Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente causa la Corte è invitata a pronunciarsi su una questione sollevata in via pregiudiziale dalla Cour du travail di Bruxelles, vertente sul campo di applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (1) (in prosieguo: la «direttiva»). Il giudice a quo domanda se questa direttiva sia applicabile nel caso di trasferimento di una società in liquidazione volontaria ad un'altra società.
II - I fatti
2 Il primo degli appellati nel processo a quo, il signor Wilfried Sanders, aveva svolto per la società appellante (in prosieguo: la «Europièces») un'attività lavorativa come rappresentante di commercio a Erpent, in Belgio, per le province di Namur, Lussemburgo e Hainaut. Nel luglio 1993, la Europièces è stata posta in liquidazione volontaria. Il 27 luglio 1993, il liquidatore ha licenziato il signor Sanders con un preavviso di 22 mesi. Il 13 agosto 1993 il liquidatore gli ha comunicato, da un lato, che la Europièces aveva ceduto alla seconda appellata nel processo a quo, vale a dire l'Automotive Industries Holding Company SA (in prosieguo: l'«Automotive»), una parte delle giacenze di magazzino e del materiale e, dall'altro, che l'Automotive non aveva rilevato la globalità delle attività della società Europièces. Inoltre gli ha comunicato che, a far data dal 24 agosto 1993, egli avrebbe dovuto proseguire l'attività per ordine e conto della liquidazione a Bruxelles, seguendo le istruzioni dirette del rappresentante della liquidazione. Secondo il liquidatore, il cambiamento delle condizioni di lavoro era giustificato dal fatto che le attività della Europièces proseguivano per le sole necessità della liquidazione, le quali imponevano il trasferimento del lavoratore a Bruxelles. Nella lettera citata il liquidatore indicava ancora che l'Automotive aveva proposto ad alcuni componenti del personale, tra cui il signor Sanders, il mantenimento del loro contratto di lavoro, e il signor Sanders aveva rifiutato. Lo scambio di corrispondenza intercorso tra il signor Sanders e il liquidatore in merito al luogo di lavoro e alla natura delle attività che avrebbe dovuto compiere il signor Sanders non ha ottenuto alcun risultato e quest'ultimo ha successivamente constatato, con lettera del 16 ottobre 1993, la rescissione unilaterale del suo contratto di rappresentante di commercio o, quanto meno, la risoluzione di tale contratto, in ragione del comportamento del liquidatore.
3 Con la sentenza 5 settembre 1995 il Tribunal du travail di Bruxelles, adito dal signor Sanders, ha rilevato tra l'altro che la parte di stabilimento della società Europièces sita in Erpent, in cui il Sanders aveva svolto la sua attività di rappresentante di commercio, sembrava essere stata trasferita all'Automotive, mantenendone l'unità, finché l'Automotive aveva continuato a svolgere attività analoghe in quella località; ha poi invitato il signor Sanders a presentare le proprie conclusioni in ordine all'applicabilità della direttiva 77/187 al caso di specie.
4 Il 16 novembre 1995 la Europièces ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice a quo. La Cour du travail di Bruxelles ha confermato la constatazione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza del trasferimento dell'unità di Erpent e della corrispondente parte dell'impresa Europièces alla società Automotive, ma si è interrogata sull'applicazione della direttiva nel caso di liquidazione volontaria.
III - La questione pregiudiziale
5 Alla luce di quanto precede, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 77/187 si applichi all'ipotesi in cui una società in liquidazione trasferisca tutto o parte del proprio attivo ad un'altra società che successivamente impartisca ai lavoratori disposizioni di cui la società in liquidazione indichi che devono essere eseguite».
IV - Contesto normativo
6 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva,
«la presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
In forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva,
«il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione».
V - In merito alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
7 Il governo del Regno Unito ritiene che la domanda del giudice a quo debba essere considerata irricevibile in quanto gli elementi di fatto e di diritto, necessari alla valutazione giuridica della Corte, sono descritti in modo laconico (2). Fa osservare in particolare che, per risolvere correttamente la questione pregiudiziale, occorre che l'ordinanza del giudice a quo descriva e specifichi: in primo luogo, le caratteristiche dell'attività che il signor Sanders svolgeva presso la Europièces; il secondo luogo, se egli svolgeva questa attività unicamente a Erpent o anche, in parte, a Bruxelles; in terzo luogo, se il signor Sanders lavorava in un settore dell'impresa Europièces facilmente identificabile e se questo settore sia stato trasferito all'Automotive nell'ambito della liquidazione; in quarto luogo, se il signor Sanders abbia in seguito concluso un contratto di lavoro con il cessionario, vale a dire l'Automotive, e, in quinto luogo, quale sia il collegamento tra la direttiva in esame e la causa pendente dinanzi al giudice a quo. Ritenendo che le informazioni fornite per la questione posta siano insufficienti, il governo del Regno Unito propone di respingere il rinvio in quanto irricevibile.
8 Penso che l'eccezione di irricevibilità non debba essere ritenuta fondata. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, citata dal governo del Regno Unito, la soluzione delle questioni pregiudiziali mira a fornire un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile al giudice nazionale per risolvere la controversia principale. Deriva da questa regola generale che, nell'ottica di una collaborazione ottimale tra il giudice nazionale e il giudice comunitario, quest'ultimo risolve le questioni pregiudiziali che gli sono sottoposte allorché dispone degli elementi materiali e giuridici minimi necessari per poter interpretare correttamente ed utilmente la norma comunitaria in esame al fine di definire la causa principale; si astiene ad ogni modo dal fornire una soluzione alle questioni puramente ipotetiche. Nella presente causa il giudice a quo ha formulato in maniera chiara e precisa la questione giuridica di cui si sta occupando e la cui soluzione gli appare necessaria per chiarire la controversia che gli è stata affidata. Come risulterà, penso, dalla mia seguente analisi sul merito, la Corte conosce il contesto materiale e giuridico del contenzioso e non vedo quindi ragione alcuna per non risolvere la questione sollevata, nonostante esistano dubbi su taluni aspetti del processo a quo. Comunque sia, spetta esclusivamente alla Cour du travail di Bruxelles esaminare se le circostanze di fatto rientrano nel campo di applicazione delle norme in esame, per la cui interpretazione è stata chiesta l'assistenza della Corte.
VI - Nel merito
A - I dati esistenti nella giurisprudenza
9 Il problema sollevato dalla presente questione pregiudiziale consiste nello stabilire se possa sussistere una «cessione contrattuale» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva allorché l'impresa trasferita sia in liquidazione volontaria. Come osservano giustamente la Commissione e il governo del Regno Unito, per risolvere tale questione risulta particolarmente utile esaminare gli sviluppi della giurisprudenza della Corte in tema di ambito di applicazione della direttiva 77/187.
10 La Corte ha esaminato se la direttiva citata fosse anche applicabile a casi di trasferimenti di aziende che si trovavano in una situazione giuridica particolare, simile o analoga a quella del caso di specie, nelle sentenze Abels (3), D'Urso (4), Spano e a. (5) e Dethier Èquipement (6). In quelle sentenze ha più precisamente esaminato in quale misura l'art. 1, n. 1, della direttiva riguardava il trasferimento di imprese che erano state assoggettate ad alcuni regimi del diritto nazionale, come il fallimento e la «surseance van betaling» (sospensione dei pagamenti) nel diritto olandese (7), la liquidazione coatta amministrativa e il procedimento di amministrazione straordinaria delle aziende in crisi nel diritto italiano (8) e, infine, il procedimento di liquidazione giudiziaria nel diritto belga (9).
a) Le sentenze Abels, D'Urso e Spano e a.
11 Secondo le conclusioni della giurisprudenza, il giudice comunitario si basa sul criterio dello scopo e delle particolari caratteristiche procedurali del regime di diritto nazionale, che egli esamina rispetto all'economia, allo scopo e al collocamento della direttiva nell'economia del diritto comunitario. Come emerge dai suoi `considerando', la direttiva ha come obiettivo di adottare «disposizioni (...) per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti» (10) nell'ambito delle modifiche strutturali che l'evoluzione economica del mercato richiede alle imprese. Dopo la prospettiva teleologica della direttiva, il giudice comunitario analizza gli elementi specifici della normativa nazionale, che gli viene sottoposta per il giudizio, per valutare se i regimi degli Stati membri, che corrispondono a tali normative, siano compatibili con gli obiettivi della direttiva e giustifichino l'applicazione di quest'ultima nel caso di trasferimento di aziende.
12 In particolare, nella sentenza Abels, la Corte ha negato la possibilità che il campo di applicazione delle disposizioni della direttiva fosse esteso ai trasferimenti d'impresa, di stabilimenti o di parti di stabilimenti che hanno luogo nell'ambito delle procedure concorsuali di diritto olandese, qualora tali procedure mirino unicamente, all'interno di un procedimento controllato giudizialmente, a tutelare gli interessi delle varie categorie di creditori e non si ispirino ad alcuna considerazione di ordine sociale, come la tutela dei lavoratori, che la direttiva 77/187 è volta a garantire (11).
13 Orbene, questa soluzione restrittiva non si estende al regime della sospensione dei pagamenti (surseance van betaling) del diritto olandese. Per giungere a questa conclusione il giudice comunitario ha esaminato l'obiettivo e le caratteristiche di questo procedimento speciale. Ha constatato che lo scopo di questo procedimento è anzitutto la salvaguardia del patrimonio e, eventualmente, la prosecuzione dell'impresa mediante la sospensione collettiva dei pagamenti onde giungere ad una soluzione che consenta di garantire l'attività dell'azienda in futuro. Inoltre ha constatato che questo procedimento ha carattere giurisdizionale, ma il controllo esercitato dal giudice ha una portata più limitata. Pertanto, contrariamente a quanto era stato detto per il fallimento, è possibile l'applicazione della direttiva al trasferimento totale o parziale di una impresa in stato di «sospensione dei pagamenti», e tale conclusione non è contraddetta dal fatto che una tale procedura possa successivamente condurre alla dichiarazione di fallimento dell'impresa (12).
14 La Corte ha seguito lo stesso ragionamento nella citata sentenza D'Urso. Anzitutto ha dichiarato che l'art. 1, n. 1, della direttiva non si applica ai trasferimenti di aziende effettuati nell'ambito di un procedimento concorsuale come quello previsto dalla normativa italiana sulla liquidazione coatta amministrativa, qualora tale procedimento abbia effetti contrari a quelli del fallimento. Per contro si applicano le stesse disposizioni comunitarie nel caso di una grande azienda in crisi che, secondo le norme specifiche del diritto italiano, si trovi in stato di amministrazione straordinaria, allorché sia stata decisa la prosecuzione dell'impresa.
15 Questa distinzione non si basa sulle speciali caratteristiche procedurali dell'amministrazione straordinaria (13), bensì sull'obiettivo perseguito da tale procedimento. Nel diritto italiano, il commissario che dispone l'amministrazione straordinaria può anche decidere la prosecuzione dell'attività aziendale. In questo caso e finché rimane in vigore tale decisione, la finalità del procedimento consiste anzitutto, secondo la Corte, nel restituire all'azienda un equilibrio che consenta di garantire la sua attività futura. «L'obiettivo economico-sociale così perseguito non può spiegare né giustificare il fatto che, quando l'impresa interessata costituisce oggetto di un trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori vengano privati dei diritti che la direttiva conferisce loro alle condizioni in essa precisate» (14). In altri termini, dopo aver quasi esclusivamente esaminato lo scopo dello specifico procedimento nazionale e averlo distinto da quello del fallimento, la Corte ha convenuto che la direttiva fosse applicabile a determinate condizioni.
16 In modo analogo, nella sentenza Spano e a., la Corte ha dichiarato che la direttiva si applica al trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato dichiarato ai sensi del diritto italiano, analogo a quello esaminato nella causa D'Urso. La Corte si è basata sulla tesi secondo cui questo procedimento di accertamento dello stato di crisi è volto a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e, soprattutto, la conservazione dei posti di lavoro nella prospettiva di una futura ripresa, subordinando la dichiarazione dello stato di crisi alla presentazione di un piano di risanamento che comprenda provvedimenti volti a risolvere i problemi dell'occupazione.
17 In seguito, nella stessa sentenza, il giudice comunitario ha basato il suo ragionamento, in primo luogo, su una disamina teleologica comparata tra lo specifico procedimento nazionale, da una parte, e la direttiva, dall'altra, e, in secondo luogo, sulla constatazione che questo procedimento nazionale non implica alcun controllo giudiziario sui provvedimenti di amministrazione del patrimonio dell'impresa, né alcuna sospensione dei pagamenti (15).
18 Deriva quindi da quanto precede che l'elemento principale da esaminare per risolvere il problema giuridico di cui trattasi consiste nel determinare lo scopo dello speciale procedimento nazionale di cui ad ogni singola fattispecie e che disciplina il trasferimento totale o parziale di un'azienda. A titolo accessorio, in particolare quando il primo criterio non sia sufficiente per risolvere la causa pendente, è anche utile tener conto del modo in cui tale procedimento nazionale viene elaborato ed applicato concretamente poiché, se viene imposto obbligatoriamente da un'autorità giudiziaria o amministrativa o viene assoggettato ad un rigido controllo giudiziario o amministrativo, può essere messo in dubbio il carattere contrattuale del trasferimento, che è un criterio sine qua non per l'applicazione della direttiva.
b) La causa Dethier Èquipement
19 Le conclusioni della giurisprudenza, sopra esposte, sono state di recente confermate nella sentenza Dethier Èquipement, alla quale conferisco particolare importanza per la similitudine del problema da essa trattato con la questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento. La causa Dethier Èquipement riguardava il trasferimento di un'impresa che, secondo la normativa belga, era in liquidazione giudiziaria, mentre il processo a quo, pendente dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles e nell'ambito del quale è stata sollevata la questione pregiudiziale, concerne la liquidazione volontaria di un'impresa secondo il diritto belga. Osservo ancora che, nella causa Dethier Èquipement, il giudice nazionale aveva interpellato la Corte sull'applicazione della direttiva 77/187 tanto nel caso di liquidazione giudiziaria quanto in quello di liquidazione volontaria, ma la Corte non aveva risolto la seconda parte della questione perché era puramente ipotetica.
20 Prima di analizzare la sentenza Dethier Èquipement, mi sembra necessario precisare che, nel diritto belga, per liquidazione di impresa si intende il complesso dei provvedimenti volti a soddisfare i creditori attraverso l'attivo sociale e a ripartire l'eventuale residuo tra i soci (16). Nonostante la liquidazione volontaria sia vicina al fallimento, essa appare per certi aspetti preferibile, poiché consente una migliore valorizzazione, o la valorizzazione meno pregiudizievole, del patrimonio e non esclude la possibilità che vengano proseguite, in tutto o in parte, attività economiche dell'azienda ancora redditizie, dopo la liquidazione. E' importante sottolineare ancora che la liquidazione non è mai una soluzione alternativa al fallimento. Se vengono soddisfatti i requisiti per la dichiarazione di fallimento, non è più attuabile né auspicabile per i creditori la liquidazione, in quanto questi ultimi godono di maggiori garanzie nel procedimento fallimentare rispetto a quello di liquidazione. Inoltre va precisato che la distinzione tra liquidazione volontaria e liquidazione giudiziaria è priva di ogni interesse pratico nel diritto belga. Essa consiste semplicemente nel fatto che, in caso di liquidazione giudiziaria, l'assemblea generale non può nominare i liquidatori con la maggioranza richiesta dalla legge; pertanto, tali persone vengono nominate dal giudice nazionale competente nell'ambito di un procedimento non contenzioso; invece, nella liquidazione volontaria, la scelta dei liquidatori spetta all'assemblea generale. Se si esclude la nomina dei liquidatori, i due procedimenti sono essenzialmente identici, e ciò conferma l'importanza della giurisprudenza Dethier Èquipement per risolvere la questione sollevata nel presente procedimento.
21 Nelle conclusioni presentate l'11 luglio 1996 nella causa Dethier Èquipement, dopo avere escluso l'applicazione della direttiva in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'azienda in liquidazione oggetto del trasferimento o nel caso di dichiarazione di fallimento della medesima, l'avvocato generale Lenz esamina se la prosecuzione di un'impresa in liquidazione giustifichi che vengano riconosciuti ai lavoratori i diritti previsti dalla direttiva 77/187. Partendo dalla constatazione che è possibile la prosecuzione dell'attività, ma che mira a permettere la sopravvivenza, la ristrutturazione o il risanamento della società al solo fine di un miglior raggiungimento degli scopi della liquidazione (17), egli fa notare che la giurisprudenza D'Urso e Spano e a. non può essere applicata senz'altro al caso della liquidazione. In queste ultime cause la Corte ha considerato come criterio decisivo per l'applicazione della direttiva la prosecuzione dell'attività dell'azienda trasferita. Orbene, questa attività è stata proseguita nella prospettiva di un risanamento o di una ristrutturazione della società trasferita, mentre, nel caso della liquidazione, tale attività può soltanto avere come scopo lo scioglimento della società; in altri termini, l'attività «è orientata verso il futuro, ma viene proseguita solo fino alla vendita dell'azienda» (18). Ciononostante, tenuto conto della struttura della direttiva e della sua collocazione nel diritto sociale comunitario, l'avvocato generale è giunto alla conclusione che riveste un'importanza decisiva non l'obiettivo perseguito con la prosecuzione dell'attività dell'azienda in liquidazione, bensì la prosecuzione dell'attività in quanto tale. Quindi, qualora l'attività dell'azienda in liquidazione venga proseguita, né la messa in liquidazione né il fatto che tale prosecuzione sia ormai finalizzata allo scioglimento della società, anziché alla sua ripresa, possono giustificare, in caso di trasferimento dell'impresa, che i suoi lavoratori vengano privati dei diritti che la direttiva conferisce loro (19).
22 Questa osservazione non equivale in ogni caso ad una soluzione affermativa della questione pregiudiziale. Pertanto, atteso che l'elemento della prosecuzione dell'impresa in liquidazione non è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione della direttiva, l'avvocato generale Lenz passa alla valutazione delle specifiche caratteristiche del procedimento di liquidazione paragonandole a quelle del fallimento (20).
23 Da siffatto raffronto emergono le differenze fondamentali tra il fallimento e la liquidazione. Il liquidatore è un organo della società che procede alla vendita dell'attivo sotto il controllo dell'assemblea generale; non esiste d'altronde un procedimento speciale di accertamento del passivo sotto il controllo del tribunale, e un creditore può procedere contro la società in base alle norme generali sull'esecuzione forzata. Per contro, il curatore fallimentare rappresenta i creditori, vale a dire si trova in posizione di terzietà rispetto alla società; procede alla vendita dell'attivo sotto la sorveglianza del giudice commissario designato, ed esiste una procedura speciale di accertamento del passivo sotto il controllo del giudice nazionale competente, che impedisce che i creditori possano procedere individualmente contro la società in base alle norme generali sull'esecuzione forzata. In breve, mentre il procedimento di fallimento si caratterizza per il chiaro intervento di un organo giudiziario, nel caso della liquidazione, non vi è intervento giudiziario, salvo sia il liquidatore a richiederlo, in particolare nel caso della liquidazione giudiziaria. Di conseguenza, ciò che risulta determinante è che, siccome il liquidatore della società vende l'attivo sotto il controllo dell'assemblea generale, l'eventuale trasferimento dell'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento rientra nel campo delle scelte degli stessi organi della società, scelta che non necessita di omologazione da parte del tribunale.
24 Alla luce di quanto precede, l'avvocato generale Lenz ha proposto che la direttiva sia dichiarata applicabile ai trasferimenti di imprese in liquidazione, allorché la prosecuzione dell'attività sia stata decisa dall'assemblea generale.
25 La Corte ha ripreso tale tesi nella sentenza 12 marzo 1998. Dopo aver esaminato inizialmente il criterio dell'obiettivo perseguito dal procedimento di liquidazione giudiziaria, che non ha ritenuto di per sé concludente per risolvere il contenzioso (21), ha esaminato gli elementi caratteristici di tale procedimento (22), giungendo alla seguente conclusione:
«Sembra pertanto che la situazione di un'impresa in liquidazione giudiziale presenti differenze notevoli rispetto a quella di un'impresa fallita e che le ragioni che hanno indotto la Corte a escludere l'applicazione della direttiva in quest'ultima ipotesi possano venir meno nel caso di un'impresa in liquidazione giudiziale.
Ciò avviene qualora, come nella fattispecie su cui verte il processo a quo, l'attività aziendale prosegua durante la liquidazione giudiziale. In una simile ipotesi, la continuità della gestione è garantita nelle more del trasferimento dell'azienda. Di conseguenza, nulla giustifica che i lavoratori siano privati dei diritti loro attribuiti dalla direttiva alle condizioni in essa precisate» (23).
B - La presente causa
26 A mio parere, risulta in modo abbastanza convincente dall'analisi che precede che occorre applicare i risultati degli sviluppi giurisprudenziali - in particolare i ragionamenti e le tesi adottate dalla Corte nella sentenza Dethier Èquipement - alla presente causa per risolvere la questione sottoposta alla Corte. Per la particolare similitudine esistente tra il procedimento di liquidazione volontaria, che ci riguarda nella fattispecie, e quello della liquidazione giudiziaria, che aveva interessato la Corte nella causa Dethier Èquipement, penso che, sulla base degli stessi argomenti, occorrerà ammettere che la direttiva 77/187 si applica altresì ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti se l'impresa si trova in liquidazione volontaria purché, evidentemente, sia stata decisa la prosecuzione dell'attività aziendale e per la durata di quest'ultima.
27 Questa soluzione si impone a maggior ragione dopo la recente sentenza Dethier Èquipement; dal momento che la direttiva si applica ai trasferimenti di imprese in liquidazione giudiziaria, nei cui confronti vi è stato l'intervento di un organo giudiziario, se non altro per la scelta del liquidatore, la stessa interpretazione dovrà anche valere per i trasferimenti di imprese in liquidazione volontaria, posto che in questa procedura speciale non è previsto l'intervento di alcun organo giudiziario e che, di conseguenza, nulla può modificare la volontà autentica degli organi societari.
28 Penso che la soluzione da proporre per la questione pregiudiziale in esame derivi direttamente da quanto precede. Per risolvere il contenzioso pendente dinanzi al giudice a quo, sarà necessario chiarire in primo luogo se sia stata decisa la prosecuzione dell'attività della società Europièces dopo la sua messa in liquidazione volontaria e se sia effettivamente proseguita l'attività, e in secondo luogo se vi sia stato effettivamente il trasferimento della Europièces o di una sua parte alla società Automotive ai sensi della direttiva. Si può supporre, sulla scorta degli scarsi elementi forniti nel provvedimento di rinvio del giudice a quo, che nell'ambito della controversia vi sia effettivamente stata, in primo luogo, una prosecuzione dell'attività della Europièces dopo la sua messa in liquidazione volontaria e, in secondo luogo, il trasferimento di una parte della Europièces alla società Automotive. Ad ogni modo non mi sembra indispensabile che la Corte si pronunci su tali problemi, che sono connessi all'applicazione di norme adeguate ai fatti su cui verte il processo a quo. D'altronde, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta al giudice nazionale esaminare, sulla base dei criteri definiti dal giudice comunitario, se siano soddisfatti in ogni singolo caso i requisiti necessari per far ritenere sussistente la cessione contrattuale di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ai sensi della direttiva (24).
29 Tuttavia, mi sembra necessario, come hanno indicato giustamente la Commissione e il governo del Regno Unito, spendere ancora una parola sulla questione che segue, per risolvere al meglio la questione pregiudiziale e permettere al giudice a quo di dirimere la controversia di cui al processo a quo.
30 Sulla base di quanto il giudice a quo indica nell'ordinanza di rinvio, sembra che la società Automotive, cessionaria ai sensi della direttiva, avesse proposto al signor Sanders la conclusione di un contratto di impiego, ed egli avesse rifiutato. Inoltre tale lavoratore, dopo il trasferimento e in ragione delle modifiche del luogo e delle condizioni di lavoro, derivanti dalle istruzioni impartite dal rappresentante della liquidazione, aveva ritenuto rescisso unilateralmente o risolto il suo contratto di lavoro come rappresentante di commercio della Europièces.
31 Penso quindi che occorra ricordare alla Corte che la direttiva ha come obiettivo, nel caso di trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori in modo tale che essi continuino, dopo il trasferimento, ad esercitare la loro attività alle stesse condizioni che avevano inizialmente pattuito con il cedente. Per risolvere la lite dinanzi a lui pendente, il giudice nazionale dovrà quindi tener conto anche di questo parametro, seguendo i principi generali esposti dalla Corte nelle sentenze Katsikas e a. (25) e Merckx e Neuhuys (26).
32 Nella sentenza Katsikas e a., la Corte ha dichiarato che, anche se la direttiva «(...) consente al lavoratore di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite col cedente, non può essere interpretata nel senso che essa obbliga il lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro col cessionario. Un obbligo del genere comprometterebbe i diritti fondamentali del lavoratore, il quale dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto» (27).
33 Nella sentenza Merckx e Neuhuys, la Corte, dopo aver rinviato alla giurisprudenza Danmols Inventar (28), ha statuito che «(...) la tutela che la direttiva mira a garantire è svuotata di contenuto quando lo stesso interessato decide spontaneamente di non continuare il rapporto di lavoro, dopo il trasferimento, con il nuovo datore di lavoro» (29). In questo caso, qualora il lavoratore decida liberamente di non proseguire il rapporto di lavoro col cessionario, «(...) spetta agli Stati membri stabilire la disciplina riservata al contratto o al rapporto di lavoro» (30).
VI - Conclusione
34 Alla luce di quanto precede, propongo di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte:
«La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, si applica all'ipotesi di trasferimento effettuato da una società in liquidazione volontaria, alla sola condizione che l'attività dell'azienda venga proseguita».
(1) - GU L 61, pag. 26.
(2) - Esso invoca in proposito l'ordinanza 2 febbraio 1996, causa C-257/95, Bresle (Racc. pag. I-233); la sentenza 26 gennaio 1993, cause C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (Racc. pag. I-393, punto 6), nonché le ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085, punto 4); 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik (Racc. pag. I-511, punto 12); 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a. (Racc. pag. I-1023, punto 8), e 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara (Racc. pag. I-5083, punto 6).
(3) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 135/83 (Racc. pag. 469).
(4) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89 (Racc. pag. I-4105).
(5) - Sentenza 7 dicembre 1995, causa C-472/93 (Racc. pag. I-4321).
(6) - Sentenza 12 marzo 1998, causa C-319/94 (Racc. pag. I-1061).
(7) - Sentenza Abels, citata (nota 3).
(8) - Nella sentenza D'Urso, citata (nota 4), la Corte si è dedicata al problema della liquidazione coatta amministrativa o procedimento di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, istituita col decreto legge italiano 30 gennaio 1979, n. 26, mentre la sentenza Spano e a. sollevava il problema del trasferimento di un'azienda che era stata dichiarata in stato di crisi secondo il procedimento della legge italiana 12 agosto 1977, n. 675.
(9) - Sentenza Dethier Équipement, citata (nota 6).
(10) - Secondo `considerando' della direttiva.
(11) - La Corte fa osservare che la necessità di tutelare i creditori implica in tutti gli Stati membri l'esistenza di norme specifiche «(...) il cui effetto può essere una deroga, quantomeno parziale, ad altre disposizioni, di carattere generale, fra le quali le disposizioni del diritto previdenziale» [punto 15 della sentenza Abels, citata (nota 3)]. Essa osserva ancora che, nel caso di applicazione della direttiva ai trasferimenti di imprese in fallimento, le condizioni di vita e di lavoro della manodopera, lungi dal migliorare, rischiano di deteriorarsi sul piano generale, in contrasto con gli obiettivi sociali del Trattato. Concretamente, una tale ipotesi potrebbe dissuadere il potenziale cessionario dall'acquisto dell'impresa a condizioni accettabili per la massa dei creditori, la quale, in questo caso, sarebbe indotta a vendere separatamente le poste attive dell'impresa. Orbene, ciò implicherebbe la perdita di tutti i posti di lavoro, in contrasto con gli obiettivi della direttiva (punto 23).
(12) - Punti 28 e 29 della sentenza Abels, citata (nota 3).
(13) - Secondo il punto 25 della sentenza D'Urso, citata (nota 4), che rinvia alla giurisprudenza Abels, il criterio della natura del controllo esercitato dall'autorità amministrativa o giudiziaria sui trasferimenti di aziende nell'ambito di determinate procedure concorsuali nazionali, come l'amministrazione straordinaria nel diritto italiano, fornisce indicazioni per determinare la sfera di applicazione della direttiva 77/187, ma non costituisce il criterio più sicuro o preciso.
(14) - Punto 32.
(15) - Punti 26, 28 e 29 della sentenza Spano e a., citata (nota 5).
(16) - Ad ogni modo, l'impresa in liquidazione non deve avere necessariamente difficoltà economiche. Il procedimento di liquidazione può essere attivato quando, ad esempio, i soci non intendano continuare la loro collaborazione.
(17) - La personalità giuridica dell'azienda in liquidazione esiste effettivamente con il solo obiettivo di realizzare l'attivo, di estinguere le obbligazioni e di ripartire il residuo; l'attività può essere esercitata solo nei limiti in cui serva all'attuazione della liquidazione. Di conseguenza, la società in liquidazione non può terminare le attività iniziate, nonostante questo sia sovente necessario per impedire la svalutazione dell'azienda da trasferire.
(18) - Paragrafo 39 delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa Dethier Équipement, citata (nota 6).
(19) - Paragrafo 44 delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa Dethier Équipement, citata (nota 6).
(20) - Paragrafo 46 e ss. delle conclusioni dell'avvocato generale Lenz nella causa Dethier Équipement, citata (nota 6).
(21) - Punto 28 della sentenza Dethier Équipement, citata (nota 6).
(22) - Punto 29 della sentenza Dethier Équipement, citata (nota 6).
(23) - Punti 30 e 31 della sentenza Dethier Équipement, citata (nota 6).
(24) - Sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119, punto 14), e 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189, punti 23, 24 e 25).
(25) - Sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91 (Racc. pag. I-6577).
(26) - Sentenza 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94 (Racc. pag. I-1253).
(27) - Punti 31 e 32 della sentenza Katsikas e a., citata (nota 25).
(28) - Sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84 (Racc. pag. 2639).
(29) - Punto 33 della sentenza Merckx e Neuhuys, citata (nota 26).
(30) - Punto 35 della sentenza Merckx e Neuhuys, citata (nota 26).
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