Conclusioni dell avvocato generale
1 Questa causa, rimessa dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry, riguarda il diritto di una cittadina algerina residente in Francia ad un assegno speciale corrisposto in detto paese agli adulti disabili. Essa solleva altresì la questione se la Corte debba statuire nel caso in cui risulti che la controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale è stata risolta dopo la presentazione della domanda pregiudiziale, senza che il giudice nazionale abbia ritirato detta domanda.
La normativa comunitaria pertinente
2 Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori algerini e dei loro familiari residenti nella Comunità è disciplinato dall'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio n. 2210/78 (1) (in prosieguo: l'«Accordo»).
3 L'Accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per favorire il consolidamento delle loro relazioni e contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria (2).
4 L'art. 39, n. 1, dispone che, fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, nessuno dei quali è pertinente nel caso di specie, i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
5 La Corte ha dichiarato che, dato che la nozione di «sicurezza sociale» di cui all'analoga disposizione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Marocco (3) non può avere contenuto diverso da quello che le viene attribuito nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), gli assegni per disabili rientrano nella sfera della previdenza sociale ai sensi di detto articolo (5).
Fatti e normativa nazionale
6 L'assegno a favore degli adulti disabili è stato introdotto con legge 30 giugno 1975, n. 534. La sua erogazione è disciplinata dal titolo II del libro VIII del nuovo codice previdenziale francese. Quest'ultimo dispone che il diritto a detto assegno spetta ad ogni cittadino francese o cittadino di un paese che ha stipulato una convenzione di reciprocità, fatte salve talune condizioni riguardanti il grado di disabilità del richiedente e la riscossione di altre prestazioni (6).
7 La signora Djabali, una cittadina algerina disabile, ha chiesto alla Caisse d'allocations familiales dell'Essonne (in prosieguo: la «CAF») di poter fruire dell'assegno per adulti disabili a decorrere dall'ottobre 1993. Sembra pacifico che essa soddisfi le condizioni in precedenza menzionate. Dai documenti allegati al fascicolo del giudice nazionale, trasmessi alla Corte, risulta che inizialmente la sua domanda era stata accolta; tuttavia, sembra poi essere stata respinta, poiché la signora Djabali ha interposto appello dinanzi alla commission de recours amiable della CAF. Il 13 luglio 1994 detta commissione ha respinto il suo appello, a quanto pare in quanto la signora Djabali non era né cittadina francese né cittadina di un paese che aveva stipulato una convenzione di reciprocità con la Repubblica francese. Il 14 giugno 1995 la signora Djabali ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale (in prosieguo: il «Tribunal»), facendo valere che il rifiuto di concederle l'assegno per adulti disabili era in contrasto con l'art. 39 dell'Accordo.
8 Dinanzi al Tribunal la CAF ha sostenuto che l'assegno a favore degli adulti disabili andava considerato una prestazione previdenziale solo allorché il richiedente era o era stato un lavoratore e aveva quindi versato in generale contributi al regime previdenziale. Essa ha fatto valere che la signora Djabali non aveva diritto all'assegno in quanto non era mai stata occupata in Francia e non era quindi un «lavoratore o ex lavoratore migrante».
9 Il 28 maggio 1996 il Tribunal ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 39 del regolamento comunitario 26 settembre 1978, n. 2210, relativo all'Accordo tra la CEE e la Repubblica algerina, trovi applicazione nei confronti della signora Djabali, che chiede di fruire dell'indennità a favore degli adulti disabili, considerato che l'interessata non ha mai svolto attività lavorativa retribuita bensì godrà eventualmente, a decorrere dal dicembre 1997, di una pensione come casalinga».
10 Il rinvio all'art. 39 del regolamento n. 2210/78 va inteso naturalmente come un rinvio all'art. 39 dell'Accordo.
11 Con lettera 8 aprile 1997 la CAF ha comunicato alla Corte di giustizia che nel novembre 1996 il ministro del Lavoro e degli Affari sociali aveva deciso di concedere l'assegno alla signora Djabali. Quest'ultima ha ricevuto quindi arretrati per un ammontare di 148 188,45 FF e, a decorrere dal gennaio 1997, ha percepito 3 982 FF mensili. A questa lettera la CAF ha allegato una copia della lettera inviata dalla CAF alla signora Djabali il 27 dicembre 1996, con cui le comunicava che il ministro del Lavoro e degli Affari sociali aveva deciso di concederle l'assegno a decorrere dal 1_ ottobre 1993, confermando che erano state date istruzioni di procedere al pagamento e invitandola a rinunciare agli atti del ricorso dinanzi al Tribunal, e una copia della lettera inviata dalla CAF al Tribunal il 6 dicembre 1996 agli stessi fini.
12 Sembra che la signora Djabali non abbia effettuato le adempienze processuali necessarie per rinunciare formalmente al ricorso.
13 Con lettera 11 aprile 1997 la cancelleria della Corte di giustizia ha chiesto al giudice a quo se intendeva mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale.
14 Con lettera 25 aprile 1997 il giudice a quo ha comunicato alla Corte di non avere il potere, in base alle norme processuali nazionali, di ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale debitamente deferita alla Corte. Di conseguenza, esso era costretto a mantenere la sua domanda.
15 Osservazioni scritte sono state presentate dalla ricorrente, dal governo francese e dalla Commissione. Il governo francese e la Commissione erano rappresentati in udienza.
Competenza della Corte
16 A quanto pare, la signora Djabali ha ora ottenuto l'assegno da lei chiesto. Sebbene ciò non incida sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale, giacché tutte le condizioni per proporre detta domanda erano soddisfatte al momento del suo deferimento, appare ora dubbio se sia «necessaria» una decisione sulla questione deferita per consentire al giudice nazionale di emanare la propria sentenza come prescritto dall'art. 177 del Trattato CE. Nel caso di specie, l'ente previdenziale competente, dopo aver mutato parere in ordine al diritto della signora Djabali di godere dell'assegno, a quanto pare ha corrisposto tutta la somma dovuta. In tal caso la soluzione della questione pregiudiziale non può più essere considerata «necessaria» per il giudice nazionale.
17 Sorge quindi il problema se la Corte possa cancellare la causa dal ruolo anche se la domanda pregiudiziale non è stata formalmente ritirata dal giudice nazionale.
18 Nella causa Chanel (7) la Corte ha disposto d'ufficio la cancellazione di una causa dal ruolo, dato che la domanda pregiudiziale era divenuta «priva di oggetto» in seguito alla riforma in appello della sentenza del giudice nazionale con la quale era stato disposto il rinvio.
19 In casi diversi da quelli nei quali la decisione di rinvio viene annullata in appello, il principio sembra essere quello secondo cui la Corte di giustizia deve proseguire il procedimento fino al ritiro della domanda pregiudiziale (8). Questo orientamento sembra incongruente qualora, come nel caso di specie, la domanda pregiudiziale sia divenuta «priva di oggetto», in quanto la controversia è stata risolta senza che il giudice nazionale abbia ritirato la propria domanda. Anzi, in una causa come quella in esame possono sussistere motivi più validi per non statuire che in una controversia nella quale la decisione di rinvio viene annullata in appello: in quest'ultimo caso il giudice di grado inferiore dovrà proseguire il procedimento principale senza poter fruire di una pronuncia della Corte di giustizia, mentre in cause come quella in esame la sentenza verrebbe pronunciata, ma, per ipotesi, non sarebbe applicata.
20 Il diritto comunitario non impedisce naturalmente al giudice nazionale di ritirare la sua domanda pregiudiziale (9). La questione che sorge è se, qualora il giudice nazionale non lo faccia (ad esempio, come, a quanto pare, nel caso di specie, giacché le norme processuali nazionali non glielo consentono), la Corte dovrebbe ciononostante cancellare la causa dal ruolo in quanto la decisione non è più necessaria.
21 E' vero, può essere pericoloso che la Corte cancelli la causa dal ruolo senza consultare ulteriormente il giudice nazionale. La Corte non è necessariamente in grado di stabilire in modo inoppugnabile, in base alle informazioni fornite dalle parti, che non è necessario che il giudice nazionale prosegua il procedimento: quest'ultimo deve farlo forse per un motivo che non si evince dal fascicolo in possesso della Corte. Analogamente, è chiaro che la Corte non dovrebbe basarsi su quanto asserito da una sola parte, ossia che la causa è stata definita. Tuttavia, se al giudice nazionale e alle parti fosse data la possibilità di pronunciarsi su questo punto, la Corte di giustizia potrebbe debitamente cancellare la causa dal ruolo in mancanza di risposta.
22 Il proseguimento del procedimento pregiudiziale potrebbe porre gravi problemi alla Corte. Ad esempio, se la controversia che ha dato origine al rinvio fosse risolta rapidamente, alcune delle parti o tutte le parti potrebbero non presentare osservazioni; la Corte potrebbe in tal caso incontrare difficoltà nel pronunciare una sentenza. Inoltre, qualora fossero sollevate varie questioni o qualora i problemi sollevati fossero complessi, sarebbe senza dubbio sproporzionato che la Corte debba risolvere questioni che non sono più pertinenti per dirimere la controversia che ha dato loro origine.
23 In cause nelle quali sorga questo problema la soluzione potrebbe essere che la cancelleria chieda non soltanto al giudice nazionale se intende mantenere la sua domanda, ma chieda al giudice nazionale e alle parti se sussistono motivi per ritenere che una decisione su una questione sia ancora necessaria per statuire. Se non fossero forniti tali motivi, la causa potrebbe essere cancellata d'ufficio dal ruolo della Corte.
24 Questa soluzione sarebbe compatibile con il principio elaborato dalla Corte, secondo il quale la ratio di un rinvio pregiudiziale e, quindi, della competenza della Corte non consiste nel consentire di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (10).
La questione deferita
25 In questa causa per fortuna la questione deferita può essere risolta - se del caso - in tempo relativamente breve.
26 Il governo francese fa valere che la domanda è irricevibile, dato che l'ordinanza di rinvio non contiene informazioni sufficienti. Se è vero che detta ordinanza fornisce pochi particolari sui fatti, il problema sollevato è a mio giudizio sufficientemente chiaro affinché la Corte possa risolvere la questione.
27 La Corte ha riconosciuto che l'art. 39 dell'Accordo ha efficacia diretta, per cui i soggetti ai quali si applica sono legittimati ad invocarla in un procedimento dinanzi ai giudici nazionali (11).
28 Dal fascicolo non si evince chiaramente se il coniuge della signora Djabali sia o sia stato (12) occupato in Francia, ma un documento allegato al fascicolo del giudice nazionale fa capire che egli è un lavoratore. Ammesso che egli sia o sia stato occupato, l'art. 39, n. 1, trova chiaramente applicazione e la signora Djabali, in quanto familiare con lui residente, ha diritto all'assegno.
Conclusione
29 Se, a seguito di ulteriori contatti con il giudice nazionale e con le parti e alla luce delle risposte fornite alla Corte, risulta che la controversia che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale è stata effettivamente risolta e che non vi è alcun motivo per ritenere che sia ancora necessaria una decisione sulla questione deferita onde consentire al giudice nazionale di emettere la propria sentenza, considero che la Corte dovrebbe dichiararsi incompetente a pronunciarsi sulla questione stessa o cancellare d'ufficio la causa dal ruolo.
30 Qualora una decisione risulti ancora necessaria, ritengo che la questione sollevata dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Evry vada risolta nel modo seguente:
«L'art. 39, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210, osta a che uno Stato membro neghi la concessione di una prestazione come l'assegno a favore degli adulti disabili, che viene erogata ai propri cittadini in base alla propria normativa, al coniuge di un cittadino algerino che è o è stato occupato nello Stato membro interessato e con il quale essa risiede in detto Stato, per il motivo che è cittadina algerina».
(1) - Regolamento 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263, pag. 1).
(2) - Art. 1.
(3) - Firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1).
(4) - V., per la versione consolidata in vigore nel periodo controverso, allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2001/83 (GU 1983, L 230, pag. 6). L'ultima versione consolidata è pubblicata nella parte I dell'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1). Per quanto riguarda l'inserimento dell'assegno francese a favore degli adulti minorati nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, v., in particolare, artt. 4, n. 2, lett. a), e 10 bis, nonché l'allegato II bis.
(5) - Sentenza 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi (Racc. pag. I-1353, punto 28).
(6) - Art. 821.1, primo comma.
(7) - Ordinanza 3 giugno 1969, causa 31/68 (Racc. 1970, pag. 403).
(8) - V. sentenza 14 dicembre 1971, causa 43/71, Politi (Racc. pag. 1039), e, in particolare, conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe relative a detta sentenza, pag. 1053, e sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629, punto 10).
(9) - V. sentenza 15 giugno 1995, cause riunite C-422/93, C-423/93 e C-424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I-1567).
(10) - Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 19), e sentenza Zabala Erasun e a. (citata nella nota 9), punto 29.
(11) - Sentenza 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid (Racc. pag. I-719, punto 24).
(12) - La nozione di «lavoratore» di cui all'analoga disposizione dell'accordo di cooperazione tra il Marocco e la CEE ricomprende l'ex lavoratore: sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199, punto 27).
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