Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il presente procedimento di pronuncia pregiudiziale ha per oggetto la compatibilità di una richiesta di autorizzazione per prodotti fitosanitari con le disposizioni di diritto comunitario sulla libera circolazione delle merci.
2 La controversia principale ha per oggetto un procedimento penale a carico di un agricoltore belga nel cui podere sono stati trovati prodotti fitosanitari non autorizzati in Belgio. Tali prodotti provenivano dalla Francia, dove erano stati omologati e regolarmente immessi in commercio.
3 Il tribunale di rinvio solleva la questione se il legislatore di uno Stato membro possa richiedere una propria autorizzazione (quindi supplementare) per questi prodotti e sanzionare penalmente il mancato rispetto di tale disposizione. Rivolge quindi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'intervento del Belgio, in quanto richiede ancora per i prodotti fitosanitari posti in commercio in un altro Stato membro un'autorizzazione da parte delle proprie autorità, costituisca una violazione delle norme sulla libera circolazione delle merci nella Comunità, nei termini di cui all'art. 30 del Trattato CEE».
4 Nel procedimento sono intervenuti il Regno Unito e la Commissione. Nell'esporre il mio punto di vista tornerò sui motivi addotti dalle parti.
B - Il mio punto di vista
5 Si deve osservare in via preliminare che la domanda di pronuncia pregiudiziale, così come è formulata, mira alla disamina della compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario, compito che non rientra nelle competenze della Corte nell'ambito del procedimento di pronuncia pregiudiziale. Secondo costante giurisprudenza, in casi analoghi la Corte è solita fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario, in modo che questo possa decidere sulla compatibilità delle norme suddette con il diritto comunitario (1).
6 In primo luogo si deve rilevare che per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari sono in vigore norme diverse, a seconda che si tratti di fitosanitari per uso agricolo (cosiddetti pesticidi), oppure di fitosanitari per uso non agricolo (biocidi).
Mentre per i pesticidi esiste una regolamentazione specifica di diritto comunitario, segnatamente la direttiva 91/414/CEE (2), non è stata ancora approvata una normativa analoga per i biocidi (3), cosicché vengono applicate la regole generali del Trattato.
7 Le parti si basano a tal riguardo su differenti presupposti su cui poggiano la loro argomentazione.
8 Il governo del Regno Unito parte dalla premessa che si tratti di prodotti fitosanitari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414 in materia di pesticidi. Esso giunge alla conclusione che si possa esigere un'autorizzazione.
9 Per contro la Commissione suppone che si tratti di biocidi, cioè di prodotti fitosanitari per uso non agricolo, poiché nella domanda di pronuncia pregiudiziale si fa riferimento al regio decreto 5 giugno 1975, il quale ha assunto rilievo già nel procedimento principale relativo alla domanda di decisione pregiudiziale nella causa Brandsma (4), che riguardava appunto le condizioni di immissione in commercio di prodotti fitosanitari per uso non agricolo. Nonostante le differenze della situazione di fatto iniziale e le conseguenze giuridiche che ne derivano, anche la Commissione giunge alla conclusione che il fatto di tener ferma la necessità di un'autorizzazione è compatibile con il diritto comunitario.
10 Dalle premesse fattuali del procedimento, come emergono dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dagli atti processuali depositati presso la Corte, si deduce che i prodotti fitosanitari di cui è causa sono con elevata probabilità pesticidi per uso agricolo. Giacché di fatto non si può chiarire tale questione con sicurezza assoluta, la situazione in diritto va esaminata prendendo in esame entrambe le possibilità. Poiché risulta probabile che i prodotti fitosanitari trovati nel podere citato siano destinati ad uso agricolo, è d'uopo partire da questa premessa.
11 La direttiva del Consiglio 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, trova fondamento nell'art. 43 del Trattato. In ragione dei «rischi e pericoli per l'uomo, gli animali e l'ambiente» (5) derivanti da prodotti fitosanitari, la direttiva prevede che «essi non vengano immessi in commercio o utilizzati se non sono stati ufficialmente autorizzati» (6). Questa condizione è stabilita dall'art. 3, n. 1, della direttiva. L'art. 4 della medesima disciplina i presupposti sostanziali. Nell'interesse della libera circolazione dei prodotti fitosanitari l'obiettivo della normativa è quello di riconoscere, in presenza di determinate condizioni, l'autorizzazione concessa da uno Stato membro e le prove effettuate per concedere detta autorizzazione (7). I presupposti per il reciproco riconoscimento sono formulati nell'art. 10 della direttiva, che recita:
«Su domanda del richiedente (...), lo Stato membro in cui viene presentata una richiesta di autorizzazione per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro deve:
- (...)
- qualora siano stati adottati i principi uniformi conformemente all'articolo 23, e qualora il prodotto contenga unicamente sostanze attive indicate nell'allegato I, autorizzare l'immissione in commercio di detto prodotto anche nel suo territorio a meno che determinate condizioni agricole, fitosanitarie o ambientali, comprese quelle climatiche, relative all'impiego del prodotto in parola non siano comparabili nelle regioni considerate (...)».
12 Il Consiglio ha tentato di stabilire i «principi uniformi» ai sensi di questa disposizione, emanando la direttiva 94/43/CE (8), che, però, è stata annullata dalla sentenza relativa alla causa C-303/94, Parlamento/Consiglio (9).
13 Di conseguenza si deve concludere che, da un lato, da un punto di vista puramente formale, si pone la necessità di un'autorizzazione preventiva, ma, dall'altro, i presupposti per il riconoscimento di un'autorizzazione rilasciata in un altro Stato membro non sono ancora stati stabiliti. Certamente valgono le misure transitorie e derogatorie ai sensi dell'art. 8 della direttiva 91/414, le quali però non consentono di rinunciare in linea di principio ad un'autorizzazione. La richiesta di un'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri è pertanto giustificata sia sotto il profilo formale che sostanziale.
14 La Commissione ha rilevato che nel caso di prodotti fitosanitari per uso agricolo non sarebbe applicabile il regio decreto 5 giugno 1975, bensì il regio decreto 28 febbraio 1994. E' compito del Tribunale di rinvio stabilire il diritto nazionale in definitiva applicabile.
15 Per ragioni di completezza è d'uopo segnalare che, nel caso di richiesta di autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato membro, l'art. 10, n. 1, primo trattino, della detta direttiva prevede determinate semplificazioni, sotto forma di riconoscimento di prove e controlli già effettuati.
16 Solo per il caso in cui si appurasse, contro ogni aspettativa, che la controversia principale non riguarda prodotti fitosanitari per uso agricolo, prospetterò la relativa situazione giuridica.
17 A questo proposito si può fare riferimento alla giurisprudenza nelle cause Biologische Producten (10) e Brandsma (11). Nella causa Biologische Producten si trattava di giudicare sul divieto di vendere, immagazzinare o impiegare prodotti disinfettanti che non erano stati autorizzati ai sensi della legge olandese del 1962 in materia di pesticidi. Il prodotto disinfettante la cui importazione aveva portato a una lite giuridica nei Paesi Bassi era stato legittimamente immesso in commercio in Francia.
18 La causa Brandsma riguardava la vendita al dettaglio in un negozio belga di un prodotto antiparassitario, per il quale presso il ministero della Sanità belga non era stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione, ma che recava un numero di autorizzazione ottenuto nei Paesi Bassi.
19 Entrambe le cause sono perciò analoghe a quella del caso di specie su cui si deve giudicare. Le considerazioni formulate dalla Corte in quell'occasione possono quindi valere anche nel presente contesto:
«Secondo una costante giurisprudenza, una normativa come quella di cui trattasi nel caso di specie va considerata misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato poiché è idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri (...)» (12).
20 Il principio generale stabilito dall'art. 30 del Trattato CE trova una limitazione nell'art. 36, secondo il quale le disposizioni degli artt. 30-34 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati, fra l'altro, da motivi «di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali» (13). «Poiché i prodotti biocidi sono utilizzati nella lotta contro gli organismi nocivi per la salute umana o degli animali e contro quelli idonei a danneggiare i prodotti naturali o trasformati, essi contengono necessariamente sostanze pericolose» (14). Anche nel caso di specie, «non viene contestato che la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di tutelare la salute pubblica e che rientri pertanto nella sfera d'applicazione della deroga contemplata dell'art. 36» (15).
21 Spetta agli Stati membri, «in mancanza di una normativa di armonizzazione (...), decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone ed al requisito di una previa autorizzazione all'immissione sul mercato di tali prodotti» (16). Tuttavia - e questo si desume dalle due sentenze citate - gli Stati membri sono tenuti «a contribuire allo snellimento dei controlli nel commercio intracomunitario e a prendere in considerazione le analisi tecniche o chimiche o le prove di laboratorio già effettuate in un altro Stato membro» (17).
22 In prospettiva appare auspicabile che un prodotto, una volta autorizzato, sia da considerarsi omologato in tutta la Comunità. Tuttavia, allo stato attuale del diritto, si deve ammettere, in conclusione, che uno Stato membro, in conformità del diritto comunitario, può chiedere un'autorizzazione per la commercializzazione di prodotti fitosanitari. In tale ambito si deve tener conto delle prove già effettuate nel quadro di procedure di autorizzazione di altri Stati membri. In conclusione, si deve di conseguenza rispondere negativamente alla questione del Tribunale di rinvio se un'ulteriore autorizzazione nazionale sia in contrasto con il diritto comunitario.
C - Conclusione
23 Propongo pertanto di rispondere come segue alla domanda di pronuncia pregiudiziale:
«Le disposizioni di legge di uno Stato membro, le quali richiedano un'autorizzazione propria per prodotti fitosanitari omologati e posti in commercio in un altro Stato membro, sono in via di principio compatibili con il diritto comunitario».
(1) - Sentenza 17 dicembre 1981, causa C-272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV (Racc. pag. 3277, punto 9).
(2) - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1 e segg.).
(3) - Un progetto di direttiva è stato recentemente approvato dal comitato di conciliazione.
(4) - Sentenza 27 giugno 1996, causa C-293/94, Brandsma (Racc. pag. I-3159).
(5) - Quarto `considerando' della direttiva.
(6) - Ottavo `considerando' della direttiva.
(7) - Sedicesimo `considerando' della direttiva.
(8) - Direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/43/CE, che stabilisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 227, pag. 31 e segg.).
(9) - Sentenza 18 giugno 1996, causa C-303/94 (Racc. pag. I-2943).
(10) - Causa 272/80 (citata alla nota 1).
(11) - Causa C-293/94 (citata alla nota 4).
(12) - Causa C-293/94 (citata alla nota 4), punto 5. In questo senso v. anche sentenza 7 novembre 1989, causa 125/88, Nijman (Racc. pag. 3533, punto 12).
(13) - In questo senso v. causa 272/80 (citata alla nota 1), punto 11.
(14) - Causa C-293/94 (citata alla nota 4), punto 11; cfr. anche causa 125/88 (citata alla nota 12), punto 13.
(15) - Causa 272/80 (citata alla nota 1), punto 13.
(16) - Causa C-293/94 (citata alla nota 4), punto 11; cfr. anche causa 125/88 (citata alla nota 12), punto 14.
(17) - Causa C-293/94 (citata alla nota 4), punto 12; cfr. anche causa 272/80 (citata alla nota 1), punto 14.
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