Conclusioni dell avvocato generale
1 In questa causa la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
2 La direttiva 92/43 prevede varie misure dirette alla conservazione o al ripristino di habitat naturali e di specie della fauna e della flora selvatiche che presentano un interesse per la Comunità.
3 L'art. 23, n. 1, della direttiva dispone che:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
4 La Repubblica ellenica non ha negato di non aver recepito la direttiva, ma fa valere talune difficoltà tecniche. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, gli Stati membri non possono dedurre tali difficoltà in un procedimento del genere.
5 Ne consegue che la Commissione può ottenere dalla Corte la dichiarazione richiesta.
Conclusione
6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
«1) dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese di questo giudizio».
(1) - GU L 206, pag. 7.
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