Conclusioni dell avvocato generale
1 In un contratto di distribuzione selettiva stipulato tra un fornitore e un distributore, entrambi aventi sede nella Comunità, e relativo al territorio di un paese terzo, la clausola che vieta al distributore di vendere, sia direttamente sia mediante reimportazione dal paese terzo, i prodotti contrattuali in qualsiasi altro territorio, dunque anche nel territorio degli Stati membri, è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato? Nel caso in cui una simile clausola venga considerata incompatibile con l'art. 85, n. 1, ciò vale anche nell'ipotesi in cui il fornitore commercializzi i propri prodotti nel territorio comunitario avvalendosi di una rete di distribuzione selettiva oggetto di una decisione di esenzione della Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3?
Questi, in sostanza, i quesiti della Cour d'appel di Versailles, che offrono alla Corte l'occasione di pronunciarsi sulla compatibilità con le regole comunitarie sulla concorrenza delle clausole di esportazione e dei divieti di reimportazione presenti in contratti di distribuzione. Nel caso di specie, il sistema di distribuzione commerciale presenta la peculiarità di affiancare ad un sistema comunitario di distribuzione selettiva, debitamente esentato dalla Commissione, contratti di distribuzione per i paesi terzi completati da clausole di destinazione, concepite sia come obbligo di esportazione, sia come divieto di reimportazione.
I fatti rilevanti e i quesiti pregiudiziali
2 I fatti che hanno originato la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale sono piuttosto semplici. Siamo nel settore della distribuzione dei prodotti cosmetici di lusso, articoli di alta qualità che sono commercializzati a prezzi elevati e con marchi prestigiosi. In tale segmento opera la società Yves Saint Laurent Parfums SA con sede in Francia (nel prosieguo: la «YSLP»), che distribuisce i suoi prodotti nel mercato comune mediante una rete di distribuzione selettiva che beneficia di un'esenzione della Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3, accordata con decisione del 16 dicembre 1991 (1).
La YSLP ha inoltre stipulato, relativamente ai mercati dell'Europa dell'Est, due contratti di distribuzione, l'uno per il territorio delle Repubbliche di Russia e Ucraina, l'altro per la Slovenia, con la società Javico International AG (nel prosieguo: la «Javico»). Quest'ultima ha sede in Germania ed è specializzata nella distribuzione commerciale nei mercati dell'Europa dell'Est. Va precisato che la Javico non appartiene alla rete di distributori dei prodotti YSLP per il mercato comune.
3 Nel contratto concluso nel febbario 1992 e relativo alla distribuzione in Russia e Ucraina sono inserite le seguenti due clausole:
«1) I nostri prodotti sono destinati ad essere venduti esclusivamente nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina.
Tali prodotti non potranno in nessun modo uscire dal territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina.
2) La vostra società promette e garantisce che la destinazione finale dei prodotti sarà all'interno delle Repubbliche di Russia e di Ucraina e che essa venderà i prodotti solo in mercati situati nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina. Di conseguenza, la Vostra società fornirà gli indirizzi dei punti di distribuzione dei prodotti nel territorio delle Repubbliche di Russia e di Ucraina, nonché l'elenco dei prodotti per ogni punto di distribuzione».
Sono inoltre previste ulteriori clausole finalizzate a rafforzare l'obbligo della Javico di garantire che i prodotti non abbiano altra destinazione al di fuori dei territori previsti in contratto (2). Invero, pressoché l'intera regolamentazione contrattuale tra le parti è dedicata all'articolata disciplina dell'obbligo di destinazione e alla sanzione delle eventuali violazioni del medesimo.
Il contratto del maggio 1992 relativo alla distribuzione in Slovenia contiene una clausola del seguente tenore: «Per tutelare l'alta qualità della distribuzione dei prodotti negli altri Paesi del mondo, il distributore accetta di non vendere i prodotti al di fuori del territorio o a rivenditori non autorizzati del territorio».
Non è contestato che i contratti di distribuzione tra la YSLP e la Javico non beneficiano di alcuna esenzione individuale e che neppure sono stati oggetto di notifica alla Commissione.
4 Poco dopo la conclusione dei contratti in questione, la YSLP constatava la presenza nel territorio comunitario (specialmente nel Regno Unito, in Belgio e nei Paesi Bassi) di prodotti venduti alla Javico per la distribuzione in Russia, Ucraina e Slovenia. Ne seguiva la risoluzione del contratto e l'introduzione da parte della YSLP di una domanda giudiziale dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre per ottenere, fra l'altro, il risarcimento dei danni subiti. Accolta la domanda in primo grado, le società tedesche convenute interponevano appello dinanzi alla Cour d'appel di Versailles, sostenendo, da un lato, la nullità delle clausole contrattuali violate, in quanto contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato; dall'altro, l'irrilevanza della decisione di esenzione del 16 dicembre 1991.
5 Ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente, il giudice a quo ha ritenuto necessario chiedere alla Corte l'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Più precisamente, esso ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti:
«1) Se, nell'ipotesi in cui un'impresa (il fornitore) situata in uno Stato membro dell'Unione europea affidi in forza di un contratto a un'altra impresa (il distributore), situata in un altro Stato membro, la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio posto al di fuori dell'Unione, l'art. 85, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea vada interpretato nel senso che esso vieti, nel detto contratto, le clausole che proibiscono al distributore di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto nel contratto, vale a dire qualsiasi vendita nell'Unione, sia mediante vendita diretta, sia mediante riesportazione dal territorio previsto dal contratto.
2) Nel caso in cui il menzionato art. 85, n. 1, osti a tali clausole contrattuali, se esso debba essere interpretato nel senso che non vada applicato allorché il fornitore distribuisce peraltro i suoi prodotti nel territorio dell'Unione tramite una rete di distribuzione selettiva, che ha costituito l'oggetto di una decisione di esenzione ai sensi del n. 3 dello stesso articolo».
Il primo quesito
6 Le clausole controverse pongono a carico del distributore due distinti obblighi, strettamente collegati e reciprocamente funzionali. Il contratto prevede infatti, da un lato, un obbligo di esportazione, nel senso che il distributore è tenuto ad esportare la merce nei paesi terzi contemplati dal contratto; dall'altro, un divieto di commercializzazione fuori dal territorio considerato dal contratto. Quest'ultimo divieto comprende sia l'ipotesi di vendita diretta a rivenditori situati fuori dal territorio, sia l'ipotesi di reimportazione dei prodotti in provenienza da quel territorio.
7 Secondo la YSLP l'obbligo di esportazione non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 85 del Trattato, perché il contratto concerne solo l'organizzazione del commercio dei prodotti in paesi terzi, senza riguardo al commercio fra Stati membri. Anche volendo accedere alla tesi dell'applicazione dell'art. 85, occorrerebbe riconoscere che si tratta di pregiudizio non sensibile e che, in ogni caso, i contratti controversi rientrerebbero nelle categorie di accordi di distribuzione esclusiva ai quali, in forza del regolamento n. 1983/83 (3), non è applicabile l'art. 85, n. 1. Quanto al divieto di riesportazione verso la Comunità, la stessa YSLP, al pari della Commissione, riconosce che tale clausola ricadrebbe sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ma solo a condizione che le importazioni fossero economicamente ipotizzabili e vi fosse un pregiudizio al commercio fra gli Stati membri; tali elementi non ricorrerebbero nel caso di specie, in considerazione della struttura del mercato e degli ostacoli che i beni incontrerebbero all'atto della loro concreta reimportazione nel mercato comune. Secondo la Javico, invece, i contratti in questione avrebbero precisamente ad oggetto la restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune e, comunque, essi produrrebbero effetti pregiudizievoli sul gioco della concorrenza, sicché sarebbero in ogni caso contrari all'art. 85, n. 1.
Irrilevanza del regolamento n. 1983/83
8 In limine, va brevemente esaminato l'invocato profilo dell'applicabilità agli accordi controversi del regolamento n. 1983/83. L'estraneità della normativa in parola alla disciplina del caso di specie emerge alla semplice lettura del suo campo di applicazione, quale individuato dall'art. 1. L'esenzione per categoria contemplata dal regolamento riguarda infatti gli accordi «... nei quali uno dei contraenti si impegna nei confronti dell'altro a fornire soltanto a lui determinati prodotti ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del mercato comune» (4). Condizione indispensabile di applicabilità è, dunque, che il territorio dell'esclusiva sia una parte o tutto il mercato comune (5). I contratti tra la YSLP e la Javico concernono, invece, la distribuzione dei prodotti della prima esclusivamente nel territorio di paesi terzi. Ne discende la non riconducibilità delle intese in discussione all'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1983/83.
L'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
9 Venendo al tema della rilevanza che assume l'art. 85, n. 1, del Trattato ai fini della valutazione degli accordi controversi, ricordo anzitutto che per stabilire se un'intesa ricada nell'ambito di applicazione della menzionata norma del Trattato occorre, alla luce di una consolidata giurisprudenza, dapprima verificare se l'intesa comporti, per il suo oggetto, una restrizione della concorrenza (6). Tale verifica implica la valutazione delle finalità che le parti hanno inteso perseguire concludendo l'accordo, alla luce del contesto economico in cui il medesimo si colloca.
Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un meccanismo contrattuale che, per un verso, obbliga un distributore comunitario ad esportare verso determinati paesi terzi; per altro verso, vieta al medesimo distributore di commercializzare i prodotti contrattuali al di fuori del territorio dei paesi terzi individuati in contratto, sia che ciò avvenga mediante vendita diretta, sia che ciò avvenga mediante reimportazione dal paese terzo.
10 Come rileva il giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio, per quanto il divieto di commercializzazione al di fuori del territorio contrattuale sia formulato con riferimento a qualsiasi Stato, non importa se comunitario o no, ciò che soprattutto rileva (se non esclusivamente) è il divieto di introdurre o reintrodurre i prodotti YSLP nel territorio della Comunità. Il contenuto del contratto è pressoché interamente dedicato a porre una disciplina dettagliata del divieto di commercializzazione dei prodotti all'esterno del territorio contrattuale, né può negarsi che l'intenzione delle parti fosse precisamente quella di impedire la diffusione dei prodotti venduti a Javico nel mercato comune. Ciò avrebbe consentito alla YSLP di opporsi ad importazioni parallele all'interno del medesimo, dove essa opera attraverso un sistema di distribuzione selettiva la cui efficacia rischia di essere ridotta dalla presenza sul mercato di prodotti distribuiti da rivenditori non appartenenti alla rete (7).
Ritengo quindi che le clausole di esportazione e di divieto di reimportazione presenti nel contratto concluso tra le parti abbiano nella sostanza un oggetto anticompetitivo. Del resto, tali clausole non risultano affatto necessarie a garantire che il contratto di distribuzione possa assolvere la funzione economica che gli è propria: permettere la penetrazione dei prodotti YSLP nei mercati dell'Europa dell'Est.
Le clausole di esportazione devono quindi considerarsi in via di principio vietate già quanto all'oggetto.
11 Quanto appena rilevato risulta coerente con quella giurisprudenza della Corte in cui si è rilevato, a proposito di una clausola analoga a quella che ci occupa, che l'obbligo, imposto dal distributore, di esportare i prodotti in un paese terzo «aveva essenzialmente lo scopo di impedire la riesportazione della merce nei paesi di produzione», onde restringere il gioco della concorrenza nel mercato comune (8) e mantenere un differente livello dei prezzi.
Del resto, la circostanza che il contratto di distribuzione abbia formalmente ad oggetto la promozione delle vendite in un paese terzo non vale di per sé ad escludere che clausole in esso contenute abbiano sostanzialmente l'obiettivo di alterare la concorrenza all'interno del mercato comune (9) e che, pertanto, ricadano nel divieto dell'art. 85, n. 1 (10).
12 Pur nella convinzione che gli accordi controversi abbiano un oggetto anticoncorrenziale e siano, in quanto tali, vietati dall'art. 85, n. 1, ritengo comunque di dover esaminare anche gli effetti che l'intesa è in concreto idonea a produrre sulla concorrenza nel mercato comune (11). La giurisprudenza della Corte richiede, com'è noto, che gli effetti inconciliabili con il corretto funzionamento della concorrenza raggiungano una soglia di «sensibilità», così escludendo dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, tutte quelle intese il cui effetto pregiudizievole sia irrilevante (12).
13 La valutazione dell'effetto anticoncorrenziale deve essere eseguita prendendo in considerazione una pluralità di circostanze di fatto, quali il livello di concorrenza esistente sul mercato, indipendentemente dall'intesa di cui trattasi, ed il contesto economico e normativo in cui l'accordo va ad inserirsi, così ricercandone la concreta possibilità di alterare la concorrenza nel mercato comune. In relazione alle clausole di destinazione, è andata sviluppandosi nel corso degli anni una certa prassi della Commissione che, per quanto non univoca, ha messo in luce gli elementi da considerare per la valutazione dell'effetto anticoncorrenziale. Assumono rilevanza, in particolare, l'incidenza dei dazi doganali che il prodotto deve scontare all'atto della reimportazione nell'area comunitaria (13); l'esistenza di una differenza tra i prezzi praticati nel territorio comunitario e nel paese terzo, differenza che deve essere sufficientemente ampia da consentire di assorbire i maggiori costi di trasporto e i margini di guadagno di coloro che prendono parte alla reimportazione e alla distribuzione sul territorio comunitario (14); il livello di concorrenza "inter-brand" che esiste nella Comunità.
Nel caso in cui l'analisi dei fattori appena indicati conduca a ritenere economicamente possibile o addirittura probabile la reimportazione dei prodotti contrattuali dal paese terzo al territorio comunitario, l'effetto anticoncorrenziale dell'intesa deve ritenersi sussistente, poiché in assenza del divieto si sarebbe avuta, in quanto economicamente vantaggiosa, un'importazione parallela dei prodotti contrattuali nel territorio degli Stati membri.
14 La verifica della rilevanza dell'art. 85, n. 1, spetta al giudice nazionale, che opererà in base agli elementi, quali appena ricordati, che emergono dalla giurisprudenza della Corte. L'ordinanza del giudice a quo non consente di fornire ulteriori precisazioni, mancando la verifica di importanti elementi fattuali che solo le parti riportano, in modo peraltro contraddittorio, nelle loro osservazioni sottoposte alla Corte. Ritengo comunque si possa prendere atto che, nel caso di specie, la possibilità e la convenienza economica della reimportazione dei prodotti contrattuali sia certa, se non altro perché la reimportazione in fatto è avvenuta. Non è contestata, infatti, la presenza massiccia di prodotti contrattuali sui mercati del Regno Unito, del Belgio e dei Paesi Bassi, distribuiti a prezzi notevolmente inferiori da rivenditori estranei al sistema di distribuzione della YSLP, circostanza che denuncia inequivocabilmente la convenienza e dunque la possibilità di importazioni parallele.
15 L'applicazione dell'art. 85, n. 1, è subordinata ad un'ulteriore condizione: l'esistenza di un pregiudizio al commercio fra Stati membri. Secondo una giurisprudenza costante, il pregiudizio deve ritenersi sussistente allorché, sulla base di un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che l'accordo è atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri, in modo da far temere un possibile ostacolo alla realizzazione del mercato unico. Occorre inoltre che quest'influenza non sia irrilevante (15), senza che peraltro si richieda la dimostrazione di un pregiudizio effettivo, bastando che l'accordo sia di natura tale da poterlo provocare (16).
Sul punto, va inoltre sottolineato che gli stessi elementi utilizzati per individuare l'effetto restrittivo della concorrenza, in particolare la presenza di significative differenze tra il prezzo praticato all'interno del mercato comune e quello praticato sul mercato del paese terzo, hanno portato altresì a ritenere che fosse improbabile che alla reimportazione nel territorio comunitario potesse far seguito un'ulteriore esportazione in un diverso Stato membro. Su tale base, è stata pertanto affermata l'insussistenza del pregiudizio al commercio intracomunitario (17).
Nel caso di specie, i minori prezzi praticati nei mercati dei paesi terzi non consentono di escludere, in astratto, una riesportazione in altro Stato membro. In ogni caso poi, anche per i prodotti YSLP può valere la considerazione secondo cui, data la politica commerciale di grandi gruppi che si procurano i prodotti acquistando sul mercato europeo nel suo insieme, il pregiudizio agli scambi commerciali fra Stati membri deve considerarsi sussistente (18).
16 In definitiva, ritengo che al primo quesito posto dal giudice nazionale debba rispondersi che l'art. 85, n. 1, del Trattato va interpretato nel senso che vieta una clausola che impone, nell'ambito di un contratto per la distribuzione di prodotti in un territorio posto al di fuori dell'Unione, al distributore di garantire che non siano effettuate reimportazioni nel territorio comunitario; e ciò, beninteso, qualora sussistano le condizioni previste dalla norma in questione, vale a dire l'oggetto e/o l'effetto anticompetitivo e il pregiudizio al commercio fra Stati membri.
Il secondo quesito
17 Con il secondo quesito il giudice di rinvio chiede alla Corte, nel caso che le clausole controverse ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, quale rilevanza assuma la circostanza che il produttore si giovi nell'area comunitaria di un sistema di distribuzione selettiva esentato dalla Commissione ai sensi dell'art. 85, n. 3. In altre parole, il giudice nazionale chiede alla Corte se l'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1 alle clausole di destinazione controverse possa farsi discendere dall'esenzione accordata al sistema di distribuzione selettiva relativo all'area comunitaria.
18 Preliminarmente, osservo che affermare l'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, ai contratti in questione, in virtù dell'esistenza di un sistema di distribuzione selettiva esentato dalla Commissione, significa, in buona sostanza, assicurare ermeticità a quel sistema, impedendo il sorgere di qualsiasi forma di importazione parallela, almeno dai paesi terzi interessati. Ciò comporterebbe l'impossibilità per gli operatori di cogliere le opportunità economiche derivanti dai diversi prezzi praticati dalla YSLP, con l'ulteriore rischio di una sicura compartimentazione dei mercati all'interno del mercato comune e di quest'ultimo nel suo insieme.
Preme allora ricordare che l'ermeticità di un sistema di distribuzione selettiva anzitutto non ne rappresenta una condizione essenziale per la sua legittimità alla luce dell'art. 85, anche perché ciò condurrebbe «paradossalmente a trattare, con riguardo a tale disposizione, i sistemi di distribuzione più rigidi e più chiusi in modo più favorevole di quelli più flessibili e più aperti al commercio parallelo» (19). Inoltre, tale caratteristica neppure può essere giustificata da un'esigenza di effettiva tutela della concorrenza. Infatti, come ho già avuto modo di osservare (20), alla luce di un costante orientamento della Corte la possibilità di vendite fuori rete può avere un effetto benefico, mantenendo un certo spazio del mercato a disposizione del commercio parallelo, così attenuando eccessive rigidità del sistema, soprattutto con riguardo ai prezzi. Ovviamente, la presenza di un commercio parallelo può provocare scompensi al sistema di distribuzione selettiva, ma si tratta pur sempre di conseguenze che derivano, in ultima analisi, da scelte del produttore, il quale potrà valutarne gli effetti sulla base di un'analisi costi-benefici e, se opportuno, sia optare per sistemi di distribuzione libera o ristrutturare il sistema di distribuzione specializzata, sia operare sui prezzi uniformandoli, e dunque eliminare "a monte" la sola ragione dei canali paralleli di distribuzione.
Quello che si intende dire è che il commercio parallelo - lungi dal costituire l'effetto di una sorta di perverso opportunismo economico, tanto meno illecito, come molti tendono a rappresentarlo maliziosamente - è garanzia di vitalità del complessivo sistema di distribuzione che, affiancato alle reti selettive, finisce per favorire il consumatore finale, il cui interesse costituisce pur sempre uno (almeno) degli obiettivi dell'art. 85, n. 1 e n. 3.
19 E' pertanto in questa prospettiva che va considerata l'incidenza della decisione di esenzione del sistema di distribuzione della YSLP sui rapporti tra quest'ultima e la Javico, distributore estraneo alla rete.
La decisone di esenzione non è idonea a garantire una "copertura" a contratti di distribuzione non sottoposti alla verifica della Commissione e dalla stessa non espressamente esentati. Anzitutto, rappresentando le esenzioni una deroga al divieto di cui all'art. 85, n. 1, norma che contiene la regola fondamentale in materia di intese limitative della concorrenza, le decisioni di esenzione, sia individuali che per categoria, non possono che essere interpretate restrittivamente e non applicate al di là dei casi espressamente considerati. Il principio trova giustificazione, oltre che in un'evidente regola di ermeneutica, nella necessità di non incidere sulla competenza esclusiva della Commissione ad applicare l'art. 85, n. 3 (21).
In effetti, nel decidere se concedere l'esenzione, competenza conferitale in via esclusiva dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 17 (22), la Commissione deve poter valutare se l'accordo rispetta i requisiti di cui all'art. 85, n. 3. Estendere la portata di una decisione di esenzione ad accordi non contemplati dalla medesima significherebbe, in qualche misura, consentire al giudice nazionale di applicare direttamente l'art. 85, n. 3, potere che è invece limitato al solo n. 1 della medesima norma (23). Evidentemente, l'accordo contestato avrebbe ben potuto essere sottoposto con una domanda di esenzione al vaglio della Commissione, la quale avrebbe così potuto valutarne l'invocata funzionalità a preservare il sistema di distribuzione selettiva in ambito comunitario; ma così non è stato. Non essendo quell'accordo esentabile, in assenza di notifica alla Commissione (24), al giudice nazionale non resta che applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 85, n. 1.
Ritengo quindi che al secondo quesito posto dal giudice di rinvio debba rispondersi nel senso che l'art. 85, n. 1, del Trattato va applicato alle clausole controverse anche laddove il fornitore commercializzi i suoi prodotti nel territorio comunitario tramite una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione.
Conclusione
20 Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dalla Cour d'appel di Versailles:
«1) L'art. 85, n. 1, del Trattato va interpretato nel senso che è applicabile ad una clausola prevista da un contratto per la commercializzazione in determinati paesi terzi, tra un fornitore con sede in uno Stato membro e un distributore con sede in un altro Stato membro, che vieta al distributore di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto e quindi a qualsiasi vendita nel territorio comunitario, sia che avvenga mediante commercializzazione diretta, sia che avvenga mediante riesportazione dal territorio contrattuale. Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nella specie, in particolare la possibilità, la consistenza e la convenienza delle reimportazioni nel mercato comune, nonché il pregiudizio al commercio tra gli Stati membri, se tale clausola è nulla in quanto in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
2) Nel caso in cui l'art. 85, n. 1, del Trattato vieti tali clausole, esso deve essere interpretato nel senso che trova egualmente applicazione nell'ipotesi in cui il fornitore commercializzi i suoi prodotti nel territorio comunitario tramite una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi del n. 3 dello stesso articolo.»
(1) - Decisione 92/33/CEE relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.242 - Yves Saint Laurent Parfums), in GU L 12 del 18 gennaio 1992, pag. 24. Tale decisione è stata oggetto di una sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, causa T-19/92, Leclerc (Racc. pag. II-1857), che ne ha dichiarato la nullità limitatamente alla parte in cui stabilisce che una disposizione che autorizza la YSLP a sfavorire la domanda di ammissione di quei rivenditori la cui attività di profumeria non costituisce la loro attività prevalente non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Nella sostanza, e particolarmente per quanto qui rileva, il Tribunale ha confermato la validità dell'esenzione concessa.
(2) - Allo scopo di assicurare la distribuzione nei territori di Russia e Ucraina, la Javico deve trasmettere alla YSLP, prima della consegna e se possibile già al momento dell'ordine, tutti i documenti che dimostrino l'effettiva esistenza di un mercato per quei prodotti sui territori contrattuali. La Javico è inoltre tenuta a verificare che i commercianti locali abbiano l'intento di vendere unicamente all'interno dei territori di Russia e Ucraina. E' addirittura prevista una clausola penale, assistita da garanzia bancaria, nell'ipotesi in cui una parte dei prodotti consegnati venga rinvenuta al di fuori dei territori di Russia e Ucraina e, più in generale, dei Paesi dell'Est.
(3) - Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1).
(4) - Il corsivo è mio.
(5) - V. sentenza 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm (Racc. pag. 2999, punti 13-16).
(6) - La valutazione della compatibilità per stadi successivi, dapprima con riferimento all'oggetto e successivamente avendo riguardo agli effetti dell'intesa, rappresenta un modus procedendi acquisito nella giurisprudenza della Corte: v. le mie conclusioni nella causa C-250/92, DLG (Racc. 1994, pag. I-5644, punto 16); v., poi, sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935, punto 11). E' appena il caso di ricordare che l'art. 85, n. 1, non richiede, per la propria applicazione, che l'intesa abbia un oggetto e un effetto anticoncorrenziale, essendo i due requisiti imposti in via alternativa: v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord (Racc. pag. I-4411, punti 14 e 15).
(7) - Indice rivelatore del fatto che le clausole controverse mirano essenzialmente ad impedire la diffusione dei prodotti contrattuali nel mercato comune è dato dalla previsione di una clausola penale a carico di Javico per la sola ipotesi in cui i prodotti vengano rinvenuti al di fuori del territorio dei «Paesi dell'Est», restando quindi irrilevante che i prodotti abbiano una destinazione finale diversa dal territorio contrattuale, ma comunque limitata all'Est europeo.
(8) - V. sentenza 28 marzo 1984, cause riunite 29 e 30/83, Cram e Rheinzink (Racc. pag. 1679, punti 24-31). Nella decisione contestata, la Commissione rilevava che «la restrizione di concorrenza che discende dall'obbligo di rivendere in un paese determinato è di per sé suscettibile di incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri poiché il rivenditore è stabilito nel mercato comune, all'interno del quale deve restare libero di commerciare i prodotti dove meglio gli aggrada in funzione delle circostanze e in particolare dei prezzi che gli vengono offerti»: v. decisione della Commissione 14 dicembre 1982 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE, 82/866/CEE (IV/29.629 - Laminati e leghe di zinco), GU L 362, pag. 40.
(9) - In questo senso si veda la decisione della Commissione del 6 novembre 1968, n. 68/376, Rieckermann/AEG (GU L 276, pag. 25).
(10) - La XXI Relazione sulla politica di concorrenza 1991, pag. 364, riporta il caso Iqbal, in cui la Commissione ha ritenuto che un contratto con cui il rivenditore di prodotti farmaceutici era obbligato a commercializzare soltanto in un determinato Paese terzo non fosse contrario all'art. 85, n. 1, non avendo tale norma per scopo «quello di proibire accordi verticali che restringono la concorrenza all'interno di una marca tra la Comunità nel suo insieme e Paesi terzi, al fine di permettere al produttore di applicare una politica di prezzi indipendente in funzione delle condizioni esistenti nei mercati di detti Paesi terzi». Parrebbe che nel caso specifico l'uso delle clausole di esportazione non fosse connesso ad azioni volte specificamente ad impedire gli scambi tra Stati membri. Salvo attribuire particolare significato a quest'ultimo rilievo, e con tutte le riserve dovute all'incompletezza delle informazioni di cui dispongo, la soluzione Iqbal, che peraltro non è consegnata in una decisione ma, sembra, in una lettera ex art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE (GU 127, pag. 2268), mi pare difficilmente compatibile con l'approccio alla base della giurisprudenza CRAM appena ricordata. Per un'analoga valutazione, v. I. Van Bael, F. Bellis, Il Diritto della Concorrenza nella Comunità Europea, Torino, 1995, pag. 126, spec. nota 24.
(11) - V. sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Technique Minière (Racc. pag. 261); 12 settembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht (Racc. pag. 479); nonché sentenza Delimitis (citata alla nota 6).
(12) - E' la nota regola de minimis, enunciata dapprima dalla Corte [(sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk (Racc. pag. 295, punto 7)] e poi codificata dalla Commissione nella comunicazione del 3 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU C 231, pag. 2), successivamente aggiornata (GU 1994, C 368, pag. 20).
(13) - V. la decisione 64/233/CEE della Commissione, 11 marzo 1964, relativa ad una domanda di attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00061 - Grosfillex/Fillistorf, GU 9 aprile 1964, pag. 915). La rilevanza del dazio doganale quale elemento necessario alla verifica della probabilità di reimportazione emerge dalle decisioni della Commissione in cui si prende in considerazione l'esistenza di accordi di libero scambio: v. decisione 76/159/CEE, 15 dicembre 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/847 - SABA, GU 1976 L 28, pag. 19), in cui il divieto di esportazione nei paesi terzi e di reimportazione da tali paesi viene considerato non soggetto all'art. 85, n. 1, in ragione della duplice esazione dei dazi doganali e del fatto che i prodotti non sono venduti nei paesi terzi a prezzi più vantaggiosi di quelli praticati negli Stati membri. Tale divieto è stato però consentito solo sino al 1º luglio 1977, appunto in quanto a partire da tale data era previsto il venir meno del dazio doganale con i paesi AELS. Nello stesso senso v. le decisioni 77/100/CEE, 21 dicembre 1976, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/5715 - Junghans GU L 30 del 2 febbraio 1977, pag. 10) e 78/253/CEE, del 23 dicembre 1977, relativa a talune procedure a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/171 e a. - Campari GU L 70 del 13 marzo 1978, pag. 69). Più recentemente, la conclusione di accordi di libero scambio tra la Comunità e i paesi terzi, con conseguente soppressione di dazi doganali e altri ostacoli all'attraversamento delle frontiere, ha condotto la Commissione ad esigere l'eliminazione dagli accordi di distribuzione dei divieti per i concessionari di esportare in tali paesi: v. la comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 nel caso Chanel (GU C 334 del 30 novembre 1994, pag. 11).
(14) - V. la decisione dianzi citata nel caso Grosfillex-Fillistorf, in cui la Commissione ammette che una limitazione della concorrenza sarebbe ravvisabile nel caso in cui i prezzi praticati dal produttore sul mercato svizzero fossero inferiori a quelli dal medesimo praticati sul mercato comune. V. anche la decisione nel caso SABA già ricordato e la decisione 19 dicembre 1974, 75/94/CEE, Goodyear italiana (GU L 38 del 12 febbraio 1975, pag. 10), in cui la rivendita nell'area comunitaria del prodotto reimportato viene ritenuta inverosimile in quanto «(...) non esistono né (...) esisteranno, in un avvenire prevedibile, delle differenze di prezzo tali tra la CEE e i paesi terzi da permettere di assorbire degli oneri supplementari di sorta». Sulla rilevanza della differenza di prezzo per valutare la probabilità di riesportazioni dal paese terzo, v. anche la decisione del 21 dicembre 1994, 94/987/CE, Tretorn (GU L 378, pag. 45).
(15) - V. già la sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig (Racc. pag. 457); nonché le più recenti pronunce del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen (Racc. pag. II-549, punto 39), e 14 maggio 1997, causa T-77/94, VGB (Racc. pag. II-759, punto 132).
(16) - V., da ultimo, sentenza 17 luglio 1997, Ferriere Nord (citata alla nota 6).
(17) - V. decisione 70/332/CEE della Commissione 30 giugno 1970, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE, Kodak (GU L 147, pag. 24).
(18) - V. decisione 93/252/CEE della Commissione 10 novembre 1992, relativa ad una procedura ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE, Warner Lambert/Gillette (GU 1993, L 116, pag. 21).
(19) - V. sentenza 13 gennaio 1994, causa C-376/92, Cartier (Racc. pag. I-15, punto 26).
(20) - V. le mie conclusioni nella causa Cartier (citata alla nota precedente), punti 21 e 22.
(21) - V. sentenza Delimitis (citata alla nota 6), punti 44-46. Con specifico riguardo alla necessità di un'interpretazione restrittiva v. sentenze 22 aprile 1993, causa T-9/92, Peugeot (Racc. pag. II-493, punto 37), e 24 ottobre 1995, causa C-266/93, Volkswagen (Racc. pag. I-3477, punto 33).
(22) - Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13, pag. 204).
(23) - Sulla diretta applicabilità da parte del giudice nazionale degli articoli 85, n. 1, e 86 del Trattato, v. le sentenze 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT (Racc. pag. 51) e Delimitis (citata alla nota 6), punti 45-47. Per la competenza esclusiva della Commissione ad adottare le decisioni di applicazione dell'art. 85, n. 3, v. la sentenza da ultimo citata, punto 44. La giurisprudenza ricordata è stata oggetto di "codificazione" nella comunicazione della Commissione, relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU C 39 del 13 febbraio 1993, pag. 6).
(24) - Per gli accordi successivi al 13 marzo 1962, data di entrata in vigore del regolamento n. 17, l'esenzione è subordinata alla previa notifica, ad eccezione degli accordi esonerati dall'obbligo di notifica in virtù dell'art. 4, n. 2, del medesimo regolamento, tra i quali, comunque, non rientrano gli accordi conclusi tra la YSLP e la Javico.
Full & Egal Universal Law Academy