Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento per inadempimento del Trattato, la Commissione espone che il Regno del Belgio ha omesso di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (1).
2 Secondo l'art. 22, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano obbligati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e a informarne immediatamente la Commissione.
3 Il Regno del Belgio non contesta che la direttiva in oggetto non è stata attuata nei termini. Esso si limita a rilevare che la legislazione necessaria per l'attuazione della direttiva è in fase di elaborazione.
4 Propongo quindi di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato e di condannarlo alle spese di giudizio.
(1) - GU L 169, pag. 1.
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