Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 17 ottobre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel suo ordinamento interno le direttive:
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/62/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1);
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/63/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (2);
- della Commissione 5 luglio 1993, 93/64/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (3);
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/78/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio (4);
- della Commissione 21 settembre 1993, 93/79/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (5), e
- della Commissione 21 gennaio 1994, 94/3/CE, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (6),
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di tali direttive.
2 Gli artt. 6, n. 1, delle direttive 93/62, 93/63 e 93/64, 3, n. 1, delle direttive 93/78 e 93/79 e 7, n. 1, della direttiva 94/3 dispongono che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive e ne informano immediatamente la Commissione. In forza di tali articoli, il termine fissato per l'adozione di tali disposizioni è scaduto il 30 giugno 1994 per le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 e il 5 maggio 1994 per la direttiva 94/3.
3 Il 9 agosto 1994, non avendo ricevuto dal governo tedesco alcuna comunicazione delle misure di trasposizione e non disponendo neanche di altri elementi di informazione che le permettessero di ritenere che la Repubblica federale di Germania avesse assolto l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni necessarie, la Commissione chiedeva a quest'ultima, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, di presentare le sue osservazioni.
4 Con comunicazione 6 ottobre 1994, trasmessa con lettera della rappresentanza permanente della Germania 25 ottobre 1994, il governo tedesco rispondeva alla Commissione che la legge 25 novembre 1993 che modificava le disposizioni di protezione fitosanitaria e le disposizioni concernenti le semenze (7) (in prosieguo: la «legge 25 novembre 1993») aveva dato i poteri necessari per attuare le disposizioni delle direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 e che la trasposizione sarebbe stata realizzata nell'ambito di un regolamento. Peraltro, esso precisava che la direttiva 94/3 doveva essere attuata nell'ambito di un regolamento sugli scambi di informazioni nel settore della protezione fitosanitaria.
5 Poiché il governo tedesco non le aveva comunicato alcuna disposizione nazionale che adattasse il suo ordinamento interno alle direttive, il 25 settembre 1995 la Commissione emetteva un parere motivato invitandolo a prendere le misure prescritte entro due mesi.
6 Il 24 maggio 1996 il governo tedesco inviava alla Commissione la relazione del 12 aprile 1996 sullo stato della trasposizione delle direttive, rivolta alla commissione del Bundestag competente per le questioni dell'Unione europea, nella quale ammetteva che le misure di trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno non erano state ancora adottate. Tuttavia, il governo tedesco precisava che il procedimento di trasposizione della direttiva 94/3 era in corso, mentre quello riguardante le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 incontrava ostacoli attinenti all'interpretazione delle norme che disciplinano il campo d'applicazione di tali direttive.
7 Non avendo ottenuto dal governo tedesco alcun'altra informazione che le permettesse di concludere che la Repubblica federale di Germania aveva successivamente adempiuto gli obblighi di cui alle direttive, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
8 Il governo tedesco, nel suo controricorso, sostiene che la direttiva 94/3 è stata attuata con l'art. 38a della legge 15 settembre 1986 relativa alla protezione delle piante, ripreso all'art. 1, n. 14, della legge 25 novembre 1993, e comunica alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la verifica.
9 Inoltre, il governo tedesco non contesta che le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 non sono state attuate nel proprio ordinamento nazionale, ma precisa che la loro trasposizione deve effettuarsi contemporaneamente a quella delle direttive della Commissione 93/48/CEE (8), 93/49/CEE (9) e 93/61/CEE (10), la cui mancata trasposizione nel termine prescritto è oggetto della causa C-139/96 (11). Riprendendo gli argomenti svolti in tale causa, esso sostiene che la trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive oggetto del presente ricorso ha incontrato ostacoli riguardanti, in particolare, la necessità di chiarire il loro campo d'applicazione (12) e aggiunge che, malgrado tali difficoltà esso si sforza di portare avanti la trasposizione delle direttive controverse (13).
10 L'11 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, la Commissione rendeva noto di rinunciare alla domanda riguardante la direttiva 94/3 e chiedeva alla Corte, ai sensi dell'art. 69, n. 5, del detto regolamento, di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. Per contro, essa mantiene le censure riguardanti le altre direttive.
11 Poiché la Commissione ha comunicato di rinunciare parzialmente al suo ricorso per quanto riguarda la direttiva 94/3, non occorre più statuire sulla mancata trasposizione entro il termine di tale direttiva.
12 Per quanto riguarda le direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79, in relazione all'argomento secondo cui non è stato possibile trasporle a causa delle difficoltà riguardanti l'interpretazione del loro ambito d'applicazione, occorre constatare che il governo tedesco ha invocato tali difficoltà soltanto dopo la scadenza del termine fissato per la trasposizione di tali direttive (14), vale a dire in un momento in cui esse erano già in vigore. In tale ipotesi - direttive già adottate ed entrate in vigore -, ritengo che le domande di aiuto rivolte da uno Stato membro alla Commissione per interpretare una nozione comunitaria controversa non possano in alcun modo rinviare, sospendere o giustificare sul piano giuridico l'inadempimento del Trattato costituito dalla mancata trasposizione, altrimenti uno Stato membro potrebbe agevolmente sottrarsi all'obbligo di attuare una direttiva nel termine facendo valere dubbi, pretesi o reali, sull'interpretazione di tale direttiva (15).
13 Peraltro, il governo tedesco sembra ammettere che le misure di trasposizione possono essere adottate ora come ora poiché esso precisa che, malgrado tali difficoltà, esso sta attualmente compiendo sforzi per portare avanti il procedimento di trasposizione (16).
14 Inoltre, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non contesta che le misure necessarie alla trasposizione delle direttive 93/62, 93/63, 93/64, 93/78 e 93/79 nell'ordinamento interno non sono state ancora adottate nel termine fissato da queste ultime.
15 Di conseguenza, va accolto il ricorso della Commissione e va dichiarato che, omettendo di adottare, nel termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alle direttive di cui trattasi, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, n. 1, delle direttive 93/62, 93/63 e 93/64 e 3, n. 1, delle direttive 93/78 e 93/79 (17). Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte occorre condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. Inoltre, alla luce del comportamento di quest'ultima che ha comunicato solo tardivamente la misura nazionale adottata al fine di trasporre la direttiva 94/3, tale Stato deve sopportare le spese relative alla rinuncia parziale della Commissione in forza dell'art. 69, n. 5, dello stesso regolamento di procedura.
Conclusione
16 Di conseguenza propongo di:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel suo ordinamento interno le direttive della Commissione 5 luglio 1993, 93/62/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; della Commissione 5 luglio 1993, 93/63/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali; della Commissione 5 luglio 1993, 93/64/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; della Commissione 21 settembre 1993, 93/78/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio; della Commissione 21 settembre 1993, 93/79/CEE, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, n. 1, delle direttive 93/62, 93/63 e 93/64 e 3, n. 1, delle direttive 93/78 e 93/79;
2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese, anche per la parte del ricorso a cui la Commissione ha rinunciato.
(1) - GU L 250, pag. 29.
(2) - Ibidem, pag. 31.
(3) - Ibidem, pag. 33.
(4) - GU L 256, pag. 19.
(5) - Ibidem, pag. 25.
(6) - GU L 32, pag. 37.
(7) - BGBl. I, pag. 1917.
(8) - Direttiva 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 1).
(9) - Direttiva 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (ibidem, pag. 9).
(10) - Direttiva 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (ibidem, pag. 19).
(11) - Causa definita con sentenza 16 settembre 1997, Commissione/Germania (Racc. pag. I-4845).
(12) - V. punti 2 e 3 del suo controricorso.
(13) - Ibidem, punto 8.
(14) - Lettera 10 ottobre 1994, con la quale il governo tedesco ha inviato alla Commissione un memorandum sulla deregulation delle direttive CE riguardanti le misure di protezione e la messa in circolazione di vegetali e di materiali per la moltiplicazione (allegato 2 della controreplica della Repubblica federale di Germania nella causa C-139/96, già citata).
(15) - V., in questo senso, il ricorso della Commissione (punto 19, n. 2).
(16) - V. punto 8 del suo controricorso e punto 7 della sua controreplica.
(17) - V., in particolare, la citata sentenza Commissione/Germania, e la sentenza 13 novembre 1997, causa C-236/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6397, punti 10 e 11).
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