitutto la seguente osservazione generale sul sistema progressivo di tassa di circolazione:
«(...) nello stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri rimangono liberi di sottoporre prodotti come le autovetture ad un sistema di tasse di circolazione il cui importo aumenta progressivamente in base ad un criterio obiettivo, quale la potenza fiscale che può essere determinata in vario modo» (2).
5 La Corte aggiunse tuttavia che un siffatto sistema di tributi interni è compatibile con l'art. 95 solo in quanto sia privo di qualsiasi effetto discriminatorio o protezionistico (3).
6 La Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto da un sistema quale quello francese, in cui la tassa speciale era parecchie volte superiore all'importo massimo della tassa progressiva dovuta per le auto fino a 16 CV e le uniche auto colpite dalla tassa speciale erano importate, in particolare da altri Stati membri.
7 Per conformarsi a questa sentenza, il legislatore francese adottò allora l'art. 18 della legge 11 luglio 1985, n. 85/695. L'art. 18 aboliva la tassa speciale fissa sulle auto con potenza superiore a 16 CV. Rimaneva quindi soltanto il sistema differenziale. Esso funzionava come descritto sopra. L'art. 18 della legge, però, creava quattro nuovi scaglioni tributari portando il totale a nove scaglioni, ossia: fino a 4 CV, da 5 a 7 CV, 8 e 9 CV, 10 e 11 CV, da 12 a 16 CV, 17 e 18 CV, 19 e 20 CV, 21 e 22 CV e 23 CV e oltre. Esso fissava anche un coefficiente per ogni scaglione (rispettivamente: 1; 1,9; 4,5; 5,3; 9,4; 14,1; 21,1; 31,7 e 47,6). La circolare amministrativa 23 dicembre 1977 stabiliva la formula per calcolare le potenze fiscali.
8 Nella seconda causa, cioè la causa Feldain (4), veniva chiesto alla Corte se il sistema, modificato a seguito della sentenza Humblot con la legge 11 luglio 1985, n. 85/695, fosse compatibile con l'art. 95 del Trattato. Una delle questioni era la compatibilità con l'art. 95 del Trattato di un sistema in cui la progressione di coefficienti diventa «esponenziale» oltre lo scaglione da 12 a 16 CV, che era l'ultimo in cui figuravano autoveicoli di fabbricazione francese. La Corte ritenne che nella progressione non esisteva nessuna differenza significativa che consentisse di ravvisare un eventuale effetto discriminatorio o protezionistico (5). Tuttavia, la Corte ritenne il regime fiscale discriminatorio sotto due aspetti.
9 In primo luogo, la suddivisione degli scaglioni fiscali era tale che le auto di categoria superiore prodotte in Francia ricadevano nello scaglione fiscale da 12 a 16 CV, mentre negli scaglioni fiscali oltre i 16 CV si trovavano solo autoveicoli provenienti da altri Stati membri. A causa dell'ampiezza dello scaglione da 12 a 16 CV (l'unico contenente cinque livelli di potenza fiscale mentre tutti gli altri ne comprendevano due o tre), le auto di categoria superiore prodotte in Francia erano sottratte alla progressione normale della tassa (6).
10 In secondo luogo, lo stesso metodo di calcolo della potenza fiscale, come stabilito dalla circolare amministrativa del 23 dicembre 1977, non era obiettivo e favoriva le auto prodotte in Francia (7). Questo metodo veniva espresso con la seguente formula:
P = m (0,0458. C/K) 1,48
In tale formula, P sta ad indicare la potenza amministrativa, m è pari a 1 per la benzina e a 0,7 per il gasolio, C rappresenta la cilindrata del motore espressa in centimetri cubi. La cilindrata veniva divisa per un fattore, chiamato fattore K, che era pari alla «media delle velocità teoricamente raggiunte dalla vettura considerata, a 1 000 giri al minuto su ciascuno dei rapporti del cambio» (8). La Corte rilevò, tuttavia, che per gli autoveicoli di potenza reale superiore a 100 kW il fattore K venisse contenuto nel limite massimo di 21.
11 La Corte stabilì che, limitando il fattore K come sopra descritto, la normativa in questione avesse l'effetto di attribuire alle vetture munite di cambio manuale e di cilindrata superiore a 3 109,7 cm3 potenze fiscali superiori a 16 CV. D'altronde, essendo il fattore K limitato, soltanto la cilindrata determinava la potenza fiscale a fini tributari. Poichè la cilindrata era elevata all'esponente 1,48, l'effetto di ogni aumento della cilindrata era di far rientrare dette vetture negli scaglioni fiscali più elevati (9).
12 La Corte ritenne anche che nessuna vettura di fabbricazione francese aveva una cilindrata superiore a 3 109,7 cm3. Di conseguenza, l'effetto della limitazione del fattore K a 21 era quello di far rientrare negli scaglioni fiscali superiori solo vetture importate mentre, senza detta limitazione, alle predette vetture sarebbero state attribuite potenze fiscali inferiori. Una siffatta limitazione non si giustificava con considerazioni riguardanti il consumo di benzina. Non esisteva alcuna differenza degna di rilievo a questo proposito tra le autovetture colpite dalla limitazione del fattore K e altre vetture analoghe che ne erano sottratte. La Corte pertanto rilevò che tale modalità di determinazione della potenza fiscale a scopi tributari non aveva carattere obiettivo e favoriva le autovetture di fabbricazione francese (10).
13 La Corte pervenne alle stesse conclusioni nel terzo caso, vale a dire nella causa Seguela e a. (11).
14 Il legislatore francese emanò nuove norme per conformarsi alla sentenza Feldain. L'art. 20 della legge 30 dicembre 1987, n. 87-1061, modificava l'art. 1599 G del Code général des impôts dividendo in due il vecchio scaglione 12-16 CV, creando in totale dieci scaglioni anziché nove. Conseguentemente, adesso esiste uno scaglione per i 12-14 CV e un altro per i 15-16 CV. Inoltre, una nuova circolare amministrativa del 12 gennaio 1988 ha modificato il metodo di calcolo della potenza fiscale previsto dalla circolare del 23 dicembre 1977. La nuova circolare ha modificato quella parte del metodo che la Corte aveva ritenuto incompatibile con l'art. 95 del Trattato, rimuovendo il limite del fattore K. La legge 22 giugno 1993, n. 93/859, ha conferito a questa circolare forza di legge con efficacia retroattiva.
15 La Corte quindi si è confrontata nuovamente con la tassa di circolazione differenziale francese nella causa Casarin (12), in cui ha stabilito che l'art. 95 del Trattato non osta all'applicazione di un sistema di tassazione progressiva come quello risultante dagli ultimi emendamenti delle normative francesi. In tale causa la Corte non prese in considerazione il metodo di calcolo della potenza fiscale delle autovetture.
16 E' questo metodo che è di nuovo in discussione nel caso di specie. Sembra che la circolare del 1977, così come emendata, non venga applicata in tutti i casi. Esiste un secondo metodo, stabilito da una circolare amministrativa del 28 dicembre 1956, che sembra essere ancora applicato essenzialmente in tre tipi di casi:
a) autoveicoli il cui modello era stato collaudato in Francia prima del 1_ gennaio 1978;
b) autoveicoli non conformi a uno dei modelli collaudati in Francia dopo il 1_ gennaio 1978;
c) autoveicoli conformi ad un modello collaudato dopo il 1_ gennaio 1978, ma considerati non equivalenti a tale modello dal punto di vista della potenza fiscale.
17 Il metodo previsto dalla circolare del 1956 è espresso con la seguente formula:
P = K n D 2 L ù
in cui P sta per potenza fiscale a scopi tributari, K è un coefficiente numerico, n è il numero dei cilindri, D è il diametro dei cilindri in centimetri, L è la traiettoria del pistone in centimetri e ù è la velocità di rotazione in giri per secondo.
18 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione afferma che la formula può essere espressa più agevolmente mediante la moltiplicazione della cilindrata in litri per un coefficiente di 5,7294 nel caso di veicoli a benzina, e per un coefficiente di 4,0106 nel caso di veicoli a gasolio. In risposta a un quesito scritto della Corte, il governo francese ha confermato che, in base a tale formula, la potenza fiscale di un autoveicolo è strettamente proporzionale alla sua cilindrata.
19 Rispondendo sempre a un quesito scritto, il governo francese ha osservato anche che la suddetta formula viene utilizzata solo in quei casi in cui le informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, necessarie per l'applicazione della formula standard contenuta nella circolare del 1977, non possono essere ottenute, oppure si possono ottenere solo con grande difficoltà (per esempio smantellando l'autoveicolo). La cilindrata, per contro, può essere di regola stabilita facilmente.
20 La circolare del 1956 costituiva oggetto della causa Bresle (13), ma in quel caso la Corte emise un'ordinanza che dichiarava la domanda inammissibile per insufficienza di informazioni.
Fatti e causa principale
21 Il signor Tabouillot è proprietario di un autoveicolo Chevrolet Corvette, messo in circolazione per la prima volta il 1_ gennaio 1980. Il 10 settembre 1994 la polizia redigeva verbale nei suoi confronti per mancata apposizione del bollo di circolazione sulla sua automobile. Gli veniva ingiunto di pagare 6 031 FF per la tassa, nonché 11 710 FF per l'ammenda ai sensi dell'art. 1840 N quater del Code général des impôts. Il signor Tabouillot si opponeva a tale provvedimento, ma l'Administration fiscale (Amministrazione tributaria) respingeva il suo reclamo. Egli allora presentava un ricorso volto ad ottenere: a) che le disposizioni relative alla tassa differenziale applicata ai veicoli a motore superiori a 16 CV fossero dichiarate non conformi all'art. 95 del Trattato e perciò inapplicabili, e b) un'ordinanza che dichiarasse nulle l'esazione della tassa e l'ingiunzione di pagamento da lui ricevute.
22 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il signor Tabouillot si è opposto sia alla progressività della tassa di circolazione francese sia al metodo utilizzato per calcolare la potenza fiscale del suo veicolo. Tale metodo è quello stabilito dalla circolare del 1956. Il giudice di rinvio ha respinto la prima obiezione sulla base della sentenza Casarin (14) e ha deferito le questioni sopra citate (15), in relazione alla modalità di determinazione della potenza fiscale.
Sulla ricevibilità
23 Nelle sue osservazioni scritte, sebbene non all'udienza, il governo francese ha contestato l'ammissibilità del rinvio. Esso ha sostenuto essenzialmente che l'ordinanza di rinvio non forniva sufficienti informazioni. L'ordinanza non enunciava il complesso metodo di calcolo della potenza fiscale di cui alla circolare del 1956, né indicava in quali casi tale metodo dovesse essere applicato. Inoltre, essa non chiariva su quali basi il giudice di rinvio mettesse in dubbio la compatibilità della normativa francese con il diritto comunitario. Conseguentemente, l'ordinanza di rinvio non consentiva ad altri Stati membri o ad altre parti interessate di presentare osservazioni in base all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia.
24 A mio parere, si può ben dubitare se sia appropriato per la Corte rispondere alle questioni deferite, per le seguenti ragioni.
25 In primo luogo, è assodato che, al fine di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale, è necessario che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni che ha sollevato, o che esso spieghi almeno le circostanze di fatto su cui esse sono fondate (16). Queste condizioni non risultano soddisfatte nel presente caso, dal momento che nell'ordinanza di rinvio risultano mancare parecchi elementi di informazioni fondamentali. L'ordinanza non precisa l'origine del veicolo del signor Tabouillot (un punto sul quale ritornerò in seguito). Essa non espone in modo sufficientemente dettagliato le norme nazionali applicabili: le due formule esistenti per calcolare la potenza fiscale non sono descritte, né viene spiegato in quali precise circostanze vada applicata la formula prevista dalla circolare del 1956. L'ordinanza non precisa quali effetti la scelta della formula abbia sulla tassazione degli autoveicoli in Francia in generale, né specifica gli effetti sulla tassazione degli autoveicoli importati da altri Stati membri in particolare. Ne consegue che il giudice di rinvio non ha spiegato i suoi dubbi sulla compatibilità delle norme francesi con l'art. 95 del Trattato. Infine, l'ordinanza non chiarisce in quale modo la sentenza della Corte potrebbe aver rilievo per il procedimento principale (un altro punto sul quale ritornerò): se l'applicazione della circolare del 1956 fosse in contrasto con il diritto comunitario, ciò vorrebbe dire che si dovrebbe applicare la circolare del 1977 e che, in tal caso, ciò darebbe luogo ad un diverso livello di tassazione?
26 E' vero che la Corte ha riconosciuto che l'obbligo incombente al giudice nazionale di definire l'ambito di fatto e di diritto è meno cogente nell'ipotesi in cui le questioni vertano su punti tecnici precisi e consentano alla Corte di fornire una soluzione utile anche se il giudice nazionale non ha fornito una descrizione esauriente della situazione di diritto e di fatto (17). Nel caso in esame molte informazioni possono essere tratte dalla precedente giurisprudenza della Corte, dalle osservazioni della Commissione e dalle risposte del governo francese e del signor Tabouillot ai quesiti scritti della Corte. E' dubbio, tuttavia, se tutte queste informazioni costituiscano una base appropriata per una pronuncia significativa della Corte. Per esempio, all'udienza emergeva che la Commissione e il governo francese non concordavano in merito: a) alle circostanze in cui si applicava la circolare del 1956, e b) all'incidenza di tale applicazione sul commercio tra gli Stati membri. Al fine di pervenire ad una risposta significativa alle questioni del giudice di rinvio, la Corte dovrebbe effettuare varie supposizioni rischiando così di formulare una sentenza basata su ipotesi. Essa emanerebbe anche una pronuncia generale sulla compatibilità del sistema francese con il diritto comunitario, e a me sembra che ciò dovrebbe avvenire piuttosto nel contesto di un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato (a condizione, naturalmente, che la Commissione sia del parere che un tale procedimento debba essere promosso).
27 Se anche la Corte fosse disposta a cercar di superare queste obiezioni, rimarrebbe il fatto che, come la Corte stessa ha stabilito in precedenza, le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili, ma consentono anche ai governi degli Stati membri e ad altre parti interessate di presentare osservazioni in base all'art. 20 dello Statuto della Corte. Spetta alla Corte vegliare affinché la possibilità di presentare osservazioni sia salvaguardata, tenendo conto del fatto che, in virtù della disposizione summenzionata, alle parti interessate vengono trasmessi solo i provvedimenti di rinvio (18). Non sono convinto che la Corte assolverebbe a tale dovere in questo caso se dovesse rispondere alle domande del giudice di rinvio.
28 Oltre alla mancanza di informazioni nell'ordinanza di rinvio, esistono altre ragioni per le quali il presente deferimento dovrebbe essere considerato irricevibile. La Corte ha costantemente affermato che spetta solo ai giudici nazionali valutare, alla luce delle particolarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per consentire loro di statuire, sia la rilevanza delle domande da essi deferite alla Corte. Una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte di un giudice nazionale può essere rigettata solo se sia manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta da tale giudice non abbia alcuna relazione con l'effettiva natura o con l'oggetto della causa principale (19). Nel caso di specie è dubbio se l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal giudice di rinvio abbia in effetti una qualche relazione con l'oggetto della causa principale per due ragioni.
29 In primo luogo, il signor Tabouillot ha dichiarato, rispondendo ad un quesito scritto della Corte, di aver acquistato la sua automobile negli Stati Uniti; a quanto pare, egli l'aveva acquistata nel New Jersey il 27 agosto 1991 importandola direttamente in Francia, dove essa era stata omologata dalle autorità francesi il 29 maggio 1992. Pertanto, la controversia pendente davanti al giudice di rinvio non rientra in alcun modo nell'ambito di applicazione dell'art. 95 del Trattato, che si riferisce espressamente ai «prodotti degli altri Stati membri». E' vero che tale espressione comprende anche i prodotti originari di paesi terzi che siano stati importati in uno Stato membro e si trovino successivamente in libera circolazione nella Comunità (20). Tuttavia, la Chevrolet Corvette del signor Tabouillot non rientra fra questi prodotti. Essa è stata importata direttamente in Francia dagli Stati Uniti e non può pertanto beneficiare della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità. Sembra dubbio che il giudice di rinvio, se fosse stato a conoscenza di tali fatti, avrebbe ritenuto necessaria una pronuncia da parte di questa Corte sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato per consentirgli di emettere la sua sentenza, come prescrive l'art. 177 del Trattato.
30 All'udienza l'avvocato del signor Tabouillot ha sostenuto che, in virtù del principio dell'uguaglianza di trattamento dei contribuenti nel diritto francese, il signor Tabouillot avrebbe potuto nondimeno fare affidamento su una pronuncia da parte della Corte sull'incompatibilità del sistema francese con l'art. 95 del Trattato. Tuttavia, non esiste alcuna indicazione in tal senso nell'ordinanza del giudice nazionale; al contrario, il giudice nazionale ha formulato le proprie questioni in base alla presupposizione che l'automobile fosse stata importata da un altro Stato membro. In ogni caso, è difficile comprendere come si possa applicare un principio sull'uguaglianza di trattamento dei contribuenti. Sembra dubbio che un contribuente la cui automobile sia stata direttamente importata da un paese terzo si trovi nella stessa posizione di un contribuente la cui automobile sia stata importata da un altro Stato membro.
31 In secondo luogo, è dubbia la rilevanza almeno della seconda delle questioni deferite poiché, secondo il governo francese, ai fini tributari è irrilevante che la potenza fiscale dell'autovettura del signor Tabouillot sia calcolata in base alla circolare del 1956 o, in alternativa, in base a quella del 1977: a causa della sua grande cilindrata, la Chevrolet Corvette in questione, attualmente classificata nella categoria 33 CV, sarebbe in ogni caso classificata in una categoria superiore a 23 CV, rientrando in tal modo nello scaglione fiscale più elevato. Il signor Tabouillot non contesta tale affermazione, come le osservazioni della Commissione sembrano confermare. Infatti la Commissione sostiene, sulla base di un'analisi relativa all'incidenza di entrambi i metodi per calcolare la potenza fiscale su un'ampia gamma di modelli, che la differenza non è mai maggiore di 3 CV. Pertanto, poiché nel caso di specie viene proprio messa in dubbio la compatibilità con l'art. 95 del Trattato della contemporanea esistenza in Francia di due differenti metodi di calcolo della potenza fiscale, sembrerebbe che la sentenza della Corte non possa avere alcuna relazione con la causa principale.
32 Per le ragioni sopra esposte, il presente rinvio può senz'altro essere ritenuto irricevibile. Tuttavia, può essere in ogni caso utile esaminare brevemente il merito della causa.
Nel merito
33 Considerata la scarsezza di informazioni nell'ordinanza di rinvio, ogni discussione a proposito delle questioni deferite dal giudice nazionale deve necessariamente essere alquanto generica. Tali questioni concernono essenzialmente il problema delle circostanze in base alle quali uno Stato membro può utilizzare, in un sistema di tasse di circolazione progressive e differenziali, due differenti metodi di calcolo della potenza fiscale degli autoveicoli. Si dovrebbe sollevare questo problema tenendo conto di quanto segue: sembra incontestato che l'applicazione di uno dei metodi (la formula del 1956) si traduca costantemente in una potenza fiscale superiore, e quindi spesso in una tassazione più elevata, rispetto all'applicazione del secondo metodo, definito normale (la formula del 1977). Ciò viene confermato in effetti dai dati prodotti dalla Commissione, che non sono stati messi in discussione. Ciò che viene contestato, tuttavia, è: a) se l'applicazione della circolare del 1956 colpisca essenzialmente autovetture importate, e b) se tale circolare venga applicata solo quando sia materialmente impossibile applicare quella del 1977.
34 Risulta chiaro dalla giurisprudenza della Corte che la tassazione progressiva è consentita, a condizione che abbia effetti neutri sulla produzione nazionale e sulle importazioni. Questo requisito della neutralità si applica, nel caso degli autoveicoli, anche alla modalità di determinazione della potenza fiscale (21). Laddove vengano utilizzati due metodi differenti che si traducono in differenti livelli di tassazione, come sembra che si verifichi nella specie, il sistema deve del pari essere neutro: le norme che determinano la scelta del metodo devono basarsi su criteri obiettivi che non siano discriminanti nei confronti di prodotti simili importati, né tali da proteggere la produzione nazionale.
35 Non è affatto chiaro se il sistema francese sia conforme a tali requisiti e sembra, come osserva la Commissione, che ci sia mancanza di trasparenza nella sua effettiva applicazione. A questo riguardo la Corte ha stabilito che, in caso di mancanza di trasparenza, tocca allo Stato membro interessato dimostrare che il sistema in questione non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori (22). Tale affermazione, benché effettuata a proposito di un ricorso per inadempimento, promosso in base all'art. 169 del Trattato, deve chiaramente avere una portata generale. L'art. 95 del Trattato produce effetti diretti e dev'essere fatto valere davanti ai giudici nazionali. Un sistema di tassazione la cui trasparenza sia così carente da non consentire ai giudici nazionali di decidere se esso abbia o meno carattere discriminatorio renderebbe impossibile al contribuente fare affidamento sull'art. 95. Un tale sistema dovrebbe solo per questa ragione essere incompatibile con l'art. 95 del Trattato. L'efficacia del divieto di discriminazione fiscale potrebbe essere singolarmente ridotta se ad uno Stato membro fosse consentito di introdurre o mantenere in vigore un sistema fiscale non trasparente, in particolare qualora la tassa sia differenziale e progressiva e si applichi ad un prodotto fiscalmente molto sensibile e oggetto di scambi oltre frontiera in grandi quantità, come nel caso delle automobili.
36 Lo stesso principio di efficacia ha indotto la Corte ad affermare che il divieto di discriminazione in altri settori, segnatamente i principi di parità di trattamento e di parità di retribuzione tra uomini e donne, debbono essere fatti valere davanti ai giudici nazionali; esso ha indotto la Corte a condannare in quanto in contrasto con il diritto comunitario un sistema la cui mancanza di trasparenza impedisca qualsiasi forma di controllo da parte del giudice nazionale, nonché ad affermare che, in certi casi, adeguamenti alle norme nazionali relative all'onere della prova possono essere richiesti per l'effettiva attuazione del principio di parità (23).
37 Per ragioni analoghe, il principio per cui le norme che determinano la scelta del metodo devono essere obiettive e neutre vale, a mio parere, anche per i requisiti in materia di prove. Se il metodo di calcolo delle tasse meno favorevole si applica solo nel caso in cui non si disponga delle caratteristiche tecniche del prodotto importato, che consentono l'applicazione del metodo più favorevole, il contribuente dovrebbe poter fornire la prova di tali caratteristiche tecniche con ogni ragionevole mezzo. Ancora una volta, sono stati sollevati dubbi a tale riguardo, dato che la Commissione e il signor Tabouillot hanno affermato che in alcuni casi l'amministrazione francese non accettava informazioni tecniche affidabili che avrebbero consentito l'applicazione della circolare del 1977 più favorevole.
Conclusione
38 Pertanto, esistono a mio giudizio seri dubbi sulla ricevibilità di questo rinvio. Tuttavia, se si dovesse rispondere alle questioni, la risposta dovrebbe essere la seguente:
«1) L'art. 95 del Trattato non osta all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di una modalità di determinazione della potenza fiscale degli autoveicoli basata su criteri obiettivi che si applichino indiscriminatamente ad autoveicoli prodotti in detto Stato membro e ad autoveicoli importati da altri Stati membri.
2) L'art. 95 del Trattato non osta all'applicazione, da parte di uno Stato membro, di due tipi di norme per stabilire la potenza fiscale degli autoveicoli, a condizione che la scelta fra i due tipi di regole si basi su criteri obiettivi che non siano discriminanti nei confronti di prodotti simili importati e non siano tali da proteggere la produzione nazionale.
3) In caso di mancanza di trasparenza nel sistema usato da uno Stato membro nello stabilire la potenza fiscale degli autoveicoli, tocca allo Stato membro provare dinanzi al giudice nazionale che il sistema non produce alcuna possibilità di effetti discriminatori».
(1) - Causa 112/84, Humblot (Racc. 1985, pag. 1367).
(2) - Ibidem, punto 12.
(3) - Ibidem, punto 13.
(4) - Causa 433/85, Feldain (Racc. 1987, pag. 3521).
(5) - Ibidem, punto 13.
(6) - Ibidem, punto 14.
(7) - Ibidem, punti 15 e 16.
(8) - Ibidem, punto 6.
(9) - Ibidem, punto 15.
(10) - Ibidem, punto 16.
(11) - Cause riunite 76/87, 86/87-89/87 e 149/87, Seguela e a. (Racc. 1988, pag. 2397).
(12) - Causa C-113/94, Casarin (Racc. 1995, pag. I-4203).
(13) - Causa C-257/95 (Racc. 1996, pag. I-233).
(14) - Citata alla nota 12.
(15) - Al punto 1.
(16) - V., inter alia, cause riunite C-320/90-C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. 1993, pag. I-393), punto 6; causa C-157/92, Banchero (Racc. 1993, pag. I-1085), punto 4; causa C-378/93, La Pyramide (Racc. 1994, pag. I-3999), punto 14; causa C-458/93, Saddik (Racc. 1995, pag. I-511), punto 12, e sentenza Bresle, citata alla nota 13, punto 16.
(17) - Causa C-316/93, Vaneetveld (Racc. 1994, pag. I-763), punto 13, e ordinanza Saddik, citata alla nota 16, punto 14.
(18) - Cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a. (Racc. 1982, pag. 1299), punto 6, e ordinanza Saddik, citata alla nota 16, punto 13.
(19) - V., inter alia, causa 126/80, Salonia (Racc. 1981, pag. 1563), punto 6; causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. 1992, pag. I-4673), punto 18; causa C-143/94, Furlanis (Racc. 1995, pag. I-3633), punto 12; causa C-129/94, Ruiz Bernáldez (Racc. 1996, pag. I-1829), punto 7; cause riunite C-283/94, C-291/94 e C-292/94, Denkavit e a. (Racc. 1996, pag. I-5063), punto 44, e cause riunite C-320/94, C-328/94, C-329/94 e C-337/94-C-339/94, Reti Televisive Italiane e a. (Racc. 1996, pag. I-6471), punto 23.
(20) - Causa 193/85, Co-Frutta (Racc. 1987, pag. 2085), punti 24-29.
(21) - V. supra, paragrafi 10-12.
(22) - Causa C-152/89, Commissione/Lussemburgo (Racc. 1991, pag. I-3141), punto 25, e causa C-153/89, Commissione/Belgio (Racc. 1991, pag. I-3171), punto 16.
(23) - V. causa 318/86, Commissione/Francia (Racc. 1988, pag. 3559), punto 27, e causa 109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Danfoss (Racc. 1989, pag. 3199).
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