Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente ricorso per violazione del Trattato, la Commissione contesta alla Repubblica francese di avere violato gli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(1), e in particolare dal suo art. 45, in quanto ha omesso di adottare i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi per l'esecuzione di tale direttiva. In subordine essa chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese ha mancato agli obblighi che le derivano dalle suddette disposizioni non informando immediatamente la Commissione di tali misure.
2 L'art. 45 della direttiva obbliga gli Stati membri a adottare le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva, ad applicarle al più tardi dal 1º luglio 1994(2) e a informarne immediatamente la Commissione.
3 La convenuta non nega di non aver trasposto la direttiva in diritto interno nel termine prescritto. Essa si limita ad indicare che il progetto di legge in questione è stato inserito nel calendario dei lavori parlamentari per il 1996/1997.
4 Risulta quindi che la direttiva in questione non è stata trasposta nei termini, cosicché non occorre più intraprendere l'esame della domanda presentata in subordine dalla Commissione.
5 Propongo perciò di dichiarare che la Repubblica francese ha violato gli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e in particolare dal suo art. 45, in quanto ha omesso di adottare nei termini i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi per l'esecuzione di tale direttiva. Propongo inoltre che la Repubblica francese sopporti le spese processuali.
(1) - GU L 199, pag. 84.
(2) - A norma dell'art. 45, n. 2, della direttiva, un termine diverso vige tuttavia per la Spagna, il Portogallo e la Grecia.
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