Conclusioni dell avvocato generale
1. Con un ricorso proposto il 16 settembre 1996, la Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2. Con ordinanza 4 febbraio 1997, la Corte aveva sospeso la presente causa in quanto ha il medesimo oggetto delle cause T-132/96 e T-143/96, promosse dal Freistaat Sachsen, da una parte, e dalla Volkswagen AG e dalla Volkswagen Sachsen GmbH, dall'altra (in prosieguo: i «ricorrenti»).
3. Le dette cause sono state decise dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 15 dicembre 1999, Freiestaat Sachsen e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale») con la quale sono stati respinti i ricorsi dei ricorrenti.
4. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale. I loro ricorsi sono stati iscritti a ruolo con i numeri C-57/00 P e C-61/00 P.
5. Il governo tedesco è intervenuto a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti sia nelle cause T-132/96 e T-143/96, sia nelle cause C-57/00 P e C-61/00 P, e i motivi dedotti nella presente causa sono tutti, tranne due, identici a quelli dedotti dapprima dinanzi al Tribunale e poi nel corso della procedimento di impugnazione.
6. Ora, per quanto riguarda tali motivi identici, rimando alle mie conclusioni odierne nelle cause C-57/00 P e C-61/00 P, dalle quali risulta che li considero infondati.
7. Il governo tedesco deduce, inoltre, un motivo che nella sua replica intitola nel seguente modo: «Erroneità dell'accertamento dei fatti e controllo eccessivo degli aiuti da parte della Commissione». Tale motivo è composto in realtà da due parti distinte.
8. Quanto alla prima parte, relativa all'errato accertamento dei fatti da parte della Commissione, essa risulta, in sostanza, identica al motivo esaminato dal Tribunale ai punti 220-257 della sentenza impugnata, al titolo «[s]ulla qualificazione come "investimenti di ampliamento" dei reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel II e Chemnitz II».
9. Poiché tali punti della sentenza impugnata non sono stati contestati nel corso del procedimento di impugnazione, non ho avuto la possibilità di pronunciarmi al riguardo nelle mie conclusioni precitate. Tuttavia, concordo pienamente con gli argomenti sviluppati dettagliatamente dal Tribunale riguardo a tale motivo e, pertanto, propongo di respingere la prima parte del motivo invocato dal governo tedesco.
10. Quanto alla seconda parte, relativa al controllo eccessivo degli aiuti da parte della Commissione, essa si basa interamente sull'idea che la Commissione avrebbe dovuto applicare l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE]. Di conseguenza, essa avrebbe dovuto esercitare un controllo più limitato rispetto a quello effettuato in applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato.
11. Ora, dalle mie conclusioni precitate risulta che, a mio parere, la Commissione non ha commesso alcun errore nel non aver applicato, in occasione dell'adozione della decisione controversa, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.
12. Di conseguenza, propongo di respingere anche la seconda parte e, quindi, il motivo nel suo complesso.
13. Infine, il governo tedesco deduce un motivo ulteriore, non dedotto dinanzi al Tribunale e quindi, a maggior ragione, nemmeno nel corso del procedimento d'impugnazione.
14. Secondo il governo tedesco, la decisione impugnata è viziata da contraddittorietà della motivazione, in violazione l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
15. In concreto, tale contraddizione consisterebbe nel fatto che, da un lato, al punto III della decisione impugnata la Commissione considera che «[i]l 13 gennaio 1993, VW ha deciso di rinviare (...) parti sostanziali del progetto di investimento», mentre, d'altro canto, al punto XII ritiene che «[g]li investimenti futuri in un reparto verniciatura ed un reparto per l'assemblaggio finale a Mosel II (...) costituiscono (...) un ampliamento di capacità esistenti». Secondo il governo tedesco, un rinvio degli investimenti implica che essi non erano ancora conclusi, mentre un ampliamento delle capacità esistenti presuppone logicamente una previa conclusione degli investimenti.
16. Ora, la Commissione osserva a buon diritto che tali due considerazioni non sono in contrasto fra loro, dal momento che inscrivono in due contesti completamente diversi.
17. Infatti, da una parte la considerazione relativa al rinvio degli investimenti costituisce una pura constatazione di fatto effettuata dalla Commissione e che riguarda il calendario degli investimenti, così come stabilito dalla Volkswagen.
18. D'altra parte, la considerazione relativa all'ampliamento delle capacità esistenti s'inscrive nel contesto di una valutazione effettuata dalla Commissione della natura dell'investimento, che può essere «su un sito vergine» o «di ampliamento». Tali nozioni si riferiscono esclusivamente all'ambiente in cui s'inserisce l'investimento e, più specificamente, allo stato in cui si trova il sito al momento in cui entra in funzione uno stabilimento od un'unità di produzione .
19. Il fatto che un investimento sia stato in un dato momento rinviato, non è, quindi, per nulla incompatibile con il fatto che tale investimento, una volta effettuato, costituisca, rispetto allo stato del sito, un investimento di ampliamento.
20. Propongo quindi di respingere il motivo del governo tedesco, basato sulla contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.
Conclusione
21. Alla luce di quanto precede propongo alla Corte di:
- respingere il ricorso della Repubblica federale di Germania;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
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