Conclusioni dell avvocato generale
1 In queste tre cause riunite la Commissione chiede che si dichiari, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per attuare talune direttive relative alle sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.
2 La causa C-356/96 riguarda la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1).
3 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/410 dispone che:
«Entro il 1_ agosto 1992 gli Stati membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1_ novembre 1992».
4 La causa C-313/96 riguarda la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (2).
5 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/21 dispone che:
«Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1_ luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
6 La causa C-358/96 riguarda la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (3).
7 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/90 dispone che:
«Gli Stati membri emanano e pubblicano le disposizioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente direttiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comunicazione alla Commissione».
8 Il Belgio non contesta la sua mancata attuazione delle direttive ed eccepisce in ciascuna causa che adotterà presto le misure necessarie.
9 Ne consegue che la Commissione ha diritto di ottenere quanto chiede.
Conclusioni
10 Di conseguenza ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per attuare:
- la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e
- la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva del Consiglio 67/548/CEE,
il Regno del Belgio non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal Trattato;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.
(1) - GU L 228, pag. 67.
(2) - GU L 110, pag. 20.
(3) - GU L 277, pag. 33.
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