Conclusioni dell avvocato generale
1 La questione pregiudiziale che vi è stata sottoposta mira a determinare la portata esatta, a carico dell'aggiudicatario incaricato di consegnare latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, delle conseguenze finanziarie dell'inadempimento dei suoi obblighi.
I - La normativa comunitaria
2 Il regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354 (1) (in prosieguo: il «regolamento»), stabilisce le modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere destinati all'aiuto alimentare.
3 Dall'art. 9, n. 1, risulta che si procede ad una gara per determinare le spese di fornitura, incluso, se del caso, il prezzo relativo all'acquisto o alla fabbricazione e all'imballaggio del latte scremato in polvere.
4 Ai sensi dell'art. 11, n. 6, lett. b), l'offerta del concorrente è valida solo se corredata della prova che la cauzione di gara di cui all'art. 12 è stata costituita prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5 Conformemente all'art. 12, n. 1, secondo trattino, quando si tratta di latte acquistato sul mercato della Comunità, la cauzione di gara ammonta al 3% del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere applicabile al quantitativo cui l'offerta si riferisce.
6 L'art. 11, n. 7, dispone che un'offerta presentata non può essere ritirata.
7 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente la cui offerta risulta meno elevata.
8 L'art. 16, n. 2, dispone che l'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione per la quale è stato dichiarato aggiudicatario. Il n. 4 di questo articolo prevede che l'aggiudicatario fornisce nei più brevi termini tutte le informazioni utili agli organismi competenti interessati che le trasmettono senza indugio alla Commissione.
9 L'art. 25 del regolamento dispone come segue:
«1. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la fornitura a tali condizioni.
Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, l'imbarco non è effettuato nei tre mesi successivi alla data di scadenza del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara (...), l'organismo incaricato del pagamento dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi. In tal caso, la Commissione prende le misure appropriate.
2. Le spese occasionate dalla mancata fornitura della merce per un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo incaricato del pagamento» (2).
10 L'art. 26, nn. 5 e 6, del regolamento recita:
«5. Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, non è rispettato il periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara (...), l'organismo interessato trattiene per ogni giornata di ritardo, al prorata dei quantitativi non imbarcati:
- 1% dell'importo della cauzione di gara, se le merci sono state acquistate sul mercato della Comunità o fabbricate con prodotti acquistati su tale mercato;
(...).
6. Tutte le cauzioni sono incamerate qualora l'aggiudicatario sia dispensato dai suoi obblighi in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma» (3).
11 Con decisione 10 marzo 1987, 87/203/CEE, la Commissione ha fissato ad un massimo di 94 100 tonnellate il quantitativo globale di latte in polvere da fornire quale aiuto alimentare per il 1987 (4).
II - I fatti e la procedura nazionale
12 Due regolamenti della Commissione prevedevano la fornitura da parte degli enti d'intervento (per il Belgio, si tratta del Belgisch Interventie- en Restitutiebureau; in prosieguo: l'«Ufficio») di diverse partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (5).
La prima procedura d'appalto
13 La Prolacto NV, società di diritto belga (in prosieguo: la «Prolacto» o l'«impresa aggiudicataria»), presentava, il 23 febbraio 1987, ossia l'ultimo giorno utile, offerte riguardanti due partite, in forza del regolamento n. 345/87. Il latte scremato in polvere doveva essere acquistato dalla Prolacto sul mercato della Comunità.
14 Il 5 marzo 1987 l'Ufficio informava la Prolacto che le sue offerte erano state accettate e le ricordava che la fornitura del latte doveva effettuarsi secondo le disposizioni del regolamento. Il latte doveva essere imbarcato entro il 30 aprile 1987 su navi messe a disposizione dal beneficiario dell'aiuto alimentare.
15 Il 7 agosto 1987 la Prolacto informava l'Ufficio di non essere in grado di eseguire le forniture.
16 Con lettera raccomandata 20 agosto 1987 l'Ufficio informava la Prolacto che, a causa della mancata fornitura, le cauzioni di gara, dell'importo di 573 330 BFR e 667 238 BFR, sarebbero state dichiarate incamerate, a meno che la Prolacto non avesse versato gli importi corrispondenti, cosa che non è avvenuta.
La seconda procedura d'appalto
17 La Prolacto presentava, il 20 maggio 1987, ossia l'ultimo giorno utile, offerte vertenti su quattro partite, in forza del regolamento n. 1358/87. Il latte scremato in polvere doveva essere acquistato dalla Prolacto sul mercato della Comunità.
18 Il 22 maggio 1987 l'Ufficio avvisava la Prolacto che le sue offerte erano state accettate e ricordava che la fornitura doveva effettuarsi secondo le disposizioni del regolamento. Il latte doveva essere imbarcato entro il 30 giugno 1987 su navi messe a disposizione dal beneficiario dell'aiuto alimentare.
19 La Prolacto non procedeva alla consegna alla quale si era impegnata. Il 13 ottobre 1987 informava l'Ufficio di non essere in grado di effettuare la consegna.
20 Con lettera del 16 ottobre 1987 l'Ufficio informava la Prolacto che era costretta a dichiarare incamerate le cauzioni prestate per le quattro partite in oggetto.
21 Conformemente all'art. 25, n. 1, secondo comma, ultima frase, del regolamento, la Commissione procedeva a nuove gare d'appalto per le partite non fornite dalla Prolacto.
22 Benché le partite fossero state attribuite all'offerente che aveva presentato l'offerta più bassa, il complesso dei costi supplementari ammontava a 50 781 099 BFR, importo che rappresentava la differenza tra il costo totale provocato dalle nuove gare relative alle sei partite non fornite ed il prezzo che la Prolacto aveva inizialmente offerto per queste partite.
23 Come risulta da una lettera della Commissione in data 17 luglio 1991, questa somma veniva addebitata allo Stato belga che veniva invitato a chiederne il rimborso alla Prolacto.
24 Con lettera raccomandata del 3 ottobre 1991 l'Ufficio intimava alla Prolacto di versargli l'importo di 50 781 099 BFR, in forza dell'art. 25 del regolamento, maggiorato degli interessi moratori calcolati a decorrere dal 1_ novembre 1991, prima di citarlo in giudizio per il pagamento, il 15 aprile 1992, davanti al Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles.
III - La domanda pregiudiziale
25 Ritenendo necessaria l'interpretazione del regolamento al fine di determinare la portata degli obblighi che incombono all'impresa aggiudicataria a seguito del suo inadempimento, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se una persona giuridica la quale, nell'ambito di un'offerta mirante alla fornitura di latte magro scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, basata sui regolamenti (CEE) della Commissione 3 febbraio 1987, n. 345, e 15 maggio 1987, n. 1358, ha costituito le cauzioni di gara a norma dell'art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, e successivamente non ha adempiuto i suoi obblighi e non ha effettuato la fornitura, possa essere invitata dal Belgisch Interventie- en Restitutiebureau a versare un risarcimento danni in base all'art. 25, n. 1, del suddetto regolamento (CEE) n. 1354/83, anche dopo che tutte le cauzioni di gara sono state incamerate a favore di detto ente».
26 Il giudice a quo domanda, in sostanza, se il regolamento debba essere interpretato nel senso che l'aggiudicatario che non adempie l'obbligo di consegna delle merci, a suo carico nell'ambito dell'aiuto alimentare, sia tenuto a sopportare le conseguenze finanziarie, conformemente all'art. 25, n. 1, del regolamento, qualora le cauzioni di gara siano state dichiarate incamerate in applicazione dell'art. 26, n. 6, di questo regolamento.
27 Due punti devono, a mio parere, essere distinti nel risolvere la questione sollevata.
28 In primo luogo, occorre domandarsi se il pagamento delle cauzioni escluda o no l'assunzione a proprio carico da parte dell'aggiudicatario della totalità delle «conseguenze finanziarie» della mancata fornitura della merce. In secondo luogo, nel caso in cui l'aggiudicatario fosse tenuto ai due obblighi, bisogna esaminare se i loro importi si cumulino o se la cauzione debba essere dedotta dalle «conseguenze finanziarie» sopportate dall'aggiudicatario.
Sulla coesistenza delle due obbligazioni
29 Il diritto di ottenere dall'aggiudicatario inadempiente il pagamento dell'importo delle «conseguenze finanziarie» indicate all'art. 25, n. 1, del regolamento, oltre l'incameramento delle cauzioni prestate, risulta dalla stessa lettera del regolamento.
30 Prevedendo che «l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura (...) della merce alle condizioni stabilite», il legislatore comunitario stabilisce chiaramente il principio dell'accollo all'aggiudicatario delle spese supplementari che risultano dalla mancata esecuzione dell'operazione.
31 Questo principio è accompagnato da un'eccezione in quanto si prevede che le spese siano assunte dall'ente incaricato del pagamento (6) nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione dell'operazione risultasse dovuta a causa di forza maggiore (7).
32 Tuttavia, nella fattispecie in esame, tale ipotesi è stata espressamente esclusa dal giudice a quo, che ha dichiarato che «la convenuta non si era trovata davanti ad un caso di forza maggiore» (8).
33 Secondo la Prolacto, dal combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 26, n. 6, del regolamento risulta che la sanzione per la mancata esecuzione si limita al pagamento della cauzione quando l'aggiudicatario è dispensato dai suoi obblighi. La cauzione si sostituirebbe alle spese supplementari di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Essa svolgerebbe in qualche modo il ruolo di una penale, in quanto l'interesse della sostituzione consiste nel proteggere la posizione degli enti d'intervento, che fruirebbero di un risarcimento senza dover fornire la prova dell'entità del danno subito (9).
34 Anche in combinato disposto, questi articoli non consentono un'interpretazione del genere.
35 L'art. 26, n. 6, del regolamento prevede l'incameramento della cauzione qualora l'aggiudicatario sia «dispensato dai suoi obblighi in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma». Ora, il primo obbligo dell'aggiudicatario è la fornitura delle merci al beneficiario, per cui l'obbligo da cui l'aggiudicatario è dispensato, e che determina il destino della cauzione, non è, come vorrebbe intendere la Prolacto, l'obbligo di assumere a proprio carico le «conseguenze finanziarie» della mancata fornitura indicate all'art. 25, n. 1. Quando l'organismo incaricato del pagamento constata che il ritardo dell'aggiudicatario eccede un periodo ragionevole, fissato nel caso di specie a tre mesi, rinuncia a proseguire con lui l'operazione progettata. Nuove procedure d'appalto possono dunque essere intraprese allo scopo di sopperire all'inadempimento di quest'ultimo. E' a questo momento che la cauzione viene incamerata, senza che, per questo, l'aggiudicatario sia sottratto al pagamento delle spese supplementari di cui all'art. 25, n. 1, in quanto i due obblighi sono condizionati nello stesso modo dalla mancata esecuzione dell'operazione.
36 Come osserva la Commissione (10), secondo il regolamento, un'offerta presentata non può essere ritirata (11), e l'aggiudicatario non può di propria iniziativa rinunciare ad eseguire l'operazione per la quale è stato dichiarato aggiudicatario (12). In questo contesto è normale che non possa essere dispensato dall'assolvimento dei suoi obblighi se non dietro decisione formale dell'organismo incaricato del pagamento, del tipo di quella prevista dall'art. 25, n. 1, secondo comma. Nondimeno, non sarebbe comprensibile che la stessa decisione lo liberi anche dall'obbligo di riparare le conseguenze del suo inadempimento.
37 Del resto, va sottolineato che la procedura ex art. 25, n. 1, secondo comma, non lascia margini di discrezionalità all'organismo incaricato del pagamento, il quale deve dispensare l'aggiudicatario dai suoi obblighi qualora sia trascorso un periodo di tre mesi, fatto che provoca la perdita della cauzione ogniqualvolta un ritardo sia di tale entità. Dunque, se la perdita della cauzione dovesse escludere il risarcimento delle «conseguenze finanziarie» della mancata esecuzione dell'offerta, non si comprenderebbe il motivo che giustifica l'esistenza dell'art. 25, n. 1, primo comma, il cui campo di applicazione sarebbe allora limitato al risarcimento delle «conseguenze finanziarie» di ritardi inferiori a tre mesi.
38 Va osservato altresì che il risarcimento previsto dal testo precitato è subordinato alla mancata fornitura della merce alle condizioni stabilite, ciò che, più dei ritardi di breve durata, designa le inadempienze definitive come quelle addebitabili alla Prolacto.
39 D'altronde, è difficile ammettere che, per evitare valutazioni lunghe o complesse, un ente d'intervento rinunci a percepire, a favore di una cauzione, il risarcimento del complesso delle spese supplementari che ha sopportato, dato che i rispettivi importi potrebbero non essere commisurabili.
40 Le spese in oggetto possono infatti essere rilevanti, come nella fattispecie in esame in cui le differenze di quotazione e le nuove procedure d'appalto sono all'origine di un sovraccosto di 50 781 099 BFR, mentre la cauzione di gara è fissata al 3% del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere applicabile al quantitativo cui l'offerta si riferisce, cioè 5 400 000 BFR.
41 Le due norme non sono pertanto preclusive l'una dell'altra, e l'incameramento della cauzione ci sembra compatibile con l'accollo delle spese supplementari risultanti dalla mancata esecuzione dell'offerta.
Sul cumulo degli importi
42 O il cumulo è totale, e allora l'aggiudicatario inadempiente sopporta l'onere, allo stesso tempo, della perdita della cauzione e del risarcimento delle «conseguenze finanziarie» della mancata fornitura della merce, oppure il cumulo è limitato all'importo del danno subito, e allora è possibile dedurre da questo importo la cauzione incamerata.
43 Il grado del cumulo dipende, a mio parere, dall'obiettivo perseguito da ciascuno dei due articoli. Così come giustamente indicato dalla Commissione, questi obiettivi sono diversi (13).
44 L'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento fa sorgere in capo all'aggiudicatario la responsabilità per la mancata consegna delle merci. Come ha già rilevato la Corte, questa responsabilità in materia di aiuto alimentare è di natura contrattuale (14).
45 L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare le spese supplementari provocate dal proprio inadempimento dal momento che non ha adempiuto al proprio obbligo di fornire le merci alle condizioni inizialmente previste.
46 Le cauzioni dichiarate incamerate dall'Ufficio potrebbero essere dedotte dall'importo della domanda, presentata sulla base dell'art. 25, n. 1, del regolamento nel caso in cui la loro funzione fosse altresì risarcitoria. In tale ipotesi, la funzione di riparazione del danno svolta dalla cauzione legittimerebbe una riduzione debita dell'indennizzo richiesto, in quanto il risarcimento dell'Ufficio avverrebbe in parte per mezzo delle cauzioni incamerate.
47 Ma questa non è la funzione della cauzione.
48 Questa è anzitutto una garanzia (15). In una fattispecie paragonabile, la Corte ha dichiarato che la cauzione «ha il solo scopo di garantire che l'operatore beneficiario rispetti i propri impegni» (16). Questa permette di assicurarsi, in primo luogo, della serietà dell'offerta di fornitura presentata da un partecipante alla gara, facendo dipendere la validità dell'offerta dalla prova che la cauzione «è stata costituita prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte» (17). In secondo luogo, questa garantisce che l'impresa aggiudicataria rispetterà i termini dell'offerta accettata.
49 Ma soprattutto, la cauzione si trasforma in sanzione quando l'obbligo che garantisce non è stato rispettato (18). Numerose disposizioni agricole, soprattutto quelle relative all'aiuto alimentare della Comunità destinato ai paesi terzi, utilizzano un sistema di cauzioni (19). Di conseguenza voi siete chiamati a pronunciarvi sulla conformità al principio di proporzionalità della perdita di una cauzione a seguito della violazione degli obblighi enunciati negli articoli in questione. In questo caso, avete sempre ritenuto, almeno in modo implicito, che la perdita della cauzione costituisse la sanzione per inosservanza di questi obblighi (20).
50 Questa qualifica risulta in modo ancora più chiaro dalla citata sentenza Maizena. Alla Corte era stata sottoposta una questione pregiudiziale vertente sulla validità di una disciplina comunitaria che prescrive la ricostituzione della cauzione che garantisce l'obbligo, imposto al titolare di una licenza d'esportazione, di procedere all'esportazione durante il periodo di validità delle licenze. Il regime in vigore prevedeva che «(...) la cauzione viene svincolata, su domanda dell'interessato, benché l'obbligo di esportare non sia stato ancora adempiuto e continui quindi ad esistere, [e che] (...) la cauzione svincolata dev'essere ricostituita e rimane incamerata quando risulti successivamente che l'obbligo di esportare non è stato rispettato nel periodo di validità del titolo di esportazione» (21).
51 La Corte ha dichiarato quanto segue: «(...) la ricostituzione di una cauzione svincolata, che era destinata a garantire un certo obbligo, cessa di essere una garanzia per divenire una sanzione nel momento in cui l'obbligo di cui trattasi non è stato rispettato e non può più esserlo» (22). Il ragionamento seguito mi sembra perfettamente trasferibile in quanto, nella fattispecie, l'incameramento della cauzione è subordinato al fatto che l'aggiudicatario sia stato prima di tutto, e definitivamente, dispensato dai suoi obblighi a causa di un ritardo dell'imbarco per motivi a lui imputabili (23).
52 Conseguentemente, non si può accogliere la tesi della Prolacto, che attribuisce alla cauzione la qualifica di clausola penale, soprattutto perché si tratterebbe di una somma stabilita a fini di indennizzo. Nondimeno, il fatto che la cauzione, come una clausola penale, sia stabilita in modo forfettario (24) traduce anzitutto la sua natura sanzionatoria, caratterizzata dalla definizione di un quantum non commisurato all'entità del danno.
53 Al contrario, il contenuto dell'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento manifesta la volontà del legislatore comunitario di garantire la riparazione della totalità del danno derivante dalla mancata fornitura dell'aiuto alimentare.
54 Va aggiunto che la funzione di dissuasione della cauzione sarebbe affievolita se il suo pagamento fosse subordinato all'esistenza di un danno. A maggior ragione, una tale analisi porterebbe l'ente di intervento a rimborsare, puramente e semplicemente, l'importo della cauzione all'aggiudicatario, quand'anche l'operazione non fossa eseguita, nel caso in cui una nuova gara si svolgesse a condizioni di prezzo tali da compensare il sovraccosto provocato dall'inadempimento del primo aggiudicatario. In un caso del genere, infatti, nessun danno potrebbe essere riscontrato. Ora, ai sensi dell'art. 26, n. 6, del regolamento, perché le cauzioni siano incamerate, è sufficiente che, a causa della mancata fornitura della merce entro un termine di tre mesi, l'aggiudicatario sia dispensato dai suoi obblighi, e dunque che l'operazione non sia effettuata.
55 Di conseguenza, la differente natura e la diversa funzione della cauzione e del risarcimento delle «conseguenze finanziarie» della mancata fornitura ostano a che l'importo della cauzione sia preso in considerazione per il calcolo della somma residua dovuta a questo titolo dalla Prolacto all'Ufficio. Ritengo invece che questa debba aggiungersi all'importo della valutazione dei danni che risultano dall'inadempimento, da parte dell'aggiudicatario, del proprio obbligo.
Conclusione
56 Tenuto conto di queste considerazioni, vi propongo di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles:
«Il regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1983, n. 1354, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'impresa designata attraverso una procedura d'appalto per effettuare una fornitura di merce e che non adempia il proprio obbligo sopporta tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, conformemente all'art. 25, n. 1, primo comma, del regolamento, anche quando la cauzione di gara è stata dichiarata incamerata in forza dell'art. 26, n. 6, del regolamento, e senza che quest'ultima possa essere detratta dalle somme dovute a titolo di conseguenze finanziarie di cui alle citate disposizioni dell'art. 25».
(1) - Regolamento recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (GU L 142, pag. 1).
(2) - Il corsivo è mio.
(3) - Ibidem.
(4) - Decisione relativa alla determinazione dei quantitativi globali di aiuto alimentare e alla specificazione dell'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto per il 1987 (GU L 80, pag. 32).
(5) - Regolamento (CEE) della Commissione 3 febbraio 1987, n. 345, e regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1987, n. 1358, relativi alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU L 34, pag. 8, e L 131, pag. 1).
(6) - L'ente incaricato del pagamento è, ai sensi dell'art. 23 del regolamento, l'ente d'intervento presso il quale l'offerta è stata presentata.
(7) - Art. 25, n. 2, del regolamento.
(8) - Pag. 8 dell'ordinanza di rinvio. V. anche pagg. 5 e 6.
(9) - Pagg. 9 e 10 delle sue osservazioni scritte.
(10) - Punto 39 delle sue osservazioni scritte.
(11) - Art. 11, n. 7.
(12) - Art. 16, n. 2.
(13) - Punti 60-67 delle sue osservazioni.
(14) - V., in particolare, sentenze 18 ottobre 1984, causa 109/83, Eurico (Racc. pag. 3581, punto 19), e 11 febbraio 1993, causa C-142/91, Cebag/Commissione (Racc. pag. I-553, punti 11 e 12). In quest'ultima sentenza, vi basate su regolamenti posteriori al regolamento n. 1354/83, ma gli elementi che vi permettono di concludere nel senso della natura contrattuale delle relazioni tra la Commissione e gli aggiudicatari si ritrovano nella presente legislazione pertinente. Come nella sentenza precitata, la determinazione del prezzo della fornitura in funzione dell'offerta dei partecipanti alla gara e della sua accettazione ad opera della Commissione, come risulta dagli artt. 11, n. 4, lett. e), 13, n. 1, e 14, n. 1, del regolamento, caratterizza un rapporto contrattuale.
(15) - V. W. Alexander, «Perte de la caution (ou acquisition de la garantie) en droit communautaire», Cahiers de droit européen, 1988, n. 4, pag. 384, I, B.
(16) - Sentenza 5 febbraio 1987, causa 288/85, Plange Kraftfutterwerke (Racc. pag. 611, punto 10). V. anche, per esempio, sentenze 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft (Racc. pag. 1125, punto 6), e 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587, punto 22).
(17) - Art. 11, n. 6, lett. b), del regolamento.
(18) - V. W. Alexander, precitato, III, H.
(19) - V. sentenza 2 giugno 1994, causa C-2/93, Exportslachterijen van Oordegem (Racc. I-2283, punto 22).
(20) - V., in particolare, sentenza 23 maggio 1996, causa C-326/94, Maas (Racc. pag. I-2643, punto 36).
(21) - Punto 11.
(22) - Punto 12.
(23) - La trasferibilità della qualifica adottata in questa sentenza non è minata dalla circostanza che la cauzione è stata incamerata dopo essere stata ricostituita, poiché la sua situazione dopo la ricostituzione non è diversa da quella di una cauzione che non è mai stata svincolata.
(24) - Ricordo che la cauzione è costituita e calcolata in anticipo in proporzione al prezzo d'intervento della merce di cui trattasi.
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