Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Una caratteristica dell'organizzazione comune di mercato della frutta e verdura è l'imposizione periodica di tasse di compensazione intese a ovviare alle perturbazioni causate dalle importazioni da paesi terzi a prezzi giudicati eccessivamente bassi. La tassa è imposta quando i prezzi all'importazione sono di un dato ammontare al di sotto di un prezzo di riferimento fissato su base annua. L'importatore, nella fattispecie, rifiuta di pagare una tale tassa ingiuntagli dopo la dichiarazione in dogana dall'autorità doganale ellenica, la quale, malgrado le persistenti richieste di informazione da parte dell'importatore, aveva omesso di comunicargli, al momento dell'importazione, che una tassa era stata imposta dalla Commissione.
2 Secondo l'ordinanza di rinvio, la Covita, una società manifatturiera greca, cominciava, il 28 maggio del 1992, ad importare dalla Bulgaria in Grecia ciliegie fresche da trasformare. Tali importazioni avevano luogo tra il 24 giugno e il 1_ luglio. Le ciliegie venivano dichiarate, al momento dell'importazione, all'ufficio doganale di Skydras nel codice NC 0809 20 10 09900. Sembra che la Covita fosse a conoscenza del rischio dell'imposizione di una tassa di compensazione, che avrebbe reso le sue importazioni svantaggiose. A tal fine, essa si era messa quotidianamente in contatto con l'ufficio doganale di Skydras e una volta, tramite telex, con il ministero ellenico dell'Agricoltura. La Covita veniva informata il 3 luglio che una tassa era stata imposta con decorrenza 24 giugno, ad opera del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1992, n. 1591, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria (1), e cessava immediatamente tali importazioni. Il regolamento n. 1591/92 veniva notificato dalla Commissione al ministero ellenico dell'Agricoltura con telex del 29 giugno 1992, pervenuto all'ufficio competente il 30 giugno (2). Il ministero notificava il regolamento all'ufficio doganale di Skydras con telex 2 luglio, pervenuto il 3 luglio.
II - Contesto normativo
3 Il meccanismo che regola l'imposizione di tasse di compensazione può essere rinvenuto nel regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, sull'organizzazione comune del mercato della frutta e verdura (3), come modificato (4). L'art. 2, n. 1, di tale regolamento prevede la fissazione di norme di qualità per determinati prodotti, incluse le ciliegie, da consegnare freschi al consumatore. L'art. 3 stabilisce che i prodotti inviati ad industrie di trasformazione industriale non dovranno conformarsi a queste norme di qualità. L'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 30 marzo 1987, n. 899, che stabilisce norme di qualità per ciliegie e fragole (5), fissa una norma di qualità per le ciliegie, delle varietà derivate dal Prunus avium L., dal Prunus cerasus L., o loro ibridi, da fornire fresche al consumatore, escluse le ciliegie destinate alla trasformazione industriale. Sono previste quattro categorie di qualità: la categoria «Extra» e le categorie «I, II e III».
4 L'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1035/72 prevede ogni anno la fissazione di prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità. L'art. 24, n. 2, prevede il calcolo per ogni giorno di mercato di un prezzo di entrata per ogni prodotto soggetto ad un prezzo di riferimento, cioè per un prodotto della categoria di qualità rispetto alla quale viene fissato il prezzo di riferimento. Se il prezzo di entrata di un prodotto importato da un paese terzo rimane di almeno 0,6 ECU al di sotto del prezzo di riferimento per due giorni di mercato consecutivi, l'art. 25, n. 1, di questo regolamento prescrive l'istituzione di una tassa di compensazione.
5 All'epoca dei fatti rilevanti, il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che ha modificato l'allegato al regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune (6), prevedeva la seguente classificazione doganale delle ciliegie:
«0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
(...)
0809 20 - Ciliegie: 0809 20 10 - - dal 1_ maggio al 15 luglio 0809 20 90 - - dal 16 luglio al 30 aprile».
6 L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1992, n. 956, che fissa, per la campagna commerciale 1992, i prezzi di riferimento delle ciliegie (7), ha fissato i prezzi di riferimento per diversi periodi di quell'anno per le ciliegie rientranti nel codice NC 0809. Questi prezzi sono stati espressi in ECU per 100 kg netti di prodotto imballato della classe I, di qualsiasi calibro.
7 Il regolamento n. 1591/92 ha istituito una tassa di compensazione di 37,86 ECU per 100 kg di ciliegie (codice NC 0809 20) originarie della Bulgaria. Tale regolamento è stato pubblicato il 23 giugno 1992 ed è entrato in vigore il 24 giugno 1992.
8 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (in prosieguo: il «regolamento n. 1697/79») (8), recita:
«Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione».
9 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, nella parte che qui rileva, stabilisce:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente».
10 L'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (10), dispone quanto segue:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25 (11). Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».
11 L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (12), prevede, come regola generale, che un'obbligazione doganale che sorge dall'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale sia contabilizzata non appena calcolata ed entro due giorni al più tardi dalla data alla quale l'autorità doganale ha accordato lo svincolo o autorizzato l'esportazione della merce in questione. L'art. 3, n. 3, dispone:
«Qualora un'obbligazione doganale sorga in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1, la contabilizzazione dell'importo corrispondente deve aver luogo entro il termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale è in grado:
a) di calcolare l'importo dei dazi in questione, e
b) di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo».
L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1854/89 così dispone:
«I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 3 possono essere prorogati:
a) per ragioni connesse all'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di accentramento contabile, oppure
b) in seguito a circostanze particolari che impediscano all'autorità doganale di rispettare i suddetti termini.
I termini così prorogati non possono superare quattordici giorni».
L'art. 5 del regolamento n. 1854/89 così dispone:
«Se l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli articoli 3 o 4 o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell'importo dei dazi da ricuperare o che deve ancora essere ricuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinare la persona tenuta al pagamento di detto importo. Questo termine può essere aumentato conformemente all'articolo 4».
III - Procedimento nazionale
12 La Covita chiede l'annullamento della decisione 21 dicembre 1992 dell'ufficio doganale di Skydras di imporre, dopo lo sdoganamento, una tassa di compensazione sulle ciliegie bulgare importate tra il 24 giugno e il 1_ luglio 1992. La controversia è attualmente in grado d'appello davanti al Dioikitiko Efeteio di Salonicco (Corte amministrativa di appello di Salonicco; in prosieguo: il «giudice nazionale»). La Covita ha sostenuto davanti al giudice nazionale che:
- la tassa di compensazione imposta dal regolamento n. 1591/92 si applicava solo alle ciliegie per uso da tavola che vengono consumate fresche, le uniche soggette a norme di qualità;
- non si potevano imporre dazi supplementari dopo lo sdoganamento dei beni ad opera delle autorità doganali, e
- l'imposizione a posteriori della tassa era lesiva del suo legittimo affidamento.
13 Il giudice nazionale ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
«1) Se le espressioni "circostanze particolari" e "errore delle autorità competenti", utilizzate, rispettivamente, agli artt. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79 e 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, possano essere interpretate nel senso che comprendono, ciascuna separatamente o in combinato disposto tanto tra loro quanto anche con altre eventuali disposizioni o principi propri della materia in esame, anche il caso in cui l'importatore in buona fede abbia preso in consegna, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, e abbia immesso in consumo i prodotti importati da un paese terzo, senza pagare la tassa di compensazione imposta dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1591/92, quando ciò sia dovuto al fatto che l'autorità doganale competente non era a conoscenza dell'esistenza di quest'ultimo regolamento, vuoi a causa dell'inesistenza di un meccanismo di tempestiva informazione nei suoi confronti in ordine all'adozione di una norma giuridica comunitaria di applicazione diretta, vuoi a causa della carente coordinazione tra gli organi comunitari e nazionali implicati, vuoi per qualunque altro motivo che non sia comunque in relazione con un atto dell'importatore, o se per l'imposizione a posteriori della tassa di compensazione basti la semplice emanazione del regolamento.
2) Se i termini stabiliti dagli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1854/89 per la contabilizzazione di un'obbligazione doganale siano perentori, nel senso che il loro decorso senza che siano state prese iniziative inficia il diritto dell'autorità doganale di procedere alla contabilizzazione e alla riscossione della tassa di compensazione. Inoltre, qualora non si verifichi una circostanza eccezionale o un caso di forza maggiore, se il decorso di un lasso di tempo di cinque mesi e più dal momento in cui l'autorità doganale è venuta a conoscenza della situazione ed era in condizioni di calcolare l'importo dovuto possa ritenersi eccedente il periodo ragionevole entro il quale essa doveva agire.
3) Se l'imposizione della tassa di compensazione controversa riguardi solo le ciliegie fresche per uso da tavola ovvero anche quelle destinate alla trasformazione industriale».
IV - Osservazioni e analisi
14 Osservazioni scritte ed orali sono state presentate dalla Covita, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica francese, dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee.
15 Poiché le prime due questioni non necessiterebbero di una risposta nel caso in cui si stabilisse che la tassa di compensazione imposta dal regolamento n. 1591/92 non si applica alle ciliegie importate per la trasformazione industriale, è dunque logico procedere anzitutto all'analisi della terza questione.
i) Terza questione
16 La Covita afferma che le ciliegie che essa ha importato non erano soggette alla tassa di compensazione imposta dall'art. 1 del regolamento n. 1591/92 sulle ciliegie originarie della Bulgaria (codice NC ex 080920). Tale tassa sarebbe stata imposta sulle ciliegie soggette a norme di qualità ai sensi del regolamento n. 1035/72, in particolare su quelle appartenenti alla categoria di qualità I, rispetto alle quali viene calcolato il prezzo di riferimento. Ciò porterebbe ad escludere, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72, le ciliegie destinate alla trasformazione industriale. Questo argomento è quasi interamente basato sull'uso del termine «ex» nell'art. 1 del regolamento n. 1591/92. Tale termine indicherebbe una sottovoce distinta dalla più generale categoria doganale. La Covita sostiene che questa categoria si suddivide in ciliegie aspre (0809 20 20) e ciliegie (0809 20 40), e che quest'ultima sottovoce si suddivide ulteriormente in ciliegie per uso da tavola (0809 20 40 01000) destinate ad essere vendute fresche al consumatore finale ed altre (0809 20 40 09000), ove vengono incluse le ciliegie destinate alla trasformazione industriale (13). E' per questo motivo, piuttosto che allo scopo di restringere la categoria di merci colpite dall'imposizione sulle ciliegie (importate per scopi vari) originarie della Bulgaria, che il termine «ex» sarebbe stato impiegato. La Covita cita numerosi provvedimenti comunitari nei quali il termine «ex» sarebbe espressamente impiegato per indicare che le merci in questione sono quelle corrispondenti ad una più ristretta e precisa descrizione di quella risultante dall'uso del codice NC di per sé solo (14).
17 La Repubblica ellenica, la Repubblica francese e la Commissione sostengono che le ciliegie originarie della Bulgaria sono soggette alla tassa in assenza di una deroga espressa. La Repubblica ellenica sostiene che il termine «ex» indica che l'imposizione si applica esclusivamente alle ciliegie rientranti nel codice NC 0809, ad esclusione degli altri frutti menzionati nello stesso. La Commissione non affronta direttamente la questione dell'utilizzazione del termine «ex», ma afferma che la ragione per la quale il prezzo d'entrata, utilizzato per determinare se imporre o no una tassa di compensazione, è calcolato per una particolare categoria di ciliegie è semplicemente quella di assicurare la comparabilità con il prezzo di riferimento stabilito per la stessa categoria (in questo caso la categoria I). La tassa risultante si applicherebbe a tutte le ciliegie importate dal paese terzo in questione. La Commissione afferma anche che la versione della Nomenclatura Combinata alla quale si riferisce la Covita non è quella in vigore all'epoca in questione (15).
18 A mio avviso, la tassa di compensazione imposta dal regolamento n. 1591/92 si applicava, durante il suo periodo di vigenza, a tutte le ciliegie originarie della Bulgaria. Il prezzo di riferimento ed il prezzo di entrata sono fissati rispetto a prodotti di un'unica categoria ai sensi degli artt. 24, n. 2, e 25, n. 1, del regolamento n. 1035/72 per garantire la loro comparabilità. Né dai termini del regolamento n. 1035/72 né da quelli dei regolamenti nn. 956/92 e 1591/92 si evince un'intenzione, vuoi in generale vuoi in questo caso particolare, di restringere l'applicazione della tassa di compensazione a prodotti della categoria scelta per questo raffronto. L'argomento della Covita escluderebbe dall'ambito di applicazione di una tassa di compensazione non solo i prodotti che vengono importati per essere assoggettati a trasformazione industriale, ma anche quelli da consegnare freschi al consumatore con uno standard di qualità diverso da quello usato per calcolare il prezzo di riferimento. Ciò sarebbe in contrasto con la lettera e con la ratio degli artt. 23-25 del regolamento n. 1035/72, i quali prevedono la determinazione di prezzi d'entrata e di riferimento rappresentativi. Inoltre, l'approccio della Covita escluderebbe permanentemente l'applicazione di tasse di compensazione a ciliegie importate per subire una trasformazione industriale dato che, in forza dell'art. 3 del regolamento n. 1035/72, queste non dovrebbero mai conformarsi a norme di qualità.
19 Non è stata citata alla Corte (16) nessuna definizione del termine «ex» per scopi generici nella normativa doganale comunitaria. Né si è mai richiesto alla Corte di interpretare tale termine. La Corte ha, in molti casi, interpretato disposizioni nelle quali il termine è utilizzato, senza, tuttavia, esprimere alcun parere sul suo possibile significato (17). Nondimeno, il termine «ex» è assai utilizzato e, in certi casi, è definito per chiarire un particolare provvedimento comunitario nel campo doganale o in altro ad esso collegato. La seguente affermazione è un'affermazione comune che si rinviene, tra l'altro, in provvedimenti adottati poco prima e dopo il regolamento n. 1591/92 (18):
«Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente».
20 L'effetto di questa formulazione, laddove viene utilizzata, dovrebbe essere logicamente di limitare l'applicazione di un provvedimento comunitario a una sottovoce specificamente descritta delle merci che normalmente compongono il codice NC preceduto dal termine «ex». La stessa conclusione emerge da un esame dei codici e delle descrizioni utilizzati in provvedimenti comunitari nei quali il termine «ex» è utilizzato senza l'aggiunta di una definizione del suo effetto. Nel campione casuale che ho esaminato, la descrizione delle merci ricollegata a un codice «ex» è in tutti i casi più ristretta di quella utilizzata nella tariffa doganale comune (TDC) o nella nomenclatura combinata (NC) applicabili al momento dell'adozione del provvedimento in questione (19).
21 Inoltre un provvedimento può contenere un particolare codice TDC o NC più volte, ogni volta preceduto dal termine «ex» e seguito dalla descrizione di una differente sottovoce di merci che rientrano in questo codice. Così, il codice ex 8542 11 99 compare varie volte nell'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 16 ottobre 1989, n. 3393, recante sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (nel campo della microelettronica e in settori collegati) (20), che è stato interpretato nella sentenza Analog Devices, con una varietà di descrizioni di merci che rientrano in questo codice così come definito nel regolamento n. 2658/87 (21).
22 Evidentemente vi è solamente una differenza semantica tra le interpretazioni suggerite dalla Covita e dalla Repubblica ellenica: un «codice ex» si riferisce a una categoria di merci tratta da una più ampia categoria rientrante nel codice in questione; quindi si riferisce esclusivamente a questa categoria più ristretta. E' chiaro, tuttavia, che la spiegazione offerta dalla Repubblica ellenica nel caso specifico del regolamento n. 1591/92 non può essere accettata. Non era necessario far precedere il codice 0809 20 dal termine «ex» per limitare l'applicazione della tassa di compensazione alle ciliegie, diversamente dagli altri frutti rientranti nel codice 0809, dato che ciò era già stato realizzato utilizzando le cifre supplementari 20. D'altra parte, è altresì chiaro che, contrariamente a quanto sostiene la Covita, una restrizione implicita della categoria di ciliegie normalmente ricomprese nel codice 0809 20, che escluda sia le ciliegie destinate alla trasformazione industriale sia tutte le altre ciliegie diverse da quelle della categoria di qualità I, non risulta dall'utilizzazione delle ciliegie di categoria I come criterio di determinazione dei prezzi d'entrata e di riferimento e, quindi, della tassa di compensazione. Come ho già precisato, si è utilizzata una sola categoria di ciliegie semplicemente per assicurare la comparabilità, quando si è valutata la necessità ed il livello di una tassa di compensazione di applicazione generale.
23 Ad ogni modo, mi sembra che, nella misura in cui si possono trarre conclusioni dalla prassi normativa, un codice «ex» dovrebbe essere accompagnato da una descrizione dettagliata della classe più ristretta di merci alla quale si applica, piuttosto che da una restrizione meramente implicita o induttiva. Nel caso di specie, l'unica limitazione espressa nel regolamento n. 1591/92 sull'applicazione della tassa di compensazione alle ciliegie è che queste siano originarie della Bulgaria (22). Tuttavia, la precisazione del paese terzo d'origine risulta dai termini del regolamento n. 1035/72 e non ha influenza alcuna sulla classificazione del prodotto.
24 Ritengo che nessuna limitazione espressa dell'ambito di applicazione della tassa di compensazione possa essere desunta dal fatto che il codice NC 0809 20, all'epoca, si suddivideva ulteriormente in due periodi: dal 1_ maggio al 15 luglio (0809 20 10) e dal 16 luglio al 30 aprile (0809 20 90). Tuttavia, se una restrizione meramente implicita della categoria normale di merci ricomprese in tale codice dovesse essere desunta dall'utilizzazione del termine «ex», mi sembra che una restrizione secondo un criterio temporale sarebbe la più ovvia. Probabilmente si intendeva, considerando la data di entrata in vigore del regolamento n. 1591/92, di cui all'art. 2 (24 giugno 1992), semplicemente precisare che la tassa di compensazione, non essendo retroattiva, si applicava solo a quella sottovoce di ciliegie del codice 0809 20 importate dopo tale data.
25 Nessuna di queste possibili interpretazioni soccorre la Covita e l'interpretazione da essa sostenuta dovrebbe, a mio avviso, essere rigettata. Suggerisco quindi che la Corte risolva la terza questione dichiarando che la tassa di compensazione imposta dal regolamento n. 1591/92 si applica alle ciliegie destinate alla trasformazione industriale.
ii) Prima questione
26 La Covita si richiama alle tre condizioni da soddisfare ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, senza le quali le autorità nazionali competenti dovrebbero evitare di agire per il recupero a posteriori, ovvero: i) che il dazio non fosse stato imposto per via di un errore delle autorità doganali medesime; ii) che l'errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dall'importatore, il quale ha agito in buona fede, e iii) che l'importatore avesse osservato tutte le disposizioni relative alla sua dichiarazione in dogana. Il giudice nazionale riconosce che la terza condizione è soddisfatta e che la Covita ha agito in buona fede. La Covita sostiene che l'assicurazione, da parte dell'ufficio doganale di Skydras, che nessuna tassa sarebbe stata imposta costituisce un errore imputabile all'autorità doganale competente, conformemente alla prima condizione.
27 Per quanto riguarda la seconda condizione, la Covita pone l'accento sulla sua limitata esperienza professionale, rilevando che essa è stata costituita soltanto nel 1991. Essa aggiunge che dal telex inviato dalla Commissione al ministero ellenico dell'Agricoltura il 29 giugno 1992, che lo informava dell'imposizione della tassa di compensazione, si deve desumere che la Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1992, nella quale era stato pubblicato il regolamento n. 1591/92, non era stata divulgata prima di tale data. La Covita sostiene inoltre che non si deve pretendere che essa sia più informata delle autorità doganali competenti per quanto riguarda le tasse applicabili. Questo concorso di circostanze costituirebbe del pari una «circostanza particolare» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, non essendovi stata alcuna simulazione o manifesta negligenza da parte della Covita.
28 La Francia e la Commissione sostengono che la semplice accettazione delle dichiarazioni in dogana della Covita da parte dell'ufficio doganale di Skydras per un periodo brevissimo non costituisce un errore ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, diversamente dalla situazione oggetto della sentenza Hewlett Packard France (23). La Repubblica ellenica, la Repubblica francese e la Commissione sostengono che l'imposizione della tassa di compensazione poteva ragionevolmente essere appurata consultandone la fonte ufficiale, la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (24). Per la stessa ragione, si dovrebbe ritenere che la Covita sia stata manifestamente negligente nel significato dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Quest'impostazione doveva a fortiori applicarsi al caso di specie perché, in base ai prezzi di mercato, la Covita poteva aspettarsi, e sicuramente si aspettava, che una tassa di compensazione sarebbe stata istituita. Soltanto la prova che il relativo numero della Gazzetta ufficiale non fosse stato divulgato in tempo potrebbe soccorrere la tesi della Covita. La Commissione sostiene che il fatto che essa abbia anche contattato il ministero ellenico dell'Agricoltura direttamente sull'adozione del regolamento n. 1591/92 non può essere interpretato come prova in tal senso. La Repubblica ellenica osserva che il recupero a posteriori sarebbe sempre impossibile se non ci si aspettasse dagli operatori di saperne più delle autorità doganali e se essi non fossero quindi obbligati a cercare di verificare essi stessi la tassa applicabile alle loro merci.
29 Per quanto riguarda l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che spetta al giudice nazionale applicarne le sue disposizioni alla luce del caso concreto (25). Le autorità competenti non hanno il diritto di agire, dopo lo sdoganamento, per recuperare i dazi non riscossi se le tre condizioni stabilite all'art. 5, n. 2, sono soddisfatte (26). Si considera che un errore commesso dalle autorità doganali medesime risulti soltanto dai loro stessi atti (27), e che non risulti normalmente dall'accettazione iniziale di una dichiarazione in dogana al momento dell'importazione, la quale è subordinata al compimento di ulteriori verifiche (28). La questione di stabilire se un errore da parte delle autorità doganali avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dalla persona tenuta al pagamento, che a sua volta aveva agito in buona fede, richiede che il giudice nazionale tenga conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale degli operatori implicati e del grado di diligenza da essi dimostrato (29).
30 E' un principio consolidato, nella giurisprudenza sull'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, per quanto riguarda la questione se un errore avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto da un importatore in buona fede, che si presume che un operatore diligente, che abbia acquisito una certa esperienza nelle operazioni di importazione ed esportazione, consulti la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee allo scopo di venire a conoscenza delle norme comunitarie applicabili alle operazioni che intraprende. Di conseguenza, in entrambe le cause Binder (30) e Behn Verpackungsbedarf (31), la Corte ha affermato che un simile operatore non può fare affidamento sull'elencazione delle aliquote tributarie contenuta in un manuale nazionale di tariffe doganali per determinare la percentuale del dazio applicabile. La Corte ha inoltre affermato che ci si può quindi attendere che un operatore sia meglio informato dell'autorità nazionale competente (32). A mio avviso, si deve applicare lo stesso ragionamento per quanto riguarda le dichiarazioni o le assicurazioni offerte alla Covita dall'ufficio doganale di Skydras. Il giudice nazionale, al quale incombe di valutare gli elementi della buona fede e della dovuta diligenza di un operatore come la Covita, dovrebbe prendere in considerazione il fatto che le sue regolari richieste d'informazione, sebbene possano tendere a dimostrare la sua buona fede, potrebbero anche dimostrare una sua esplicita ammissione del fatto che stava operando in un campo caratterizzato da un alto grado di rischio. Profitti elevati comportano altrettanto elevati rischi. L'effettività dell'imposizione di una tassa di compensazione potrebbe essere compromessa se gli operatori potessero evitarne gli effetti invocando, sia pure in buona fede, l'ignoranza sulla sua esistenza.
31 L'unico argomento che potrebbe soccorrere l'argomentazione della Covita a questo riguardo è l'accertamento del punto se la Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1992 non fosse ancora stata divulgata, nella sua versione in lingua greca, alla data indicata sulla sua copertina. In questo caso, non si sarebbe potuto presumere che la Covita fosse a conoscenza dell'adozione del regolamento n. 1591/92 (33). Inoltre, la tassa di compensazione non sarebbe stata affatto applicabile prima della data effettiva di pubblicazione, in assenza di qualsiasi esplicito intendimento nel senso che il regolamento n. 1591/92 avesse un effetto retroattivo (34). In mancanza di prova contraria, un regolamento deve presumersi pubblicato nell'intera Comunità alla data che figura sul numero della Gazzetta ufficiale che ne contiene il testo (35). In ogni caso, quel che conta è ciò che la Corte ha indicato come la data effettiva di pubblicazione, cioè la data alla quale il relativo numero è divenuto disponibile presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che ha sede in Lussemburgo (36). Se la data che figurava sul numero in questione era diversa dalla data effettiva di pubblicazione, è quest'ultima che deve essere presa in considerazione per valutare l'informazione di cui disponeva la Covita. D'altra parte, la data alla quale si deve considerare che un regolamento sia stato pubblicato non varia a seconda del fatto che la Gazzetta ufficiale sia disponibile o meno nel territorio dei vari Stati membri, indipendentemente dai ritardi che possono verificarsi malgrado gli sforzi per assicurarne la rapida distribuzione (37). La questione del ritardo nella pubblicazione, a Lussemburgo, della Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1992 deve essere valutata dal giudice nazionale (38). Direi, tuttavia, che la semplice circostanza che la Commissione abbia inviato un telex o un fax supplementari alle autorità elleniche, informando direttamente queste ultime dell'adozione del regolamento n. 1591/92, non costituisce, a mio avviso, una prova del fatto che la pubblicazione è stata ritardata.
32 In assenza di prove, davanti alla Corte, che la pubblicazione della Gazzetta ufficiale sia stata ritardata, e considerato il carattere cumulativo delle condizioni enunciate all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, non reputo necessario trattare la distinta questione se nella fattispecie vi fosse un errore imputabile a un atto delle autorità competenti.
33 Nella sentenza Hewlett Packard la Corte ha affermato che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 perseguono il medesimo obiettivo, ovvero di «limitare il pagamento a "posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato o è compatibile con un principio fondamentale quale il principio del legittimo affidamento» (39). La Corte ha poi proseguito:
«In tale prospettiva la rilevabilità dell'errore ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, di modo che le condizioni di questa disposizione del regolamento (CEE) n. 1430/79 devono essere valutate alla luce di quelle di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79» (40).
34 Anche le due condizioni imposte dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79 sono cumulative: cioè che esista una circostanza particolare e che l'operatore abbia agito senza simulazione o manifesta negligenza (41). Come si è appena rilevato, l'ultima condizione è legata alla questione di stabilire se un errore avrebbe potuto essere scoperto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (42). Sebbene le condizioni nelle quali opera la Covita possano corrispondere, sotto certi aspetti, a quelle tipiche in cui operano le società relativamente piccole, situate lontane da Atene, ricorrenti nella causa Oryzomyli Kavallas/Commissione (43), non si può escludere, a mio avviso, che la Covita sia stata negligente, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, a meno che non si dimostri che per tutto o parte del periodo in questione non fosse stato possibile procurarsi dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee la versione in lingua greca del regolamento. Date le circostanze, non reputo necessario discutere se esistesse una circostanza particolare nel significato di questo articolo.
iii) Seconda questione
35 Con tale questione, il giudice nazionale chiede se, come sostiene la Covita, i termini stabiliti agli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 siano perentori e direttamente efficaci, con la conseguenza che il loro mancato rispetto impedisca una successiva contabilizzazione ed ingiunzione di un tributo doganale.
36 La Repubblica francese e il Regno Unito sostengono che i termini stabiliti nel regolamento n. 1854/89 hanno semplicemente lo scopo di armonizzare le prassi contabili e, quindi, le condizioni di concorrenza nella Comunità e di determinare quando somme di denaro debbano essere trasferite nel bilancio comunitario, ma non hanno alcuna relazione con il recupero di dazi doganali. Inoltre, la Francia, il Regno Unito e la Commissione sostengono che la data di inizio del periodo menzionato all'art. 5 del regolamento n. 1854/89, quando cioè le autorità doganali sono in grado di calcolare un debito doganale, non è normalmente conosciuta dai singoli operatori. Essi argomentano, come anche la Repubblica ellenica, che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 contempla l'unico termine di decadenza nel diritto comunitario sulle azioni di recupero. La Francia osserva che la disposizione del n. 2 dell'art. 2, ai fini del computo del periodo di recupero di tre anni in caso di mancata contabilizzazione di un debito doganale, dimostra che tale omissione non inficia il diritto delle autorità al recupero.
37 Concordo con gli argomenti presentati dalla Repubblica francese, dalla Repubblica ellenica, dal Regno Unito e dalla Commissione contro l'interpretazione degli artt. 3 e 5 del regolamento n. 1854/89 secondo cui essi avrebbero stabilito termini perentori per il recupero di dazi doganali. E' infatti chiaro che in queste disposizioni i termini riguardano la contabilizzazione e non il recupero degli importi in questione e che essi sono stati stabiliti per fini contabili, non anche per creare diritti per i singoli operatori. Ritengo che ciò sia dimostrato in modo definitivo dall'esistenza nell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 di un distinto termine di tre anni per il recupero e, in particolare, dal fatto che si prevede che questo termine decorra o dalla data della contabilizzazione del debito doganale oppure, se non vi è contabilizzazione, dalla data in cui è nato il debito doganale. L'art. 2, n. 1, prevede l'unico termine di decadenza per il recupero dei debiti doganali.
V - Conclusione
38 Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni sottopostele dal giudice nazionale:
«1) La tassa di compensazione imposta dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1992, n. 1591, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria, si applica alle ciliegie destinate alla trasformazione industriale.
2) Un operatore che abbia acquisito una certa esperienza nelle operazioni di importazione ed esportazione non può valersi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, né di quelle dell'art. 13 del regolamento del Consiglio (CEE) 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, se aveva la possibilità di conoscere le norme di diritto comunitario applicabili alle sue operazioni consultando la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed ha omesso di farlo.
3) I termini stabiliti agli artt. 3 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale, non inficiano il diritto delle autorità doganali competenti di procedere al recupero dei dazi doganali, il quale è soggetto al termine stabilito all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79».
(1) - GU L 168, pag. 18.
(2) - La Commissione afferma che un primo fax era stato inviato al ministero ellenico dell'Agricoltura il 23 giugno 1992 informandolo dell'adozione del regolamento n. 1591/92.
(3) - GU L 118, pag. 1.
(4) - La più recente modifica, prima degli avvenimenti che hanno dato luogo alla presente causa, è contenuta nel regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1992, n. 1156, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 sull'organizzazione comune del mercato della frutta e verdura (GU L 122, pag. 3).
(5) - GU L 88, pag. 17.
(6) - GU L 259, pag. 1.
(7) - GU L 102, pag. 27.
(8) - GU L 197, pag. 1.
(9) - GU L 175, pag. 1.
(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 286, pag. 1).
(11) - V. artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 352, pag. 19).
(12) - GU L 186, pag. 1.
(13) - Nessuna citazione è data per questa versione della Nomenclatura Combinata.
(14) - V. nota (a) negli allegati C I, C II e C IV al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3953, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 406, pag. 1); nota 1.1 nell'allegato 9 al regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che prevede l'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(15) - V. regolamento n. 2587/91, citato supra, nella parte che qui rileva.
(16) - Il termine viene anche utilizzato, senza definizione, negli allegati I e II del Trattato.
(17) - V., quale esempio tra tanti altri, sentenza 1_ giugno 1995, causa C-467/93, Analog Devices (Racc. pag. I-1403).
(18) - Nota a) nell'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 5 giugno 1992, n. 1509, che depenna l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia dagli elenchi dei beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità a decorrere dal 1_ marzo 1992 (GU L 159, pag. 1); nota a) nell'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2245, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1992) (GU L 218, pag. 125); v. anche nota a) negli allegati C I, C II e C IV del regolamento n. 3953/92, alla quale la Covita si è riferita nella sua tesi. La diversa formulazione utilizzata alla nota 1.1 nell'allegato 9 del regolamento n. 2454/93, al quale parimenti la Covita si è riferita, sembra avere lo stesso significato.
(19) - Ho preso in considerazione esclusivamente i provvedimenti che sono comparsi nella giurisprudenza della Corte. Per ragioni di brevità, riporto qui soltanto due dei più recenti esempi, i quali non sono menzionati nella discussione che segue: cfr. descrizione di cui al codice ex 8536 50 00 nel regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 329, pag. 1), con quella di cui al codice 8536 50 00 nel regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) (sentenza 1_ marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin Electronics, Racc. pag. I-2333); e la descrizione di cui al codice ex 51.01 A nel regolamento (CEE) del Consiglio 12 giugno 1979, n. 1162, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 147, pag. 1), e nel regolamento (CEE) del Consiglio 9 giugno 1980, n. 1481, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 148, pag. 1), con quella di cui al codice 51.01 A nel regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3000, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU L 342, pag. 1) (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131).
(20) - GU L 332, pag. 1.
(21) - Citato supra, nella nota 17. V. anche il duplice riferimento ai codici ex 15.07, ex 15.17 e ex 23.04, che descrivono rispettivamente l'olio d'oliva ed olii vegetali diversi dall'olio d'oliva, in diversi stati, nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025) (sentenza 11 marzo 1982, causa 129/81, Fancon, Racc. pag. 967).
(22) - Tuttavia, il codice in questione non è preceduto dal termine `ex' in tutti i casi di questo tipo. V., per esempio, regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1987, n. 4082, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle amarene, dei codici 0809 20 10 e 0809 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Svizzera (1988) (GU L 382, pag. 2), che limita l'applicazione della sospensione del dazio alle ciliegie che rientrano nel codice citato non solo in relazione alla loro origine, ma anche escludendo una specifica categoria, ovvero le amarene.
(23) - Sentenza 1_ aprile 1993, causa C-250/91 (Racc. pag. I-1819).
(24) - Sentenze della Corte 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. 2415, punti 19 e 20); 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn Verpackungsbedarf (Racc. pag. I-2659, punti 13 e 14), e sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium (Racc. pag. II-497, punto 50).
(25) - V., per esempio, sentenze 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher (Racc. pag. I-2535); 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio (Racc. pag. I-2715), e 16 luglio 1992, causa C-187/91, Belovo (Racc. pag. I-4937).
(26) - Sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199), e 23 maggio 1989, causa 378/87, Top Hit Holzvertrieb/Commissione (Racc. pag. 1359).
(27) - Sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3277, punto 23), e 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I-2465, punto 91).
(28) - Sentenza Faroe Seafood, citata supra, punto 93. La situazione cambia se un gran numero di dichiarazioni analoghe venga accettato senza obiezioni per un considerevole periodo di tempo; v. sentenza Hewlett Packard, punti 20 e 21.
(29) - V., per esempio, citate sentenze Faroe Seafood, punto 99; Deutsche Fernsprecher, punto 24; Hewlett Packard, punto 22.
(30) - Punto 22.
(31) - Punto 14.
(32) - Ibidem, punto 17; v. anche citate sentenze Deutsche Fernsprecher, punto 17, e Günzler Aluminium, punto 47.
(33) - V. sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas/Commissione (Racc. pag. 1633, punto 19), nel settore riferito disciplinato dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
(34) - V. sentenza 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l'exportation des sucres/Commissione (Racc. pag. 709, punti 16 e 17).
(35) - Sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69, punto 17).
(36) - Ibidem, punto 15.
(37) - Ibidem, punto 16.
(38) - Per una riaffermazione di tali principi, nonché per un esempio di accertamento, da parte del Tribunale di primo grado, di un ritardo nella pubblicazione effettiva, v. sentenza del Tribunale 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria/Consiglio (Racc. pag. II-39, punti 127-133).
(39) - Punto 46.
(40) - Ibidem.
(41) - V. sentenza Günzler Aluminium/Commissione, citata, punto 54.
(42) - Ibidem, punto 55.
(43) - Punto 19.
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