Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa riguarda l$efficacia di una sentenza della Corte che annulla, ai sensi dell$art. 174 del Trattato, talune disposizioni di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato emanata conformemente all$art. 93, n. 2, del Trattato. Più specificamente, laddove l'annullamento sia fondato sulla insufficienza di motivazione di uno specifico accertamento di illegittimità di un aiuto di Stato, può la Commissione successivamente modificare la decisione sostituendo le disposizioni annullate con nuove disposizioni di contenuto analogo, sorrette da una motivazione adeguata, senza riaprire il procedimento di cui all$art. 93, n. 2, e senza quindi dare alla controparte una nuova opportunità di essere sentita?
2 Gli antecedenti della questione possono riassumersi come segue.
3 Nell$agosto 1990 la Commissione avviava il procedimento previsto all$art. 93, n. 2, del Trattato in riferimento al preteso aiuto di Stato alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (in prosieguo: la «Hytasa»), una società operante nel settore tessile. Dai suoi accertamenti risultava che tra il 1986, data dell$adesione della Spagna alla Comunità, ed il 1989, lo Stato, attraverso il Patrimonio del Estado (Ufficio della proprietà pubblica del ministero dell'Economia e delle Finanze), aveva conferito alla Hytasa 7 100 milioni di PTA attraverso aumenti di capitale destinati a coprire perdite di esercizio. Nel luglio 1990 la Hytasa veniva privatizzata: le condizioni di vendita prevedevano un ulteriore conferimento di capitale per l$importo di 4 300 milioni di PTA da parte del Patrimonio del Estado al momento della vendita, al fine di migliorare la situazione finanziaria di tale impresa, di realizzare investimenti e di finanziare licenziamenti, nonché un prezzo di vendita pari a 100 milioni di PTA per l'intero pacchetto azionario della società. Il contratto di vendita comprendeva l$impegno da parte dell$acquirente a non vendere la società per tre anni.
4 In una decisione adottata nel 1992 (in prosieguo: la: «decisione originaria») (1) la Commissione dichiarava illegittimi gli aiuti erogati tra il 1986 ed il 1989, in quanto accordati in violazione delle norme procedurali previste dall$art. 93, n. 3, del Trattato, le quali impongono che i progetti diretti a istituire aiuti siano comunicati alla Commissione in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Essa tuttavia considerava gli aiuti conformi ai requisiti per la deroga prevista dall$art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato - e cioè quella relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse - e quindi compatibili con il mercato comune (art. 1 della decisione). Tuttavia, per quanto concerne i conferimenti di capitale a favore della società in occasione della sua privatizzazione (detratto l$importo del prezzo di vendita), la Commissione decideva non solo che l'aiuto era stato concesso in violazione delle norme di procedura di cui all'art. 93, n. 3, ma altresì che non soddisfaceva le condizioni per la concessione delle deroghe previste dall'art. 92, nn. 2 e 3, ed era quindi incompatibile con il mercato comune (art. 2 della decisione). La decisione della Commissione imponeva che l$aiuto venisse restituito conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale (art. 3 della decisione). L$art. 4 della decisione stabiliva l'inefficacia di qualsiasi clausola che facesse carico allo Stato o al Patrimonio del Estado di risarcire gli acquirenti in conseguenza dell'obbligo di rimborsare gli aiuti imposto dalla decisione. Infine, l$art. 5 della decisione imponeva al governo spagnolo l'obbligo di informare la Commissione delle misure adottate.
5 Il Regno di Spagna, ritenendo che la decisione originaria, unitamente ad altre due decisioni adottate il medesimo giorno in riferimento a differenti imprese (2), fossero state adottate in violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, proponeva ricorso dinanzi alla Corte chiedendo l$annullamento, fra l$altro, degli artt. 2, 3, 4 e 5 della decisione originaria (in prosieguo: il «primo ricorso») (3). In tale ricorso, il Regno di Spagna faceva valere più motivi distinti a sostegno della sua domanda. La Corte respigeva i suoi motivi secondo cui la Spagna non avrebbe violato le norme di procedura di cui all$art. 93, n. 3, del Trattato, i conferimenti di capitale non costituivano un aiuto ai sensi dell$art. 92, n. 1, e la mancata giustificazione, da parte della Commissione, della contraddizione tra il trattamento dei conferimenti di capitale anteriori alla vendita e quello riservato ai conferimenti effettuati nel corso della privatizzazione violava l$art. 190 del Trattato (4). La Corte era, tuttavia, più sensibile al motivo della Spagna secondo cui il conferimento di capitale effettuato al momento della privatizzazione avrebbe dovuto in ogni caso essere dichiarato compatibile con il mercato comune in forza dell$art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Dato che è stata la pronuncia della Corte su tale questione a condurre al presente procedimento, esporrò un po' in dettaglio la parte pertinente di tale sentenza.
6 La Commissione, pur riconoscendo che la regione di Siviglia, in cui la Hytasa aveva sede, rientrava nell'ambito di applicazione dell$art. 92, n. 3, lett. a), ha cionondimeno dichiarato inapplicabile tale disposizione. Dalla sentenza emerge che il punto di vista della Commissione si fondava su due motivi.
7 In primo luogo, la Commissione aveva sostenuto che gli aiuti di cui trattasi non erano stati concessi in base al pertinente programma regionale di aiuti, bensì sulla base di decisioni ad hoc del governo spagnolo, e nella forma di aumenti di capitale arbitrari effettuati in modo discrezionale, e che gli aiuti non dovrebbero quindi essere considerati regionali. La Corte ha respinto la tesi della Commissione su tale punto che non è rilevante ai fini del presente procedimento.
8 In secondo luogo, la Commissione ha osservato che:
«Anche qualora l$aiuto in questione venisse considerato quale aiuto regionale, non potrebbe comunque beneficiare della deroga di cui all$art. 92, paragrafo 3, lett. a), perché gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di tale articolo devono contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione - il che significa nella fattispecie che l$aiuto dovrebbe perlomeno contribuire a ripristinare l$efficienza economico-finanziaria dell$impresa, obiettivo non raggiunto da Hytasa alla luce delle informazioni presentate finora alla Commissione (come si è visto nella precedente parte IV) - senza comportare effetti negativi inaccettabili sulle condizioni della concorrenza all$interno della Comunità (5).
9 Le informazioni cui faceva riferimento la Commissione consistevano sostanzialmente in un programma di ristrutturazione della Hytasa presentato dalla Spagna alla Commissione nell$ambito del procedimento di cui all$art. 93, n. 2. La Spagna ha contestato, in particolare, l$affermazione della Commissione secondo cui il piano di ristrutturazione non era in grado di garantire la redditività della società.
10 La Corte si è richiamata alla propria giurisprudenza secondo la quale, quanto all$applicazione dell$art. 92, n. 3 del Trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (6). Tale potere discrezionale, tuttavia, veniva limitato dall'esigenza che il ragionamento seguito dalla Commissione rimanesse coerente. La Commissione stessa ha asserito che il requisito figurante nell$art. 92, n. 3, lett. a), secondo cui, al fine di risultare compatibili, gli aiuti debbono contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione, significa in tal caso che gli aiuti devono almeno servire a ripristinare la redditività della società. Come ho considerato nelle mie conclusioni, il problema centrale era quindi quello di stabilire se il piano di ristrutturazione accettato dagli acquirenti della Hytasa potesse verosimilmente produrre il risultato desiderato. Sfortunatamente il ragionamento al riguardo figurante nella decisione originaria era estremamente sintetico (7). La Corte ha seguito tale indirizzo e ha formulato le seguenti osservazioni.
11 In primo luogo, la Corte ha preso in considerazione la parte IV della decisione, alla quale la Commissione faceva riferimento nel `considerando' in precedenza citato. Essa ha rilevato che la parte IV riguardava una diversa questione e non trattava quella del ripristino della redditività della Hytasa. Come ho osservato nelle mie conclusioni, la parte IV è stata richiamata probabilmente per errore, perché è la parte III che tratta della solidità del piano di ristrutturazione (8).
12 La Corte è poi passata alla parte III della decisione, in cui la Commissione, dopo aver riassunto il contenuto dei due piani di ristrutturazione, ha esaminato la validità delle affermazioni fatte dalle autorità spagnole e delle previsioni ed ha asserito che le molteplici contraddizioni riscontrate tra i due piani non le consentivano di concordare con le previsioni favorevoli contenute nella conclusione del piano modificato (9). La Corte ha osservato che la Commissione non aveva tuttavia addotto alcuno specifico argomento per sostenere che il nuovo piano di ristrutturazione non avrebbe garantito la redditività della Hytasa (10). La Corte ha conseguentemente concluso che la questione del ripristino della redditività della Hytasa non veniva menzionata neppure nella parte III.
13 Infine, la Corte ha esaminato la parte VI, in cui la Commissione ha dichiarato che il problema della compatibilità dei piani d$investimento con l'interesse della Comunità e quello del loro contributo a una sana ristrutturazione dell$impresa erano «esaminati in appresso» (11). In effetti, la Corte ha rilevato che la Commissione aveva esaminato in appresso gli effetti dannosi dell'aiuto sulla situazione della concorrenza, senza soffermarsi sull'incidenza del piano modificato sul ripristino dell'efficienza della Hytasa. La Corte ha tuttavia considerato che tale analisi era necessaria nella fattispecie, soprattutto perché il piano prevedeva un sostanziale riorientamento della produzione verso la confezione di capi di abbigliamento.
14 La Corte pertanto ha concluso che l$analisi della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto in questione con l$art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato non soddisfaceva i criteri da essa stessa stabiliti. Essa ha conseguentemente annullato l$art. 2, secondo comma, e gli artt. 3, 4 e 5 della decisione originaria.
15 Nell$ottobre 1995 la Commissione scriveva alla rappresentanza permanente della Spagna presso l$Unione europea, segnalando che, conformemente alla sentenza della Corte, la Commissione stava predisponendo una nuova versione della sua decisione definitiva nel procedimento che essa aveva avviato ai sensi dell$art. 93, n. 2. In data 18 settembre 1996 la Commissione adottava una nuova decisione (12) (in prosieguo: la «decisione di modifica»), che modifica la decisione originaria.
16 Nella parte I della decisione di modifica vengono esposti i fatti che hanno portato alla decisione originaria, viene ricordata l$emanazione di tale decisione e ne vengono riassunte le conclusioni.
17 Nella parte II viene riassunta la sentenza della Corte sul primo ricorso. La parte II si chiude con i seguenti `considerando':
«La Corte di giustizia ha reputato che la Commissione non avesse giustificato a sufficienza la propria affermazione secondo cui il nuovo piano di ristrutturazione non avrebbe garantito l$efficienza economico-finanziaria della Hytasa. La Commissione non aveva analizzato l$incidenza del nuovo piano sul ripristino della redditività della Hytasa ed era opinione della Corte che tale analisi fosse necessaria, tanto più che la versione modificata del piano prevedeva un sostanziale riorientamento della produzione verso la confezione di prodotti finiti. La Corte di giustizia concludeva che l$analisi della Commissione sulla compatibilità dell$aiuto in questione con l$art. 92, paragrafo 3, lettera a), non soddisfaceva i criteri da essa stessa stabiliti.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha annullato l$articolo 2, secondo comma, nonché gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 92/317/CEE. Resta pertanto aperta la procedura avviata a norma dell$art. 93, paragrafo 2, del Trattato e, poiché la sentenza della Corte comporta l$annullamento parziale della decisione 92/317/CEE, la Commissione deve ora adottare una nuova decisione che modifichi detta decisione e concluda la procedura».
18 Il primo `considerando' della parte III della decisione di modifica recita: «Allo scopo di tenere in debito conto la sentenza della Corte di giustizia, la Commissione deve nuovamente valutare se sia compatibile con il mercato comune l$aiuto concesso dal Patrimonio del Estado a favore della Hytasa nell$ambito della privatizzazione di tale società». Segue una nuova analisi alla luce della quale la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione non garantiva la redditività a lungo termine della Hytasa e che pertanto l$aiuto controverso non avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune né sulla base dell$art. 92, n. 3, lett. a), né dell$art. 92, n. 3, lett. c).
19 La parte IV della decisione di modifica tratta del rimborso degli aiuti.
20 Poiché l$analisi compiuta dalla Commissione in esecuzione della sentenza della Corte ha confermato la conclusione a cui essa era giunta nella decisione originaria, la decisione di modifica ha sostituito l$art. 2, secondo comma, e gli artt. 3, 4 e 5 della decisione originaria con nuove disposizioni di contenuto analogo (13).
21 Nel dicembre 1996 il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso, chiedendo l$annullamento della decisione di modifica, in sostanza perché, nell$adottare la decisione di modifica, la Commissione avrebbe mal interpretato gli effetti della sentenza sul primo ricorso in contrasto con l$art. 174 del Trattato ed inoltre non si sarebbe conformata agli obblighi procedurali di cui all$art. 93, in quanto essa avrebbe leso i diritti della difesa del Regno di Spagna.
L$efficacia della sentenza pronunciata sul primo ricorso
22 L'art. 174, primo comma, del Trattato dispone che se un ricorso proposto in base all$art. 173 è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l$atto impugnato.
23 La Spagna sostiene che esistono due principi i quali determinano l$efficacia di una sentenza pronunciata conformemente all$art. 174, primo comma.
24 In primo luogo, la Spagna si riporta al principio della res iudicata in forza del quale, a suo parere, è dubbio che la Commissione fosse autorizzata ad adottare una nuova decisione concernente gli aiuti alla Hytasa.
25 Tale argomento, a mio parere, implica una confusione fra due aspetti distinti. Il principio della res iudicata avrebbe l'effetto di impedire alla Spagna di proporre nuovi ricorsi volti a contestare la validità della decisione originaria, dato che tale questione è già stata decisa dalla Corte. Tale principio non ha, invece, l'effetto di impedire ad un$istituzione di adottare un nuovo provvedimento avente il medesimo effetto sostanziale di un provvedimento annullato per un vizio di forma o di procedura: esso è semplicemente non pertinente in tale ambito.
26 Se dovesse essere necessario un precedente per legittimare la sostituzione di un provvedimento così annullato con un provvedimento identico, ma proceduralmente corretto, esso potrebbe essere trovato nelle sentenze Isoglucosio, concernenti un regolamento annullato per omessa consultazione del Parlamento. Nelle sentenze Roquette Frères/Consiglio (14) e Maizena/Consiglio (15), la Corte ha annullato il regolamento n. 1293/79 (16) per violazione di forme sostanziali di procedura, e cioè l$omessa consultazione del Parlamento. Sulla base di tali sentenze, il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento, ha adottato il regolamento n. 387/81 (17), di contenuto analogo. Alla Corte è stato successivamente chiesto (18) di annullare la corrispondente disposizione del regolamento n. 387/81 a motivo della sua retroattività, in quanto esso aveva semplicemente reistituito il regime delle quote e dei contributi precedentemente ritenuto illegittimo quando il regolamento n. 1293/79 aveva cercato di introdurlo. La Corte, dopo aver confermato che le impugnate norme del regolamento n. 387/81 non includevano nuove misure, limitandosi a ricalcare quelle del regolamento n. 1293/79 precedentemente annullato dalla Corte (19), ha respinto i ricorsi.
27 In secondo luogo, il Regno di Spagna asserisce che l$efficacia dell$annullamento ai sensi dell$art. 174 è totale, assoluta e radicale. Pur ammettendo che è possibile che una sentenza operi un annullamento parziale di un provvedimento, annullando talune norme e lasciandone intatte altre, esso sembra ritenere che, laddove la sentenza riguardi, come nella fattispecie, un atto specifico e non un atto generale, la circostanza che talune disposizioni di tale atto vengano annullate non costituirebbe un segno di annullamento parziale. Sebbene la sentenza sul primo ricorso abbia annullato soltanto l'art. 2, seconda comma, e gli artt. da 3 a 5, lasciando intatti l$art. 1 e l'art. 2, primo comma, secondo la Spagna ciò non costituirebbe un annullamento parziale di una decisione bensì l'annullamento totale di parte di una decisione.
28 La Spagna sostiene inoltre che l$effetto dell$annullamento ai sensi dell$art. 174 si estenderebbe a tutti gli «atti preparatori», e perciò, nella presente causa, a tutti gli atti preliminari compiuti dalla Commissione prima dell$adozione della decisione originaria. Essa fa valere che l$effetto della sentenza era pertanto quello di concludere il procedimento di cui all$art. 93, n. 2, che era culminato nella decisione originaria, e di privare tutto quanto precedeva la decisione originaria di ogni effetto e di ogni validità, e conclude che la corretta impostazione avrebbe comportato che la Commissione avviasse un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2. A suo parere, la Commissione non potrebbe sanare a posteriori atti viziati da nullità. Se la Commissione potesse farlo, ciò porterebbe ad un vantaggio inaccettabile: essa non avrebbe alcun interesse a condurre correttamente una procedura fin dall$inizio ed i terzi non avrebbero alcun interesse ad impugnare un atto illegittimo se, all$annullamento dell$atto, la Commissione potesse semplicemente adottare un atto sostitutivo senza riaprire il relativo procedimento.
29 La Commissione si concentra non sull$art. 174, bensì sull$art. 176 nell$analizzare l$efficacia di una sentenza resa nell$ambito di un ricorso di annullamento. In particolare, essa sostiene che non si può desumere dall$art. 174, primo comma, che l$invalidità dell$atto annullato si estenda agli atti preliminari. Essa sostiene che l$art. 174 è pertanto irrilevante per stabilire le conseguenze che una sentenza resa nell$ambito di un ricorso di annullamento ha sugli atti preliminari: la regola applicabile è quella contenuta nell'art. 176, primo comma.
30 Tale disposizione prevede che l$istituzione il cui atto è stato dichiarato nullo «è tenuta a prendere i provvedimenti che l$esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta». Osserverei a questo punto che la Corte ha sottolineato che spetta all$istituzione che ha emanato l$atto annullato determinare quali provvedimenti siano necessari per conformarsi alla sentenza di annullamento di una decisione (20). La Corte ha ulteriormente illustrato l$art. 176 nella sentenza Asteris/Commissione (21) nei seguenti termini:
«Per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l$istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest$ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E$ infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell$illegittimità accertata nel dispositivo e che l$istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l$atto annullato».
31 La Commissione asserisce che, laddove una dichiarazione di nullità si basi su un$illegittimità sostanziale, l$art. 176 impedisce all$istituzione interessata di sostituire semplicemente l$atto annullato con un altro atto identico. Aggiungerei che, anche ove sia stata pronunciata una declaratoria di illegittimità sostanziale, vi sarebbero casi in cui l$istituzione interessata potrebbe correttamente adottare un atto che sostituisca le disposizioni annullate, a condizione ovviamente che nel nuovo atto venga eliminata l$illegittimità.
32 Laddove, tuttavia, la nullità derivi da un vizio di forma o di procedura, la Commissione sostiene che l$istituzione può e talvolta deve sostituire l$atto annullato, garantendo che le condizioni di forma e di procedura vengano rispettate. Essa ritiene che l$art. 176 non esiga necessariamente che l$istituzione interessata riavvii il procedimento che ha portato all$atto annullato e che ripeta ancora l$intero procedimento prima di adottare un atto sostitutivo. Ciò sarebbe normalmente contrario alle più elementari esigenze del principio di economia procedurale. Laddove l$annullamento di un atto sia basato su un vizio di forma o di procedura, è giurisprudenza costante che l$istituzione interessata possa riassumere il procedimento dallo stadio in cui il vizio è insorto (22). Nel caso in esame la decisione originaria è stata annullata poiché la Commissione non aveva sufficientemente illustrato i motivi della sua conclusione secondo cui il piano di ristrutturazione non avrebbe assicurato il ripristino della redditività della società. L$unico obbligo della Commissione ai sensi dell$art. 176 era quello di adottare una nuova decisione che esponesse adeguatamente le ragioni di tale conclusione. La decisione di modifica adempie tale obbligo.
33 Il Regno di Spagna, nella sua replica, tenta di controbattere la tesi della Commissione secondo cui la decisione originaria è stata annullata per insufficienza di motivazione, che esso riconosce essere un vizio di forma o di procedura, e sostiene invece che essa è stata annullata perché la Commissione non aveva effettuato le analisi necessarie. Si può desumerne che secondo il Regno di Spagna quest'ultimo motivo configura un motivo sostanziale.
34 A mio parere, dai termini, sopra riassunti, della sentenza sul primo ricorso, risulta chiaramente che la Corte ha annullato la decisione originaria perché la Commissione non aveva fornito un'adeguata motivazione della sua tesi - determinante ai fini della sua conclusione che l$aiuto non rientrava nella deroga di cui all$art. 92, n. 3, lett. a) - secondo cui il piano di ristrutturazione non avrebbe garantito l$efficienza della Hytasa. Si può osservare che l$interpretazione prospettata dal Regno di Spagna appare in contrasto con le ragioni da esso esposte dinanzi alla Corte nella prima causa, che, a giudicare almeno dal suo richiamo alla sentenza Intermills/Commissione (23), si basavano sul fatto che la decisione originaria era insufficientemente motivata su tale punto.
35 E$ giurisprudenza costante che, come sostiene la Commissione, qualora la Corte annulli atti comunitari, siano essi di carattere generale o particolare, per un vizio di forma o di procedura (come la carenza di motivazione, l$omessa consultazione delle istituzioni competenti o l$omessa audizione delle parti interessate), l'esecuzione della sentenza non imporrebbe di regola all$istituzione interessata di avviare di nuovo l$intero iter normativo.
36 Così, nella sentenza FEDESA (24), per esempio, una direttiva era stata annullata a causa di un vizio di procedura concernente le modalità della sua adozione definitiva, ed era stata sostituita da una direttiva identica adottata secondo la corretta procedura. La Corte ha respinto la tesi secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto avviare ex novo l'intero iter procedurale ottenendo una nuova proposta dalla Commissione ed un nuovo parere dal Parlamento, e ha espressamente affermato che l$annullamento della direttiva non incideva sugli atti preparatori (25).
37 E$ evidente che il principio secondo cui non è necessario riaprire l$intero procedimento che ha portato all$atto annullato per un$irregolarità procedurale si estende oltre l'ambito dei provvedimenti normativi di portata generale. Il principio è stato, per esempio, applicato dalla Corte in una causa avente ad oggetto l$annullamento di una dichiarazione del Presidente del Parlamento nell$ambito dell$adozione del bilancio comunitario (26). La Corte ha espressamente affermato che «spetta al Consiglio e al Parlamento adottare i provvedimenti che l$esecuzione della presente sentenza importa e ricominciare il procedimento di bilancio dal punto preciso in cui» si è verificata l$irregolarità procedurale che ha viziato l$atto (27). L$avvocato generale Mancini ha affermato inoltre:
«Ai sensi dell$art. 176 spetterà al Parlamento, organo da cui emana tale atto, prendere i provvedimenti che importa l$esecuzione della sentenza (...). Al riguardo, e a differenza di quanto ha affermato la difesa del convenuto, sono persuaso che non sarà affatto necessario esperire di nuovo l$intera procedura. Per lo meno sul terreno giuridico, niente vieta che essa sia ripresa dal momento - la seconda lettura dell$Assemblea - in cui, a seguito della vostra sentenza, si dovrà considerarla interrotta» (28).
38 In numerose sentenze la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado hanno dichiarato che, qualora una decisione adottata da un$istituzione comunitaria sia stata annullata nell$ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 173 per motivi di forma o di procedura, la soluzione corretta è che l$istituzione interessata riassuma il procedimento anziché riaprirlo: vedi per esempio le sentenze Van Eick/Commissione (29), Alvarez/Parlamento (30), Cimenteries CBR SA e a./Commissione (31) e De Compte/Parlamento (32).
39 Risulta altresì chiaramente dalla sentenza Transocean Marine Paint/Commissione (33) che, qualora la Corte annulli una disposizione specifica di una decisione, la Commissione può, conformemente al principio generale sopra illustrato, riassumere il procedimento allo stadio in cui esso era inficiato dal vizio procedurale in questione, anziché riaprire l$intero procedimento. Che una decisione venga annullata in tutto o in parte è irrilevante al fine di stabilire se la Commissione debba conseguentemente riaprire il procedimento che ha preceduto la decisione. E$ il motivo dell$annullamento ad essere rilevante in tale ambito: se il motivo è semplicemente un vizio di forma o di procedura, la Commissione può correttamente sanare il vizio senza ripetere l$intero procedimento, adottando una nuova decisione che sostituisca in tutto o in parte la decisione iniziale in quanto necessario.
40 Non mi persuade la tesi del Regno di Spagna secondo cui il principio sopra descritto conferirebbe un vantaggio inaccettabile alla Commissione. Si può osservare che il problema si è posto in due delle cause «Isoglucosio» (34), in cui era stato sostenuto che, laddove la Corte abbia annullato un provvedimento senza disporre (ai sensi dell$art. 174, secondo comma) che determinati effetti debbano continuare a sussistere, non sarebbe possibile ripristinare la situazione come se la sentenza di annullamento non fosse stata pronunciata, poiché le parti sarebbero dissuase dal promuovere ricorsi ed il legislatore potrebbe essere indotto ad ignorare i requisiti di procedura. Sebbene la Corte non abbia affrontato tale punto, l$avvocato generale Reischl ha espressamente respinto tale argomento (35).
41 Per concludere, poiché la Corte nella prima causa ha annullato la decisione originaria in quanto la Commissione non aveva adeguatamente motivato il proprio punto di vista secondo cui il piano di ristrutturazione non avrebbe garantito la redditività della Hytasa, gli obblighi di cui all$art. 176, primo comma, sono rispettati con l$adozione da parte della Commissione di una nuova decisione in cui la sua motivazione circa tale punto di vista è adeguatamente esposta. Si può osservare che il Regno di Spagna non ha contestato il carattere adeguato della motivazione addotta dalla Commissione nella decisione di modifica.
I diritti della difesa
42 Il Regno di Spagna deduce un distinto motivo secondo cui la Commissione avrebbe leso il suo diritto ad essere sentito (i diritti della difesa). Tale motivo presuppone che la Commissione sia tenuta a riaprire il procedimento di cui all$art. 93, n. 2. Come ho già detto, non ritengo che la Commissione fosse soggetta a un tale obbligo né che siano stati violati i diritti della difesa del Regno di Spagna. La Commissione, a mio parere correttamente, ha riassunto il procedimento ad uno stadio in cui la Spagna era già stata sentita. Risulta (e ciò non è stato contestato, salvo un punto sul quale tornerò in prosieguo) che la Commissione basava la propria analisi su elementi addotti dal Regno di Spagna o messi a sua disposizione nell$ambito del procedimento di cui all$art. 93, n. 2, che era culminato nella decisione originaria, e nel contesto del quale non era stata fatta valere alcuna violazione dei diritti della difesa. Non si è verificata pertanto alcuna violazione dei diritti della difesa che il Regno di Spagna possa far valere nella presente controversia.
43 Il Regno di Spagna sostiene che è irrilevante che durante il procedimento originario il Regno di Spagna fosse stato sentito, e sottolinea quella che esso considera una differenza evidente tra la presentazione di osservazioni circa la redditività dell$impresa in uno specifico momento (1990-1991) e diversi anni più tardi. Inoltre, esso fa riferimento ai due `considerando' finali della parte III della decisione di modifica, che recitano:
«L$opinione della Commissione in merito all$incapacità del suddetto piano di assicurare la redditività dell$impresa risulta corroborata dagli interventi finanziari che le autorità spagnole hanno dovuto effettuare a favore della Hytasa dopo il 1992. Il piano di ristrutturazione non è stato mai attuato. A seguito del fallimento di uno dei proprietari, la Hilaturas Gossypium, il 30% delle azioni della MTT è stato acquisito nel 1992 dalla Improasa, società operativa del Patrimonio del Estado. Varie proprietà della MTT per un valore di 726 milioni di PTA sono state ipotecate a favore della Improasa, la quale ha altresì acquisito dei pagherò emessi dalla MTT per un totale di 4 660 milioni di PTA.
Nel 1992 la Hytasa ha beneficiato di due crediti concessi dall$Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) per un valore di 300 milioni di PTA nell$ambito di un programma di aiuti autorizzato dalla Commissione. La MTT sta attualmente attraversando una fase di difficoltà finanziarie, con un passivo di circa 10 000 milioni di PTA, a tal punto che le autorità spagnole competenti avrebbero deciso di sospendere a tempo indefinito i pagamenti della società, in vista della sua liquidazione e successiva cessione delle attività al fine di ripianarne i debiti».
44 La Commissione osserva che la compatibilità degli aiuti con il mercato comune deve essere sempre esaminata con riferimento alla situazione esistente al momento della concessione degli aiuti (36). La decisione di modifica esamina adeguatamente la compatibilità dell$aiuto, e in particolare l$efficienza del piano di ristrutturazione, ex ante, e pertanto sulla base della stessa situazione della decisione originaria, rispetto alla quale il Regno di Spagna aveva già formulato le sue osservazioni. I due `considerando' finali sarebbero a suo parere meramente confermativi. Inoltre, la Commissione mette in rilievo che, se essa avesse ragionato ex post, tali `considerando' sarebbero stati di per sé sufficienti, dato che essi confermano i precedenti dubbi della Commissione relativi alla probabilità che il piano riporti la Hytasa alla redditività.
45 Risulta evidente dal loro tenore che i due ultimi `considerando' tendono effettivamente a confermare semplicemente il punto di vista della Commissione secondo cui il piano non ripristinava la redditività della società. Tale punto di vista viene esaminato in dettaglio nei `considerando' dal settimo al ventiseiesimo della parte III della decisione di modifica. Non viene asserito che in tali `considerando' l'analisi sia basata su elementi diversi da quelli che la Spagna ha messo a disposizione della Commissione nel procedimento precedente. Conseguentemente, non vedo come possano essere stati violati i diritti della difesa del Regno di Spagna.
46 La Corte è giunta ad una conclusione simile nella causa Bayer/Commissione (37), nell$analogo contesto di un ricorso in base al regolamento n. 17/62 (38). La Corte ha ritenuto che la circostanza che la Commissione avesse continuato le proprie indagini successivamente alla comunicazione degli addebiti non ledeva i diritti della difesa dell$impresa sottoposta alle indagini, a condizione che il risultato degli accertamenti non inducesse la Commissione a prendere in considerazione fatti nuovi a carico delle imprese, o ad assumere fatti notevolmente diversi come prova delle infrazioni contestate. In particolare, la circostanza che la decisione adottata in esito al procedimento amministrativo comprendesse ulteriori prove dei fatti presi in considerazione nella formulazione degli addebiti non costituiva in alcun modo una violazione dei diritti della difesa (39).
47 Infine, la Spagna, nelle sue memorie, fa riferimento a pretese violazioni del principio della certezza del diritto e del principio del legittimo affidamento. Dato che comunque essa non adduce alcun argomento relativo a tali pretese violazioni, non ritengo necessario esaminarle ulteriormente.
Conclusione
48 Di conseguenza, a mio parere,
1) il ricorso dev'essere respinto;
2) il Regno di Spagna dev'essere condannato alle spese.
(1) - Decisione della Commissione 25 marzo 1992, 92/317/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA, ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (GU L 171, pag. 54).
(2) - Decisione della Commissione 25 marzo 1992, 92/318/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna all'Industrias Mediterráneas de la Piel SA (Imepiel) (GU L 172, pag. 76), e decisione della Commissione 25 marzo 1992, 92/321/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a Intelhorce SA (già Industrias Textiles de Guadalhorce SA), attualmente denominata GTE, General Textil España SA, impresa in mano pubblica produttrice di tessili di cotone (GU L 176, pag. 57).
(3) - Sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4103).
(4) - Punti da 12 a 43 e da 70 a 72 della sentenza.
(5) - Parte VI, ottavo `considerando', della decisione originaria.
(6) - Sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433, punto 34).
(7) - Paragrafo 48.
(8) - Paragrafo 50 delle mie conclusioni.
(9) - Sedicesimo `considerando'.
(10) - (Nota irrilevante ai fini della traduzione italiana).
(11) - Nono `considerando'.
(12) - Decisione della Commissione 18 settembre 1996, 97/242/CE, che modifica la decisione 92/317/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna alla Hilaturas y Tejidos Andaluces SA, ora Mediterráneo Técnica Textil SA, e al suo acquirente (GU 1997, L 96, pag. 30).
(13) - Art. 1 della decisione di modifica.
(14) - Sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79 (Racc. pag. 3333).
(15) - Sentenza 29 ottobre 1980, causa 139/79 (Racc. pag. 3393).
(16) - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1293, che modifica il regolamento 17 maggio 1977 n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 162, pag. 10).
(17) - Regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 387, che modifica il regolamento 17 maggio 1977 n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 44, pag. 1).
(18) - Sentenze 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio (Racc. pag. 3107); 29 ottobre 1982, causa 110/81, Roquette Frères/Consiglio (Racc. pag. 3159), e 30 settembre 1982, causa 114/81, Tunnel Refineries/Consiglio (Racc. pag. 3189).
(19) - Punto 10 delle sentenze Amylum/Consiglio e Roquette Frères/Consiglio, e punto 9 della sentenza Tunnel Refineries/Consiglio.
(20) - V., ad esempio, sentenza 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione (Racc. pag. 665, punti 13-15), e conclusioni dell'avvocato generale Reischl (pagg. 688-689).
(21) - Sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86 (Racc. pag. 2181, punto 27).
(22) - Sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, FEDESA e a. (Racc. pag. I-4023), e 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781, punto 70).
(23) - Sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82 (Racc. pag. 3809). V. paragrafo 42 delle mie conclusioni nella prima causa.
(24) - Citata alla nota 22.
(25) - V. punti 33 e 34 della sentenza, nonché i paragrafi 56 e 57 delle conclusioni dell'avvocato generale Mischo.
(26) - Sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86, Consiglio/Parlamento (Racc. pag. 2155).
(27) - Punto 47 della sentenza.
(28) - Paragrafo 18 delle sue conclusioni.
(29) - Sentenza 4 febbraio 1970, causa 13/69 (Racc. pag. 3).
(30) - Sentenza 5 aprile 1984, causa 347/82 (Racc. pag. 1847, punti 11-13), e conclusioni dell'avvocato generale Verloren van Themaat (Racc. pag. 1859).
(31) - Sentenza 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92 (Racc. pag. II-2667, punto 47).
(32) - Citata alla nota 22 (punto 70).
(33) - Sentenza 23 ottobre 1974, causa 17/74 (Racc. pag. 1063, punto 20), e conclusioni dell'avvocato generale Warner (Racc. pagg. 1090-1092).
(34) - Sentenze Amylum/Consiglio e Tunnel Refineries/Consiglio, entrambe citate alla nota 18.
(35) - Racc. 1982, pagg. 3151 e 3152.
(36) - Sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4437, punto 21).
(37) - Sentenza 14 luglio 1972, causa 51/69 (Racc. pag. 745).
(38) - Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
(39) - Punto 11 della sentenza.
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