Conclusioni dell avvocato generale
1 Attraverso le questioni pregiudiziali che ha sottoposto alla Corte, il Finanzgericht di Amburgo cerca di stabilire se una disposizione di diritto comunitario che permette al legislatore comunitario di modificare la nomenclatura doganale senza prevedere disposizioni transitorie sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, e chiede quali conseguenze possano derivare da una eventuale non conformità.
I - Le disposizioni comunitarie pertinenti
2 La nozione di «informazione tariffaria vincolante», al centro della presente causa, indica un'informazione concernente la classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (1), rilasciata dalle autorità doganali, e avente valore vincolante per l'amministrazione (2).
3 L'art. 13 del regolamento del 1990 prevede quanto segue:
«Qualora, in seguito all'adozione
- di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure,
- di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale,
un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile.
Tuttavia, se un regolamento, quale quello previsto al primo comma, secondo trattino, lo prevede espressamente, un'informazione tariffaria vincolante può continuare ad essere invocata dal suo titolare per un periodo fissato da detto regolamento qualora il titolare abbia stipulato un contratto del tipo previsto all'art. 14, paragrafo 3, lettera a) o b)» (3).
4 L'art. 14, nn. 3 e 4, del regolamento dispone:
«3. Quando si tratta di prodotti per cui viene presentato al momento dell'espletamento delle formalità doganali un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 (4) può continuare ad essere invocata dal titolare di tale informazione durante il periodo di validità del certificato stesso.
(...)
4. L'applicazione della classificazione che compare nell'informazione tariffaria vincolante alle condizioni previste al paragrafo 3, ha effetto soltanto per quanto riguarda:
- la fissazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di qualsiasi altro importo concesso all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione delle licenze di importazione o di esportazione o dei certificati di fissazione anticipata che sono presentati al momento dell'espletamento delle formalità relative all'accettazione della dichiarazione in dogana per merce considerata, purché tali licenze o certificati siano stati rilasciati sulla base della suddetta informazione».
5 L'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3798/91 (5) ha modificato la nomenclatura combinata allegata al regolamento n. 2658/87 (6), inserendo il siero di latte modificato, fino a quel momento classificato sotto il codice NC 0404 90, sotto il codice NC 0404 10. Dal 1_ gennaio 1992, data di entrata in vigore del regolamento modificativo, il siero di latte, modificato o no, rientra nella denominazione del codice NC 0404 10.
6 Tale modifica non è stata accompagnata da alcun regime transitorio.
II - I fatti e il procedimento nazionale
7 La controversia nella causa principale verte sulla concessione di una restituzione per l'esportazione di siero di latte in polvere con sottrazione di zucchero, posto in commercio con la denominazione Anilac, che la ricorrente nella causa principale, la Lopex Export GmbH (in prosieguo: la «Lopex»), ha effettuato il 29 e 30 giugno 1992. Tale restituzione è stata chiesta il 6 luglio 1992.
8 L'esportazione è stata effettuata in forza di una licenza di esportazione rilasciata il 31 dicembre 1991, valida fino al 30 giugno 1992, accompagnata da un certificato di prefissazione datato 20 dicembre 1991.
9 Con una prima informazione tariffaria vincolante rilasciata il 5 dicembre 1988 ai fornitori della Lopex, l'amministrazione doganale aveva confermato che il prodotto sopraindicato doveva essere classificato nella sottovoce 0404 90 della nomenclatura combinata. A causa di un'incertezza tra le sottovoci 90 e 10, l'amministrazione doganale revocava tale informazione tariffaria il 30 ottobre 1990.
10 Il 14 dicembre 1990, la stessa Lopex chiedeva il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante per il prodotto in questione. L'amministrazione doganale rilasciava l'informazione il 5 giugno 1991, confermando la classificazione nella sottovoce 0404 9013 0000 della nomenclatura combinata. Sin dall'ottenimento di questa informazione, la Lopex chiedeva che le ultime sottovoci fossero precisate. L'amministrazione doganale emanava allora, il 26 agosto 1991, un'informazione tariffaria vincolante integrativa per confermare la classificazione nella sottovoce 0404 9013 1200. In entrambe le informazioni tariffarie, l'amministrazione doganale escludeva espressamente la classificazione nella sottovoce 0404 10 in ragione del fatto che la composizione del prodotto Anilac differiva sostanzialmente da quella del siero di latte.
11 Nondimeno, in una nuova informazione tariffaria vincolante del 28 ottobre 1991, che rispondeva espressamente all'originaria domanda della ricorrente del 14 dicembre 1990, l'amministrazione classificava il prodotto «in considerazione della sua composizione», nella sottovoce 0404 10.
12 Avendo ricevuto questa informazione tariffaria, la Lopex chiedeva la proroga della validità della precedente classificazione sotto il codice 0404 9013 1200 fino al 30 aprile 1992. A conclusione di un carteggio con la Lopex, le autorità doganali decidevano, il 9 dicembre 1991, di prorogare temporaneamente la validità dell'informazione tariffaria per un periodo di sei mesi dopo la sua revoca.
13 Il regolamento n. 3798/91, adottato il 19 dicembre 1991, prevede che il siero di latte non modificato venga classificato per il futuro, nella sottovoce 0404 10, ma non istituisce alcun regime transitorio.
14 L'11 agosto 1992, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, convenuto nella causa principale, notificava il rigetto della domanda di restituzione all'esportazione presentata dalla Lopex il 6 luglio 1992. Il rigetto era motivato dal fatto che lo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (istituto tecnico doganale) aveva classificato il prodotto controverso nella sottovoce 0404 1011 0000 - che non dà diritto a restituzione all'esportazione - e dal fatto che la validità dell'informazione tariffaria vincolante anteriore, che formulava un parere diverso, era scaduta il 28 aprile 1992.
15 Il 1_ settembre 1992, la Lopex presentava opposizione contro il rigetto della sua domanda di restituzione all'esportazione, invocando tanto la licenza d'esportazione accompagnata dal certificato di prefissazione rilasciatole e la cui validità scadeva il 30 giugno 1992 quanto la pretesa invalidità dell'art. 13, primo comma, del regolamento del 1990, nella parte in cui prevede che un'informazione tariffaria vincolante cessi di essere valida senza la previsione di un periodo transitorio.
16 Il convenuto nella causa principale respingeva l'opposizione basandosi sulla modifica della nomenclatura doganale risultante dal regolamento del 1991 e sull'art. 13, primo comma, del regolamento del 1990.
17 La Lopex adiva allora il Finanzgericht di Amburgo domandando una restituzione all'esportazione per un importo pari a 889 880,04 DM, conformemente alla sua istanza del 6 luglio 1992. Nell'ambito di questo ricorso, essa sosteneva che, se l'art. 13, primo comma, del regolamento del 1990 dispone che l'adozione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale comporta l'invalidità di un'informazione tariffaria vincolante anteriore senza prevedere un regime transitorio ai sensi dell'art. 14, n. 3, dello stesso regolamento, esso era contrario ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. La Lopex faceva valere al riguardo che, avendo fatto affidamento sull'informazione tariffaria rilasciata il 28 agosto 1991 (7), essa aveva concluso alcuni contratti che non potevano essere annullati e che una modifica immediata del suo diritto alla restituzione avrebbe pertanto comportato un danno commerciale considerevole.
III - Le questioni pregiudiziali
18 Avendo constatato che il prodotto Anilac esportato dalla Lopex doveva, dal 1_ gennaio 1992, essere classificato nella sottovoce 0404 10 che, contrariamente alla sottovoce 0404 90, non conferisce alcun diritto a restituzioni all'esportazione e che, dopo tale data, la Lopex poteva far valere un diritto alla restituzione all'esportazione solo se l'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente fosse stata ancora valida, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1) Se l'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1715/90, nella parte in cui prevede l'immediata invalidità di un'informazione tariffaria vincolante in seguito all'emanazione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, senza una disciplina transitoria limitata nel tempo, sia compatibile con il diritto comunitario dal punto di vista della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
2) In caso di soluzione negativa, quali conseguenze derivino in particolare per il caso in cui sia stata rilasciata un'informazione tariffaria vincolante che si discosta dalla nuova nomenclatura e/o vi sia una licenza di esportazione con titolo di prefissazione avente ancora validità per un periodo di sei mesi.
Se la decisione su una proroga limitata nel tempo della validità di una informazione tariffaria vincolante, nel caso in cui debba essere commisurata ai presupposti sviluppati in generale per la tutela del legittimo affidamento, presupponga in particolare un affidamento meritevole di tutela dell'esportatore nei confronti dell'interesse della Comunità. Se ciò valga anche in relazione all'art. 14, n. 4, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1715/90, in forza del quale il titolo di prefissazione anticipata deve essere "rilasciato sulla base della suddetta informazione"».
IV - Sulla prima questione
19 Prima di esaminare la validità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento del 1990, così come richiesto dal giudice a quo, ricordiamo che questo regolamento è stato abrogato dal citato regolamento n. 2913/92 (in prosieguo: il «codice»).
20 Uno degli elementi di novità apportati dall'art. 12, nn. 5 e 6, del codice (8), le cui disposizioni hanno sostituito quelle dell'art. 13 del regolamento del 1990, si trova all'ultimo comma del n. 6, che permette al legislatore comunitario di prevedere un periodo transitorio di proroga della validità di un'informazione tariffaria vincolante non conforme ad un regolamento modificativo.
21 Nonostante ciò, le questioni poste dal giudice a quo restano attuali, in quanto tale previsione costituisce una mera facoltà offerta al legislatore. Non possiamo pertanto escludere che, in occasione dell'adozione di un regolamento di applicazione immediata, la regolarità giuridica dell'art. 12 del codice sotto il profilo dei principi sopra citati sia contestata in termini analoghi a quelli del caso di specie, di modo che la valutazione compiuta dalla Corte sulla validità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento del 1990 sarà trasferibile, verosimilmente, alle disposizioni corrispondenti del codice, tenuto conto dell'analogia delle due norme. Aggiungiamo, e ciò è essenziale, che la controversia di cui è investito il giudice nazionale è anteriore al 1_ gennaio 1994, data di entrata in vigore del codice (9).
La distinzione prevista dall'art. 13
22 Può apparire paradossale che la validità di un provvedimento che si pone come obiettivo quello di «garantire una certa sicurezza giuridica agli operatori economici nell'esercizio della loro attività» (10) sia contestata, per l'appunto, sul fondamento dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
23 L'art. 13 del regolamento del 1990 distingue due regimi di applicazione nel tempo dei regolamenti concernenti la nomenclatura doganale. In alcune ipotesi, il legislatore comunitario può prorogare per un certo periodo la validità di un'informazione tariffaria vincolante non più conforme alle nuove norme, mentre, in altre ipotesi, non sono previste disposizioni transitorie.
24 La differenza di regimi di applicazione corrisponde alla distinzione tradizionale tra regolamenti modificativi e regolamenti di classificazione che risulta dal regolamento n. 2658/87.
25 Ricordiamo che, oltre al potere di modificare la nomenclatura doganale, il legislatore comunitario, in particolare la Commissione, dispone della facoltà di precisare il contenuto delle voci doganali di cui tenere conto per la classificazione di una determinata merce (11).
26 In forza dell'art. 13, secondo comma, del regolamento del 1990, tali regolamenti di classificazione possono essere accompagnati da disposizioni transitorie (12), possibilità che non è prevista per i regolamenti che modificano la nomenclatura doganale (13).
27 Il regolamento del 1991 rientra indubbiamente di quest'ultima categoria in quanto classifica definitivamente il siero di latte modificato con il codice NC 0404 10. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha dunque ritenuto che l'informazione tariffaria vincolante, essendo stata rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, cessasse, da quel momento, di essere valida.
28 La Lopex osserva che, avendo ottenuto l'autorizzazione di avvalersi dell'informazione tariffaria vincolante per un periodo transitorio di sei mesi, il suo affidamento è stato leso dall'applicazione dell'art. 13, primo comma, del regolamento del 1990.
Il principio della tutela del legittimo affidamento
29 La decisione, adottata a favore della Lopex, di prorogare la validità dell'informazione tariffaria revocata il 28 ottobre 1991, così come il rilascio, avvenuto il 20 dicembre 1991, di un certificato di prefissazione, e perfino la concessione di una licenza di esportazione, il 31 dicembre 1991, dopo la pubblicazione del regolamento del 1991, potrebbero giustificare che l'interessata invochi un legittimo affidamento in relazione al diritto di beneficiare di una restituzione all'esportazione.
30 Tuttavia, la legittimità dell'affidamento fatto valere si rivela dubbia ove ci si prenda cura di definire l'esatta portata dei due regolamenti, dell'art. 13 del regolamento del 1990, e si collochi temporalmente la controversia in modo preciso.
31 A tal fine è necessario ricordare il senso e la portata dei principi di diritto comunitario sui quali il giudice a quo desidera essere edotto.
32 Secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela del legittimo affidamento, considerato come un principio fondamentale della Comunità (14), non viene violata quando gli operatori economici sono in condizione di prevedere le modifiche della normativa che possono pregiudicare i loro interessi. La Corte ha dichiarato che, in forza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento «(...) le norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati» (15). Questi ultimi saranno tanto meno legittimati a far valere diritti acquisiti in quanto abbiano beneficiato di un'informazione chiara sulle prospettive di andamento del quadro normativo nel quale è inserita la loro attività.
33 E' altresì importante che il legislatore comunitario possa esercitare le proprie competenze normative, il che suppone che sia libero di modificare la normativa esistente.
34 Nella sentenza 13 marzo 1997, Eridania Beghin-Say, la Corte ha riconosciuto al Consiglio un margine discrezionale abbastanza ampio nell'esercizio del potere di modifica della nomenclatura doganale (16).
35 La Corte doveva pronunciarsi sulla validità, sotto il profilo dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, di un regolamento che assoggettava la facoltà di far ricorso al sistema del perfezionamento attivo con compensazione per equivalenza alla condizione che le merci equivalenti fossero classificate nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune delle merci d'importazione. Ora, i due prodotti interessati dalla compensazione per equivalenza - lo zucchero di canna e lo zucchero di barbabietola - si erano trovati, nel giro di qualche anno, nella stessa sottovoce tariffaria, poi in sottovoci distinte, prima di rientrare, nuovamente, nella stessa sottovoce tariffaria. L'operatore economico aveva visto i suoi obblighi nei confronti dell'amministrazione doganale cambiare in relazione all'ambito di applicazione del sistema di perfezionamento attivo, il quale si applicava o non si applicava ai prodotti in questione in relazione alle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria.
36 La Corte ha constatato che la norma di cui si contestava la validità subordinava «l'ambito di applicazione [del] sistema [della compensazione per equivalenza] ad un criterio proprio di una disciplina diversa da quella relativa al perfezionamento attivo e la cui portata è soggetta a variazioni, in particolare in accordo con le modifiche periodiche della nomenclatura tariffaria» (17). La Corte ha allora concluso che l'operatore economico «può (...) nutrire, come sola legittima aspettativa, quella di poter fare ricorso alla compensazione per equivalenza finché le merci interessate siano classificate, secondo la nomenclatura vigente al momento dell'operazione, nella medesima sottovoce» (18).
37 La sentenza Eridania-Beghin Say consente di delineare con maggior precisione il margine di manovra che la Corte ritiene debba essere riconosciuto al Consiglio in materia di modifica della nomenclatura combinata. La Corte ha così, in modo indiretto, ma senza ambiguità, dichiarato che un operatore economico non poteva vantare un legittimo affidamento nella conservazione di una sottovoce tariffaria, in quanto la nomenclatura ha, se così si può dire, un carattere mobile, dovuto alla necessità di adattarsi alla realtà economica.
38 Tuttavia, le questioni all'origine di tale sentenza non vertevano sulla necessità di prevedere disposizioni transitorie, che, secondo la Lopex, dovrebbero integrare i regolamenti modificativi della nomenclatura doganale.
39 Tenendo presente che la nomenclatura tariffaria deve poter essere modificata in modo rapido e flessibile, bisogna determinare a quali condizioni un operatore economico come la Lopex possa essere considerato titolare del diritto di avvalersi dell'informazione tariffaria controversa e di beneficiare così del regime applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento del 1991.
40 L'applicazione, nella presente causa, del principio della tutela del legittimo affidamento presuppone infatti risolta la questione se la Lopex possa pretendere di beneficiare di diritti acquisiti o, quanto meno, di «aspettative fondate», per riprendere la formula utilizzata dalla Corte (19), di natura tale da far sorgere un diritto al mantenimento in essere dell'informazione tariffaria fatta valere a sostegno della sua domanda.
41 Ricordo che la Lopex ha beneficiato del mantenimento temporaneo della validità dell'informazione tariffaria vincolante per un periodo di sei mesi dopo la sua revoca, e che le è stato rilasciato un certificato di prefissazione otto giorni prima della pubblicazione del regolamento del 1991. L'opposizione successiva al rigetto della sua domanda di restituzione è stata anch'essa respinta in ragione, soprattutto, della modifica della nomenclatura doganale ad opera di quest'ultimo regolamento (20).
42 Così, il pregiudizio lamentato dalla Lopex non risulta direttamente dal regolamento del 1990, il cui art. 13 è oggetto della presente questione pregiudiziale, ma piuttosto del regolamento del 1991, anche se l'assenza di un regime transitorio è esclusiva conseguenza del primo regolamento.
43 Ora, e questo punto mi sembra determinante, anche se gli elementi di cui disponiamo non ci autorizzano a pensare che la Lopex fosse informata dell'imminenza del regolamento del 1991, occorre rilevare che il regolamento del 1990 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 giugno 1990 ed è entrato in vigore il 1_ gennaio 1991 (21). E' dunque giocoforza constatare che, ad eccezione del rilascio di una prima informazione tariffaria vincolante ai fornitori della Lopex, ognuna delle tappe percorse dalla Lopex in vista della realizzazione delle operazioni di esportazione controverse si è svolta in vigenza di una normativa comunitaria ai sensi della quale la validità di una informazione tariffaria vincolante poteva essere rimessa in discussione, senza alcuna preparazione transitoria, dall'applicazione immediata di un regolamento modificativo della nomenclatura doganale.
44 Di per sé, il regolamento del 1990 non pregiudica gli interessi degli operatori economici poiché, disponendo per l'avvenire, fissa regole applicabili a regolamenti che ancora non esistono alla data della sua pubblicazione. Finché questi regolamenti non vengono adottati, la normativa applicabile alle operazioni commerciali in corso non è minimamente modificata. Inoltre, la disposizione che sancisce l'assenza di regime transitorio nei regolamenti modificativi della nomenclatura doganale rende edotti gli operatori economici del rischio permanente di una modifica della nomenclatura.
45 L'art. 13 del regolamento del 1990 garantisce quindi la prevedibilità, se non delle future modifiche regolamentari, almeno delle condizioni nelle quali queste avverranno. Questa prevedibilità mi sembra che osti a che gli operatori economici nutrano un affidamento non solo nella permanenza di una data normativa comunitaria, ma anche nella previsione di modalità transitorie di entrata in vigore di tali modifiche che possano conservare i loro diritti o le loro aspettative (22).
46 Penso quindi che l'applicazione dell'art. 13 nel momento in cui la Lopex intraprende le sue operazioni di esportazione osti a che quest'ultima faccia valere «(...) gli atti amministrativi che conferiscono diritti soggettivi (...) che possono fondare un legittimo affidamento», o eccepisca di «situazioni di fatto già venute in essere, sostanzialmente, al momento dell'entrata in vigore di una nuova normativa», che dovrebbero restare sottoposte alla disciplina anteriormente in vigore (23).
47 Un'informazione tariffaria vincolante, che vincola l'amministrazione esclusivamente per la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale (24), non può infatti far sorgere diritti acquisiti opponibili al legislatore se tale informazione è stata rilasciata in vigenza di una norma che consente di apportare modifiche alla nomenclatura senza prevedere una normativa transitoria.
48 Allo stesso modo, non mi sembra lecito far valere la sentenza della Corte CNTA/Commissione (25) per giustificare un legittimo affidamento che sarebbe sorto da «negozi alla cui esecuzione [l'interessato] si sia irrevocabilmente impegnato, per aver ottenuto (...) licenze d'esportazione in cui viene prefissato l'importo della restituzione (...)» (26). Infatti, ciò significherebbe ignorare gli altri termini della sentenza invocata, ai sensi della quale l'affidamento così caratterizzato costituisce una garanzia contro tutte le «modifiche imprevedibili» della normativa (27). Ciò non si verifica per quanto riguarda la normativa pertinente alla presente causa poiché, come si è visto, la nomenclatura doganale costituisce una norma mutevole, le cui modifiche sono preannunciate come esenti da ogni regime transitorio.
49 Inoltre, non si può ammettere che un operatore economico possa invocare la propria ignoranza del contenuto della normativa applicabile, anche se questa si limita a fissare le regole che disciplinano le modalità di applicazione di normative future. La Corte ha dichiarato che, a partire dalla loro pubblicazione, le norme comunitarie si inseriscono nell'ambito del diritto positivo, diritto di cui si presume la conoscenza da parte di ciascuno (28), senza distinzioni a seconda del contenuto delle norme dettate.
50 Dopo tutto, le esitazioni dell'amministrazione doganale sulla classificazione del prodotto della Lopex, palesate da una serie di informazione tariffarie vincolanti che gli attribuivano sottovoci diverse, avrebbero dovuto allarmare la Lopex sui rischi di modifiche della nomenclatura e spingerla ad informarsi sulle probabilità di cambiamento della classificazione tariffaria nonché sulle modalità con le quali un tale cambiamento sarebbe potuto verificarsi.
51 In altri termini, la Lopex, sin dal 26 giugno 1990, non poteva ignorare che, a partire dal 1_ gennaio 1991, ogni contratto che dava diritto al versamento di una restituzione all'esportazione era esposto a un cambiamento di classificazione tariffaria, applicabile, senza misure transitorie, alle operazioni in corso, e tale da rimettere in discussione la prevista restituzione.
52 Una regola così rigorosa si impone, per la verità, solo se la norma di cui trattasi è conforme al principio della certezza del diritto
Il principio della certezza del diritto
53 Come la tutela del legittimo affidamento, la certezza del diritto costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario (29). La Corte ha affermato che tale principio «esige che una disciplina che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, acciocché il contribuente sia inequivocabilmente conscio dei suoi diritti e dei suoi obblighi e possa agire in modo adeguato» (30). Ciò che vale per una disciplina che impone oneri a un contribuente vale, a mio parere, per una norma che determina le condizioni in cui devono essere modificate le normative che attribuiscono vantaggi a taluni operatori economici.
54 L'art. 13 del regolamento del 1990 prevede un regime proprio dei regolamenti che modificano la nomenclatura doganale, il cui contenuto e il cui campo di applicazione non sono dubbi. Dopo avere enunciato, al primo comma, la regola secondo cui un'informazione tariffaria vincolante contraria ad un regolamento relativo alla nomenclatura cessa di essere valida dal momento in cui quest'ultimo diventa applicabile, al secondo comma esso distingue i regolamenti modificativi dai regolamenti di classificazione per riservare a questi ultimi la facoltà di prevedere che, a determinate condizioni, una data informazione possa produrre effetti, per un certo periodo, nonostante la nuova normativa. Come si è visto, il regolamento del 1990 fissa al 1_ gennaio 1991 la sua data di applicazione.
55 La certezza del diritto mi sembra rispettata anche per il fatto che il regolamento del 1990 distingue nettamente l'art. 13, applicabile ai soli regolamenti, dalle disposizioni che, come l'art. 14, n. 3, del regolamento del 1990, prevedono il prolungamento degli effetti di un'informazione tariffaria vincolante la cui validità sia rimessa in discussione da altri atti giuridici.
56 Il regime transitorio è diverso a seconda che ci si trovi in presenza di prodotti per i quali, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, sia presentato un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, oppure di prodotti non accompagnati da uno di questi titoli.
57 Tuttavia, in entrambi i casi, la disposizione fa espresso riferimento all'art. 14, n. 1, il quale si applica alle informazioni tariffarie diventate «incompatibil(i) con l'interpretazione della nomenclatura doganale (...)» (31), il che esclude esplicitamente possibilità di proroghe di validità per le informazioni non conformi ai regolamenti, e, a maggior ragione, ai regolamenti modificativi della nomenclatura doganale. La regola enunciata non si presta quindi ad alcuna confusione.
58 Concludo nel senso che le disposizioni degli artt. 13 e 14 del regolamento del 1990 sono sufficientemente chiare e precise per permettere ad un operatore prudente e avveduto, che si curi di informarsi sulle condizioni giuridiche delle operazioni commerciali che intende realizzare, di prendere in considerazione l'eventualità di un cambiamento di classificazione prendendo tutte le precauzioni che gli siano parse utili al momento della firma dei contratti con le sue controparti contrattuali.
59 Pertanto la validità dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento del 1990 non mi sembra da rimettere in discussione. Conseguentemente, non occorre risolvere la seconda questione.
Conclusione
60 Alla luce di queste considerazioni, propongo di risolvere la prima questione nei seguenti termini:
«Dall'esame, alla luce dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, dell'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, non sono emersi elementi tali da inficiarne la validità».
(1) - L'art. 20, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, definisce la classificazione tariffaria di una merce come determinazione della sottovoce della nomenclatura combinata in cui la merce deve essere classificata (GU L 302, pag. 1).
(2) - Terzo e quinto `considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del 1990»).
(3) - Questa categoria di contratti comprende i contratti «definitivi» conclusi per l'acquisto o la vendita di merci all'esterno o all'interno della Comunità.
(4) - L'art. 14, n. 1, dispone: «Oltre che nei casi di cui all'articolo 13, un'informazione tariffaria vincolante non è più valida qualora diventi incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale risultante (...)» da varie misure tariffarie comunitarie o internazionali.
(5) - Regolamento 19 dicembre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 357, pag. 3; in prosieguo anche: il «regolamento del 1991»).
(6) - Regolamento del Consiglio 23 luglio 1987 (GU L 256, pag. 1).
(7) - La decisione di rinvio si riferisce a due date di rilascio dell'informazione tariffaria, il 26 e il 28 agosto 1991, ma questa imprecisione non incide minimamente sui termini della controversia, e, conseguentemente, sulla soluzione delle questioni formulate.
(8) - L'art. 12, nn. 5 e 6, del codice, dispone: «5. Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida: a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva; b) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6, o sul piano comunitario (...) o sul piano internazionale (...); c) quando venga comunicata al titolare la revoca o la modifica dell'informazione tariffaria vincolante. 6. Un'informazione tariffaria vincolante che cessi di essere valida conformemente al paragrafo 5, lettera b) o c) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), il regolamento può stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma».
(9) - Art. 253, n. 2.
(10) - Terzo `considerando' del regolamento.
(11) - Sentenze 13 dicembre 1994, causa C-401/93, GoldStar Europe (Racc. pag. I-5587, punti 18 e 19), e 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 19). L'art. 9, n. 1, lett. a, del regolamento n. 2658/87, precitato, permette alla Commissione di adottare, secondo precise modalità procedurali, che comprendono la consultazione di esperti doganali degli Stati membri, misure concernenti l'applicazione della nomenclatura combinata e della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) per quanto riguarda in particolare la classificazione delle merci in tali nomenclature.
(12) - Art. 13, primo comma, secondo trattino.
(13) - Art. 13, primo comma, primo trattino.
(14) - Sentenze 3 maggio 1978, causa 112/77, Töpfer/Commissione (Racc. pag. 1019, punto 19); 5 maggio 1991, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48), e 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 30).
(15) - Sentenza 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a. (Racc. p. 2735, punto 10). V. altresì la sentenza 8 giugno 1977, causa 97/76, Merkur/Commissione (Racc. pag. 1063, punto 5), che fa dipendere l'insorgere della responsabilità della Comunità dall'entrata in vigore, senza misure transitorie, di una nuova normativa dal carattere non prevedibile per un operatore economico prudente. Più recentemente, v., per esempio, la sentenza 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3595, punto 21). Sul criterio di prevedibilità nella dottrina, v., in particolare, P. Gilsdorf: «Confiance légitime, droits acquis et rétroactivité en droit communautaire», Actes du séminaire sur la jurisprudence de la CJCE dans le domaine de la PAC, Bruxelles 1981, pag. 97, punto 3; F. Hubeau: «Le principe de la protection de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes», Cahiers de Droit Européen, 1983, n. 2-3, pag. 162; J.-P. Puissochet: "Vous avez dit confiance légitime?", L'Etat de Droit, Mélanges en l'honneur de Guy Braibant, 1996, pag. 581, II, B.
(16) - Causa C-103/96 (Racc. pag. I-1453).
(17) - Punto 36, il corsivo è mio.
(18) - Idem, punto 37.
(19) - Sentenza 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. pag. 1731, punto 21).
(20) - La domanda iniziale era stata respinta sulla base della scadenza del periodo di proroga della validità dell'informazione tariffaria. A mio parere, non occorre pronunciarsi su questo punto, in quanto esso non rientra nell'ambito delle questioni sollevate.
(21) - Art. 19.
(22) - F. Hubeau, nell'articolo citato, esprime questa idea quando sostiene che: «Il riconoscimento di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento appare (...) come la reazione del giudice che sanziona l'uso, di per sé regolare, da parte dell'autore della norma giuridica censurata, dei suoi poteri in condizioni che sorprendono tuttavia l'affidamento che i destinatari della norma di cui trattasi potevano legittimamente nutrire sul fatto che la situazione di diritto non sarebbe stata modificata senza misure transitorie» (pag. 144, il corsivo è mio).
(23) - Pagg. 6 e 7 della traduzione in francese delle sue osservazioni scritte.
(24) - Art. 11, n. 1, del regolamento del 1990.
(25) - Pagg. 7 e 8 della traduzione in francese delle osservazioni scritte presentate dalla Lopex.
(26) - Sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74 (Racc. pag. 533, punto 42).
(27) - Ibidem.
(28) - Sentenze 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. 2415, punto 19), e 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn Verpackungsbedarf (Racc. pag. I-2659, punto 13).
(29) - Sentenza Deutsche Milchkontor e a., citata, punto 30, e sentenze 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten (Racc. pag. I-431, punto 27), e 16 ottobre 1997, causa 177/96, Banque Indosuez e a. (Racc. pag. I-0000, punto 27). Sul principio della certezza del diritto, v., in particolare, C. Naômé: "La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes», Rivista di diritto europeo, 1993, n. 2, pag. 223.
(30) - V., in particolare, sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini (Racc. pag. 1931, punto 17); 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito (Racc. pag. 405, punto 22); Eridania Begin-Say, citata, punto 40, e Banque Indosuez e a., citata, punto 27.
(31) - Il corsivo è mio.
Full & Egal Universal Law Academy