Conclusioni dell avvocato generale
1 L'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha posto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se l'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), debba essere interpretato nel senso che il nome/la ditta di un GEIE possa essere composto, accanto all'aggiunta "gruppo europeo di interesse economico" o "GEIE", da denominazioni di carattere oggettivo anche nel caso in cui una siffatta ditta sia in realtà esclusa, in base alla normativa nazionale, per la costituzione di un gruppo europeo di interesse economico»
2 I fatti che hanno dato origine alla controversia principale possono essere in sintesi così descritti. Un'impresa in via di costituzione ha chiesto di essere iscritta nel registro di commercio presso l'Amtsgericht di Francoforte sul Meno, con la denominazione di «European Information Technology Observatory (GEIE)» (in prosieguo: l' «EITO»). L'Amtsgericht, tuttavia, rifiutava l'iscrizione, in quanto la ditta prescelta non conteneva alcun riferimento ai nomi dei componenti del gruppo. Risulta, infatti, dall'ordinanza di rinvio che la legislazione tedesca, nel dare attuazione al regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (1) (nel prosieguo: il «regolamento»), ha disposto un rinvio alla disciplina nazionale sulla società in nome collettivo (2). Secondo tali disposizioni, la ditta delle società in nome collettivo, e di conseguenza dei GEIE, deve indicare il nome di almeno alcuni partecipanti, con eventuali aggiunte di fantasia o descrittive dell'oggetto dell'impresa; non è ammessa, invece, una denominazione esclusivamente oggettiva, riferita cioè alla natura dell'attività svolta o composta solo da nomi di fantasia (3). Ed è precisamente sulla base di tali disposizioni che è stata negata all'EITO l'iscrizione nei registri di commercio.
L'istante chiedeva la revoca di detta decisione, che veniva però confermata. Tale ultimo provvedimento veniva allora impugnato davanti all'Oberlandesgericht, che ha posto alla Corte il quesito pregiudiziale sopra riferito.
3 Il problema interpretativo di cui è investita la Corte consiste nel valutare se una regolamentazione nazionale quale quella descritta dal giudice di rinvio sia conforme, oppur no, al regolamento comunitario istitutivo del GEIE. Più precisamente, occorre vedere quali siano le prescrizioni dettate dalla disciplina comunitaria in tema di denominazione del GEIE: se essa, cioè, possa limitarsi ad indicare il campo di attività del gruppo, ovvero debba anche farsi menzione del nome dei suoi componenti.
La Commissione ed il governo tedesco propongono di rispondere al quesito nel senso che il diritto nazionale può imporre, all'atto dell'iscrizione di un GEIE, la scelta di una denominazione soggettiva, fermo restando comunque che la suddetta denominazione deve includere l'espressione «gruppo europeo di interesse economico» ovvero la sigla «GEIE».
L'EITO, invece, è di contrario avviso e sostiene la tesi secondo cui la disciplina della ditta del GEIE dovrebbe consentire anche l'uso di denominazioni oggettive, analogamente a quanto avviene per le società di capitali.
4 Dico subito però che le argomentazioni fatte valere dall'EITO nelle sue osservazioni scritte non mi sembrano convincenti. Mi riferisco, anzitutto, all'argomento secondo cui la possibilità di una denominazione meramente descrittiva dell'oggetto dell'impresa dovrebbe essere ammessa sulla base del dato testuale dello stesso art. 5, lett. a). Tale norma, si dice, nel prevedere che l'espressione «gruppo europeo di interesse economico» ovvero la sigla «GEIE» preceda o segua la denominazione del gruppo, aggiunge poi «a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione». Ora, quest'ultimo inciso si giustificherebbe solo ammettendo una denominazione di carattere oggettivo: secondo l'EITO, infatti, una denominazione composta dai nomi dei partecipanti non potrebbe contenere la sigla in questione. Non vedo però il fondamento di una tale tesi. Lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rinvio, ha osservato che la disciplina nazionale in tema di ditta consente senz'altro alla società in nome collettivo di apporre l'aggiunta GEIE, non solo prima (ad esempio: «GEIE Musterman & Co., consulenti finanziari») o dopo (ad esempio: «Musterman & Co., consulenti finanziari, GEIE») la denominazione del gruppo, ma anche di utilizzare la locuzione de qua all'interno della ditta stessa (ad esempio: «Consulenti finanziari GEIE Musterman & Co.», oppure «Musterman & Co. GEIE di consulenza finanziaria») (4).
Neppure merita di essere condivisa la tesi dell'EITO secondo cui l'esigenza di una denominazione personale del gruppo richiederebbe, al fine di salvaguardare la parità di trattamento dei componenti, di inserire nella ditta il nome di tutti i partecipanti. Questa soluzione, sempre secondo l'EITO, sarebbe però difficilmente praticabile in caso di gruppi numerosi, con la conseguenza che, in tale ipotesi, sarebbe scoraggiato il ricorso all'istituto del GEIE e sarebbe così pregiudicata la cooperazione fra imprese, che costituisce invece un obiettivo del regolamento. A me pare, tuttavia, che i timori dell'EITO non siano fondati: la necessità di una denominazione di carattere personale sussiste, nel diritto tedesco come in altri ordinamenti giuridici, con riguardo a diverse figure associative. Eppure ciò non ha impedito lo sviluppo e l'affermazione di quegli schemi negoziali come essenziali strumenti di collaborazione della vita economica.
L'EITO richiama, poi, il documento della Commissione relativo al GEIE, nel quale la Commissione avrebbe chiaramente preso posizione a favore della possibilità di attribuire al GEIE denominazioni descrittive dell'oggetto dell'impresa (5). In proposito, escludo tuttavia che il suddetto documento possa rivestire alcun valore al fine della soluzione del problema che ci occupa. Anzitutto, esso si apre con la precisazione di essere destinato ad uso interno dei servizi della Commissione, senza costituire una presa di posizione ufficiale dell'istituzione; posizione, del resto, che non potrebbe certo essere determinante ai fini dell'interpretazione di un atto di diritto derivato. In ogni caso, la stessa Commissione, nel citato documento, mentre sembra ammettere la possibilità di denominazioni di fantasia, riconosce comunque, sotto un profilo generale, che i membri di un GEIE devono «rispettare i limiti legali che esistono sul piano nazionale e che limitano la libera scelta della denominazione» (6).
Un'ultima considerazione va aggiunta sull'osservazione, formulata sempre dall'EITO, secondo cui circa l'80% dei GEIE sarebbero costituiti con denominazione di carattere oggettivo; sicché l'imposizione di una ditta di diversa composizione creerebbe differenze di trattamento normativo tra i diversi Stati membri e scoraggerebbe lo stabilimento di GEIE in Germania. Al riguardo, mi limito ad osservare che le conseguenze prospettate dall'EITO mi sembrano francamente eccessive: può anche darsi che nella scelta di un paese come sede di un GEIE giochi anche la disciplina nazionale in tema di ditta. Non credo, però, che tale elemento costituisca un fattore di decisivo rilievo. Il problema, semmai, sta nel vedere se il regolamento consenta, oppur no, l'intervento dei legislatori nazionali in sede di disciplina della ditta del GEIE, ed eventualmente con quali limiti. E la risposta a tale interrogativo, per le ragioni che espongo qui di seguito, deve essere a mio avviso affermativa.
5 Il legislatore comunitario, nell'istituire il GEIE come strumento di cooperazione fra imprese comunitarie, ha dettato solo le linee essenziali dell'istituto, lasciando poi agli ordinamenti nazionali la regolamentazione di tutti quegli aspetti che non sono disciplinati dal regolamento. Ciò risulta con chiarezza dal diciassettesimo `considerando', dove è detto che «gli Stati membri sono liberi di applicare o di adottare qualsiasi misura legislativa, regolamentare o amministrativa che non sia in contraddizione con il contenuto e gli obiettivi del presente regolamento». Inoltre, l'art. 2, n. 1, prevede testualmente che «fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall'altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello Stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo» (7). In sostanza, la fattispecie GEIE risulta disciplinata dal concorso di due diverse fonti normative: in primo luogo, il regolamento; in secondo luogo, in via sussidiaria, le disposizioni del diritto interno dello Stato nel quale il gruppo abbia stabilito la sede.
Alla luce di questa preliminare considerazione, possiamo ora valutare il problema che qui rileva, vale a dire quello della denominazione del gruppo. L'unica disposizione pertinente del regolamento è l'art. 5, lett. a): fra gli elementi che devono figurare nel contratto, tale norma include «la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione "gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE", a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione».
Nulla è detto, invece, con riguardo al contenuto della denominazione. Ora, il silenzio del regolamento, sul punto, non mi sembra casuale; esso riflette bensì la precisa scelta del legislatore di rinviare tale aspetto della disciplina del GEIE ai diritti nazionali nel cui ambito territoriale i gruppi stabiliranno la propria sede. E ciò, soprattutto, in considerazione delle delicate conseguenze giuridiche che discendono dalla scelta di una forma di denominazione piuttosto che un'altra e dell'impossibilità di apprestare una disciplina esaustiva della materia in sede di adozione del regolamento. Per questa ragione, la questione relativa alla denominazione del GEIE non è regolata dal diritto comunitario, ma è lasciata agli ordinamenti nazionali. L'unica esigenza posta dal diritto comunitario, e segnatamente dal citato art. 5, lett. a), è che il gruppo sia identificato e contraddistinto nei rapporti con la realtà esterna mediante il richiamo al tipo associativo istituito dal regolamento; richiamo che va operato inserendo nella denominazione l'espressione «gruppo europeo di interesse economico», ovvero la sigla «GEIE». Una volta rispettata tale esigenza, il diritto comunitario è indifferente al contenuto della denominazione. Nel silenzio del regolamento, saranno allora i diritti nazionali a disciplinare questo profilo dell'istituto.
Non vi è pertanto alcun ostacolo nel fatto che il legislatore nazionale sottoponga il GEIE all'applicazione, in via sussidiaria, della normativa interna in tema di società in nome collettivo; con la conseguenza che la denominazione del gruppo, al pari di quelle figure associative, dovrà contenere i nomi dei suoi componenti.
6 In conclusione, non ritengo che dal regolamento si possano trarre elementi atti ad avvalorare la tesi secondo la cui la denominazione del GEIE deve essere regolata secondo la disciplina della società di capitali, e dunque ammettendo anche ditte di fantasia ovvero meramente descrittive dell'oggetto dell'impresa. La disciplina comunitaria è indifferente al contenuto della denominazione, la quale è rimessa agli ordinamenti interni con il solo limite che da essa risulti chiaramente il tipo associativo prescelto, mediante l'aggiunta dell'espressione «gruppo europeo di interesse economico», ovvero della sigla «GEIE».
7 Propongo quindi di rispondere nel seguente modo al quesito posto dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno:
«L'art. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere interpretato nel senso che esso si limita a richiedere che la denominazione del gruppo sia preceduta o seguita dall'espressione "gruppo europeo di interesse economico" ovvero dalla sigla "GEIE", a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione. La norma non detta invece alcuna precisazione quanto al contenuto della denominazione. Spetta dunque al legislatore nazionale stabilire se essa possa essere composta esclusivamente da elementi descrittivi dell'oggetto dell'impresa».
(1) - GU L 199 del 31 luglio 1985, pag. 1.
(2) - Tale rinvio, ovviamente, opera esclusivamente nei limiti di quanto non espressamente regolato dalla disciplina comunitaria o dal decreto nazionale di attuazione.
(3) - Risulta dall'ordinanza di rinvio che le pertinenti disposizioni nazionali sono gli artt. 18, secondo comma, e 19 del codice di commercio. Il governo tedesco, nelle sue osservazioni scritte, ha ricordato che è attualmente in corso una modifica legislativa volta a consentire l'attribuzione di denominazioni oggettive ai GEIE.
(4) - Gli esempi riportati sono tratti direttamente dall'ordinanza di rinvio.
(5) - V. «GEIE, l'émergence d'une nouvelle coopération européenne, bilan de trois années d'expérience», Bruxelles-Luxembourg, 1993, pag. 51.
(6) - V. documento citato alla nota precedente, pag. 51. Traduzione mia.
(7) - E' poi previsto espressamente che il diritto nazionale intervenga per regolare importanti questioni quali, ad esempio, quelle relative alla scelta se attribuire, oppur no, personalità giuridica al gruppo (art. 1, n. 3); quella di limitare a 20 il numero dei partecipanti (art. 4, n. 3), ovvero di «escludere o (...) limitare, per ragioni di pubblico interesse, la partecipazione di talune categorie di persone fisiche, di società o di altri enti giuridici a qualsiasi gruppo» (art. 4, n. 4); quella riguardante la possibilità che una persona giuridica eserciti la funzione di amministratore (art. 19, n. 2); la liquidazione del gruppo e la chiusura della liquidazione (art. 35, n. 2), nonché la disciplina dell'insolvenza e la cessazione dei pagamenti (art. 36); il divieto di esercitare un'attività contraria all'interesse pubblico (art. 38). D'altra parte, il legislatore comunitario era ben consapevole del fatto che l'istituto del GEIE non è soggetto ad una regolamentazione del tutto uniforme nel territorio della Comunità: basti citare l'art. 14, n. 1, il quale prevede l'ipotesi in cui il trasferimento della sede comporti, appunto, «un cambiamento della legge applicabile».
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