Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nel presente procedimento il Pretore della Pretura circondariale di Roma sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali, chiedendole di chiarire se contravvenga ai diritti fondamentali di proprietà, di libertà d'impresa e di parità di trattamento, nonché all'art. 40, n. 3, del Trattato CEE una normativa nazionale con la quale si impongono sostanziali restrizioni al diritto di proprietà, senza previo indennizzo, a fini di tutela dell'ambiente naturale e culturale.
II - Le disposizioni nazionali
2 L'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (1), ha istituito il parco naturale-archeologico dell'Inviolata, nel Comune di Guidonia-Montecelio, nei pressi di Roma.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, di questa legge, emanata in conformità della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco è stato creato per tutelare e valorizzare i beni ambientali e archeologici del comprensorio.
A tal fine, l'art. 7 della legge vieta determinate attività all'interno del parco, tra cui la caccia, la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, i cambiamenti di coltura e i movimenti di terreno, la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati, l'apertura di strade e l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, con talune eccezioni connesse al perseguimento degli scopi del parco e, di norma, previa specifica autorizzazione.
L'art. 8 della legge consente, a titolo di deroga, talune attività non invasive, essenzialmente di ricerca e scientifiche, nonché attività di turismo sociale nelle aree a tal fine individuate.
Infine, l'art. 9 della legge prevede determinati casi di indennizzo in favore dei danneggiati dal funzionamento del parco, attingendo a fondi del bilancio regionale.
III - Fatti
3 Il signor Daniele Annibaldi, cittadino italiano, ricorrente nella causa principale, è titolare di un'azienda agricola di 65 ettari nel Comune di Guidonia. Dal 1996, 35 ettari della sua azienda sono ricompresi nell'area del parco.
4 L'8 agosto 1996 il sindaco di Guidonia, nella sua qualità di gestore del parco, gli negava l'autorizzazione a impiantare un frutteto di tre ettari nella porzione della sua proprietà rientrante nel parco.
5 Il 26 agosto 1996 il signor Annibaldi proponeva ricorso possessorio ai sensi dell'art. 703 del codice di procedura civile italiano dinanzi alla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli. Vi sosteneva che il detto rifiuto limitava illegittimamente il suo diritto di proprietà nonché il suo diritto di esercitare un'impresa agricola e che le disposizioni della citata legge regionale n. 22, sulle quali si fonda il rigetto, in particolare i suoi artt. 7 e 8, sono incompatibili con la Costituzione italiana, con i principi generali del diritto europeo sulla tutela dei diritti fondamentali, nonché con gli artt. 40 e 52 del Trattato CEE.
IV - Le questioni pregiudiziali
6 Il giudice nazionale, ritenendo che si ponga nella fattispecie un problema d'interpretazione del diritto europeo, sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una norma di diritto nazionale che imponga alle aziende ricomprese in un parco naturale-archeologico di astenersi da ogni attività e qualunque attività sulle relative aree - risolvendosi in una sostanziale espropriazione delle aziende ricomprese nel parco stesso senza che sia prevista alcuna indennità per i soggetti espropriati - violi i diritti fondamentali legati alla proprietà, all'impresa e alla parità di trattamento da parte delle Autorità nazionali.
2) Anche a prescindere dalla risposta che la Corte di giustizia riterrà di dare al primo quesito, se le misure previste dall'art. 7 della legge regionale in esame (equiparabile, ai fini del giudizio comunitario, ad ogni altra normativa nazionale) violino il principio di uguaglianza e il connesso divieto di discriminazione previsto dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato di Roma».
V - Sulla ricevibilità
7 Come spiegherò più avanti, la Corte non è competente a risolvere le questioni pregiudiziali di cui trattasi, in quanto il rapporto giuridico sottostante alla causa principale esula dai confini del diritto comunitario. Ritengo tuttavia opportuno esaminare anzitutto talune eccezioni sollevate dalla Regione Lazio, parte nella causa principale, volte a far dichiarare la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile a causa di suoi vizi intrinseci.
8 Mi pare necessario sottolineare preliminarmente che, nell'ambito del procedimento pregiudiziale, le parti che avevano partecipato alla causa principale sono semplicemente invitate per essere sentite, presentando osservazioni dinanzi alla Corte (2). Queste osservazioni si devono muovere all'interno della questione pregiudiziale ed essere dirette ad agevolare la Corte nel suo compito, quello di risolvere le questioni d'interpretazione del diritto comunitario in modo univoco e uniforme all'interno dell'Unione, e non tanto a far dichiarare la domanda di pronuncia pregiudiziale priva di oggetto (3). Quest'obbligo può essere inteso come una specifica espressione del dovere di cooperazione che incombe a tutti i protagonisti del procedimento pregiudiziale, e non solo al giudice a quo. Esso impone, ritengo, specialmente alle pubbliche amministrazioni che hanno emanato le disposizioni controverse e preso parte alla causa principale, come nel caso di specie, di non limitarsi a sottolineare le effettive o ipotetiche carenze del rinvio pregiudiziale per quanto riguarda il contesto di fatto della causa o le disposizioni da loro adottate, ma di offrire alla Corte gli elementi che si asseriscono mancanti, e che ragionevolmente ci si attende che esse conoscano meglio di chiunque altro.
9 Viene dunque dedotto, in primo luogo, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto il giudice nazionale, limitandosi a ripetere gli argomenti del ricorrente, non espone a sufficienza il contesto di fatto e di diritto della lite né le ragioni che lo hanno indotto a sollevare le questioni pregiudiziali, cosicché gli Stati membri e gli eventuali interessati si troverebbero nell'impossibilità di presentare alla Corte osservazioni pertinenti.
Giova osservare in proposito che, per giurisprudenza costante, il giudice nazionale è tenuto a definire l'ambito di fatto e di diritto della controversia principale, o a spiegare almeno le ipotesi di fatto su cui le questioni pregiudiziali si fondano, in modo che la Corte possa assolvere la sua funzione e i governi degli Stati membri e gli altri interessati, cui l'ordinanza di rinvio viene notificata, possano presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte (4). Un'ordinanza di rinvio che non soddisfi alcuno di questi requisiti, come risulta dalla giurisprudenza citata in proposito, viene dichiarata irricevibile.
Tuttavia, ciò non avviene nel caso di specie. Il contesto di fatto e di diritto della lite nella causa a qua emerge in modo sufficientemente chiaro dall'ordinanza di rinvio, letta in combinato disposto con le osservazioni delle parti e in particolare della Commissione, mentre paiono comprensibili le ragioni del rinvio, indipendentemente dalla soluzione che sarà data. Peraltro il giudice nazionale ha, a seconda dei casi, la facoltà o l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte, vuoi d'ufficio, vuoi su istanza di parte (5). Di conseguenza, il fatto che il Pretore abbia accolto la domanda di rinvio pregiudiziale del ricorrente non ha, di per sé, alcuna rilevanza. Ciò considerato, l'eccezione con cui si afferma il contrario dev'essere disattesa.
10 Si deduce, in secondo luogo, che il ricorrente nella causa a qua si rivolge in sostanza direttamente contro le disposizioni della legge regionale n. 22 del 1996, eludendo in tal modo con il suo ricorso la giurisdizione di qualunque giudice italiano. Di conseguenza, conclude la Regione Lazio, la controversia nella causa principale si presenta assolutamente ipotetica e fittizia, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere dichiarata irricevibile.
In proposito, occorre rammentare che, come viene costantemente dichiarato, spetta al giudice nazionale adito valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Qualora le questioni sollevate riguardino l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte è tenuta in via di principio a rispondere, salvo che appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti dal giudice nazionale non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale (6).
Nel caso di specie, come risulta chiaramente dall'ordinanza di rinvio, il ricorrente non contesta le disposizioni nazionali, bensì la limitazione dei suoi diritti da parte della pubblica amministrazione che ha applicato tali disposizioni. Alla luce di ciò, non risulta affatto che la controversia sia ipotetica o inesistente, talché l'eccezione in senso contrario dev'essere respinta.
11 Infine, il problema della ripartizione della giurisdizione tra i giudici nazionali e dell'applicazione delle norme procedurali interne non incide sulla ricevibilità della questione pregiudiziale (7). Pertanto, l'eccezione secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto agire avverso il rifiuto dell'amministrazione dinanzi al giudice amministrativo e non al Pretore non può essere accolta.
12 Si eccepisce, in terzo luogo, l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto chiede alla Corte di giudicare direttamente della compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario e in quanto non si può procedere, nel caso di specie, a una «riformulazione» delle questioni pregiudiziali.
In proposito basti ricordare che, sebbene la Corte non sia competente, in sede pregiudiziale, a decidere sulla validità di una norma nazionale rispetto al diritto comunitario, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale, se del caso, tutti gli elementi interpretativi che possano consentirgli di valutare egli stesso tale compatibilità (8).
Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio, se correttamente interpretata, risulta chiaramente che il giudice nazionale desidera ottenere quegli elementi ermeneutici del diritto europeo che gli saranno utili per giudicare egli stesso, eventualmente, della validità delle norme nazionali. Giacché ciò si evince agevolmente dall'ordinanza di rinvio, non si pone alcun problema di «riformulazione» delle questioni pregiudiziali - facoltà di cui la Corte può in ogni caso avvalersi (9). Di conseguenza l'eccezione di cui trattasi, nel modo in cui è esposta, dev'essere disattesa.
13 Occorre infine rilevare che il ricorrente, nelle sue osservazioni, si richiama, oltre che alle libertà fondamentali di cui alla prima questione pregiudiziale, anche a una violazione del principio generale del legittimo affidamento e della libertà di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato CEE. Giacché, tuttavia, risulta in tal modo ampliato illegittimamente l'oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, i relativi argomenti vanno disattesi (10).
VI - Sulla competenza della Corte
14 Tanto la Regione Lazio quanto la Commissione sostengono che la Corte non è competente a risolvere le questioni pregiudiziali in quanto l'oggetto della causa a qua non è connesso al diritto comunitario. Occorre quindi esaminare le questioni pregiudiziali sotto questo profilo.
A - Sulla prima questione
15 Con la prima questione il giudice a quo domanda se una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale sia lesiva dei diritti fondamentali di proprietà, di libertà d'impresa e di parità di trattamento, tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.
16 Si rilevi anzitutto che, per giurisprudenza costante (11), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. A questo proposito, particolare rilevanza assume la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione»), espressamente menzionata anche nel preambolo dell'Atto unico europeo, nonché nel preambolo e agli artt. F, n. 2, J.1, n. 2, quinto trattino, e K.2, n. 1, del Trattato sull'Unione europea (12). Di conseguenza, la Corte ha precisato che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo, come riconosciuti e garantiti dalla Convenzione (13).
17 In particolare, secondo la giurisprudenza, le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano anzitutto l'azione delle istituzioni della Comunità. In tal senso, la Corte ha dichiarato che «(...) il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce (...) un requisito di legittimità degli atti comunitari» (14).
18 Ne deriva un vincolo, in secondo luogo, anche per gli Stati membri, allorché, ovviamente, essi agiscono in settori che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. In particolare, come è stato dichiarato, le dette esigenze «(...) vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie» (15).
19 All'ampiezza degli obblighi derivanti agli Stati membri dai diritti comunitari fondamentali corrisponde l'ampiezza della competenza della Corte a decidere in via pregiudiziale sulle questioni d'interpretazione di tali diritti. In tal senso, come dichiarato costantemente, qualora una normativa nazionale rientri nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali risultano, in particolare, dalla Convenzione. Per contro, essa non ha tale competenza nei confronti di una normativa che non si colloca nell'ambito del diritto comunitario (16).
20 Tra i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario vi è anche il diritto di proprietà, menzionato nel primo protocollo allegato alla Convenzione (17).
21 Per quanto attiene al regime della proprietà, l'art. 222 del Trattato CEE dispone che «il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Nell'interpretare questo articolo, la Corte ha dichiarato che «(...) per quanto l'art. 222 del Trattato non metta in discussione la facoltà degli Stati membri di istituire un regime di espropriazione pubblica, un siffatto regime non sfugge però al principio fondamentale di non discriminazione che è alla base del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento» (18).
La Corte ha dichiarato altresì che i diritti di proprietà intellettuale, data la loro natura patrimoniale e commerciale, «(...) benché disciplinati dalle leggi nazionali, sono soggetti alle prescrizioni del Trattato e rientrano pertanto nel campo di applicazione di quest'ultimo» (19), con la conseguenza che è loro applicabile l'art. 7 del Trattato (20). Con questa motivazione la Corte ha indirettamente respinto l'argomento secondo cui tali diritti sono disciplinati dall'art. 222 del Trattato.
Dalla giurisprudenza sin qui citata si evince che l'art. 222 del Trattato lascia in via di principio agli Stati membri la competenza a disciplinare il regime della proprietà, ivi comprese le limitazioni alla stessa per ragioni di interesse pubblico, con la riserva che le disposizioni nazionali non devono ledere libertà tutelate dal Trattato. Dalla stessa giurisprudenza risulta inoltre che i provvedimenti nazionali che disciplinano temi attinenti alla proprietà costituiscono di massima questioni interne allo Stato membro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, vuoi perché nella loro applicazione rivelano elementi di estraneità (come nella causa Fearon), vuoi per la loro natura particolarmente ibrida.
Di conseguenza, allorché una questione pregiudiziale solleva il problema di un intervento dello Stato nell'ambito del diritto di proprietà, come nel caso di specie, la soluzione, che dichiari l'incompetenza della Corte o si spinga nel merito, non può essere data solo nell'ambito dell'art. 222 del Trattato, ma dev'essere ricercata accertando preliminarmente se la disciplina nazionale rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
22 Nella fattispecie, il fatto che il diritto di proprietà del ricorrente nella causa principale sia eventualmente leso dalla disciplina nazionale controversa non basta a fondare la competenza pregiudiziale della Corte, in quanto tale disciplina esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario (21).
23 Infatti, il ricorrente è cittadino italiano, e, sebbene la normativa italiana controversa si riveli essere una sostanziale limitazione della proprietà, tuttavia non risulta da alcun elemento che essa sia stata introdotta richiamandosi a una disposizione comunitaria o che sia volta a garantire l'osservanza di norme di diritto comunitario. La situazione del ricorrente, peraltro, non presenta alcun elemento di estraneità.
24 Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il diritto alla libertà d'impresa e in generale alla libertà di esercizio delle attività professionali, anch'esso tutelato nell'ambito del diritto comunitario (22). A parte il fatto che, nelle circostanze date, la limitazione di questa libertà si presenta come una mero corollario della limitazione del diritto di proprietà (23), nulla indica che la fattispecie di cui alla causa principale rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
25 Infine, nulla di diverso si può dire in ordine all'asserita violazione del principio comunitario della parità di trattamento, il quale impone che situazioni uguali ricevano uguale trattamento (24). Il ricorrente, nelle sue osservazioni, assume che configura un trattamento iniquo il fatto che l'art. 7 della legge regionale n. 22 non preveda alcun risarcimento per le limitazioni imposte alle attività agricole, mentre l'art. 13 della stessa legge consente il mantenimento di una discarica di rifiuti in altri punti del parco. A prescindere dal fatto che in questo caso sia ravvisabile una disparità di trattamento, si tratta di una questione di natura puramente interna, che non interessa il diritto comunitario.
26 La situazione sottoposta al giudice di rinvio è quindi meramente interna, ragion per cui la Corte non è competente a pronunciarsi sulla prima questione pregiudiziale.
B - Sulla seconda questione
27 Con la seconda questione il giudice a quo domanda se una disciplina nazionale come quella controversa sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, ai sensi del quale : «[l'organizzazione comune] deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità».
28 Il divieto di discriminazione sancito dalla norma citata costituisce una specifica espressione del principio di uguaglianza, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario (25). Presupposto per valutare se una normativa nazionale contravvenga a tale disposizione è che la normativa in oggetto sia stata adottata in attuazione di una disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune del mercato agricolo (26).
29 Nel caso di specie, la normativa nazionale controversa non sembra avere alcun rapporto con l'organizzazione comune del mercato agricolo e pertanto non è riconducibile alla stessa. Ne consegue che la Corte non è competente a rendere l'interpretazione richiesta.
VIII - Conclusione
Alla luce di quanto sopra, propongo di rispondere al giudice di rinvio nei seguenti termini:
«La Corte, adita in via pregiudiziale, non può fornire gli elementi interpretativi necessari affinché il giudice nazionale possa valutare la compatibilità di una normativa nazionale con i diritti fondamentali, il cui rispetto essa garantisce, allorché tale normativa riguarda una situazione che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
Parimenti, la Corte non può fornire elementi interpretativi per la valutazione della compatibilità di una normativa nazionale con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE, qualora tale normativa non sia stata emanata in attuazione di una disciplina comunitaria del mercato agricolo comune».
(1) - Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 1_ luglio 1996, pag. 3.
(2) - Sentenza 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT (Racc. pag. I-43, punto 9).
(3) - V. sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Hessische Knappschaft (Racc. pag. 952, punti 8 e 11).
(4) - V., tra le altre, ordinanze 2 febbraio 1996, causa C-257/95, Bresle (Racc. pag. I-233, punti 16 e 19), e 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara (Racc. pag. I-5083, punti 6-8).
(5) - Sentenza 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani (Racc. pag. I-4025, punto 20).
(6) - V., tra le altre, sentenza Palmisani (citata alla nota 5), punto 18, nonché sentenze 21 marzo 1996, causa C-297/94, Bruyère e a. (Racc. pag. I-1551, punto 19), e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59).
(7) - Sentenza 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a. (Racc. pag. I-711, punto 13).
(8) - V., ad esempio, sentenza 1_ febbraio 1996, causa C-177/94, Perfili (Racc. pag. I-161, punto 9).
(9) - V. sentenza 17 luglio 1997, causa C-334/95, Krüger (Racc. pag. I-4517, punto 23).
(10) - V. sentenze 12 novembre 1992, cause riunite C-134/91 e C-135/91, Kerafina - Keramische und Finanz-Holding e Vioktimatiki (Racc. pag. I-5699, punto 16), e 15 luglio 1982, causa 270/81, Felicitas (Racc. pag. 2771, punto 9), e altre.
(11) - V., tra le altre, sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow (Rac. pag. I-2629, punto 14), parere 2/94 del 28 marzo 1996 (Racc. pag. I-1759, punto 35), sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, punto 41), e altre.
(12) - V., tra l'altro, parere 2/94 (citato alla nota precedente), punto 32.
(13) - V. sentenze Kremzow, punto 14, e ERT, punto 41, citate alla nota 11.
(14) - Parere 2/94 (citato alla nota 11), punto 34.
(15) - Sentenze 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag. I-569, punto 29); 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff (Racc. pag. I-3361, punto 17), e 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19).
(16) - V. sentenze Kremzow (citata alla nota 11), punto 15; Perfili (citata alla nota 8), punto 20; 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (Racc. pag. I-4685, punto 31), ERT (citata alla nota 11), punto 42; 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 28), e 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque (Racc. pag. 2605, punto 26), e altre.
(17) - Sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer (Racc. pag. 3727, punto 17). V. anche sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf (Racc. pag. I-4475, punto 72).
(18) - Sentenza 6 novembre 1984, causa 182/83, Fearon (Racc. pag. 3677, punto 7). Si poneva in quella causa una questione di compatibilità con il diritto comunitario dei presupposti per l'espropriazione, in base a disposizioni irlandesi, di un'estensione appartenente a una società irlandese, i cui soci erano tuttavia cittadini britannici.
(19) - V. sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145, punto 22).
(20) - Ibidem, punto 28.
(21) - Alla luce di ciò, è superfluo accertare: a) se la disciplina nazionale controversa costituisca de facto un'espropriazione, come sostiene il ricorrente e come pare assumere il giudice di rinvio, o una limitazione nella disciplina della proprietà, opinione questa che mi pare più corretta (per la distinzione, v. sentenza Hauer, punto 19, nonché conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Wachauf, paragrafo 24. Nel senso della seconda possibilità, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 18 febbraio 1991, Fredin/Svezia, serie A.192, e 29 novembre 1995, Pine Valley, serie A.222); b) se l'intervento fosse nel caso di specie giustificato (quanto ai presupposti per la limitazione di diritti fondamentali, v. sentenza 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus, Racc. pag. I-3953, punto 21, nonché le citate sentenze SAM Schiffahrt e Stapf, punto 72, Wachauf, punto 18, e Hauer, punto 30); e c) se nel caso di specie fosse esigibile un risarcimento (v. in proposito sentenza Wachauf, punto 24, e conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, paragrafo 24. V. altresì sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 27 ottobre 1994, Katte Klitsche de la Grange/Italia, serie A.293-B, sul mancato indennizzo di restrizioni della proprietà per ragioni urbanistiche).
(22) - V. sentenza SAM Schiffahrt e Stapf (citata alla nota 17), stesso punto.
(23) - Sul fatto che la limitazione dello svolgimento di un'attività agricola, professionale o imprenditoriale, nella fattispecie è sostanzialmente conseguenza delle limitazioni imposte all'uso e al godimento della proprietà, cioè del podere, v. sentenza Hauer (citata alla nota 17), punto 33.
(24) - V., tra l'altro, sentenza SAM Schiffahrt e Stapf, punto 50.
(25) - V. sentenza Duff (citata alla nota 15), punto 26.
(26) - V. sentenza Graff (citata alla nota 15), punti 16-18.
Full & Egal Universal Law Academy