Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
I - Il contesto delle questioni
1 Nella presente causa lo Højesteret (commissione per le impugnazioni) ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati richiesti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (1), attualmente abrogato, e all'efficacia giuridica di una decisione adottata dalla Commissione dopo che è stato adito il comitato del codice doganale.
2 Si tratta in sostanza della questione se un'impresa, che ha dichiarato in maniera erronea merci all'importazione ed ha così beneficiato di una franchigia doganale, debba pagare a posteriori il dazio doganale normale, mentre, se avesse correttamente dichiarato le merci, avrebbe ugualmente beneficiato di una franchigia doganale e i due contingenti erano esauriti dopo la scoperta dell'errore.
3 La disposizione dell'art. 2, n. 1, di cui è causa nella presente fattispecie, così recita:
«Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di recupero dei dazi non riscossi.
(...)».
II - Il procedimento dinanzi al giudice nazionale
4 Secondo quanto indicato dal giudice nazionale, i fatti della controversia a qua sono i seguenti. La Sportgoods A/S (in prosieguo: la «convenuta») ha importato scarpe da football dalla Tailandia per un certo numero di anni. Nel corso del periodo tra il 1_ marzo 1990 e il 20 gennaio 1992, cinque partite di scarpe importate dalla Tailandia sono state classificate per errore, nelle dichiarazioni in dogana, nella voce 6403 19 00 della nomenclatura combinata. Questa risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (2), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (3), dal regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472 (4), nonché dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (5). Questa voce doganale riguarda le calzature per lo sport con tomaie di cuoio naturale (6). Ora, dato che le calzature avevano una tomaia in cuoio sintetico, esse avrebbero dovuto essere classificate nella voce 6402 19 00 (7): «calzature per lo sport con tomaie di materia plastica» (8). La dichiarazione erronea trova la sua origine in un errore commesso dallo spedizioniere che agiva per conto della convenuta.
5 Alla data delle importazioni controverse e in applicazione delle norme comunitarie in materia di preferenze tariffarie a beneficio dei paesi in via di sviluppo, contingenti tariffari a dazio zero erano aperti alle merci comprese nelle due suddette voci doganali e originarie della Tailandia. Di conseguenza, non vi è stato né recupero né versamento di dazi doganali in occasione delle importazioni. In caso di indicazione corretta della voce doganale, nemmeno sarebbe stato esigibile alcun dazio doganale.
6 La franchigia doganale ha cessato di essere applicata rispettivamente il 3 e il 27 marzo 1992 - successivamente all'importazione delle cinque partite di calzature per lo sport di cui trattasi - per quanto riguarda le due voci doganali, dato che i limiti massimi di importazione erano stati raggiunti per le due voci (9).
7 Alla fine del 1992, l'errore riguardante le cinque dichiarazioni è stato scoperto nell'ambito di una visita di controllo effettuata dall'amministrazione fiscale. L'amministrazione ha quindi richiesto il pagamento a posteriori dei dazi doganali calcolati sulle cinque partite. L'autorità amministrativa competente in materia di ricorsi ha confermato questa decisione con la motivazione che, nel momento in cui doveva essere effettuata la regolarizzazione, l'ammissione al trattamento tariffario preferenziale per i prodotti originari della Tailandia era stata interrotta, poiché il limite massimo di importazione fissato era stato raggiunto e i dazi doganali dovevano quindi essere ripristinati.
8 La convenuta ha quindi portato la causa dinanzi all'Østre Landsret che ha sospeso la fase scritta del procedimento per sottoporre alla Commissione delle Comunità europee una domanda con cui l'invitava a statuire sulla questione se il ripristino dei dazi all'importazione fosse giustificato nelle circostanze sopra descritte. Un gruppo di periti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è quindi riunito nell'ambito del comitato del codice doganale - sezione della regolamentazione doganale generale - al fine di esaminare tale caso. La Commissione ha infine deciso che lo sgravio dai dazi all'importazione di cui trattasi non era giustificata.
9 Nella sua sentenza, l'Østre Landsret ha tuttavia concluso che il recupero era privo di fondamento giuridico. La causa è pervenuta alla commissione dei rimedi giuridici, costituita presso lo Højesteret, in seguito all'appello interposto dal ministro delle Finanze danese.
10 Dato che gli effetti giuridici della decisione della Commissione sono controversi e non è accertato se un recupero a titolo del regolamento n. 1697/79 sia possibile, la commissione per le impugnazioni ha alla fine sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU 1979, L 197, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che la facoltà di effettuare il recupero si riferisce unicamente ai casi nei quali è sorta una differenza relativa all'importo dei dazi, ma non a errate dichiarazioni di voci doganali, le quali non hanno avuto alcuna influenza sul detto importo.
2) Se i termini "(...) legalmente dovuti (...)" di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79 debbano interpretarsi nel senso che
- le circostanze di fatto e di diritto decisive per stabilire se sussista un importo dovuto sono quelle esistenti al momento in cui le autorità competenti ricevono una dichiarazione contenente una voce doganale errata,
o nel senso che
- le circostanze di fatto e di diritto decisive per stabilire se sussista un importo dovuto sono quelle esistenti al momento in cui le autorità competenti accertano che una dichiarazione contiene una voce doganale errata.
3) a) Quale sia l'efficacia giuridica di una decisione della Commissione europea, previa consultazione del comitato del codice doganale e diretta ad uno Stato membro a seguito di una domanda da questo presentata al detto comitato, per far stabilire in quale misura, in determinate circostanze, sia giustificato concedere uno sgravio dai dazi all'importazione, e nella quale la Commissione e il comitato dichiarino che non è giustificato concedere lo sgravio dai dazi all'importazione cui faceva riferimento la domanda dello Stato membro diretta al comitato.
b) Se sia compatibile con gli effetti giuridici descritti nella soluzione della questione 3 a) il fatto che un organo giurisdizionale dello Stato membro considerato dichiari con sentenza che non sussisteva il necessario fondamento giuridico per il recupero dei dazi all'importazione».
B - Parere
I - Sulle questioni 1 e 2
11 Con tali questioni, il giudice nazionale intende accertare se il regolamento n. 1697/79, che disciplina il recupero dei dazi all'importazione che non sono stati ancora riscossi, si applichi al caso di specie, di modo che occorra procedere al recupero. L'art. 1 di questo regolamento stabilisce le condizioni in cui «dazi all'importazione o dazi all'esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti» per merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento possano essere recuperati. L'art. 2 disciplina il recupero. In base a questo articolo, i dazi all'importazione «legalmente dovuti» che non sono stati richiesti al debitore possono essere recuperati. Deve trattarsi di merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare tali dazi. Nel caso di specie, sorge tuttavia la questione se ci si trovi effettivamente di fronte a dazi all'importazione che avrebbero dovuto essere pagati e che non sono stati richiesti.
12 Secondo la convenuta, essa non era assolutamente tenuta a pagare dazi all'importazione, dato che, anche se la dichiarazione fosse stata corretta, essa avrebbe incontestabilmente beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali (per le calzature con tomaia di plastica). Il ministro delle Finanze perviene ad un'altra conclusione, poiché include nella sua analisi la situazione al momento del controllo fiscale. A quel momento, non vi era più alcuna franchigia doganale, sia per le calzature con tomaia di cuoio sia per le calzature con tomaia di materia plastica, dato che il contingente era esaurito in entrambi i casi.
13 Ci si può certo chiedere se la situazione successiva possa essere presa in considerazione per valutare la legittimità del recupero. Per poter risolvere tale questione, occorre chiedersi anzitutto quali siano i dazi all'importazione «legalmente dovuti» ai sensi dell'art. 2, n. 1.
14 Secondo la convenuta, si tratta di dazi all'importazione dovuti al momento della dichiarazione in dogana. Se si considera il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (10), dall'art. 3, lett. a), di quest'ultimo risulta che il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'importazione corrisponde al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica o qualsiasi altro atto avente, secondo le disposizioni in vigore, gli stessi effetti giuridici della predetta accettazione. E' quindi il momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana che è determinante per l'obbligazione doganale e non una data successiva, quale quella di un controllo successivo. Quello che è decisivo, è il fatto che il debitore avrebbe dovuto pagare al momento dell'importazione. I dazi all'importazione legalmente dovuti sono quindi i dazi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
15 Ciò risulta anche dalla giurisprudenza della Corte ed in particolare dalla sentenza Pascoal & Filhos (11). Si trattava di importazioni di merluzzo in Portogallo. Poiché le importazioni erano munite di un certificato di origine che indicava la Groenlandia come luogo di origine della merce, in un primo momento non è stato pagato alcun dazio doganale. Poiché le autorità dello Stato di esportazione hanno tuttavia comunicato che questo certificato non era valido, la Corte ha dichiarato che un recupero dei dazi doganali era possibile (12). La Corte è partita dall'idea che un'obbligazione doganale sorge nel momento in cui avviene l'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce. Essa si basa al riguardo sulla direttiva 79/623/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di obbligazione doganale (13), e in particolare sull'art. 3, lett. a), di quest'ultima (14).
16 La convenuta trae un elemento supplementare a favore di quest'interpretazione della nozione di «dazi all'importazione legalmente dovuti» dal regolamento (CEE) della Commissione 28 ottobre 1983, n. 3040, che fissa talune disposizioni d'applicazione degli artt. 2 e 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (15). L'art. 1, n. 1, di questo regolamento prevede:
«Per importo legalmente percepibile, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si intende l'importo dei dazi all'importazione che in applicazione della normativa in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica - ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo - avrebbe dovuto essere riscosso per le merci considerate, qualora tutti gli elementi e i documenti necessari per l'applicazione di tale normativa fossero stati correttamente dichiarati e presentati e qualora fossero stati effettivamente presi in considerazione dalle autorità competenti per il calcolo dei dazi medesimi».
17 Al riguardo occorre precisare che il regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (16), non è direttamente applicabile al caso di specie. Esso non disciplina il recupero di dazi che non sono stati richiesti, ma il rimborso o lo sgravio da dazi. Le condizioni di ciò sono, ai sensi dell'art. 2, n. 1, che l'importo preso in considerazione di questi dazi si riferisca a merci per le quali non sia sorto alcun debito doganale o per le quali il debito doganale si sia estinto in modo diverso dal versamento dell'importo o dalla prescrizione o che l'importo preso in considerazione di questi dazi sia superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile. Non si tratta quindi di ipotesi in cui il debitore debba versare un arretrato, ma di ipotesi in cui dazi già versati vengono rimborsati o in cui si ottiene lo sgravio da un obbligo di pagamento preesistente. D'altra parte, non si vede perché occorra prendere in considerazione per gli importi legalmente dovuti una data diversa da quella prevista dal regolamento n. 1697/79. Entrambi i regolamenti riguardano questioni collegate all'obbligazione doganale. Poco importa al riguardo che si parli in un caso (il regolamento n. 1697/79) di dazi «legalmente dovuti» e nell'altro (il regolamento n. 1430/79) di dazi «legalmente percepibili». Infatti, si può legalmente percepire solo ciò che è legalmente dovuto.
18 Per tale motivo - anche se il regolamento n. 1430/79 non si applica al caso di specie di un eventuale recupero - si può comunque trarre dal regolamento di applicazione di quest'ultimo (n. 3040/83) un elemento utile per l'interpretazione della nozione di «dazi all'importazione o dazi all'esportazione legalmente dovuti». Si tratta di conseguenza dei dazi all'importazione che dovevano essere versati in forza della normativa vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci.
19 Il ministro delle Finanze è di diverso parere. Come ho già indicato, occorre tenere conto a suo parere di tutti gli elementi intervenuti fino al momento della regolarizzazione. Egli fa presente al riguardo che la prima valutazione delle autorità competenti si basa esclusivamente sulle informazioni fornite dall'importatore e sul controllo generale della dichiarazione. Solo le circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della dichiarazione possono quindi essere incluse nella valutazione. Poiché però un'informazione erronea ha un'incidenza economica rilevante, un recupero deve essere possibile.
20 Certo, questo è inconfutabile dal punto di vista dei principi. Occorre certamente tenere conto del fatto che la possibilità del recupero è stata introdotta poiché la prima valutazione delle autorità competenti si basa esclusivamente sulla dichiarazione dell'importatore. Se successivamente risulta che le informazioni fornite sono inesatte, deve essere possibile recuperare quanto eventualmente riscosso in meno. Ciò risulta del resto dal preambolo del regolamento n. 1697/79. Vi è indicato che i dazi riscossi possono risultare inferiori a quelli che erano legalmente dovuti o, in particolare, in seguito ad un errore di calcolo da parte delle autorità competenti, o in seguito alla presa in considerazione da parte di queste ultime di elementi di tassazione inesatti o incompleti, soprattutto per quanto riguarda la specie, la quantità, il valore, l'origine o la destinazione della merce considerata. Dal preambolo risulta poi:
«che tenuto conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in vigore nella Comunità, la loro insufficiente riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull'economia comunitaria; che pertanto è opportuno permettere alle autorità competenti di procedere al recupero a posteriori dei dazi che restano esigibili qualora esse constatino un tale errore» (17).
21 Tuttavia, il solo elemento da prendere in considerazione a tal riguardo è anche quello di accertare se le informazioni fornite all'atto della dichiarazione - riferite al momento della dichiarazione - fossero esatte o meno. Da quanto precede non risulta che i cambiamenti eventualmente intervenuti nel frattempo debbano anche essere presi in considerazione, ma, per contro, che occorre tenere conto degli errori relativi alle informazioni iniziali che sono stati costatati nel frattempo.
22 Questo è illustrato anche dall'esempio seguente. Un importatore importa un prodotto in franchigia da dazi doganali a causa di una dichiarazione erronea, benché non esista alcuna franchigia per tale prodotto. L'errore viene scoperto successivamente dalle autorità doganali. Ora, al momento della scoperta, è entrato in vigore proprio per questo prodotto un regime di preferenza tariffaria comportante una franchigia dai dazi doganali. In tal caso, non si rinuncerebbe certamente al recupero per il semplice motivo che il prodotto può nel frattempo essere importato in franchigia. Può succedere che esso sia stato importato in una data precedente, in cui non esisteva alcuna franchigia doganale. Anche in tal caso, ci si riferirebbe al regime vigente a quella data. Il caso inverso, cioè quello di specie, non può essere trattato differentemente. In questo caso, occorre quindi anche prendere come riferimento la data in cui la merce è stata importata sul mercato.
23 Non si può ammettere poi il rinvio del ministero delle Finanze all'art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (18) che prevede che siano prese in considerazione circostanze ulteriori. Occorre precisare innanzi tutto che questo regolamento ha in parte sostituito il regolamento considerato nella fattispecie e non si applica quindi alla presente causa (19). In secondo luogo, la disposizione dell'art. 220, n. 1, non contiene alcun elemento che induce a prendere in considerazione circostanze ulteriori. Quest'articolo disciplina l'ipotesi in cui un importo non è stato preso in considerazione e stabilisce:
«Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all'articolo 219».
Risulta piuttosto dall'art. 201, n. 2, del codice doganale che anche in questo contesto il momento della nascita dell'obbligazione doganale è quello dell'accettazione della dichiarazione delle merci.
24 Di conseguenza, da ciò si può concludere che le sole disposizioni del regolamento n. 1697/79 non consentono di stabilire che occorra procedere al recupero nella fattispecie. Alla data di riferimento, cioè all'atto dell'accettazione della dichiarazione formalmente regolare ma sostanzialmente erronea, esisteva incontestabilmente per il prodotto controverso una franchigia doganale nell'ambito del contingente tariffario della voce 6402 («scarpe con tomaia di materia plastica»), che non era ancora esaurito. In considerazione della franchigia doganale che esisteva a tale data, nessuna obbligazione doganale poteva nascere. Per tale motivo, un'obbligazione doganale non può nemmeno essere recuperata.
25 Secondo la Commissione un'obbligazione doganale più elevata è tuttavia nata fin dal momento della dichiarazione. Essa condivide la tesi secondo cui il momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è determinante per la nascita dell'obbligazione doganale. La Commissione non contesta nemmeno il fatto che questo momento sia determinante per l'eventuale applicazione di una preferenza tariffaria. A suo parere, la franchigia doganale richiesta non poteva tuttavia essere legalmente concessa per le merci effettivamente importate, cioè calzature per lo sport con tomaia in cuoio sintetico. Una tale franchigia poteva essere concessa solo per calzature per lo sport con tomaia di cuoio naturale. Basandosi su quest'analisi formale, essa ritiene che un'obbligazione doganale sia sorta.
26 Non si può tuttavia condividere una tale analisi. Infatti, essa consiste nell'operare una distinzione tra la dichiarazione della merce e la concessione di una preferenza tariffaria. Ora, il recupero dipende dall'accertare quello che avrebbe dovuto essere pagato al momento dell'accettazione della dichiarazione se fossero state fornite informazioni esatte. Nel caso di specie, nessun dazio avrebbe dovuto essere pagato. Non ci si può chiedere - come fa la Commissione - se la franchigia doganale avrebbe dovuto essere concessa nel caso di una dichiarazione erronea. Bisogna invece chiedersi quale sarebbe stata la situazione se l'importatore o l'impresa di trasporti avesse correttamente dichiarato la merce. Normalmente, non si potrebbe certo concedere a calzature con tomaia di cuoio sintetico la franchigia doganale che si applica alle calzature con tomaia di cuoio naturale. Ma, se le calzature fossero state correttamente dichiarate come calzature con tomaia di materia plastica, la franchigia che si applica a queste calzature sarebbe stata anch'essa concessa. Occorre ancora una volta far riferimento al regolamento n. 3040/83 che può essere fatto valere nella fattispecie, come ho già indicato, per quanto riguarda la determinazione della data di riferimento. Dall'art. 1 di quest'ultimo risulta che i dazi sono disciplinati dalla normativa, «ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo», vigente alla data di accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica.
27 Per questo motivo, la sentenza Wünsche (20), menzionata dalla Commissione, si porrebbe anch'essa a favore della tesi contraria a quella della Commissione. Tale sentenza riguardava misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi. In virtù di queste misure, un'immissione in libera pratica che superava i quantitativi stabiliti era assoggettata alla riscossione di un importo supplementare. Nella causa a qua, funghi selvatici erano stati importati con certificati relativi a funghi selvatici, benché nessun importo supplementare fosse stato riscosso. Alcune perizie hanno tuttavia dimostrato successivamente che non si trattava di funghi selvatici, ma di funghi coltivati. Benché l'importatore abbia successivamente presentato i certificati relativi ai funghi coltivati, l'importo supplementare è stato tuttavia recuperato. La Corte ha dichiarato che quest'importo supplementare doveva anch'esso essere riscosso nel caso in cui conserve di funghi fossero state immesse in libera pratica nella Comunità e, dopo quest'immissione in libera pratica, fosse stato costatato che esse non erano accompagnate da un certificato d'importazione valido.
28 Questa causa non è necessariamente comparabile alla presente fattispecie. Risulta tuttavia dalla sentenza Wünsche che è determinante la data della dichiarazione. Dato che non vi era alcun certificato valido a tale data, si era potuto procedere al recupero. Nella causa di cui ci occupiamo oggi, la franchigia doganale esisteva tuttavia fin dal momento della dichiarazione, benché nessun dazio doganale fosse stato dovuto. La presentazione successiva di un certificato non era necessaria nella fattispecie per beneficiare della franchigia.
29 Ciò non cambia dunque nulla al fatto che nessuna obbligazione doganale è sorta se ci si riferisce alla data dell'accettazione della dichiarazione. La Commissione stessa non contesta il fatto che occorra riferirsi a tale data. Non è necessario esaminare la seconda questione sollevata dalla Commissione, intesa ad accertare se eventualmente occorra non recuperare il dazio o concedere lo sgravio da quest'ultimo, dato che non si può partire dall'idea che una tale obbligazione doganale sia sorta.
30 Si può eventualmente pervenire ad un altro risultato poiché i limiti massimi tariffari fissati nella fattispecie erano stati raggiunti al momento del controllo fiscale, cioè quando l'errore commesso nella dichiarazione è stato scoperto. Pertanto, il ministero delle Finanze in particolare sostiene che l'interpretazione del regolamento n. 1697/79 è troppo restrittiva se tiene unicamente conto del fatto che un'indicazione inesatta all'atto della dichiarazione in dogana abbia avuto o meno ripercussioni sull'importo dei dazi da recuperare. Esso fa riferimento inoltre alla decisione della Commissione relativa allo sgravio dal debito doganale, in base alla quale le voci tariffarie hanno fini differenti e una portata diversa da un punto di vista commerciale e non sono quindi interscambiabili.
31 Infine, esso sostiene che dal regolamento n. 3040/83 deriva anche che, quando esistono contingenti tariffari, non ci si può riferire unicamente alla data di accettazione della dichiarazione. Infatti, a suo parere, dall'art. 1, n. 2, di questo regolamento risulta che una franchigia doganale può essere concessa - anche se questa franchigia esisteva alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica della merce - solo se i limiti previsti per l'immissione in libera pratica delle merci considerate nella Comunità non sono stati raggiunti.
32 La convenuta sostiene anche che, per interpretare il regolamento n. 1697/79, occorre tenere conto della questione se esista un regime di preferenze tariffarie. Essa fa riferimento a tal riguardo all'obiettivo di questo regime che è, nel caso di una preferenza tariffaria concessa ai paesi in via di sviluppo, quale quella della fattispecie, di contribuire allo sviluppo di questi paesi. E' quindi del tutto essenziale garantire la possibilità materiale di concessione di tali preferenze tariffarie.
33 Il ministero delle Finanze richiama inoltre l'attenzione su un altro elemento collegato alla concessione di preferenze tariffarie. A suo parere, se, nonostante l'esaurimento del contingente tariffario, nessun dazio doganale venisse recuperato, la Comunità subirebbe un danno economico.
34 Occorre trattare innanzi tutto quest'ultimo argomento. Come risulta dal preambolo del regolamento n. 1697/79, i recuperi sono in particolare giustificati poiché un'insufficienza di riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull'economia comunitaria. Occorre tener conto al riguardo della doppia funzione dei dazi doganali. Da un lato, essi hanno la funzione di protezione per l'economia comunitaria, dall'altro, essi costituiscono entrate per la Comunità. Si rinuncia in parte a queste entrate quando franchigie doganali sono istituite a favore dei paesi in via di sviluppo. Quando un contingente fissato viene superato, vi può essere una perdita supplementare di entrate doganali.
35 Nella presente fattispecie, ci si può tuttavia chiedere se le informazioni erronee fornite all'atto della dichiarazione si siano effettivamente tradotte in una perdita di entrate doganali. Se ci si riferisce alla data dell'accettazione della dichiarazione, l'obbligazione doganale è nulla in entrambi i casi, come ho già indicato. Di conseguenza, se si considera unicamente l'importo che avrebbe dovuto essere pagato, non vi è alcun danno economico.
36 Si può eventualmente pervenire ad un altro risultato se ci si pone dal punto di vista dei dazi doganali ai quali la Comunità rinuncia. Ciò dipende dall'importo del dazio all'aliquota normale. Se il dazio normale che si applica alle merci effettivamente esentate dai dazi doganali è inferiore a quello che si applica a quelle erroneamente inserite in tale contingente, la Comunità potrebbe aver subito una perdita poiché ha rinunciato ad un importo di dazi doganali superiore a quello che era previsto. Il riferimento all'importo dei dazi doganali al quale si è rinunciato non pone alcun problema nel caso di un contingente tariffario unico. Ma se, come nella fattispecie, si tratta di due contingenti tariffari che coesistono e che prevedono entrambi una franchigia totale, non si vede come l'importo da pagare a posteriori potrebbe essere fissato. Se ci si basa sulle disposizioni del regolamento n. 1697/79, che si riferiscono, come ho indicato, al momento dell'accettazione della dichiarazione, la conclusione alla quale si perviene è che un dazio nullo era richiesto in entrambi i casi. La riscossione o il recupero della differenza d'importo tra i due dazi non sono previsti nel regolamento n. 1697/79. Esso riguarda solo gli importi dovuti ma non riscossi.
37 Se - come propone il ministro delle Finanze - si rifiutasse totalmente la franchigia conformemente alle disposizioni del regolamento n. 3040/83, la Comunità potrebbe in taluni casi incassare dazi doganali superiori a quelli ai quali ha diritto. Ci si può porre la questione se ciò costituisca un obiettivo perseguito dal regolamento n. 3040/83. Certo, questo regolamento non è direttamente applicabile nella fattispecie; esso potrebbe tuttavia essere utile per analizzare il recupero quando esiste una preferenza tariffaria. Tuttavia, questo regolamento si basa anch'esso sull'ipotesi di una preferenza tariffaria unica e non sull'ipotesi della fattispecie, nell'ambito della quale una preferenza tariffaria sarebbe anche esistita in caso di dichiarazione corretta. Nel primo caso, la concessione dello sgravio da un debito doganale dopo il ripristino del dazio normale si tradurrebbe innegabilmente in una perdita per la Comunità, che potrebbe facilmente essere quantificata. E' quanto il rifiuto di una franchigia doganale «a posteriori» mira a prevenire.
38 Occorre rilevare inoltre che il regolamento n. 3040/83 riguarda la questione se una posizione già esistente alla quale si ha diritto - l'esenzione da un dazio da riscuotere - possa ancora essere concessa quando il contingente è esaurito. Tuttavia, nel caso di specie, la franchigia dai dazi doganali è in realtà già stata concessa. In tale caso, ci si può chiedere se il debitore possa essere escluso da un contingente unicamente per colmare la differenza tra i dazi non pagati, cosa che avrebbe come conseguenza che egli non potrebbe più successivamente essere ammesso a prendere parte al contingente al quale ha in effetti diritto. Il debitore dovrebbe allora - come ho indicato - pagare la totalità del dazio doganale e la Comunità riscuoterebbe dazi più rilevanti di quelli ai quali ha diritto. La sola ipotesi in cui ciò non avverrebbe sarebbe quella in cui entrambi i contingenti verrebbero completamente riadattati. Tuttavia, se si esamina il regolamento n. 3040/83, si constata che i contingenti tariffari non sono in particolare riadattati a posteriori, ma al contrario ampliati. Ciò risulta dall'art. 1, n. 2, terzo comma, in virtù del quale in caso di errore commesso dalle autorità competenti lo sgravio dal dazio doganale viene concesso anche se il contingente è stato nel frattempo esaurito.
39 Il fatto che si perviene in tal modo ad un ampliamento del contingente tariffario deriva dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3896, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (21), che ha instaurato le preferenze tariffarie controverse nella fattispecie. Queste ultime sono state prorogate dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3831, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (22), nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1991, n. 3587, che proroga nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (23). Pertanto, dal venticinquesimo `considerando' del regolamento n. 3896/89 che corrisponde al trentesimo `considerando' del regolamento n. 3831/90 risulta che, in considerazione della normativa relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento n. 1430/79 e il regolamento n. 3040/83, è opportuno prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito degli importi fissati a dazio zero e degli altri limiti tariffari preferenziali aperti secondo i termini del presente regolamento. Al fine di evitare che queste regolarizzazioni comportino superamenti troppo rilevanti dei limiti massimi tariffari, si fa presente che occorre prevedere che la Commissione non effettui più imputazioni. Ne deriva che le regolarizzazioni operate possono comportare un superamento di limiti massimi, il che comporta che i vari contingenti non saranno riaperti neanche in caso di sgravio da un debito doganale. Ne deriva anche che un tale superamento dei limiti massimi deve essere evitato nella misura del possibile, ma che è ammesso in taluni casi. Occorre ricordare in tale contesto che la Comunità ha subito un danno economico in tali casi. Anche in questi casi - che non sono comparabili con il caso di specie - quest'inconveniente è tollerato.
40 In base alle considerazioni che precedono non sembra giustificato esaminare la franchigia dai dazi doganali già concessa alla convenuta unicamente per porre riparo ad una perdita eventualmente subita a causa della differenza tra i dazi non incassati. Occorre precisare al riguardo che essa aveva già diritto alla franchigia doganale al momento della dichiarazione.
41 Occorre distinguere quest'ipotesi da quella in cui l'importatore dichiara per errore le merci importate in una voce per la quale una franchigia viene concessa, mentre avrebbe dovuto pagare un dazio doganale all'aliquota normale se la dichiarazione fosse stata esatta. In tal caso, occorre procedere al recupero di un importo pari alla differenza tra il dazio effettivamente versato (nella fattispecie zero) e il dazio da versare in conformità alla normativa. Il problema causato dall'esistenza di due contingenti tariffari, come nella fattispecie, non si pone in tale caso.
42 Occorre tuttavia procedere anche al recupero quando, come nella fattispecie, vi sono due contingenti preferenziali ai quali sono tuttavia applicabili due franchigie di importo diverso e quando le merci sono classificate per errore nella categoria alla quale si applica la franchigia più elevata. Anche in tale caso, l'importo da recuperare può essere determinato; esso corrisponde alla differenza tra il dazio effettivamente versato e il dazio - più elevato - che avrebbe dovuto essere versato.
43 Occorre verificare infine se lo spirito e la finalità delle preferenze tariffarie impongano di procedere al recupero. La franchigia si applicava sia alle calzature per lo sport con tomaia in cuoio sia alle calzature con tomaia di materia plastica. A causa della falsa dichiarazione, calzature per lo sport con tomaia di cuoio sintetico sono state tuttavia importate nell'ambito del contingente riservato alle calzature per lo sport con tomaia di cuoio naturale. Ci si può chiedere se ciò non sia incompatibile con lo spirito e la finalità delle due preferenze concesse.
44 Le parti nella causa a qua hanno preso in considerazione tali questioni solo nel contesto dell'esame delle ripercussioni del fatto di procedere o meno al recupero per quanto riguarda il rispetto dei quantitativi preferenziali.
45 Pertanto la convenuta sostiene che l'obiettivo del regime delle preferenze tariffarie concesse ai paesi in via di sviluppo è di contribuire allo sviluppo di questi paesi. E' quindi del tutto essenziale che queste preferenze tariffarie possano materialmente essere concesse. Se si procedesse nel caso di specie al recupero ciò avrebbe come conseguenza che s'importerebbero meno calzature da football con tomaia di cuoio e quindi il limite massimo fissato per questo prodotto non sarebbe raggiunto.
46 Il ministero delle Finanze fa presente per contro che la fissazione di un tale dazio preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo è il risultato di lunghi negoziati. Il carattere più o meno elevato del limite massimo tariffario fissato in tale ambito non dipende affatto dal caso. Il diritto comunitario deve essere interpretato ed applicato in maniera che non si possa importare alla tariffa preferenziale più merci del quantitativo che ha costituito in particolare oggetto di un accordo e che è stato determinato nei regolamenti pertinenti. Se si rinunciasse tuttavia a recuperare il dazio doganale nel caso di specie, ciò avrebbe come conseguenza l'importazione, alla tariffa preferenziale, di un quantitativo di calzature da football con tomaia di materia plastica più rilevante di quella che era prevista nel regolamento.
47 Per quanto riguarda gli argomenti del ministero delle Finanze, occorre ricordare innanzi tutto che, come ho già indicato, un aumento del dazio preferenziale o del limite massimo d'importazione è del tutto ammesso in taluni casi. Occorre osservare in via preliminare che gli argomenti delle parti si riferiscono esclusivamente a uno dei due limiti massimi d'importazione, diverso per ciascuna parte. Ora, la questione posta nella fattispecie riguarda in particolare se, in caso di rispetto dei due limiti massimi tariffari e dei loro rispettivi obiettivi, un'importazione di calzature da football con tomaia in cuoio sintetico nell'ambito del contingente delle calzature per lo sport con tomaia in cuoio naturale possa essere accettata.
48 Dal preambolo del regolamento n. 3896/89 (24) risulta in particolare che si ricorre alle preferenze tariffarie generalizzate per migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze (25). Al fine di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti. L'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi (26). Ne deriva che le preferenze tariffarie vengono concesse in modo tale che i diversi paesi possono profittarne nella maggiore misura possibile. Ora, se si esamina il limite tariffario fissato per la Tailandia, si constata che quello che si applica alle calzature con tomaia di cuoio è sensibilmente più elevato di quello che è stato concesso per le calzature con tomaia di materia plastica (27).
49 Il ministero delle Finanze fa riferimento al riguardo alla decisione della Commissione relativa alla questione se uno sgravio dal debito doganale sia possibile nella fattispecie. Nell'ambito di questa decisione, la Commissione ha constatato che l'obiettivo economico dei due contingenti tariffari era diverso, benché essi non fossero interscambiabili. Lo sgravio dal debito doganale non poteva quindi essere concesso.
50 A questo occorre tuttavia rispondere che la Commissione - come essa stessa sostiene -, nell'adottare questa decisione, è partita dall'idea che la questione dello sgravio da un debito doganale si poneva solo qualora un tale debito esistesse. Essa ha quindi unicamente preso posizione sulla questione se potesse essere concesso lo sgravio da un debito doganale già sorto. In un tal caso, il regolamento n. 3040/83, che contiene una disciplina precisa della questione dello sgravio da un debito doganale già sorto quando esiste un contingente tariffario, trova diretta applicazione. Su tale base la franchigia doganale può essere rifiutata al debitore. Tuttavia, nel caso di specie, non è sorto alcun debito doganale, come ho già indicato.
51 Certo, come ha fatto presente il ministero delle Finanze, la rinuncia al recupero comporta che si importeranno più calzature con tomaia di materia plastica di quanto previsto e meno calzature con tomaia di cuoio. (Dal fascicolo non risulta che il contingente relativo alle calzature con tomaia di cuoio sia stato riaperto e che nuove importazioni in franchigia siano state autorizzate). Per tale motivo, il contingente delle calzature con tomaia di cuoio non sarebbe affatto esaurito, mentre il contingente delle calzature con tomaia di materia plastica sarebbe stato superato. Anche se non si fosse rispettata nella fattispecie l'intenzione di consegnare un certo numero di calzature di cuoio, la differenza tra i due contingenti è così irrilevante che non si potrebbe ritenere che la Tailandia abbia subito un danno. I contingenti riguardavano lo stesso tipo di prodotti [in entrambi i casi, si tratta di calzature (per lo sport), solo il materiale è parzialmente diverso]; i contingenti scadevano praticamente nello stesso momento e inoltre la stessa franchigia, cioè una franchigia totale, è stata concessa nei due casi. Anche se la Tailandia avesse subito un danno, esso sarebbe verosimilmente così irrilevante, per questi motivi, che non sarebbe necessario procedere ad una nuova ripartizione dei contingenti.
52 Nemmeno la Comunità dal canto suo subirebbe un danno se non si effettuasse un recupero e se non si riaprissero i contingenti. La perdita in termini di entrate doganali che potrebbe derivare dalla differenza tra i dazi ai quali si rinuncerebbe nel caso di questi due contingenti non giustifica, per la sua rilevanza, una nuova ripartizione dei contingenti.
53 Per quanto riguarda le altre considerazioni, occorre anche tenere conto dei principi di equità e di proporzionalità. Infatti, il solo che subisce un danno è il fornitore di calzature di cuoio che non ha potuto essere ammesso nel contingente a causa della rinuncia alla riassegnazione. Si può tuttavia supporre che quest'ultimo abbia già venduto le calzature che ha importato e che ha ripercosso sul prezzo il dazio doganale versato, così che neanche lui dovrebbe avere praticamente subito alcun danno.
54 Per contro, se non si rinunciasse alla riassegnazione e se si recuperasse il dazio doganale, la convenuta subirebbe un danno. Infatti, anche in tal caso, bisogna supporre che le calzature importate sono già state vendute e non è più possibile ripercuotere sul prezzo delle merci il dazio doganale che è stato versato solo molto più tardi. Anche se questo problema esiste in tutti i casi di recupero, occorre precisare che nel caso di specie - contrariamente alle ipotesi normali di recupero - l'obbligazione doganale era inesistente fin dal momento dell'importazione.
55 Se si considerano le specificità già descritte della presente fattispecie, che non hanno conseguenze giuridiche dirette, sembra tuttavia giustificato, per motivi di equità e in via eccezionale, autorizzare l'importazione di calzature per lo sport con tomaia in cuoio sintetico nell'ambito del contingente delle calzature per lo sport con tomaia di cuoio naturale e di non procedere al recupero.
56 Prima di concludere l'esame delle questioni 1 e 2 occorre ancora occuparsi di due argomenti della convenuta. Si tratta, da un lato, dell'argomento secondo cui un recupero nella fattispecie sarebbe incompatibile con il principio del divieto dell'arricchimento senza causa. Occorre precisare al riguardo che solo in via eccezionale - tenuto conto delle considerazioni di equità e di proporzionalità a causa delle irrilevanti differenze tra i contingenti considerati - è possibile nella fattispecie un'importazione di merci nell'ambito di un contingente relativo ad altre merci. Nel caso in cui una tale possibilità non possa essere aperta e i due contingenti tariffari siano esauriti, la franchigia doganale può eventualmente non essere più concessa. In tal caso, non vi sarebbe verosimilmente nemmeno arricchimento senza causa, poiché i dazi sarebbero pagati in applicazione della normativa doganale generale che è stata sospesa solo temporaneamente, per la durata del trattamento preferenziale.
57 La convenuta sostiene inoltre che le circostanze che prevalgono al momento del controllo fiscale successivo non possono essere prese in considerazione, poiché questo momento è del tutto fortuito. Tuttavia, dato che la convenuta deve subire le conseguenze della falsa dichiarazione e della scoperta di questo errore nell'ambito del controllo, essa deve anche subire eventualmente le conseguenze del momento di questo controllo.
58 In conclusione, rimane da affermare che è possibile, in via eccezionale, rinunciare al recupero nel caso di specie.
59 Occorre tuttavia avere a mente il fatto che una conseguenza possibile di questa soluzione potrebbe essere che futuri importatori non vedano più la necessità di dichiarare la loro merce nella categoria esatta. Se si tiene conto tuttavia del carattere eccezionale del caso di specie e della soluzione proposta per tale motivo, gli importatori non possono più partire dall'idea, per il futuro, che si rinunci al recupero in caso di falsa dichiarazione.
60 Occorre quindi risolvere le questioni del giudice nazionale nel senso che la facoltà di procedere al recupero nell'ambito dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 riguarda solo le fattispecie da cui risulti una perdita o un danno sotto forma di un importo da riscuotere ma non ancora versato.
61 La Commissione, per contro, nelle sue osservazioni perviene alla conclusione che la differenza d'importo non svolge alcun ruolo. Occorre ricordare al riguardo che la Commissione nella sua argomentazione parte dall'idea che un'obbligazione doganale nasce fin dal momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. Essa non esamina quindi la questione se occorra anche procedere al recupero quando, come nella fattispecie, non vi è alcuna differenza di importo poiché nessuna obbligazione doganale è nata.
62 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre far presente che l'espressione «(dazi all'importazione o all'esportazione) legalmente dovuti» che figura all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretata nel senso che le circostanze di fatto e di diritto, esistenti al momento in cui le autorità competenti ricevono una dichiarazione contenente una posizione tariffaria erronea, sono decisive relativamente alla questione dell'esistenza di un importo che avrebbe dovuto essere recuperato. Occorre tuttavia precisare che si tratta di casi nei quali una franchigia doganale è stata concessa alle merci in ragione di una falsa dichiarazione, franchigia di cui esse avrebbero ugualmente beneficiato in caso di dichiarazione esatta. Se si tratta di contingenti tariffari che non sono simili e quindi non sono interscambiabili, la merce dovrebbe essere dichiarata nel contingente esatto, anche se non vi è differenza d'importo.
II - Sulla questione 3
63 Con tale questione il giudice nazionale intende accertare quale sia l'effetto giuridico collegato ad una decisione della Commissione emessa su richiesta del comitato del codice doganale e indirizzata ad uno Stato membro e con la quale la Commissione e il comitato dichiarano che non è giustificato concedere lo sgravio dai dazi all'importazione. Questo problema è collegato alla seconda parte della questione relativa a se un giudice dello Stato membro interessato possa concludere, nonostante tale decisione, per l'inesistenza del fondamento giuridico necessario ai fini del recupero dei dazi all'importazione.
64 Secondo la convenuta, la decisione della Commissione non ha incidenza sulla questione del recupero. La decisione del comitato riguarda la questione dello sgravio, ma non prende posizione sul recupero. Quando la Commissione è invitata a pronunciarsi sul se sia legittimo concedere uno sgravio dai dazi all'importazione in determinate circostanze, il trattamento di tale questione presuppone l'esistenza di un caso in cui sarebbe pertinente valutare l'opportunità di un tale esonero. Una decisione da parte della Commissione presuppone che essa consideri dimostrata l'esistenza di un fondamento giuridico ai fini del pagamento dei dazi all'importazione. Il ministero delle Finanze stesso ha chiesto alla Commissione una decisione circa la legittimità di concedere lo sgravio dai dazi all'importazione nelle circostanze del caso di specie. Il ministero non ha in alcun modo chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla questione dell'esistenza di un fondamento giuridico per procedere ad un recupero nelle circostanze della fattispecie.
65 Il ministero delle Finanze sostiene dal canto suo che la decisione, in quanto è indirizzata al Regno di Danimarca, è vincolante per tale paese ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE. La decisione di non concedere lo sgravio dai dazi presuppone naturalmente in diritto l'esistenza, per ipotesi, della facoltà di procedere al recupero. La Commissione, nella sua decisione, ha implicitamente deciso che esisteva un fondamento giuridico ai fini del recupero. Il ministero delle Finanze fa valere inoltre che un giudice nazionale non è legittimato a porre come premessa il fatto che manchi la necessaria coerenza che deve esistere tra le norme comunitarie e una decisione adottata da un'istituzione comunitaria. Nel caso contrario, il risultato sarebbe che le autorità danesi competenti in materia doganale e fiscale sarebbero giuridicamente tenute nei confronti delle Comunità a non concedere lo sgravio dai dazi all'importazione, ma non sarebbero del resto legittimate a procedere a posteriori ad un recupero degli stessi dazi.
66 Il ministro delle Finanze sostiene infine che ammettere che un giudice nazionale possa decidere che manca il fondamento giuridico di un recupero in una situazione quale quella della fattispecie equivale in realtà a costatare l'invalidità, o l'assenza di effetti giuridici, della decisione della Commissione. Questa tesi è manifestamente incompatibile con la sentenza della Corte nella causa Foto-Frost (28). La Corte in essa ha dichiarato che un giudice nazionale non può in ogni caso constatare di propria autorità l'invalidità di un atto giuridico comunitario.
67 La Commissione stessa fa riferimento anche all'art. 189 del Trattato CE. Tuttavia, essa sostiene anche che il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione presuppone che esista una possibilità di procedere al recupero di questi dazi. Interrogare la Commissione circa la possibilità di uno sgravio ha quindi senso solo se il recupero può effettivamente avvenire. Tale questione deve essere risolta prima di prendere posizione sulla questione dello sgravio. La Commissione sostiene inoltre che, all'atto della sua decisione 18 luglio 1994, essa non ha preso posizione sull'esistenza di una possibilità di procedere al recupero. Essa è partita dal principio che una domanda di sgravio è presentata solo quando esiste un credito. Se fosse stato chiesto anche alla Commissione di prendere posizione sul se sia possibile procedere al recupero e se avesse ritenuto che ciò non fosse possibile, la domanda di sgravio sarebbe stata respinta in quanto infondata.
68 La Commissione sostiene inoltre che i giudici nazionali non hanno competenza per dichiarare l'invalidità di atti delle istituzioni comunitarie. Essa sostiene tuttavia anche, giustamente, che la giurisprudenza della Corte distingue tra l'esistenza di un debito (relativa ad un dazio) e la questione dello sgravio da tale debito. La Commissione fa riferimento in tale contesto alla sentenza Cerealmangimi e Italgrani/Commissione. La Corte in essa ha operato una distinzione tra la possibilità di esonerare operatori economici dal pagamento dei dazi di cui sono debitori e il principio stesso dell'esigibilità del debito. La Commissione aveva rifiutato lo sgravio dai dazi in una decisione. La Corte ha continuato facendo presente che era tuttavia ancora possibile sottoporre al giudice (italiano) competente la questione dell'obbligo del pagamento (29). Occorre quindi aderire alla tesi della Commissione secondo cui, se un giudice interpreta il regolamento n. 1697/79 ritenendo che non esiste un fondamento giuridico per il recupero in un caso determinato, ciò non è necessariamente sinonimo di una dichiarazione d'invalidità della decisione della Commissione che non ha autorizzato lo sgravio da un debito doganale (esistente); tuttavia, in un tale caso la decisione della Commissione diviene senza oggetto. Occorre aderire a questo ragionamento.
69 E' opportuno pertanto risolvere la terza questione del giudice nazionale nel senso che l'effetto giuridico collegato ad una decisione quale quella della fattispecie, emessa dalla Commissione dopo essere stata adita dal comitato del codice doganale e indirizzata ad uno Stato membro, riguarda solo la questione dello sgravio dai dazi all'importazione, quando lo Stato membro ha presentato una domanda intesa ad ottenere che il comitato statuisse sulla questione se fosse giustificato in talune circostanze determinate concedere lo sgravio dai dazi all'importazione e la Commissione ed il comitato decidono che tale sgravio non è giustificato. La decisione può tuttavia essere formulata diversamente. Se la decisione non prende posizione anche sulla questione del recupero, è compatibile con gli effetti giuridici di quest'ultima il fatto che un giudice dello Stato membro interessato statuisca mediante sentenza nel senso dell'inesistenza del fondamento giuridico necessario ai fini del recupero dei dazi all'importazione.
C - Conclusione
70 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali:
«1) Il recupero nell'ambito dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, è possibile solo nel caso in cui esista una perdita sotto forma di importo da riscuotere ma non ancora versato.
2) L'espressione "(dazi all'importazione o all'esportazione) legalmente dovuti" che figura all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretata nel senso che le circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento in cui le autorità competenti accettano la dichiarazione in dogana sono decisive per la valutazione dell'esistenza o meno di un'obbligazione doganale.
3) La decisione della Commissione delle Comunità europee, adottata su richiesta del comitato del codice doganale e indirizzata ad uno Stato membro, con la quale la Commissione dichiara che uno sgravio dai dazi all'importazione non è giustificato - in seguito ad una domanda presentata da questo Stato e mirante ad ottenere che il comitato statuisca sulla questione se un tale sgravio sia giustificato in talune circostanze determinate -, è vincolante solo se dazi all'importazione possono essere recuperati per motivi di fatto e di diritto. Essa non impedisce ad un giudice di statuire sulla questione se esista un fondamento giuridico e non vincola quest'ultimo. E' diversamente solo qualora ciò risulti esplicitamente dalla decisione. Se la decisione della Commissione non prende posizione sulla questione del recupero né su quella del fondamento giuridico, un giudice dello Stato membro interessato può statuire nel senso dell'inesistenza del fondamento giuridico necessario ai fini del recupero dei dazi all'importazione».
(1) - GU L 197, pag. 1.
(2) - GU L 256, pag. 1.
(3) - GU L 282, pag. 1.
(4) - GU L 247, pag. 1.
(5) - GU L 259, pag. 1.
(6) - Il titolo completo di questa voce è: 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: calzature per lo sport: (...) 6403 19 00 altre.
(7) - V. note 2-5.
(8) - Il titolo completo di questa voce è: 6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica: calzature per lo sport: (...) 6402 19 00 altre.
(9) - Regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1992, n. 513, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6401, 6402, 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3831/90 (GU L 55, pag. 88), e regolamento (CEE) della Commissione 23 marzo 1992, n. 719, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3831/90 (GU L 78, pag. 9).
(10) - GU L 201, pag. 15.
(11) - Sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95 (Racc. pag. I-4209).
(12) - Sentenza citata alla nota 11, punto 36 e seguenti.
(13) - Direttiva del Consiglio 25 giugno 1979 (GU L 179, pag. 31).
(14) - Sentenza citata alla nota 11, punto 10.
(15) - GU L 297, pag. 13.
(16) - GU L 175, pag. 1.
(17) - Primo `considerando' del regolamento n. 1697/79.
(18) - GU L 302, pag. 1.
(19) - Art. 251 del regolamento n. 2913/92.
(20) - Sentenza 16 ottobre 1991, causa C-26/90 (Racc. pag. I-4961).
(21) - GU L 383, pag. 1.
(22) - GU L 370, pag. 1.
(23) - GU L 341, pag. 1.
(24) - Citato alla nota 21.
(25) - Secondo `considerando' del regolamento n. 3896/89.
(26) - Quinto `considerando' del regolamento n. 3896/89.
(27) - Pertanto, nell'ambito del regolamento n. 3896/89, il limite tariffario per le «altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica» della voce 6402 ammontava a 1 100 000 ECU, il limite applicabile alle «calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale» della voce 6403 ammontava a 4 000 000 di ECU.
(28) - Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85 (Racc. pag. 4199).
(29) - Sentenza 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85 (Racc. pag. 1303, punti 8-12).
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