Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel caso di specie il Finanzgericht di Düsseldorf, Repubblica federale di Germania, ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1) (in prosieguo: il «codice doganale»), e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale (2) (in prosieguo: il «regolamento d'attuazione»).
Le norme comunitarie pertinenti
2 Nel codice doganale sono contenute le seguenti disposizioni con rilievo per il caso in esame:
«II. Procedure semplificate
Articolo 76
1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:
a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;
c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.
(...)
4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato.
Articolo 249
1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice (...) ad eccezione del (...) sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 (...)
(...)».
3 Nel regolamento d'attuazione sono contenute le seguenti disposizioni con rilievo per il caso in esame:
«Formalità nell'ufficio di partenza
Articolo 398
L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 399 e che intenda eseguire operazioni di transito comunitario, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario» (3).
La causa pendente dinanzi al giudice a quo e le questioni pregiudiziali
4 La Göritz Intransco International GmbH (in prosieguo: la «Göritz») esercita un'impresa di spedizione nell'aeroporto di Düsseldorf, il quale dipende dallo Hauptzollamt Düsseldorf, Zollamt Flughafen (ufficio di partenza (4)).
5 Il 4 aprile 1995 la Göritz richiese presso lo Hauptzollamt Düsseldorf l'autorizzazione quale «speditore autorizzato» per la rispedizione in regime di transito comunitario delle spedizioni aeree in arrivo. Una tale autorizzazione avrebbe dato alla Göritz la possibilità di utilizzare delle dichiarazioni di transito comunitario preventivamente stampigliate dall'ufficio di partenza e l'avrebbe dispensata dal dover attendere il trattamento delle dichiarazioni di transito da parte dell'ufficio di partenza durante il normale orario di lavoro.
6 Con provvedimento 23 giugno 1995 lo Hauptzollamt Düsseldorf respinse la richiesta. La Göritz propose opposizione all'Oberfinanzdirektion Düsseldorf che, con provvedimento 12 dicembre 1995, respinse l'opposizione con la motivazione che non esisteva alcun fondamento giuridico per l'autorizzazione richiesta, non essendo possibile dislocare il luogo di presentazione delle merci, come prescritto dall'art. 398 del regolamento d'attuazione, quando queste già si trovano nell'ufficio di partenza.
7 La Göritz ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf, il quale, con ordinanza 14 agosto 1996, ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 76, n. 1, del (codice doganale) e degli artt. 398 e seguenti del (regolamento d'attuazione) configuri il presupposto giuridico dell'autorizzazione quale "speditore autorizzato" o se tale autorizzazione sia esclusivamente disciplinata ai sensi dell'art. 76, n. 4, del (regolamento d'attuazione) dagli artt. 398 e seguenti.
2) Se l'art. 398 del (regolamento d'attuazione) escluda l'autorizzazione quale "speditore autorizzato" qualora, a seguito di una presentazione in dogana già eseguita, l'esonero dall'obbligo di presentazione, previsto in tale norma, non sia più possibile».
Parere
8 Con la prima questione il giudice a quo chiede di chiarire se il presupposto del conferimento dell'autorizzazione quale «speditore autorizzato» per la rispedizione in regime di transito comunitario vada ravvisato nell'art. 76, n. 1, del codice doganale in combinato disposto con l'art. 398 del regolamento d'attuazione, o se il fondamento giuridico sia costituito esclusivamente da quest'ultima disposizione.
9 La Commissione e lo Hauptzollamt Düsseldorf hanno dichiarato che l'art. 76, n. 1, del codice doganale non può servire da base giuridica. Trattasi di una semplificazione particolare per le rispedizioni in regime di transito comunitario disciplinata dall'art. 398 del regolamento d'attuazione, conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 249 e 76, n. 1, del codice doganale.
10 Va rilevato che, come osservato dalla Commissione e dallo Hauptzollamt Düsseldorf, dall'art. 76, n. 4, del codice doganale discende che le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite in base alla procedura del comitato, vale a dire la procedura definita dall'art. 249 del codice doganale. L'art. 398 del regolamento d'attuazione contempla semplificazioni particolari concernenti la procedura per le rispedizioni in regime di transito comunitario ed è pertanto stato adottato in virtù del combinato disposto degli artt. 249 e 76, n. 4, del codice doganale.
11 Passerò perciò subito alla seconda questione, con la quale il giudice a quo domanda se l'art. 398 del regolamento d'attuazione vada interpretato nel senso che sia possibile esonerare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza, anche se non si può accordare l'esonero dall'obbligo di presentarvi le relative merci, dal momento che lo «speditore autorizzato» esercita la sua attività nel recinto doganale dell'ufficio di partenza.
12 Lo Hauptzollamt Düsseldorf sostiene che l'art. 398 del regolamento d'attuazione non consente l'esonero dall'obbligo di presentazione delle merci, ma piuttosto la possibilità di dislocare la presentazione delle merci dall'ufficio di partenza ad altro luogo. Con la seconda questione si vuole in realtà accertare se si possa conferire l'autorizzazione quale «speditore autorizzato» quando lo spostamento del luogo di presentazione delle merci non è più possibile. Discende sia dal dettato letterale dell'art. 398 sia dal contemperamento dell'interesse generale all'efficacia dei controlli con quello delle imprese alla semplificazione delle procedure che, nel caso di specie, non può essere concessa l'autorizzazione quale «speditore autorizzato». Quando la sede dell'impresa si trova nel recinto doganale dell'ufficio di partenza non è possibile rendere più economiche le spese di trasporto spostando il luogo di presentazione delle merci, e l'interesse dell'impresa consiste, perciò, esclusivamente nell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza. Tali dichiarazioni vanno fornite tanto nell'ambito della procedura ordinaria quanto in quella semplificata. Nel caso in cui la sede dell'impresa si trova all'interno del recinto doganale dell'ufficio di partenza non sussistono spese e il tempo da impiegare per la presentazione della dichiarazione è limitato, e anche in qualità di «speditore autorizzato» l'impresa dovrebbe comunque recarsi presso l'ufficio di partenza per ottenere i moduli prestampati per la dichiarazione.
13 La Commissione osserva che il dettato letterale dell'art. 398 nelle diverse versioni linguistiche fa ritenere che possa darsi l'autorizzazione a non presentare all'ufficio di partenza la dichiarazione di transito comunitario anche se non è possibile esonerare dall'obbligo di presentare le merci relative all'ufficio di partenza, visto che lo «speditore autorizzato» ha la sede dell'impresa all'interno del recinto doganale dell'ufficio di partenza. Questa interpretazione è confermata dal confronto con l'art. 406 del regolamento d'attuazione, concernente il destinatario autorizzato, nonché dallo scopo degli artt. 398 e seguenti, che consiste nell'alleggerire le incombenze formali delle imprese e degli uffici doganali in caso di spedizioni in regime di transito comunitario. L'autorizzazione a non presentare la dichiarazione di transito comunitario rappresenta un vantaggio sia per l'impresa interessata sia per l'ufficio doganale, anche se l'impresa ha la sua sede all'interno del recinto doganale dell'ufficio di partenza. In un caso del genere l'autorizzazione non minaccia in alcun modo gli interessi doganali. Se è possibile concedere l'autorizzazione quale «speditore autorizzato» nelle ipotesi in cui le merci si trovino in un luogo diverso rispetto al recinto doganale dell'ufficio di partenza, a maggior ragione deve potersi dare tale autorizzazione nei casi in cui le merci sono collocate all'interno del recinto doganale dell'ufficio di partenza.
14 Si deve sottolineare che la parte finale dell'art. 398 del regolamento d'attuazione presenta talune variazioni nelle diverse versioni linguistiche. Infatti le versioni tedesca, olandese, francese, spagnola, greca e svedese adoperano l'espressione «né (...) né». La versione inglese si serve dell'espressione «o (...) o» ma dopo una negazione, in modo che in realtà il risultato diventa comunque «né (...) né». Una interpretazione letterale restrittiva potrebbe forse condurre a ritenere che le versioni riportate, in seguito all'uso di questa espressione, vadano intese nel senso che l'esonero non può essere limitato ad una sola delle due autorizzazioni contemplate dall'art. 398.
15 Le versioni danese, italiana e portoghese adoperano l'espressione «e». La versione finlandese adopera l'espressione «o». In base a queste versioni non sembra che l'esonero non possa essere limitato ad una sola delle due autorizzazioni.
16 A mio parere le diverse versioni linguistiche non forniscono un contributo univoco per l'interpretazione dell'art. 398, pertanto occorre attribuire un valore determinante agli aspetti sostanziali che sono alla base della disposizione in esame.
17 Come osservato dalla Commissione, può essere operato un confronto con le disposizioni contenute nell'art. 406 sul destinatario autorizzato. Tale disposizione conferisce la possibilità di autorizzare che le merci rispedite in regime di transito comunitario non vengano presentate all'ufficio di destinazione. Ai sensi dell'art. 409, n. 1, lett. b), il destinatario autorizzato deve, tra l'altro, provvedere senza indugio ad inviare all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno accompagnato la spedizione. Pertanto non è possibile concedere l'autorizzazione a non presentare il documento di transito comunitario all'ufficio di destinazione negli stessi modi in cui è possibile, ai sensi dell'art. 398, esonerare dall'obbligo di presentare la dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza. Ciò non costituisce, peraltro, un ostacolo a che si dia l'autorizzazione a non presentare le merci all'ufficio di destinazione.
18 A mio parere è difficile immaginare che la situazione inversa, vale a dire l'impossibilità pratica di concedere l'autorizzazione a non presentare le merci all'ufficio di partenza, possa costituire un ostacolo a che si dia l'autorizzazione a non presentare le dichiarazioni di transito comunitario all'ufficio di partenza.
19 Al contrario, sembra logico ritenere che debba essere possibile a fortiori concedere l'autorizzazione a non presentare le dichiarazioni di transito comunitario all'ufficio di partenza, allorquando si possa autorizzare a non presentare all'ufficio di partenza né le merci né la dichiarazione di transito comunitario.
20 Un'interpretazione del genere è inoltre quella che si concilia meglio con lo scopo di queste norme, che è di alleviare quanto più possibile il peso delle esigenze formali e procedurali. Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, neppure gli interessi doganali risultano minacciati dal fatto che, nelle ipotesi in cui le merci si trovano nell'ufficio di partenza, venga data l'autorizzazione a non presentare le dichiarazioni di transito comunitario.
Conclusioni
21 Alla luce delle considerazioni fin qui esposte propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dal Finanzgericht di Düsseldorf:
«Il presupposto dell'autorizzazione quale "speditore autorizzato" va rinvenuto nell'art. 398 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario. Questa disposizione va interpretata nel senso che è possibile concedere l'autorizzazione a non presentare la dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza, anche se non si può esonerare dall'obbligo di presentare all'ufficio di partenza le relative merci, poiché la sede dell'impresa dello "speditore autorizzato" si trova all'interno del recinto doganale dell'ufficio di partenza».
(1) - GU L 302, pag. 1.
(2) - GU L 253, pag. 1.
(3) - Nelle altre lingue, che erano lingue ufficiali delle Comunità al momento dell'emanazione del regolamento d'attuazione, la parte finale dell'art. 398 recita come segue: «(...) til ikke at frembyde de pågældende varer og til ikke at fremlægge den dertil hørende angivelse til fællesskabsforsendelse for afgangsstedet». «(...) der Abgangsstelle weder die Waren zu gestellen noch die Anmeldung zum gemeinschaftlichen Versandverfahren für diese Waren vorzulegen». «(...) om noch de goederen noch de bijbehorende aangifte voor communautair douanevervoer bij het kantoor van vertrek aan te bieden». «(...) à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet». «(...) a no presentar en la oficina de partida ni las mercancías ni la declaración de tránsito comunitario de la que éstas sean objeto». «íá ìçí ðñïóêïìéóåé óôï ôåëùíåßï áíá÷þñçóçò ïýôå ôá åìðïñåýìáôá ïýôå ôç äÞëùóç ê ïéíïôéêÞò äéáìåôáêüìéóçò ôçò ïðïßáò ôá åìðïñåýìáôá áõôÜ áðïôåëïýí áíôéêåßìåíï». «(...) not to present at the office of departure either the goods concerned or the Community transit declaration in respect of those goods». «(...) da apresentação na estância de partida das mercadorias e da declaração de trânsito comunitário de que essas mercadorias são objecto». Nelle lingue che sono divenute lingue ufficiali dopo l'emanazione della direttiva, questa frase recita come segue: «(...) luvan olla esittämättä lähtötoimipaikassa tavaroita tai niitä koskevaa yhteisön passitusilmoitusta». «(...) at inte behöva uppvisa varken varorna i fråga eller deklarationen för transitering för dessa varor för avgångskontoret».
(4) - Ai sensi dell'art. 309, lett. b), del regolamento d'applicazione per ufficio di partenza si intende l'ufficio doganale dove ha inizio l'operazione di transito comunitario.
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