Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ordinanza 10 luglio 1996, il Supremo Tribunal Administrativo portoghese, Sezione del contenzioso tributario, in seduta plenaria, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative alla prorogabilità del termine concesso dalle autorità doganali per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento attivo sulla merce importata dalle quali risulteranno i prodotti compensatori da esportare.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra l'amministrazione doganale portoghese e l'impresa Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L.da (in prosieguo: la «Eru Portuguesa»), in ordine all'esportazione parziale di una partita di burro importato dalla Nuova Zelanda in regime di perfezionamento attivo.
3 In base all'autorizzazione n. 128/88 della dogana di Lisbona, nel marzo del 1988 la Eru Portuguesa importava dalla Nuova Zelanda 108 tonnellate di burro corrispondenti alle dichiarazioni nn. 5801 e 6236, rispettivamente del 18 e 23 marzo 1988, rilasciate dalla Delegação Aduaneira do Jardim do Tabaco.
Stando all'autorizzazione doganale, il burro neozelandese avrebbe dovuto essere utilizzato, insieme ad altre materie prime, nella produzione di formaggio fuso, che costituiva il prodotto compensatore che la Eru Portuguesa avrebbe dovuto esportare.
4 Il termine di esportazione stabilito nella suddetta autorizzazione di perfezionamento attivo era di sei mesi. Tale termine veniva tuttavia prorogato in due occasioni dalle autorità doganali portoghesi, su richiesta della Eru Portuguesa, la quale allegava cause di forza maggiore. Il termine per l'esportazione veniva prorogato la prima volta di sei mesi, fino al marzo 1989, e la seconda volta di due mesi, fino al 23 maggio 1989.
5 Con lettera del 21 giugno 1989 la Eru Portuguesa chiedeva al Direttore generale delle dogane che le fosse concessa, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3677/86 (1), una nuova proroga del termine di esportazione per la parte residua di burro neozelandese, del peso dichiarato di circa 30 tonnellate, «affinché fosse integrata nei prodotti finali destinati all'esportazione», o, in subordine, di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1999/85 (2), ad esportare la detta merce «nello stato in cui si trovava».
6 La domanda veniva respinta dal vicedirettore generale delle dogane con decisione 12 luglio 1989, in seguito al parere negativo espresso dalla Direzione dei servizi di cooperazione doganale internazionale presso la Direzione generale delle dogane.
7 Contro tale decisione di rigetto la Eru Portuguesa proponeva ricorso d'annullamento, allegando l'insufficienza della motivazione e la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari applicabili in materia, dinanzi al Tribunal Tributário di secondo grado che lo respingeva il 5 febbraio 1991. La Eru Portuguesa impugnava la detta sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, il quale con sentenza 1$ luglio 1992 respingeva il ricorso e confermava la pronuncia in primo grado. Avverso questa sentenza la Eru Portuguesa proponeva nuovamente ricorso al Supremo Tribunal Administrativo, Pleno da Secção do Contencioso Tributário; nel procedimento che ne è conseguito il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se dall'interpretazione dell'art. 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, risulti che il termine di sei mesi in esso stabilito non possa essere prorogato.
2) Se, al contrario, discenda da tale interpretazione che al termine in parola è applicabile il regime generale di prorogabilità di cui all'art. 27 dello stesso regolamento e all'art. 14, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999».
8 Prima di proporre una risposta per tali questioni pregiudiziali, esaminerò gli aspetti più rilevanti della regolamentazione comunitaria applicabile al regime di perfezionamento attivo nel momento considerato.
La normativa comunitaria sul regime di perfezionamento attivo
9 All'epoca dei fatti di cui al procedimento a quo, il regime doganale economico di perfezionamento attivo era disciplinato dal regolamento n. 1999/85, che costituisce il regolamento base in materia, attuato in dettaglio con regolamento n. 3677/86. I detti regolamenti sono entrati in vigore il 1$ gennaio 1987.
10 In tali disposizioni il perfezionamento attivo si configura come un regime economico doganale inteso a facilitare l'utilizzazione da parte delle imprese comunitarie di prodotti provenienti da paesi terzi per la fabbricazione e la lavorazione di merci destinate all'esportazione. Il regime di perfezionamento attivo consente di «non gravare di dazi doganali merci importate da paesi terzi quando esse sono soggette, all'interno della Comunità, a determinati processi di lavorazione o trasformazione e sono poi riesportate fuori della Comunità, come prodotti compensatori» (3). L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1999/85 prevede due forme di perfezionamento attivo, vale a dire il sistema della sospensione e il sistema del rimborso.
Il perfezionamento attivo, nella forma del sistema della sospensione, consente l'introduzione nel territorio doganale comunitario di una merce non comunitaria senza che sia necessario osservare alcuna formalità di immissione in libera pratica e senza versare i dazi d'importazione, affinché questa merce sia sottoposta ad operazioni di perfezionamento per poi essere riesportata fuori della Comunità sotto forma di un prodotto compensatore risultante dalle dette operazioni (4). Poiché la merce estera non è destinata ai circuiti economici comunitari, è logico che essa sia esentata dal versamento dei dazi d'importazione, per favorire la sua trasformazione da parte di un'impresa comunitaria nelle migliori condizioni concorrenziali, in vista della sua riesportazione verso paesi terzi (5).
11 Il perfezionamento attivo costituisce un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento delle merci in provenienza da paesi terzi, introdotte nel territorio doganale della Comunità, agli obblighi dell'immissione in libera pratica e del versamento dei dazi d'importazione. Per tale motivo, il ricorso a tale regime doganale, il quale è destinato a rafforzare le potenzialità di esportazione delle imprese comunitarie, è subordinato alla concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui saranno effettuate le operazioni di perfezionamento. Questa autorizzazione è concessa, ex artt. 5 e 6 del regolamento n. 1999/85, in presenza dei presupposti economici richiesti, vale a dire se il perfezionamento attivo contribuisce a creare condizioni favorevoli all'esportazione dei prodotti compensatori senza danneggiare gli interessi principali dei produttori comunitari.
12 Oltre a concedere l'autorizzazione, l'autorità doganale dello Stato membro stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 18 (la destinazione normale è l'esportazione dei prodotti compensatori, previo controllo doganale, fuori del territorio doganale della Comunità), concludendosi in tal modo il perfezionamento attivo. A tali effetti, l'art. 14 del regolamento n. 1999/85 stabilisce quanto segue:
«1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro cui i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18. Tale termine viene determinato tenendo conto della durata necessaria per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento e per lo smercio dei prodotti compensatori.
2. I termini decorrono dalla data in cui le merci non comunitarie sono poste sotto il regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogare tali termini a richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.
(...)
4. Si possono stabilire termini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione».
13 Tale prescrizione del regolamento base è stata attuata dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3677/86. L'art. 27 dispone: «Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine fissato per ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 18 o 27 del regolamento di base può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso».
L'art. 28 recita: «Per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 (...), qualora detti prodotti siano destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci di cui all'articolo 2, lettera b) o c), di detto regolamento, il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base non può eccedere sei mesi».
14 Il regolamento (CEE) n. 2281/88 (6), entrato in vigore il 26 luglio 1988, ha aggiunto all'art. 28 del regolamento n. 3677/86 il seguente comma: «Tuttavia per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (...) destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere quattro mesi».
Le questioni pregiudiziali
15 Con le due questioni pregiudiziali poste il giudice nazionale chiede, in sostanza, che la Corte precisi se il termine semestrale stabilito dall'art 28 del regolamento n. 3677/86 sia improrogabile o se, al contrario, possa essere esteso mediante l'applicazione della disposizione generale in materia di proroga contenuta all'art. 27 del medesimo regolamento.
16 Nelle proprie osservazioni la Eru Portuguesa sostiene che l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 1999/85 consente, come regola generale, che le autorità doganali nazionali stabiliscano il termine per l'esportazione dei prodotti compensatori. Tuttavia, l'art. 28 del regolamento n. 3677/86 fissa, in applicazione dell'art. 14, n. 4, del regolamento base, un termine massimo di sei mesi per l'esportazione dei prodotti agricoli che fruiscono di un'autorizzazione di perfezionamento attivo. Per i prodotti lattiero-caseari il regolamento n. 2281/88 ha ridotto tale termine eccezionale a quattro mesi.
La Eru Portuguesa ritiene che sia i termini generali sia i termini specifici di esportazione stabiliti per i prodotti agricoli e per i prodotti lattiero-caseari possano essere prorogati, previa richiesta debitamente giustificata, ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamento base e dell'art. 27 del regolamento n. 3677/86. Essa sostiene inoltre che i termini specifici per l'esportazione dei prodotti agricoli e di quelli lattiero-caseari, quand'anche non fossero prorogabili in applicazione dell'art. 27 del regolamento n. 3677/86, dovrebbero essere prorogati qualora ricorrano circostanze di forza maggiore o di caso fortuito, come nel presente procedimento. La forza maggiore ed il caso fortuito costituirebbero circostanze che giustificano l'esportazione dei prodotti nello stesso stato in cui sono stati importati, senza necessità che siano stati assoggettati alle operazioni di perfezionamento attivo che consentano di esportarli sotto forma di prodotti compensatori.
D'altra parte, la Eru Portuguesa rileva come l'autorità doganale portoghese, dopo aver concesso due proroghe del termine di esportazione, abbia violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto respingendo ingiustificatamente la terza richiesta di proroga. Tale rifiuto da parte delle autorità portoghesi costituirebbe, secondo la Eru Portuguesa, un'ipotesi di sviamento di potere.
17 I governi francese e portoghese nonché la Commissione ritengono, al contrario, che il termine massimo di esportazione di sei mesi, fissato per i prodotti agricoli dal regolamento n. 3677/86, sia improrogabile, in quanto si tratta di una norma speciale, derogatoria rispetto alla disposizione generale che consente alle autorità doganali di stabilire il termine per l'esportazione e di prorogarlo in casi debitamente giustificati.
18 A mio parere, al momento di stabilire il regime giuridico del perfezionamento attivo e, in particolare, i termini per la sua conclusione, il legislatore comunitario ha chiaramente tenuto conto delle caratteristiche particolari della commercializzazione dei prodotti agricoli.
19 La norma generale, applicabile a tutte le merci ad eccezione dei prodotti agricoli, è contenuta all'art. 14, n. 1, del regolamento base, il quale rimette alle autorità doganali il compito di fissare il termine per la conclusione del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, il n. 2 del detto articolo e l'art. 27 del regolamento n. 3677/86 consentono alle autorità doganali di prorogare il termine inizialmente stabilito per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento attivo, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione e sempre che le circostanze lo giustifichino. In linea di principio, la proroga del termine viene concessa se continuano a sussistere le condizioni economiche adeguate, vale a dire se l'esportazione dei prodotti compensatori risulta favorita e non vengono compromessi gli interessi dei produttori comunitari.
20 Nel presente procedimento, il prodotto soggetto a perfezionamento attivo è burro neozelandese destinato ad essere incorporato nel formaggio fuso, che costituisce il prodotto compensatore che doveva essere esportato. Si tratta, pertanto, di prodotti agricoli ai quali risulta applicabile non già la summenzionata norma generale, bensì, in forza dell'autorizzazione prevista dall'art. 14, n. 4, del regolamento base, la norma speciale in materia di termine d'esportazione contenuta all'art. 28 del regolamento n. 3677/86. Infatti, tale norma speciale risulta applicabile ai prodotti agricoli contemplati all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7), tra i quali rientrano il latte ed i prodotti lattiero-caseari destinati all'esportazione come merci o prodotti trasformati e che beneficiano del versamento di restituzioni all'esportazione.
21 L'art. 28 del regolamento n. 3677/86 impone un termine massimo di sei mesi per la liquidazione del regime di perfezionamento attivo e, quindi, per l'esportazione del prodotto compensatore, che costituisce il risultato normale di questo regime. Data la situazione di sovrapproduzione di latte nella Comunità, il regolamento n. 2281/88 ha limitato a quattro mesi il termine di liquidazione per i prodotti contemplati dall'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tra i quali rientrano il burro e il formaggio (8).
Nel caso dei prodotti agricoli, la fissazione ope legis di termini tassativi per la conclusione del regime di perfezionamento attivo risponde, come hanno rilevato nelle proprie osservazioni il governo francese e la Commissione, all'esigenza di trovare un equilibrio tra il detto regime ed il sistema di restituzioni all'esportazione, che costituiscono entrambi meccanismi diretti a favorire le esportazioni comunitarie. I termini per la liquidazione del perfezionamento attivo sono ridotti in quanto ciò costituisce l'unico modo per preservare gli interessi essenziali dei produttori comunitari, poiché le condizioni economiche che in un determinato momento consigliano di autorizzare il perfezionamento attivo dei prodotti agricoli provenienti da paesi terzi possono rapidamente venire meno a causa di un incremento della produzione comunitaria.
22 Alla luce dello scopo perseguito dal legislatore comunitario nello stabilire, per i prodotti agricoli, tali disposizioni speciali in materia di termini per la conclusione del regime di perfezionamento attivo, ritengo che l'art. 27 del regolamento n. 3677/86 non sia applicabile alle suddette ipotesi. A mio parere, i termini massimi di sei e quattro mesi, applicabili rispettivamente ai prodotti agricoli ed ai prodotti lattiero-caseari, sono improrogabili e non risulta ad essi applicabile la disposizione generale in materia di proroga prevista nel citato art. 27, che riguarda soltanto i termini di liquidazione del perfezionamento attivo fissati dalle autorità doganali nazionali. L'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario con la determinazione dei termini massimi per la conclusione del perfezionamento attivo non potrebbe essere raggiunto qualora le autorità doganali avessero il potere di prorogare i detti termini su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
23 Anche il tenore letterale dell'art. 28 del regolamento n. 3677/86 milita a favore della tesi dell'improrogabilità dei termini di sei e quattro mesi. In tale disposizione si afferma che il termine entro cui le merci d'importazione devono aver ricevuto una destinazione che ponga fine al regime di perfezionamento attivo «(...) non può eccedere sei mesi». E' molto simile anche la formulazione impiegata nel secondo comma del medesimo articolo, aggiunto dal regolamento n. 2281/88 ed applicabile al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, secondo il quale il termine di riesportazione «(...) non può eccedere quattro mesi». La formulazione tassativa di tali disposizioni risulta incompatibile con il potere di prorogare i termini speciali per la conclusione del perfezionamento attivo, in conformità dell'art. 27 del regolamento n. 3677/86. Occorrerebbe che il legislatore comunitario avesse espressamente menzionato la possibilità di prorogare tali termini speciali; sarebbe tuttavia stato illogico fissare un termine massimo ridotto consentendo alle autorità doganali nazionali di prorogarlo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
24 Ove si ricorresse ad un'interpretazione sistematica dell'art. 28 del regolamento n. 3677/86, si perverrebbe comunque alla conclusione che i termini massimi in esso stabiliti sono improrogabili. Tale prescrizione appare come una norma speciale, prevalente rispetto alla norma generale di cui all'art. 27, che consente di prorogare i termini per la conclusione del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, il regolamento n. 2281/88, che ha inserito un secondo comma nell'art. 28 del regolamento n. 3677/86 onde limitare a quattro mesi il termine di riesportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, afferma nel suo terzo `considerando' che «(...) è opportuno fissare il termine massimo, non prorogabile, entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni autorizzate». Indipendentemente dal fatto che la modifica introdotta dal regolamento n. 2281/88 sia applicabile o no ai fatti del presente procedimento, questione la cui risoluzione compete al giudice nazionale e che non incide sull'interpretazione richiesta alla Corte di giustizia, tale riferimento all'improrogabilità del termine massimo di riesportazione costituisce un valido elemento per l'interpretazione dell'intero art. 28 del regolamento n. 3677/86. La normativa comunitaria che ha successivamente disciplinato il regime di perfezionamento attivo ha mantenuto negli stessi termini questo dualismo tra un termine generale di liquidazione, fissato dalle autorità doganali e prorogabile, che si applica alla generalità delle merci soggette al regime di perfezionamento attivo, e termini speciali di liquidazione improrogabili, applicabili ai prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione (9).
25 Infine, il fatto che le autorità doganali di uno Stato membro non abbiano applicato correttamente l'art. 28 del regolamento n. 3677/86 ed abbiano concesso, come nel caso di specie, proroghe al termine inizialmente fissato per la liquidazione del regime di perfezionamento attivo di un prodotto agricolo non costituisce una circostanza che consenta al titolare dell'autorizzazione di chiedere un'ulteriore proroga del termine e di invocare, in caso di diniego, la violazione dei principi del rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto, lo sviamento di potere o l'esistenza di cause di forza maggiore.
26 Il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige in particolare che una normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché questi possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (10). A mio parere, l'art. 28 del regolamento n. 3677/86 è del tutto conforme alle prescrizioni del principio della certezza del diritto, in quanto stabilisce con sufficiente chiarezza il termine di liquidazione del regime di perfezionamento attivo applicabile ai prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.
27 Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, costituente anch'esso uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (11), mi pare evidente che esso non può essere fatto valere in una ipotesi nella quale sono state assunte decisioni amministrative fondate su una errata applicazione di una norma comunitaria. Con la stessa risolutezza devo respingere la deduzione relativa allo sviamento di potere, in quanto nel caso di specie il diniego da parte delle autorità doganali di una nuova proroga del termine di liquidazione del perfezionamento attivo è in perfetta sintonia con l'obiettivo perseguito dall'art. 28 del regolamento n. 3677/86, e non sussiste pertanto alcuna utilizzazione delle prerogative attribuite alle autorità doganali diretta al conseguimento di uno scopo diverso da quello per il quale esse sono state conferite (12).
28 Nel contesto del presente procedimento non può invocarsi il principio della forza maggiore (13) al fine di chiedere una proroga del termine di liquidazione del regime di perfezionamento attivo o del termine di esportazione del burro nello stato in cui si trova, dal momento che non è menzionata la presenza di circostanze anomale, imprevedibili ed estranee all'operatore economico, che impediscano l'integrazione della merce prodotta nel prodotto compensatore mediante l'effettuazione delle pertinenti operazioni di perfezionamento. Inoltre, il perfezionamento attivo è un regime economico doganale che reca vantaggi ai beneficiari, e l'inadempimento degli obblighi che questo regime comporta determina l'immissione in libera pratica della merce proveniente dal paese terzo ed il versamento dei dazi d'importazione, che costituiscono le operazioni cui devono normalmente assoggettarsi le merci importate.
Conclusione
29 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
«L'art. 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo, va interpretato nel senso che, qualora si tratti di prodotti agricoli assoggettati al regime delle restituzioni all'esportazione, il termine massimo di sei mesi per la conclusione del regime di perfezionamento attivo è improrogabile e non può essere prolungato mediante l'applicazione della disposizione generale in materia di proroga contenuta all'art. 27 del suddetto regolamento».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 351, pag. 1).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1).
(3) - Sentenza 29 giugno 1995, causa C-437/93, Temic Telefunken (Racc. pag. I-1687, punto 19).
(4) - V. le mie conclusioni presentate il 5 dicembre 1996, nella causa C-103/96, Eridania Beghin-Say, decisa con sentenza 13 marzo 1997 (Racc. pag. I-1453, paragrafi 8-11).
(5) - Per un'analisi particolareggiata del regime di perfezionamento attivo v., tra gli altri, U. Baumann, Le régime douanier du perfectionnement actif, in Revue du marché commun, 1984, n. 280, pag. 406; C.-J. Berr e H. Tremeau, Le droit douanier, Economica, Parigi, 1992; J.-F. Durand, Régimes douaniers économiques. Régimes de transformation à l'importation, in Juris-classeur Europe, fascicolo 542, 1995.
(6) - Regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2281, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 200, pag. 20).
(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5).
(8) - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
(9) - V. artt. 26 e 28 del regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1991, n. 2228, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 210, pag. 1), applicabili a partire dal 1$ ottobre 1994. Dal 1_ gennaio 1994, la normativa applicabile è costituita dall'art. 118 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dagli artt. 559 e 560 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(10) - V., tra le altre, sentenze 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten (Racc. pag. I-431, punto 27); 17 luglio 1997, causa C-354/95, Farmers' Union (Racc. pag. I-4559, punto 57).
(11) - V., tra le altre, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395, punti 33 e 34); 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863, punti 57-59).
(12) - V., tra le altre, sentenza 13 luglio 1995, causa C-156/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2019, punti 31-33).
(13) - V., tra le altre, sentenze 12 luglio 1979, causa 149/78, Rumi/Commissione (Racc. pag. 2523); 9 febbraio 1984, causa 284/82, Busseni/Commissione (Racc. pag. 557); 10 luglio 1990, causa C-334/87, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-2849, pubblicazione sommaria).
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