Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il quesito pregiudiziale oggetto della presente procedura, l'Amtsgericht di Reutlingen chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 6 del Trattato CE, al fine di verificare se rappresenti una violazione del principio di non discriminazione ivi contenuto il mancato utilizzo, da parte della procura della Repubblica, della formula di cortesia nei confronti dell'imputato nell'ambito di un procedimento penale.
Il contesto normativo, i fatti, il quesito pregiudiziale
2 L'art. 407 della Strafprozeßordnung (codice di procedura penale tedesco; nel prosieguo: la «StPO») stabilisce che, nell'esercizio dell'azione penale, la procura della Repubblica può, quando non ritenga necessario un dibattimento, adire con istanza scritta il giudice penale competente, chiedendogli l'emanazione di una ordinanza di condanna. Ai sensi dell'art. 408 della StPO, il giudice adito può fissare una data per il dibattimento solo qualora ritenga sussistere argomenti giuridici che si oppongono all'accoglimento dell'istanza; in caso contrario, egli è invece tenuto ad accoglierla, apponendovi la propria firma e la data e trasformandola così in una ordinanza penale di condanna avente un'efficacia analoga a quella di una sentenza.
3 I fatti di causa risalgono al 1996, quando la procura della Repubblica di Tubinga avviava una procedura penale nei confronti dei signori Grado (cittadino italiano) e Bashir (cittadino extracomunitario), accusati di essersi allontanati illecitamente dal luogo dove avevano provocato danni all'autovettura di un terzo.
Con lettera 9 aprile 1996, la detta procura, attraverso il procuratore della Repubblica della sezione 35, chiedeva al giudice di rinvio di condannare gli imputati per il reato commesso. Più precisamente, essa chiedeva l'emanazione di una ordinanza penale di condanna «nei confronti di:
1. Martino Grado (...) 2. Shahid Bashir (...)».
4 Il giudice adito si rifiutava di apporre la sua firma e la data all'istanza predisposta dalla procura, ritenendola redatta in maniera contraria alla Costituzione tedesca (1), nonché al divieto di discriminazioni in base alla nazionalità sancito dall'art. 6 del Trattato. In particolare, il giudice a quo lamentava l'omissione, da parte del procuratore della Repubblica, della formula di cortesia «signore» nei confronti degli imputati.
Il procuratore della Repubblica contestava detto rifiuto davanti al Landgericht di Tubinga, che approvava le modalità di redazione dell'istanza controversa, precisando inoltre che il giudice a quo non era autorizzato, a termini di legge, a non dare seguito alla procedura.
5 L'Amtsgericht di Reutlingen decideva tuttavia di sospendere nuovamente il procedimento e di adire (questa volta) la Corte, chiedendole di pronunciarsi sul seguente quesito:
«Se sia compatibile con il diritto comunitario o sia in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea il fatto che un procuratore della Repubblica, in un'istanza di decreto penale di condanna, da lui predisposta e che dev'essere successivamente firmata dal giudice, nei confronti di un lavoratore straniero (ai sensi degli artt. 48-51 del Trattato sull'Unione europea) proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, neghi espressamente il titolo di cortesia "signore" e lo faccia, invero, contrariamente alla prassi corrente altrimenti seguita dalla procura della Repubblica e altrimenti applicata da questo stesso procuratore della Repubblica» (2).
Il giudice remittente ha inoltre precisato, nell'ordinanza di rinvio, di ritenersi tenuto, per legge, a sottoscrivere l'istanza di condanna nella forma predisposta dalla procura della Repubblica e di non essere quindi autorizzato, nell'accoglierla, a modificarla e/o ad integrarla.
Sulla ricevibilità
6 Tenuto conto dell'oggetto del quesito, rispetto a quello che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio, risulta essere l'oggetto della controversia principale, si pone in via preliminare il problema della rilevanza del quesito stesso e dunque della competenza della Corte a rispondervi. E' fin troppo evidente, infatti, che la circostanza che la procura della Repubblica abbia omesso di utilizzare il titolo «signore» nei confronti dell'imputato, nella redazione dell'istanza di condanna, non è tale da incidere sull'esito sostanziale del procedimento avviato a carico di questi.
Il problema non è nuovo. Più volte, infatti, alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni di dubbia pertinenza rispetto al merito della controversia pendente davanti al giudice remittente.
7 La posizione adottata dalla Corte sul punto può definirsi ormai consolidata (3). Pur nel rispetto della ripartizione di competenze tra giurisdizioni nazionali e comunitaria, che è alla base del meccanismo del rinvio pregiudiziale, e senza con ciò contraddire il principio elaborato sin dalle prime sentenze in materia, secondo cui è al giudice nazionale che spetta verificare la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (4), la Corte non ha tuttavia mancato di dichiararsi incompetente a conoscere delle questioni che ha ritenuto manifestamente prive di relazione con l'effettività o con l'oggetto della controversia principale (5).
8 Tale approccio va pienamente sottoscritto, atteso che, oltre ad essere giustificato dalla stessa lettera dell'art. 177 del Trattato (6), consente di ricondurre il procedimento pregiudiziale nei limiti del suo corretto funzionamento, evitando di renderlo oggetto di utilizzazioni che la dottrina non ha esitato a definire «abusive» (7).
E va applicato, con ogni evidenza, anche al caso che oggi ci occupa. Come si è già accennato, infatti, la prassi seguita dalla procura della Repubblica di Tubinga, che, secondo quanto affermato dal giudice di rinvio, omette di utilizzare il titolo di «signore» nei confronti degli imputati stranieri, indipendentemente da ogni suo presunto ed eventuale carattere discriminatorio a danno di questi ultimi, non ha alcuna relazione con l'oggetto della causa principale, nella quale, lo ricordo, il giudice remittente è chiamato ad emettere un decreto di condanna nei confronti dell'imputato accusato di aver commesso un illecito di natura penale.
9 Propongo pertanto alla Corte di dichiararsi incompetente a rispondere al quesito posto dall'Amtsgericht di Reutlingen, in quanto risulta in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale.
(1) - In particolare agli artt. 1 e 3, n. 3, che sanciscono, rispettivamente, il diritto alla tutela della dignità umana e il diritto di uguaglianza.
(2) - In verità, dal verbale redatto dalla polizia e relativo ai fatti ascritti agli imputati, sembra risultare che, almeno all'epoca di tali fatti, il sig. Grado era disoccupato. Dal fascicolo di causa non emergono tuttavia sufficienti elementi per contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di rinvio. E' invece evidente che, in ogni caso, il quesito non può intendersi che riferito all'asserita discriminazione nei confronti del sig. Grado, di nazionalità italiana, mentre non può riguardare la posizione dell'altro imputato, il sig. Bashir, in quanto cittadino extracomunitario.
(3) - Per una ricognizione abbastanza completa della giurisprudenza della Corte in materia, v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punti da 13 a 20).
(4) - Si veda, per tutte, sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board (Racc. pag. 2347).
(5) - Gli esempi sono abbondanti: senza voler scomodare le due sentenze Foglia/Novello (sentenze 11 marzo 1980, causa 104/79, Racc. pag. 745, e 16 dicembre 1981, causa 244/80, Racc. pag. 3045), che, pur offrendo una ricostruzione esaustiva dell'impalcatura logica alla base della giurisprudenza in esame, risentono delle particolarità del contesto specifico in cui sono state rese, si veda invece l'ordinanza 26 gennaio 1990, causa C-286/88, Falciola (Racc. I-191), nonché, nella stessa prospettiva, l'ordinanza 16 maggio 1994, causa C-428/93, Monin II (Racc. pag. I-1707), in cui la Corte ha declinato la sua competenza. Il principio si ritrova comunque in numerose altre pronunce: si vedano in proposito, già sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia (Racc. pag. 1563), sentenza 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello (Racc. pag. I-5773), e sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695).
(6) - Ne ricordo (repetita iuvant) il testo del secondo comma: «Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione» (il corsivo è mio).
(7) - Si veda, per tutti, Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, in Foro it., 1986, parte V, pagg. 26 e ss..
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