Conclusioni dell avvocato generale
1 Il quesito pregiudiziale oggetto del presente procedimento, sottoposto alla Corte dal Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna, verte sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1) (nel prosieguo: la «direttiva»).
Più precisamente, il giudice nazionale intende stabilire se l'acquirente di un viaggio «tutto compreso» - che dunque ha pagato all'organizzatore del viaggio anche le prestazioni relative al soggiorno nel luogo di vacanza - abbia diritto, in base all'art. 7 della direttiva, al rimborso delle spese alberghiere da esso pagate (una seconda volta) direttamente all'albergatore. E ciò nell'ipotesi in cui l'acquirente del viaggio in questione sia stato costretto al secondo pagamento dall'albergatore, che altrimenti gli avrebbe impedito di lasciare l'albergo, in ragione della sopravvenuta insolvenza dell'organizzatore del viaggio.
Il quadro normativo e i fatti
2 La direttiva, come precisato all'art. 1, è stata adottata al fine «di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso" venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità». L'art. 7 della stessa, norma di cui è qui richiesta l'interpretazione, prevede che «l'organizzatore e/o il venditore del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore». Il successivo art. 8 precisa poi che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla direttiva, disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore.
3 In Austria tale direttiva è stata essenzialmente trasposta attraverso gli artt. 31 b e seguenti della legge sulla protezione del consumatore. La trasposizione dell'art. 7 della direttiva è garantita da uno specifico decreto del ministro degli affari economici (2), il cui art. 3, norma rilevante nella specie, dispone che l'organizzatore turistico, attraverso la stipula di un contratto di assicurazione con una compagnia autorizzata ad operare in Austria, deve garantire al viaggiatore: a) la restituzione dei pagamenti già corrisposti, nella misura in cui le prestazioni di viaggio non siano state fornite, in tutto o in parte, a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore; b) il rimborso delle spese necessarie al rimpatrio, spese a loro volta effettuate a motivo dell'insolvenza dell'organizzatore turistico.
4 E veniamo ai fatti che hanno dato origine al presente procedimento. I signori Kurt e Hedwig Hofbauer trascorrevano una vacanza in Grecia dal 9 al 16 settembre, pernottando al «Club Fodele Beach». Essi, così come altri 25 viaggiatori, avevano acquistato tale viaggio «tutto compreso», per se stessi e per la figlia, presso la società Karthago-Reisen GesmbH (nel prosieguo: la «Karthago»), di cui veniva resa nota l'insolvenza il 15 settembre 1995, vale a dire il giorno prima del loro rientro in patria. Ed è precisamente in ragione della sopravvenuta insolvenza della Karthago che il proprietario del «Club Fodele Beach» impediva ai malcapitati turisti di lasciare l'albergo fino a quando non avessero pagato le spese di soggiorno. Per poter intraprendere il volo di ritorno incluso nel prezzo «tutto compreso», i signori Hofbauer, così come gli altri viaggiatori, pagavano pertanto le spese in questione, nella specie una somma di 157 542 dracme greche.
La Verein für Konsumenteninformation (nel prosieguo: la «ricorrente»), associazione di consumatori cui si rivolgevano i signori Hofbauer al fine di far valere i loro diritti, chiedeva pertanto il rimborso delle spese di albergo all'assicuratore della Karthago, la Osterreichische Kreditversicherungs AG (nel prosieguo: la «convenuta»). A fronte del rifiuto di quest'ultima di rimborsare tali spese, la ricorrente adiva il Bezirksgericht für Handelssachen.
Il quesito pregiudiziale
5 Il giudice nazionale, ritenendo che l'art. 3 del regolamento nazionale sui fondi di garanzia vada interpretato in senso conforme alla direttiva, ha deciso di operare un rinvio alla Corte al fine di stabilire quali prestazioni siano comprese nella «garanzia del rimpatrio del consumatore». Più precisamente, il quesito da esso posto è così formulato:
«Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", vada interpretato nel senso che anche il pagamento di somme che il consumatore corrisponde in loco al fornitore di prestazioni (nella fattispecie, all'albergatore), in quanto quest'ultimo, in caso di mancato pagamento, gli impedisce il rimpatrio, è ricompreso nell'ambito di tutela della suddetta disposizione, "in quanto garanzia del rimpatrio del consumatore"».
6 Il giudice di rinvio chiede dunque alla Corte se le spese del soggiorno in albergo pagate una seconda volta dall'acquirente di un viaggio «tutto compreso», questa volta direttamente all'albergatore, siano comprese, in caso d'insolvenza dell'organizzatore del viaggio, nelle spese necessarie al rimpatrio di cui all'art. 7 della direttiva. Tale quesito, è opportuno sottolinearlo, è posto limitatamente all'ipotesi in cui - e sul presupposto che - al viaggiatore in questione venga impedito, in caso di mancato pagamento delle spese di soggiorno, di lasciare l'albergo.
Va inoltre qui precisato, tenuto conto che l'art. 7 della direttiva prescrive che in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore del viaggio venga garantito «il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore», che il giudice nazionale muove, all'evidenza, dal presupposto che le spese pagate dal consumatore direttamente all'albergatore non possano essere comprese nei «fondi depositati», vale a dire nelle somme già corrisposte, per la stessa prestazione, all'organizzatore del viaggio. Sul punto, mi limito per il momento ad evidenziare che una lettura d'insieme dell'art. 7 è nondimeno indispensabile al fine di ricostruire correttamente la portata della protezione che la direttiva ha inteso assicurare al consumatore in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore del viaggio.
7 Orbene, comincio col ricordare che la stessa Corte ha già avuto modo di sottolineare che «il risultato prescritto dall'art. 7 della direttiva comporta l'attribuzione, all'acquirente di viaggi "tutto compreso", di diritti che garantiscano il rimborso degli importi versati e il suo rimpatrio in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore» (3). Aggiungo che nella motivazione della direttiva è a più riprese sottolineato l'obiettivo di tutelare i consumatori (4) e che, in definitiva, non mi sembra possa seriamente dubitarsi del fatto che scopo dell'art. 7 consiste precisamente nel proteggere gli interessi patrimoniali dei consumatori contro i rischi d'insolvibilità o di fallimento dell'operatore presso cui hanno acquistato il viaggio «tutto compreso» di cui si tratta.
In altre parole, l'art. 7 della direttiva ha come scopo di evitare che sia il consumatore a sopportare i rischi derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore e/o del venditore del viaggio. Ed è altresì evidente che tale disposizione - imponendo che la garanzia assicurativa copra sia il rimborso dei fondi depositati, beninteso nella misura e per la parte in cui l'acquirente del viaggio «tutto compreso» non abbia beneficiato delle relative prestazioni, sia le spese necessarie al rimpatrio - intende assicurare al consumatore una protezione piena e completa (5).
8 E' questa, né potrebbe essere diversamente, la premessa da cui occorre muovere per stabilire se la protezione assicurata dalla direttiva includa anche il rimborso delle spese d'albergo pagate direttamente dal consumatore all'albergatore al preciso scopo di lasciare il luogo di vacanza, dunque in quanto condizione per poter rimpatriare.
Posto in questi termini il problema, a me sembra che nessun dubbio possa nutrirsi quanto al fatto che le spese sostenute dal consumatore in un caso quale quello che ci occupa ed inerenti alle prestazioni alberghiere debbano essere considerate comprese tra le spese necessarie ai fini del rimpatrio e, più in generale, comunque comprese nella copertura assicurativa imposta dalla direttiva. La protezione che quest'ultima intende assicurare al consumatore sarebbe infatti compromessa ove fosse considerata estranea al suo campo di applicazione l'ipotesi in cui il consumatore è costretto dall'albergatore a pagare il costo di una prestazione che avrebbe dovuto essere pagata dall'organizzatore del viaggio e che non lo è stata precisamente a motivo della sopravvenuta insolvenza dello stesso.
9 Nel corso della procedura è stato nondimeno sostenuto, in particolare dalla convenuta, che l'espressione «rimpatrio del consumatore», di cui all'art. 7 della direttiva, andrebbe riferita alle sole spese di trasporto necessarie ad assicurare il rimpatrio e non anche ad altre prestazioni. In ogni caso, poi, l'assenza di un qualsivoglia legame contrattuale tra albergatore e viaggiatore renderebbe fin troppo evidente che quest'ultimo non è affatto tenuto a pagare le spese di soggiorno direttamente all'albergatore, neppure in caso di insolvenza dell'organizzatore del viaggio. Ne conseguirebbe, qualora paghi tali spese, l'impossibilità di pretendere alcunché dall'assicurazione; quest'ultima, infatti, sarebbe tenuta, in base alla direttiva, a rimborsare unicamente le somme corrisposte all'organizzatore del viaggio - beninteso nella misura in cui il consumatore non ha beneficiato delle relative prestazioni - e le sole spese di trasporto (vettore aereo, treno o nave e al più il taxi) necessarie al rimpatrio. In buona sostanza, il pagamento delle prestazioni fornite dall'albergatore sarebbe nella specie imputabile, in quanto non dovuto, addirittura ad una precisa negligenza dello stesso consumatore, al quale resterebbe pertanto, al fine di recuperare le somme corrisposte all'albergatore, la sola possibilità di promuovere contro di esso un'azione giudiziaria in loco.
10 Al riguardo, osservo anzitutto che la nozione di «rimpatrio del consumatore» non può essere interpretata in modo talmente restrittivo da comprendere sempre e comunque le sole spese di trasporto, dovendo invece comprendere, più in generale, tutte quelle spese necessarie ad assicurare il rimpatrio del consumatore; e dunque, all'occorrenza, anche le spese di soggiorno in albergo, quantomeno nella misura in cui il loro pagamento costituisca la condizione per poter lasciare l'albergo e rientrare in patria. Né mi sembra tale da spostare i termini del problema, tenuto conto delle finalità della direttiva, la circostanza che il viaggiatore abbia effettuato un pagamento non dovuto. In particolare, non mi sembra possa ragionevolmente sostenersi che all'acquirente di un viaggio «tutto compreso» che paghi le prestazioni alberghiere, in quanto costretto dall'albergatore, possa essere imputata una negligenza tale da far venir meno quella protezione piena e completa che gli è garantita dalla direttiva.
Certo, è ben vero, come precisato dalla Corte nella già citata sentenza Dillenkofer e a., che «né l'obiettivo della direttiva né le sue disposizioni specifiche obbligano gli Stati membri ad adottare provvedimenti specifici nell'ambito dell'art. 7 per proteggere gli acquirenti di viaggi "tutto compreso" contro la loro stessa negligenza» (6), fermo restando che l'art. 8 della stessa lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere disposizioni più rigorose a favore dei consumatori. Non va dimenticato, tuttavia, che nella stessa sentenza la Corte ha altresì evidenziato che «per determinare il danno risarcibile il giudice nazionale può sempre verificare se il soggetto leso abbia dato prova di una ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne l'entità» (7).
11 Orbene, è indubbio, a me sembra, che la mancata partenza con il volo previsto, incluso nel prezzo «tutto compreso», avrebbe fatto elevare non di poco le spese necessarie per il rimpatrio - sicuramente in ragione del costo di un diverso biglietto aereo (ex novo e più caro), su un volo di linea, nonché a causa di eventuali ulteriori pernottamenti in loco - e dunque comportato maggiori oneri per l'assicurazione.
In definitiva, ritengo che le somme corrisposte dagli stessi acquirenti di un viaggio «tutto compreso» direttamente all'albergatore, come pagamento delle prestazioni da questo fornite, non possano non essere considerate necessarie ai fini del rimpatrio. E ciò quantomeno limitatamente all'ipotesi, quale prospettata nel quesito posto dal giudice a quo, in cui l'albergatore, in caso di mancato pagamento delle prestazioni in questione, impedisca a tali consumatori, a motivo della sopravvenuta insolvenza dell'organizzatore del viaggio, di lasciare l'albergo (8). Le somme versate dai consumatori in tali condizioni devono pertanto essere loro rimborsate attraverso un meccanismo assicurativo, così come richiesto dall'art. 7 della direttiva.
12 Una tale soluzione non mi sembra possa essere inficiata dalla possibilità, prospettata in corso di procedura, che i terzi rispetto al contratto, in particolare gli albergatori, sarebbero in tal modo incoraggiati a tenere comportamenti poco "gentili" nei confronti dei propri ospiti al fine di ottenere, in caso d'insolvenza dell'organizzatore del viaggio, i pagamenti non corrisposti da quest'ultimo. Del pari, non mi sembra acquisti particolare rilievo la tesi, sostenuta sia dalla convenuta che dal governo francese, secondo cui in tal modo sarebbe precisamente il consumatore ad essere penalizzato, in quanto aumenterebbero i rischi che l'assicurazione deve garantire e, di conseguenza, il costo del viaggio «tutto compreso».
Relativamente al primo profilo, mi limito ad osservare che non è certo tale da spostare i termini del problema, in particolare a far variare il tipo di protezione che la direttiva ha inteso accordare ai consumatori, la possibilità, o meglio il rischio, di essere confrontati ad un moltiplicarsi di situazioni in cui i viaggiatori siano tenuti in ostaggio da albergatori desiderosi di non essere privati del pagamento relativo alle prestazioni da essi fornite. Confido, peraltro, che la grande maggioranza degli albergatori sia aliena da siffatto modo di comportarsi.
Quanto al secondo profilo evocato, rilevo anzitutto che, essendo precisamente le prestazioni alberghiere e quelle relative al trasporto ad essere costantemente comprese nei viaggi «tutto compreso», riesce davvero difficile ipotizzare in che modo e perché aumenterebbero i costi dell'assicurazione qualora fosse tenuta a rimborsare le spese alberghiere in un'ipotesi quale quella che ci occupa. Ad esempio, è immaginabile che nell'ipotesi in cui l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio sia dichiarata e nota all'albergatore già al momento dell'arrivo degli sfortunati viaggiatori, a questi ultimi neppure sarebbe consentito di mettere piede nell'albergo. Ed è certo incontestato ed incontestabile che l'assicurazione sarebbe chiamata, in una tale situazione, a garantire sia il rimpatrio del consumatore che il rimborso dei fondi depositati. Ciò evidenzia, se mai ve ne fosse bisogno, che il rimborso delle spese d'albergo nell'ipotesi qui in discussione non comporta affatto la copertura di un rischio supplementare a carico dell'assicurazione, come peraltro confermato all'udienza, in risposta a precise domande sul punto, dalla stessa convenuta.
13 Infine, è appena il caso di sottolineare che la soluzione da me suggerita non è certo tale da implicare che il consumatore sarebbe rimborsato addirittura due volte. Una tale precisazione, a prima vista superflua, si impone in ragione del fatto che, come emerso nel corso dell'udienza, ad avviso del governo francese - che ha escluso che le spese pagate direttamente dal consumatore all'albergatore siano comprese nelle spese necessarie al rimpatrio - la protezione accordata dalla direttiva al consumatore non sarebbe compromessa, neppure nell'ipotesi che ci occupa, in quanto egli riceverebbe comunque in restituzione le somme pagate in anticipo all'organizzatore del viaggio per la parte relativa alla copertura delle spese d'albergo.
Orbene, come già evidenziato (9), è ben vero che nella specie il consumatore è stato costretto a pagare all'albergatore le spese relative ad una prestazione che avrebbe dovuto essere garantita dall'organizzatore del viaggio e che non lo è stata precisamente a motivo della sopravvenuta insolvenza dello stesso, sicché ben si potrebbe dedurne che al consumatore che ha effettuato un tale pagamento spetti quantomeno la restituzione delle somme corrisposte all'organizzatore del viaggio a tale titolo. Resta, nondimeno, che in fatto ciò non è avvenuto, né agli atti risultano elementi che possano farlo ritenere; e che, pertanto, la tesi del governo francese, come emerso nel corso dell'udienza con estrema chiarezza, è fondata su un presupposto astratto che nella specie non sussiste (10). Una tale circostanza è peraltro confermata dalle osservazioni presentate nel corso della procedura dalla ricorrente, la quale ha cercato di dimostrare, per il caso in cui la Corte dovesse decidere nel senso che il pagamento delle spese alberghiere effettuato (una seconda volta) dai coniugi Hofbauer non vada considerato come necessario ai fini del rimpatrio, che le relative somme ben potrebbero essere rimborsate a titolo di fondi depositati.
14 Certo, anche quella del rimborso delle somme anticipate è una strada percorribile. Invero, ciò che conta è, conformemente alle finalità perseguite dall'art. 7 della direttiva, che gli interessi patrimoniali del consumatore ricevano una protezione piena e completa contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e/o venditore del viaggio. Ciò che conta, dunque, è che non sia il consumatore - salvo nell'ipotesi di una sua manifesta negligenza, che è tuttavia da escludere nella specie - a dover pagare due volte la stessa prestazione.
In tale prospettiva rilevo, infine, che nella specie non vi è motivo per discostarsi dai termini in cui è posto il quesito pregiudiziale. Ritengo infatti corretto pronunciarsi nel senso che il pagamento effettuato in loco dal consumatore all'albergatore, al fine di poter lasciare l'albergo ed in ragione dell'insolvenza dell'organizzatore del viaggio, vada compreso tra le spese necessarie a garantire il rimpatrio dello stesso consumatore e, in ogni caso, tra le spese da rimborsare ai sensi della direttiva.
Conclusione
15 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna:
«L'art. 7 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", va interpretato nel senso che è compreso nel suo ambito di applicazione, in particolare ai fini del rimpatrio, anche il pagamento di somme che il consumatore corrisponde in loco all'albergatore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, in caso di mancato pagamento, gli impedisce di lasciare l'albergo».
(1) - GU L 158, pag. 59.
(2) - Regolamento relativo alle garanzie depositate dalle agenzie di viaggio (Reisebüro-Sicherungsverordnung - RSV), in BGBl. n. 881 del 15 novembre 1994, pag. 6501.
(3) - Sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a. (Racc. pag. I-4845, punto 42).
(4) - V., in particolare, i `considerando' da otto a undici, in cui è ad esempio evidenziato che «le norme che tutelano il consumatore presentano disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro» e che «il consumatore deve godere della protezione introdotta dalla presente direttiva»; nonché gli ultimi due `considerando' della stessa, riguardanti specificamente la tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore del viaggio.
(5) - Illuminante al riguardo è, ancora una volta, la sentenza Dillenkofer (citata alla nota 3), nella parte in cui si afferma che «la protezione che l'art. 7 riconosce ai consumatori potrebbe essere compromessa se questi ultimi fossero costretti a far valere documenti costituenti titoli di credito nei confronti di terzi che non hanno, in ogni caso, l'obbligo di rispettarli e che, d'altro canto, sono anch'essi esposti al rischio di fallimento» (punto 64).
(6) - Sentenza citata alla nota 3, punto 71.
(7) - Idem, punto 72.
(8) - Nella specie, secondo quanto affermato dalla ricorrente, ai signori Hofbauer sarebbe stato impedito di lasciare l'albergo addirittura con la violenza fisica. Sulla premessa che si tratta di un elemento fattuale che spetta al giudice nazionale verificare, ritengo che l'atto di "impedire" non debba essere necessariamente identificato con la violenza fisica, essendo sufficiente, a mio avviso, ostilità di minor conto e nondimeno tali da provocare una pressione in quel momento irresistibile sul consumatore, come, ad esempio, il semplice fatto di annullare o mandare indietro i taxi per recarsi all'aeroporto o, altro esempio, di sequestrare il bagaglio. Relativamente alla fattispecie che ci occupa, basti comunque ricordare, ancora una volta, che il quesito posto alla Corte dal giudice di rinvio espressamente si fonda sul preciso presupposto che l'albergatore, in caso di mancato pagamento, avrebbe impedito ai malcapitati turisti, non importa con quali mezzi, di lasciare l'albergo.
(9) - V. supra, punto 8.
(10) - Sul punto, è appena il caso di aggiungere che se al viaggiatore fosse stato assicurato il rimborso delle somme versate all'organizzatore del viaggio a fronte delle prestazioni alberghiere, la procedura che occupa il giudice a quo e questa Corte non avrebbe ragione di essere.
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