Conclusioni dell avvocato generale
1 Con i presenti ricorsi, il Regno di Danimarca (causa C-289/96), la Repubblica federale di Germania (causa C-293/96) e la Repubblica francese (causa C-299/96) chiedono l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (1) nella parte in cui viene disposta la registrazione del termine «Feta» come denominazione di origine protetta. Più precisamente, è dedotto che non sarebbero soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 2081/92 (2) affinché la feta possa beneficiare della protezione accordata dallo stesso regolamento.
Contesto normativo e fattuale
2 Al fine di ridurre gli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle merci dalla coesistenza di diversi regimi nazionali di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, il regolamento n. 2081/92 ha istituito un regime comunitario uniforme, che permette la tutela di dette denominazioni e indicazioni nel territorio di tutti gli Stati membri.
Le nozioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica», ai fini dell'applicazione del regolamento, sono precisate all'art. 2, n. 2, ai sensi del quale si intende per:
«a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
Il n. 3 del medesimo articolo, poi, dispone che:
«Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino».
La sfera della protezione accordata dal regolamento è definita dall'art. 13, ai sensi del quale:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
(...)».
Inoltre, a termini dell'art. 8, «le menzioni "DOP" [denominazione di origine protetta], "IGP" [indicazione geografica protetta] o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento».
Di fondamentale rilievo, ai nostri fini, è l'art. 3, secondo il quale «le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate». Sempre l'art. 3 precisa, poi, che:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione di origine divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
- della situazione esistente in altri Stati membri,
- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.
3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento».
La tutela disposta dal regolamento è subordinata alla registrazione della denominazione di cui si tratta presso il «Registro delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette»; registrazione che deve avvenire secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento. Nel nostro caso, viene in rilievo la procedura, per così dire, «abbreviata», disciplinata dall'art. 17 con riferimento all'iscrizione delle denominazioni già esistenti. Tale disposizione prevede che:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
3 Veniamo ora ai fatti sottostanti all'introduzione del presente giudizio. In via preliminare, conviene descrivere brevemente le caratteristiche del formaggio feta. Il termine - che è di derivazione italiana e significa «fetta» o «trancio» - designa un formaggio bianco tradizionale in salamoia preparato da tempi immemorabili in tutta la Grecia, nonché in altri Stati dei Balcani (3). Il metodo di fabbricazione è quello della sgocciolatura naturale del latte senza alcuna pressione (4) ed il prodotto così ottenuto si caratterizza per una tessitura compatta, un colore bianco naturale, un odore caratteristico ed un sapore leggermente acido, salato e grasso.
In Grecia, non esisteva, fino al 1988, alcuna disciplina relativa alla produzione di feta. I luoghi di produzione sono molteplici e si incontrano dunque diverse varianti locali o regionali del prodotto. Inoltre, data l'assenza di specificazioni tecniche a livello internazionale, si sono affermati, in diversi Stati membri della Comunità nonché in Stati terzi, altri metodi di produzione della feta, che si distinguono, tuttavia, da quelli impiegati in Grecia. La differenza consiste nell'utilizzazione del latte di mucca, anziché - come avviene in Grecia - del latte di pecora e/o di capra, e nel ricorso ad un metodo di elaborazione industriale, l'ultrafiltrazione, più moderno ed economico rispetto alla sgocciolatura naturale. Al di fuori della Grecia, per quanto riguarda il mercato comunitario, la produzione di feta è prevalentemente concentrata in Danimarca (primo produttore), nel quale la produzione è cominciata a partire dagli anni '60, nonché in Germania, nei Paesi Bassi ed in Francia (5).
4 Come si è detto, la regolamentazione delle condizioni di produzione e di immissione in commercio della feta è cominciata, in Grecia, nel 1988 (6) ed è culminata nell'adozione di un decreto del 1994 (7), con il quale è stata istituita, a livello nazionale, la denominazione di origine «feta».
Con lettera del 21 gennaio 1994, il governo greco ha chiesto la registrazione del termine «feta» come DOP, nel quadro della procedura abbreviata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92. In data 19 gennaio 1996, conformemente all'art. 15 del regolamento, la Commissione ha sottoposto al comitato previsto da tale disposizione una lista di denominazioni per le quali era richiesta l'iscrizione. La lista comprendeva anche il termine «feta». Poiché il comitato non si era pronunciato nel termine impartitogli, la Commissione, il 6 marzo 1996, inoltrava una proposta al Consiglio, come previsto dal quarto comma del citato art. 15. Neppure il Consiglio, tuttavia, deliberava nel termine previsto. Pertanto, in data 12 giugno 1996, la Commissione, in virtù del quinto comma dell'art. 15, adottava il regolamento controverso, con il quale la feta è stata registrata come DOP (8).
5 Avverso tale regolamento, hanno proposto ricorso per annullamento il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese (9). La Repubblica ellenica è intervenuta in giudizio, a sostegno delle conclusioni formulate dalla Commissione, istituzione convenuta.
Nel merito
In sostanza, i governi ricorrenti deducono l'invalidità del regolamento impugnato, nella parte in cui prescrive la registrazione del termine «feta» come DOP, sotto un duplice profilo. Anzitutto, non sarebbero soddisfatte le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento n. 2081/92 perché un prodotto possa beneficiare di una DOP. Inoltre, l'espressione semantica «feta» sarebbe un termine generico e non potrebbe dunque, dato il disposto degli artt. 3 e 17 del medesimo regolamento, essere protetta come DOP.
Sulla violazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92
6 Con riguardo alla prima censura, i ricorrenti fanno valere che la registrazione della feta come DOP sarebbe contraria all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 in quanto l'area geografica che ricade sotto la protezione della denominazione registrata si estenderebbe, in sostanza, all'intero territorio nazionale greco; possibilità, questa, che il regolamento esclude con riguardo alle denominazioni tradizionali non geografiche, qual è quella in esame. Inoltre, la feta non sarebbe neppure originaria della Grecia, ma dell'intera area balcanica.
La Commissione, sostenuta dal governo greco, contesta, tuttavia, tale valutazione. Essa osserva che la delimitazione della zona geografica di provenienza della feta non coprirebbe tutta la Grecia: rimarrebbero esclusi, infatti, gli arcipelaghi delle Cicladi e delle Sporadi, nonché l'isola di Creta, che pure presentano una produzione tradizionale di formaggio in salamoia simile alla feta. La regione di origine della feta sarebbe, dunque, la Grecia continentale ed il dipartimento di Lesbos; la zona così definita si caratterizzerebbe, poi, per omogeneità di condizioni climatiche e di flora, che conferirebbero alla feta prodotta in quell'area peculiari caratteristiche.
7 Ritengo che la tesi dei governi ricorrenti vada accolta. In via preliminare, è da osservare che le parti hanno correttamente ricondotto la denominazione di cui trattasi nell'ambito delle «denominazioni tradizionali» non geografiche di cui all'art. 2, n. 3. Il termine feta, infatti, proviene dal latino e significa fetta; esso, pertanto, non designa «il nome di una regione, di un luogo determinato o (...) di un paese», come richiede l'art. 2, n. 2, lett. a), per le denominazioni geografiche. Occorre, dunque, verificare se sono soddisfatte le prescrizioni dettate dal citato art. 2, n. 3, per assicurare alla feta l'attribuzione di una denominazione non geografica.
A mio avviso, la risposta deve essere negativa, per le ragioni qui di seguito esposte.
In primo luogo, a termini del regolamento n. 2081/92, si può fregiare di una denominazione protetta solo un prodotto «originario di una regione o di un luogo determinato» (10); occorre, inoltre, che esso «soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino», vale a dire che la qualità o le caratteristiche del prodotto stesso «siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata». Significativamente, poi, con riferimento alle denominazioni che qui rilevano - quelle, cioè, tradizionali non geografiche -, il regolamento esclude che l'area geografica interessata possa coincidere con l'estensione territoriale di un intero paese; possibilità, questa, invece ammessa dallo stesso regolamento con riguardo alle denominazioni di altra natura (11).
I dati testuali appena richiamati riflettono una fondamentale esigenza in tema di denominazioni protette: occorre, infatti, che il prodotto recante la denominazione stia in un particolare rapporto con una zona territoriale delimitata. Ciò sotto un duplice aspetto. Anzitutto, il prodotto deve essere originario di un'area precisa e circoscritta. Inoltre, l'origine del prodotto deve conferire ad esso caratteristiche particolari in termini di qualità e reputazione; è questo che il regolamento richiede (12) col prescrivere che la qualità e la reputazione siano «dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico» considerato. Aggiungo che il legame tra prodotto e territorio deve essere esclusivo, nel senso che il prodotto deve essere stato concepito, sviluppato e si deve essere affermato esclusivamente in quella zona, e non altrove. Solo questo legame esclusivo giustifica l'attribuzione di un monopolio collettivo nello sfruttamento della denominazione ad un gruppo di produttori, che se ne avvalgono appunto in virtù del luogo dove sono stabiliti.
8 Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella specie. I governi ricorrenti hanno correttamente rilevato come, nel nostro caso, manchi il legame tra il prodotto ed una zona territoriale ben definita, visto che l'area geografica coperta dalla denominazione «feta» si estende, in sostanza, quasi all'intero territorio nazionale greco. Condivido questo rilievo. Vero è, come ha osservato la Commissione, che l'espressione «regione», qual essa figura nel regolamento, non va intesa nella sua accezione amministrativa; vi possono quindi essere «regioni», ai sensi del regolamento, che coprono una o più regioni amministrative. Tuttavia, occorre che l'area geografica in questione si caratterizzi in ogni sua parte per condizioni climatiche e morfologiche tali da garantire l'uniforme qualità del prodotto. Occorre, cioè, che le peculiari condizioni che incidono sulle caratteristiche del prodotto si riscontrino effettivamente nell'intera area regionale interessata. E' evidente che una siffatta probabilità diminuisce a misura che si estende l'ambito territoriale al quale andrebbe riferita la denominazione, e tanto più in quanto si tratta di una regione che copre la quasi totalità del territorio nazionale. Non a caso, il regolamento in esame limita a «casi eccezionali» (13) - e comunque diversi da quelli delle denominazioni non geografiche, che qui rilevano - la protezione di denominazioni di prodotti originari di un intero paese.
Anche a prescindere da quest'ultimo rilievo, vi è, comunque, una ragione preliminare ed assorbente che impedisce, a mio avviso, di considerare la feta come originaria della Grecia, ai sensi del regolamento sulle DOP. Vero è che la feta è uno dei prodotti tradizionali greci. Non credo, però, che essa si possa definire come originaria di una particolare regione greca, nel senso che tale prodotto si è sviluppato ed affermato esclusivamente in quell'area, con le peculiari caratteristiche dovute appunto al luogo di origine. Non è contestato, infatti, che la feta è originaria dell'area balcanica, e dunque trova la sua origine in una zona territoriale che supera largamente quella di una determinata regione, ed anche quella di un intero paese. Si tratta, quindi, di un prodotto che trae origine da un'area regionale costituita da più Stati, e così di dimensione più ampia rispetto a quella prefigurata dal regolamento. Viene così meno quella particolare, e stretta, correlazione tra prodotto e territorio che giustifica, nel sistema del regolamento, l'attribuzione di una DOP.
Non voglio con ciò negare che la feta sia strettamente legata al patrimonio dei tradizionali valori gastronomici greci. Senonché, la funzione delle DOP, nel sistema del regolamento, non consiste nel tutelare tout court le tradizioni culinarie e gastronomiche: la tradizione è tutelata, con l'attribuzione di un diritto esclusivo nell'uso di una denominazione, in quanto essa si sia affermata e sviluppata in un'area geografica definita; e, soprattutto, quando la particolare qualità del prodotto è dovuta precisamente al fatto che esso è originario di quell'area, nella quale si riscontra, in via esclusiva, quell'insieme di «fattori naturali e umani» che caratterizzano il prodotto come unico e dunque meritevole di tutela.
9 A mio avviso, i rilievi sopra svolti giustificano l'annullamento del regolamento controverso nella parte in cui dispone la registrazione del termine feta come DOP. Il prodotto designato con tale denominazione, infatti, non è originario di una particolare regione geografica della Grecia, alla quale debba le sue qualità o le sue caratteristiche. Neppure può dirsi, d'altra parte, che tale prodotto sia originario di tutta la Grecia, ad esclusione di altri Stati, visto che esso, da tempi immemorabili, rientra nella tradizionale produzione casearia dell'intera area balcanica. Non è, dunque, soddisfatto il requisito che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 pone come condizione essenziale per la registrazione di una DOP, vale a dire che il prodotto presenti una particolare relazione con una delimitata regione geografica; e questo nel duplice senso che esso è esclusivamente originario di quell'area e che le sue peculiari qualità e caratteristiche sono «dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico» considerato.
Sulla genericità della denominazione «feta»
10 Le precedenti considerazioni ci consentono altresì di valutare l'altro argomento dedotto dagli stessi governi, che ha riguardo alla genericità del termine feta. Qui, la norma pertinente è l'art. 3 del regolamento n. 2081/92, secondo cui «le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate» (14). Tale disposto precisa che «ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare».
Ora, una prima considerazione è che, nella previsione normativa appena richiamata, la problematica della genericità è vista in una prospettiva dinamica. Il legislatore comunitario fa invero riferimento a «denominazioni divenute generiche» col passare del tempo, sebbene «inizialmente» collegate con la determinata area geografica della quale il prodotto che esse concernono è originario. Senonché, come ha osservato correttamente il governo francese, la denominazione che rileva nel nostro caso non designa un prodotto specificamente originario di una determinata regione greca, che sia successivamente divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. La feta, ripeto, non può dirsi «originaria» della Grecia, né, tanto meno, di una sua particolare regione. A rigor di logica, dunque, la feta non è «divenuta generica»; essa, piuttosto, non è mai stata specifica, nel senso che non ha mai designato quel particolare prodotto, originario di quella determinata area geografica e con quelle peculiari caratteristiche dovute appunto alla provenienza del prodotto stesso dalla zona in questione. In altri termini, secondo il punto di vista qui prospettato, il termine «feta» non è divenuto generico, ma lo è sempre stato. E, se, a termini dell'art. 3, non possono essere registrate denominazioni divenute generiche, a fortiori non lo possono essere nemmeno quelle che sono generiche sin dall'inizio.
11 Ma ammettiamo pure, per scrupolo d'indagine, che la denominazione feta fosse inizialmente collegata con un luogo o una regione determinati. In ogni caso, a mio avviso, ricorrono gli estremi per ritenere che essa è poi divenuta generica ai sensi dell'art. 3. Secondo tale disposizione, l'interprete deve tener conto di tutti i fattori ed elementi di giudizio ivi indicati, ed «in particolare:
- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
- della situazione esistente in altri Stati membri,
- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie».
Come si applicano i criteri sopra definiti? Ora, se si guarda alla situazione interna della Grecia, può anche darsi che il termine feta non sia considerato dai consumatori di quell'area nazionale come una denominazione di genere. Del punto si è occupato, nella causa Canadane Cheese Trading, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, esclusivamente però con riferimento al problema se l'eventuale genericità del termine feta si era ripercossa sul mercato interno greco. Lo stesso avvocato generale si è in quella occasione così pronunciato: «la produzione, in altri Stati membri, di un tipo di feta diverso da quello predominante in Grecia [può] aver mutato la denominazione "feta" in denominazione generica in detti Stati» (15). Ed è, appunto, una valutazione complessiva di tale natura, condotta sull'intero territorio comunitario, che si impone ai sensi del citato art. 3. Da tale disposizione, infatti, risulta che l'indagine volta ad appurare se una denominazione ha subìto oppur no un processo irreversibile di generalizzazione va compiuta tenendo conto - come dice lo stesso art. 3 - «di tutti i fattori» (16); non solo, dunque, della situazione esistente sul territorio greco, ma anche di quella che caratterizza gli altri Stati membri (17).
Così, in questa prospettiva, riveste decisivo rilievo la circostanza che, in Danimarca, Germania ed Olanda, la produzione e commercializzazione di feta è oggetto di normative nazionali anteriori a quella elaborata dalla stessa Grecia. Non può dirsi, d'altra parte, che la feta oggetto di regolamentazione in quei paesi sia sostanzialmente diversa da quella tradizionalmente prodotta in Grecia. Esistono - è vero - differenze nella produzione, che vertono, come si è detto in precedenza, sul tipo di latte utilizzato (di mucca, anziché di capra e/o di pecora) e, in misura marginale, sul metodo di fabbricazione (ultrafiltrazione in luogo della sgocciolatura naturale). Senonché, come ha rilevato l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Canadane Cheese Trading (18), nonostante tali differenze «non esistono differenze sostanziali tra la feta fabbricata con latte di capra o con una mescola di latte di pecora e di capra, da un lato, e la feta fabbricata con latte di mucca, dall'altro. Infatti, la situazione normativa internazionale, i riferimenti alla feta che compaiono nella normativa comunitaria e le normative interne di tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica ellenica, così come le aspettative dei consumatori di questi Stati, indicano chiaramente che la feta può essere prodotta sia con latte di pecora, sia con latte di capra, sia con latte di mucca, senza che ciò comporti, tra le diverse varietà di feta, differenze (...) rilevanti (...)».
12 A ciò si aggiunga che la normativa comunitaria - alla quale fa riferimento lo stesso art. 3 - non ha mai considerato la feta come denominazione di origine di un prodotto specificamente greco, né come un formaggio che deve necessariamente essere elaborato utilizzando latte di pecora e/o di capra (19). La Commissione oppone che la normativa in discorso è stata adottata in materia doganale, e così non inciderebbe sul carattere generico della denominazione. L'istituzione convenuta trascura, però, che lo stesso art. 3 del regolamento n. 2081/92 impone di tener conto della legislazione comunitaria nell'indagine sull'eventuale genericità della denominazione (20). E tale legislazione, anche se non riguarda espressamente il profilo della genericità della denominazione, depone chiaramente nel senso che la feta non è stata mai considerata come un prodotto necessariamente proveniente dalla Grecia o da una particolare regione greca; né come un prodotto ottenuto esclusivamente secondo le metodologie adottate in quel paese. Il che conferma che l'espressione feta non può non essere considerata come generica. Non è una denominazione che designi un prodotto esclusivo, in quanto tipicamente originario di una determinata regione ed elaborato secondo tradizionali processi produttivi di quella zona, ma è piuttosto un termine che identifica, nel linguaggio corrente del legislatore comunitario e dei consumatori, un tipo di formaggio largamente diffuso e fabbricato in diversi Stati membri della Comunità, nonché in vari paesi terzi.
Pertanto, anche sotto il profilo della genericità, ritengo vadano accolte le conclusioni dei governi ricorrenti.
13 Detti governi ricorrenti deducono, poi, ulteriori argomenti a sostegno della tesi dell'invalidità del regolamento controverso. In particolare, il governo tedesco ritiene che la registrazione del termine «feta» come DOP sarebbe contraria all'art. 30 del Trattato, che non vincola solo gli Stati membri, ma anche la Commissione. Al riguardo, viene richiamato il precedente Exportur, nel quale la Corte ha affermato che «uno Stato membro, se non vuole trasgredire l'art. 30, non può riservare, mediante un atto legislativo, ai prodotti nazionali denominazioni che siano state usate per designare prodotti di provenienza qualsiasi, obbligando le imprese degli altri Stati membri a servirsi di denominazioni sconosciute o meno apprezzate dal pubblico. A causa della sua natura discriminatoria, una normativa del genere non fruisce della deroga di cui all'art. 36» (21).
Il governo danese, dal canto suo, lamenta la violazione del principio di proporzionalità (22): a suo avviso, la protezione della feta greca avrebbe potuto (e dovuto) avvenire facendo ricorso a denominazioni composte; aggiungendo, cioè, alla denominazione generica «feta» la zona di fabbricazione tradizionale, come, ad esempio, «feta Macedonia», «feta Tracia» e così via.
Inoltre, la Commissione avrebbe violato l'art. 5 del Trattato, che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale cooperazione, avendo trascurato l'opposizione manifestata da numerosi Stati membri in sede di registrazione della feta come DOP.
Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni svolte in precedenza, che mi inducono a suggerire alla Corte l'annullamento del regolamento controverso, non occorre soffermarsi su tali argomenti, la cui analisi resta assorbita dall'accoglimento degli altri motivi dedotti dai ricorrenti.
Conclusioni
Considerato quanto precede, propongo alla Corte di:
- annullare la registrazione della «feta» come DOP nella parte A dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.
(1) - GU L 148, pag. 1.
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 1).
(3) - In particolare, nell'area dei Balcani, i paesi maggiormente legati ad una tradizionale produzione di feta sembrano essere l'Albania, la Bulgaria, Cipro, la Romania e l'ex-Jugoslavia.
(4) - L'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle conclusioni presentate il 24 giugno 1997 nella causa C-317/95, Canadane Cheese Trading (Racc. 1997, pag. I-4681), radiata con ordinanza del presidente della Corte dell'8 agosto 1997, descriveva così le fasi salienti del processo di produzione: «- il latte si coagula mediante fermentazione naturale o mediante altri enzimi di origine animale che operano in modo analogo; - l cagliata viene allora versata in forme perforate, nelle quali avviene la sgocciolatura naturale, senza pressione. A mano a mano che il siero sgocciola la cagliata si solidifica. La si copre con uno strato di sale, che permette lo sviluppo di una microflora che favorisce la maturazione; - la cagliata viene poi posta in recipienti di legno o metallo, nei quali si aggiunge la salamoia, con un contenuto del 7% di cloruro di sodio. I recipienti vengono collocati in camere di maturazione, le cui condizioni termiche e igrometriche sono soggette a stretto controllo; - i recipienti rimangono nelle camere per quindici giorni e sono poi trasferiti in impianti frigoriferi per poco più di sei settimane. Il processo di maturazione dura quindi due mesi» (paragrafo 15).
(5) - In tale ultimo paese è dato ravvisare, oltre alla produzione di feta con latte di mucca, anche un metodo che fa ricorso al latte di pecora. Le regioni interessate sono la Corsica, nonché altre zone situate nel Massiccio centrale, come Roquefort. Negli Stati terzi, esiste una produzione ed un consumo di feta in Iran e Arabia Saudita, dove il prodotto viene prevalentemente elaborato con latte di pecora e/o di capra, nonché in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti, dove prevale però la feta a base di latte di mucca.
(6) - Decreto ministeriale n. 2109/88 del 5 dicembre 1988.
(7) - Decreto del viceministro dell'Agricoltura n. 313025/94 dell'11 gennaio 1994.
(8) - V. allegato, parte A, sotto la voce «Formaggi», Grecia.
(9) - Le tre cause sono state riunite con ordinanza del presidente della Corte del 27 novembre 1997. Va segnalato che, al contempo, talune imprese produttrici di feta in Danimarca, Germania e Francia hanno proposto tre ricorsi davanti al Tribunale di primo grado volti ad ottenere l'annullamento del regolamento controverso in questa sede (cause T-139/96, T-140/96, T-141/96). Con tre ordinanze del 20 febbraio 1997, il Tribunale declinava la propria competenza a favore della Corte. Quest'ultima, a sua volta, rinviava le cause davanti al Tribunale con ordinanze del 29 maggio 1998. Sempre con riguardo alla problematica della denominazione «feta», vanno ricordate le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Canadane Cheese Trading, citata alla nota 4, nella quale, tuttavia, venivano in rilievo questioni diverse da quelle che qui ci occupano. Lo stesso avvocato generale, infatti, sottolineava che «si potrebbe (...) immaginare che la denominazione "feta" non soddisfi i requisiti cui il regolamento n. 2081/92 assoggetta la concessione di una DOP a livello comunitario, mentre soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di denominazioni geografiche, risultando quindi giustificata in base all'art. 36 del Trattato» (punto 44).
(10) - V. art. 2, n. 3. Il corsivo è mio.
(11) - La possibilità che venga registrata una denominazione che designa un prodotto originario di un intero paese è, infatti, prevista - sia pure «in casi eccezionali» - dal solo primo trattino dell'art. 2, n. 2, lett. a). Tuttavia, la disposizione che qui interessa - vale a dire, l'art. 2, n. 3 - si limita a rinviare al secondo trattino, che non prevede tale ipotesi, e non al primo. Il disposto dell'art. 2, n. 3, si riferisce a «denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato», ma non di un intero paese (il corsivo è mio).
(12) - V. art. 2, n. 2, lett. a), secondo trattino.
(13) - V. art. 2, n. 2, lett. a).
(14) - Nella causa Canadane Cheese Trading, citata, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha passato in rassegna la giurisprudenza sulle denominazioni generiche, definite come quelle «che fanno parte del patrimonio culturale e gastronomico generale, e che possono in via di principio essere utilizzate da qualsiasi produttore» (punto 28). Lo stesso avvocato generale aggiungeva che «nella giurisprudenza comunitaria non si trova una definizione di ciò che deve intendersi per denominazine generica». Ai nostri fini, è utile precisare che tale orientamento giurisprudenziale si è prevalentemente formato anteriormente al regolamento n. 2081/92, e che l'indagine, nel nostro caso, va condotta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3 del menzionato regolamento; criteri, che sono comunque sostanzialmente coincidenti con quelli elaborati dalla precedente giurisprudenza.
(15) - Conclusioni nella causa Canadane Cheese Trading, citata, punto 77.
(16) - Il che permette di relativizzare l'importanza decisiva che la Commissione attribuisce ad un sondaggio effettuato tra i consumatori nel 1994 e dal quale risulterebbe che la maggioranza degli intervistati ricollegherebbe il termine feta ad un formaggio, ed una buona parte di essi ad un formaggio greco.
(17) - D'altra parte, questo criterio mi sembra l'unico compatibile con la giurisprudenza della Corte secondo cui le abitudini dei consumatori sono suscettibili di variare da uno Stato all'altro, e possono anche mutare all'interno di uno stesso Stato; modificazioni, queste, che costituiscono una delle conseguenze della realizzazione del mercato interno. Ecco perché la Corte ha affermato che la normativa di uno Stato membro non deve «cristallizzare determinate abitudini di consumo allo scopo di rendere stabili vantaggi acquisiti dalle industrie nazionali che si dedicano al loro soddisfacimento»: v. sentenze 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 417), e 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227, punto 32).
(18) - Citata, punto 67.
(19) - Vengono qui in rilievo i regolamenti (CEE) della Commissione n. 3266/75, del 15 dicembre 1975 (GU L 324, pag. 12), e n. 3322/75, del 19 dicembre 1975 (GU L 328, pag. 40), che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti a base di latte e che hanno accordato restituzioni all'esportazione alla feta senza distinguere a seconda del latte utilizzato nella preparazione. Inoltre, il regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1986, n. 3167 (GU L 294, pag. 28), pur distinguendo tra la feta prodotta esclusivamente con latte di pecora e capra e quella preparata con altri ingredienti, ha accordato il beneficio delle restituzioni ad entrambi i prodotti. Nello stesso senso va il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1).
(20) - La stessa Commissione, in una comunicazione del 1991 (comunicazione interpretativa della Commissione concernente le denominazioni di vendita dei prodotti alimentari, GU C 270, pag. 2), proponeva, fra i criteri atti a identificare le «caratteristiche di un prodotto» che possono renderlo inadatto alla vendita sotto una denominazione generica nello Stato di destinazione, di tener conto dei «riferimenti contenuti in eventuali atti comunitari e, segnatamente, [del]la nomenclatura tariffaria utilizzata per l'applicazione della tariffa doganale comune» (il corsivo è mio).
(21) - Sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91 (Racc. pag. I-5529, punto 29).
(22) - Accanto alla violazione del principio di proporzionalità, il governo danese lamenta il mancato rispetto del principio di non discriminazione: «feta», infatti, sarebbe una denominazione generica ed avrebbe, quindi, dovuto essere trattata allo stesso modo di altre denominazioni generiche - come, ad esempio, «brie» -, alle quali non è stata accordata la registrazione.
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