Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ordinanza del 29 novembre 1996 il Landgericht di Treviri ha rivolto alla Corte un quesito pregiudiziale concernente l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1) (in prosieguo: il «regolamento»), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (2). Il quesito, integrato con successiva ordinanza del 24 ottobre 1997, concerne la portata del diritto di azione riconosciuto dall'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento alle istituzioni debitrici di prestazioni previdenziali.
La normativa comunitaria e nazionale
2 Il regolamento procede ad un coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili, negli Stati membri, ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nella Comunità, al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e delle condizioni di lavoro. Come indicato nel quinto `considerando', a tale scopo il regolamento garantisce «all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».
3 L'art. 13 del regolamento, inserito nel titolo II dedicato alla determinazione della legislazione applicabile, precisa che «il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro», determinata in conformità con le disposizioni del titolo stesso.
4 L'art. 93, rubricato «Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili», è la previsione oggetto del quesito posto dal giudice tedesco. Nella parte che qui rileva [n. 1, lett. a)], essa così dispone:
«Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:
a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro».
5 L'art. 232 del codice della previdenza sociale lussemburghese prevede che, qualora il titolare di una pensione detenga nei confronti di terzi un diritto al risarcimento di un danno che provoca il decesso o l'invalidità, l'istituzione erogatrice della pensione si surroga nei diritti detenuti dalla vittima o dai suoi eredi, fino a concorrenza delle prestazioni dovute. Se la pensione ha carattere permanente, l'azione spettante all'istituzione ha ad oggetto il capitale garantito, detratte le spettanze nel frattempo maturate. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento granducale di attuazione del codice, tuttavia, in caso di decesso di chi risulta già beneficiario di una pensione non si riconosce all'istituzione alcun diritto di regresso nei confronti del terzo responsabile.
I fatti ed il quesito pregiudiziale
6 Il procedimento dinanzi al giudice a quo ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità per il decesso di un cittadino tedesco conseguente ad un incidente stradale avvenuto il 27 dicembre 1991 nei pressi di Treviri. Nell'incidente perdeva la vita Alfons Ginsbach, investito da un'autovettura condotta da Dieter Kordel e di proprietà di Rainer Kordel, suoi connazionali. La vittima del sinistro risultava assicurata presso la Caisse de pension des employés privés, istituzione lussemburghese competente in materia di regime pensionistico degli impiegati nel settore privato. In conseguenza del decesso, detta istituzione versava alla vedova e alla figlia della vittima una pensione di reversibilità ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice della previdenza sociale lussemburghese, nei limiti di un capitale di copertura di 4 003 236 LUF.
Nella causa a qua, l'istituzione lussemburghese attrice chiedeva il risarcimento dei danni, in misura pari alla metà di detto capitale, al conducente dell'autovettura, al proprietario della stessa ed alla compagnia di assicurazione, in qualità di coobbligati solidali. La stessa sostiene di essersi surrogata in tale diritto, spettante ai superstiti del Ginsbach, ai sensi dell'art. 232 del codice della previdenza sociale lussemburghese, e che in applicazione dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento detta surrogazione deve essere riconosciuta in uno Stato membro diverso da quello in cui opera l'istituzione.
7 Ritenendo necessario, ai fini della decisione, una pronuncia sull'interpretazione dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento, il giudice tedesco ha rivolto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Come va interpretato l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71? Il riconoscimento degli Stati membri comprende anche la configurazione sostanziale della surrogazione in un altro Stato membro (in questo caso: l'art. 232, seconda frase, del Code des assurances sociales lussemburghese in combinato disposto con il relativo regolamento granducale, a tenore del quale l'entità del diritto nel quale si è surrogata la Cassa pensioni dev'essere commisurata al capitale garantito della pensione, detratte le spettanze maturate) o soltanto la surrogazione in quanto tale?».
8 Con lettera del 24 luglio 1997 la Corte ha trasmesso al Landgericht di Treviri la sua sentenza emessa in data 2 giugno 1994, Deutsche Angestellten-Krankenkasse (3) (in prosieguo: la «sentenza DAK»), chiedendo nel contempo se, alla luce di quella decisione, detta giurisdizione intendesse mantenere o modificare il quesito pregiudiziale. Con una nuova ordinanza del 24 ottobre 1997 il Landgericht di Treviri ha integrato il quesito nel modo seguente:
«Se le norme che escludono la surrogazione dell'ente debitore nel diritto al risarcimento dei danni vantato dal beneficiario di una prestazione nei confronti di terzi o la possibilità dell'ente suddetto di far valere tale diritto ostino al diritto di azione di cui l'ente debitore di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, dispone nei confronti del responsabile di un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, anche qualora si tratti di norme dello Stato membro al quale appartiene l'ente debitore medesimo (nella fattispecie: art. 4 del regolamento recante attuazione dell'art. 232 del Code des assurances sociales lussemburghese, a norma del quale, in caso di decesso del beneficiario di una pensione, non viene effettuato alcun ricorso nei confronti di terzi responsabili)».
Sul merito
9 Il quesito originariamente rivolto alla Corte dal giudice di rinvio concerne, in sostanza, la portata del diritto di azione riconosciuto agli enti previdenziali dall'art. 93, n. 1, del regolamento. Questo prevede, lo ricordo, che, quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario possiede nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta in ogni altro Stato membro. In presenza di due discipline di opposto contenuto incluse nella normativa tedesca ed in quella lussemburghese, di cui solo la seconda consente all'ente il diritto di azione, il giudice tedesco domanda alla Corte se il rinvio operato dall'art. 93 del regolamento alla legislazione dell'ente previdenziale (nella fattispecie, quella lussemburghese) debba essere inteso come riferito esclusivamente alla surrogazione in quanto tale, ovvero anche al contenuto della stessa.
10 In proposito, va immediatamente rilevato che la risposta al quesito si rinviene agevolmente nella costante giurisprudenza della Corte dalla quale non credo si debba, nella presente fattispecie, discostarsi. E' infatti sufficiente riferirsi al testo della sentenza DAK, prima citata, in cui la Corte ha già avuto modo di chiarire la portata dell'art. 93, n. 1, del regolamento. In quell'occasione, si trattava di una controversia tra un ente previdenziale tedesco ed una compagnia di assicurazioni danese, vertente sul rimborso di spese sostenute dalla prima per il trasporto ed il ricovero di una sua assicurata coinvolta in un incidente stradale in Danimarca. Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale da un tribunale danese, la Corte ha statuito che «l'art. 93, n. 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che le condizioni nonché la portata del diritto di azione di un ente previdenziale, ai sensi del regolamento, nei confronti del responsabile di un danno che si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro ed abbia comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro di tale ente» (punto 23). Di conseguenza, disposizioni dello Stato membro in cui si è verificato l'evento dannoso da cui sorge il diritto al risarcimento non possono condizionare o limitare l'esperibilità di un'azione da parte degli enti previdenziali degli altri Stati membri.
11 Nel motivare questa conclusione, la Corte si è riferita alla ratio della disposizione del regolamento oggetto del presente rinvio pregiudiziale. L'art. 93, così come l'art. 52 del precedente regolamento 25 settembre 1958, n. 3, di cui il primo sostanzialmente riproduce il dettato, «è volto a consentire ad un ente previdenziale, che ha erogato prestazioni per un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro, di promuovere nei confronti del terzo responsabile del danno le azioni predisposte dal diritto che esso applica, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via» (punto 16) (4). Il diritto così attribuito agli enti previdenziali nazionali costituisce infatti, secondo la Corte, «la logica ed equa contropartita dell'estensione degli obblighi di detti enti all'intero territorio della Comunità, estensione disposta dal regolamento» (5). A tal fine, la citata disposizione del regolamento prevede che ogni Stato membro riconosca la surrogazione dell'ente debitore nei diritti che il beneficiario delle prestazioni ha nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, qualora detto rimedio sia previsto a favore dell'ente debitore dalla normativa dello Stato membro in cui opera (punto 17).
12 A parere della Corte, l'art. 93, n. 1, «costituisce quindi una norma di conflitto che impone al giudice nazionale adito con un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti del responsabile del danno di applicare il diritto dello Stato membro dell'ente debitore non soltanto per accertare se quest'ultimo sia subentrato legalmente nei diritti della vittima e se sia titolare del diritto di esperire un'azione direttamente nei confronti del terzo responsabile, ma anche per determinate la natura e l'entità dei crediti in cui l'ente debitore è subentrato o che esso può far valere direttamente nei confronti del terzo» (punto 18). La norma di conflitto inserita nel testo dell'art. 93 esclude dunque che il giudice nazionale possa applicare la legge del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato per determinare la portata del diritto d'azione di cui può avvalersi l'ente debitore. Detto diritto deve essere riconosciuto negli altri Stati membri alle stesse condizioni e con la stessa portata previste dalla legislazione cui è sottoposto l'ente previdenziale nello Stato membro in cui opera: ciò in conformità con il principio generale, su richiamato, per cui il trattamento previdenziale dei lavoratori all'interno della Comunità deve essere soggetto alla legislazione di un solo Stato membro (art. 13 del regolamento), tenuto conto anche che l'ente in questione è tenuto a fornire le sue prestazioni anche per i rischi che si verificano in altri Stati membri (6). Come osservato dalla Commissione, si tratta di garantire l'identità di contenuto tra le prestazioni che l'ente è tenuto a versare e le possibilità di ricorso nei confronti dei terzi responsabili dell'evento dannoso che ha causato l'intervento dell'ente.
13 La Corte ha infine precisato, nella sentenza DAK, che la scelta di legge operata dall'art. 93 non comporta alcuna modifica delle norme che si applicano allo scopo di stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità extracontrattuale del terzo responsabile del danno. Detta responsabilità rimane soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (punto 21) (7).
14 Ora, le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza sono del tutto pertinenti per risolvere la presente fattispecie. La vittima dell'evento dannoso, avvenuto nel territorio tedesco, era assicurata presso un ente previdenziale lussemburghese. Il sorgere del diritto al risarcimento di cui godono gli aventi causa della vittima dell'incidente nei confronti del responsabile del danno è retta dalla legge che, secondo il diritto internazionale privato tedesco, si applica per le obbligazioni extracontrattuali. La surrogazione dell'ente previdenziale è determinata invece dalla legge che detto ente applica quella lussemburghese, normativa che regge anche il contenuto del diritto di azione, sorto dalla surrogazione, in un altro Stato membro. Detto diritto di azione, disciplinato dalla legislazione lussemburghese, deve infatti essere riconosciuto negli altri Stati membri, nella specie in Germania, in applicazione dell'art. 93 del regolamento.
15 La risposta al quesito posto in un primo momento dal giudice tedesco deve essere dunque conforme alla costante giurisprudenza della Corte, per cui l'art. 93 del regolamento deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di applicare il diritto dello Stato membro al quale appartiene l'ente debitore anche per determinare la natura e la portata del credito nel quale detto ente è surrogato. Lo stesso giudice a quo, nel motivare la sua seconda ordinanza di rinvio con cui ha esteso il contenuto del quesito pregiudiziale, appare aver accettato la soluzione ora ricordata. Nella stessa ordinanza, tuttavia, il giudice motiva il mantenimento del quesito pregiudiziale indicando una circostanza capace di distinguere la fattispecie dinanzi a lui pendente rispetto a quella oggetto del caso DAK: se nel caso da ultimo citato la Corte ha escluso che il diritto d'azione dell'istituzione surrogata potesse essere limitato da disposizioni contenute nella legislazione dello Stato del foro in cui l'evento dannoso si era prodotto, nel caso che ci occupa gli ostacoli all'esercizio dell'azione derivano dal contenuto della legislazione in vigore nello Stato in cui l'istituzione opera, nella specie il Lussemburgo. Come si ricorderà, infatti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento granducale di applicazione dell'art. 232 del codice della previdenza sociale lussemburghese, l'istituzione surrogata non può esercitare l'azione di cui sono titolari gli aventi diritto, eredi della vittima dell'incidente, nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso, in caso di decesso di un beneficiario di una pensione. Ora, spetta ovviamente al giudice nazionale, chiamato ad applicare il diritto lussemburghese, verificare se nella fattispecie siano presenti le condizioni richieste per l'applicazione della disposizione lussemburghese richiamata ai sensi dell'art. 93 del regolamento. Tuttavia, qualora da detta verifica dovesse risultare che la legislazione cui è sottoposta l'istituzione pone un ostacolo al diritto d'azione dell'istituzione stessa, pur debitamente surrogatasi agli aventi causa della vittima, detta limitazione dovrà essere riconosciuta negli altri Stati membri.
16 Invero, la soluzione ora indicata si ricava agevolmente dalla lettera e dalla ratio dell'art. 93, prima ricordate. Contenendo una norma di conflitto, questa disposizione impone infatti il riconoscimento negli altri Stati membri del diritto d'azione dell'istituzione surrogata, indipendentemente dal contenuto della legislazione applicabile. Il riconoscimento deve avvenire nelle stesse condizioni in cui la disposizione in parola viene applicata nello Stato membro in cui opera l'istituzione surrogata. Le limitazioni al diritto d'azione devono essere riconosciute e applicate negli altri Stati membri e dunque, nella fattispecie che ci occupa, dal giudice tedesco.
Conclusioni
17 Alla luce delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere nella maniera seguente al quesito rivolto dal Landgericht di Treviri:
«L'art. 93, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio del 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) 2 giugno 1983, n. 2001, deve essere interpretato nel senso che le condizioni nonché la portata del diritto di azione di un ente previdenziale, ai sensi del regolamento, nei confronti di un responsabile di un danno che si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro ed abbia comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro di tale ente. Disposizioni dello Stato membro in cui opera l'istituzione debitrice che limitino o escludano il diritto d'azione dell'ente previdenziale devono dunque essere riconosciute negli altri Stati membri».
(1) - GU L 149, pag. 2.
(2) - GU L 230, pag. 6.
(3) - Causa C-428/92 (Racc. pag. I-2259).
(4) - Cfr. anche la sentenza 12 novembre 1969, causa 27/69, Entr'aide médicale (Racc. pag. 405, punto 15).
(5) - Nello stesso senso le sentenze 11 marzo 1965, causa 33/64, Van Dijk (Racc. pag. 127), e 9 dicembre 1965, causa 44/65, Hessische Knappschaft (Racc. pag. 1191), ovviamente riferite al testo precedente del regolamento.
(6) - Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Lenz presentate il 14 aprile 1994 nella citata causa DAK (Racc. pag. I-2261, paragrafo 22).
(7) - Cfr. nello stesso senso la sentenza 9 dicembre 1965, Hessische Knappschaft, cit., riferita al testo precedente del regolamento.
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