Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (1), non avendo emanato e/o comunicato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per l'attuazione della suddetta direttiva.
2 L'art. 70, n. 1, di detta direttiva obbliga gli Stati membri ad emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1994 e ad informarne immediatamente la Commissione.
3 La convenuta osserva soltanto che nella legge 22 febbraio 1994, n. 146 (2), era prevista la trasposizione della direttiva entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge e, dato che non è stato possibile rispettare questo termine, nella legge 6 febbraio 1996, n. 52 (3), esso è stato nuovamente fissato in un anno dopo l'entrata in vigore della stessa. Il procedimento inteso alla trasposizione della direttiva si troverebbe frattanto nella fase finale, in quanto un disegno di legge in tal senso sarebbe già stato trasmesso al Parlamento.
4 Poiché la convenuta non contesta dunque la mancata trasposizione entro il termine della direttiva di cui trattasi, non è necessario occuparsi dell'addebito mosso dalla Commissione relativamente alla mancata comunicazione dei provvedimenti emanati per la trasposizione della direttiva.
5 Propongo pertanto di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, e del Trattato CE, non avendo emanato tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della suddetta direttiva. Propongo inoltre di condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
(1) - GU L 374, pag. 7.
(2) - «Legge comunitaria 1993».
(3) - «Legge comunitaria 1994».
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