Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera prestazione dei servizi - Attività televisive - Direttiva 89/552 - Emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro - Criterio di determinazione - Stabilimento - Influenza dell'origine dei programmi trasmessi sulla giurisdizione di uno Stato membro - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 2, n. 1)
2 Libera prestazione dei servizi - Attività televisive - Direttiva 89/552 - Controllo dell'osservanza delle disposizioni della direttiva - Controllo incombente allo Stato membro di origine dei programmi - Opposizione di uno Stato membro alla ritrasmissione di programmi non conformi agli artt. 4 e 5 della direttiva, trasmessi da un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro - Inammissibilità - Eccezioni
(Direttiva del Consiglio 89/552, art. 2, n. 2)
3 Stati membri - Obblighi - Azione unilaterale - Divieto
Massima
4 L'art. 2, n. 1, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita.
Infatti, benché la direttiva non contenga una definizione espressa dei termini «emittenti televisive soggette alla (...) giurisdizione [di uno Stato membro]», tuttavia dal tenore della disposizione dianzi citata risulta che la nozione di giurisdizione di uno Stato membro va intesa nel senso che comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle suddette emittenti, la quale può fondarsi solo sull'appartenenza delle stesse all'ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Trattato, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano «stabiliti» in due diversi Stati membri.
Peraltro, l'origine dei programmi trasmessi dall'emittente televisiva o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva sono irrilevanti allorché si tratta di stabilire lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta tale emittente in forza dell'art. 2, n. 1, della detta direttiva.
5 L'art. 2, n. 2, della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può opporsi alla ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, allorché tali trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa direttiva.
Infatti, in base al sistema di ripartizione degli obblighi fra gli Stati membri dai quali partono le trasmissioni e quelli che le ricevono, stabilito dalla direttiva, il controllo sull'applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si applica alle trasmissioni televisive e quello sull'osservanza delle disposizioni della direttiva competono solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni, mentre lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo in proposito.
Solo nell'ipotesi prevista dall'art. 2, n. 2, seconda frase, della detta direttiva, lo Stato membro di ricezione può, in via eccezionale, sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi alle condizioni stabilite dalla detta disposizione.
6 Uno Stato membro non può permettersi di adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario.
Parti
Nel procedimento C-14/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de première instance di Bruxelles nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Paul Denuit,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Denuit, dagli avv.ti A. Braun e F. de Visscher, del foro di Bruxelles;
- per lo Stato belga, nelle persone del vice-primo ministro e ministro delle Comunicazioni e delle Imprese pubbliche e del ministro della Politica scientifica, dall'avv. A. Berenboom, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione per lo sviluppo, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Berenboom, del foro di Bruxelles;
- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, assistito dalla signora S. Maass, Regierungsrätin presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dalle signore A. Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e I. Kiki, segretario presso il servizio giuridico speciale dello stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor P. Martinet, segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor R. Thompson, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori B.J. Drijber e P. van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Denuit, con gli avv.ti A. Braun e F. de Visscher, del governo belga, rappresentato dal signor J. Devadder e dall'avv. A. Joachimowicz, del foro di Bruxelles, del governo ellenico, rappresentato dalla signora A. Samoni-Rantou, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor R. Thompson, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza del 12 dicembre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 gennaio 1996, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio seguente, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23; in prosieguo la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Denuit, amministratore delegato della società Coditel Brabant SA (in prosieguo: la «Coditel»), per violazione della normativa nazionale in materia audiovisiva.
La direttiva
3 Nel capitolo II (Disposizioni generali) l'art. 2 della direttiva dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive
- delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione
o
- delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un "satellite up-link" situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;
b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;
d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.
La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri».
4 L'art. 3, che fa parte dello stesso capitolo della direttiva, prescrive quanto segue:
«1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva».
5 Nel capitolo III (Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi) gli artt. 4 e 5 realizzano l'obiettivo consistente nel promuovere la produzione e la distribuzione di opere europee, stabilendo condizioni minime per la proporzione della programmazione che deve essere dedicata alla diffusione di opere europee e di opere europee realizzate da produttori indipendenti da emittenti televisive, ivi comprese opere recenti diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.
6 A tenore dell'art. 4, n. 1, della direttiva «Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee (...) la maggior parte del loro tempo di trasmissione (...)». Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della direttiva, «Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti (...) il 10% almeno del loro tempo di trasmissione (...)».
Il diritto britannico
7 Il Broadcasting Act 1990 (legge del 1990 sulla radiotelediffusione; in prosieguo: la «legge») fissa il quadro regolamentare, specie per i servizi televisivi indipendenti nel Regno Unito.
8 L'art. 13 della legge vieta la fornitura di servizi di trasmissione di programmi televisivi diversi da quelli della BBC e della Welsh Authority, salvo che siano autorizzati da o in forza di una licenza rilasciata dall'Independent Television Commission (ITC).
9 L'art. 16, n. 2, lett. g) e h), della legge dà attuazione alle condizioni stabilite dagli artt. 4 e 5 della direttiva per quel che riguarda la programmazione di opere europee realizzate da produttori indipendenti.
10 L'art. 43 della legge distingue due tipi di «servizi televisivi via satellite», cioè quelli nazionali e quelli non nazionali, entrambi considerati «servizi di trasmissione di programmi televisivi» ai sensi dell'art. 13 e per la cui diffusione è quindi necessario ottenere una licenza. Esso fissa pure i criteri impiegati per determinare quali trasmissioni televisive rientrano in questi due tipi di servizi:
- ai sensi dell'art. 43, n. 1, un servizio nazionale via satellite («domestic satellite service»; in prosieguo: il «DSS») è un servizio televisivo i cui programmi vengono trasmessi via satellite da una stazione ubicata nel Regno Unito su una frequenza assegnata al Regno Unito e destinata ad essere captata dalla popolazione in questo Stato;
- ai sensi dell'art. 43, n. 2, un servizio via satellite non nazionale («non-domestic satellite service»; in prosieguo: l'«NDSS») è un servizio consistente nella trasmissione di programmi televisivi diffusi via satellite
a) da una località ubicata nel Regno Unito perché siano captati dalla popolazione del Regno Unito o in uno Stato membro su una frequenza diversa da quella assegnata oppure
b) da una località ubicata fuori del Regno Unito o di uno Stato membro perché siano captati dalla popolazione nel Regno Unito o in uno Stato membro, ed i programmi sono forniti da una persona nel Regno Unito che detiene il controllo editoriale del loro contenuto.
11 Disposizioni particolari sono contemplate dall'art. 44 della legge per il rilascio di licenze DSS e dall'art. 45 per il rilascio di licenze NDSS. L'art. 44, n. 3, applica ai DSS l'art. 16, n. 2, lett. g) e h), riguardanti le condizioni in materia di programmazione di opere europee. Per contro, l'art. 45, n. 2, non fa altrettanto per gli NDSS.
La controversia nel procedimento principale
12 Dagli atti della causa principale si evince che la società Turner International Sales Ltd (in prosieguo: la «Turner»), con sede in Londra, ha ricevuto dalle autorità britanniche l'autorizzazione a trasmettere, attraverso il satellite Astra, un programma televisivo denominato «TNT & Cartoon Network». Le trasmissioni hanno luogo dal settembre 1993. Il pubblico del Regno Unito e di vari paesi dell'Europa occidentale può ricevere questo programma o direttamente con una antenna parabolica o via cavo. Dato che la frequenza usata sul satellite Astra non è una frequenza assegnata al Regno Unito, l'autorizzazione di cui dispone la Turner è una «non domestic satellite service licence» ai sensi dell'art. 43, n. 2, della legge.
13 In seguito alla firma tra la Turner e la Coditel di un contratto relativo alla ritrasmissione del canale in questione, con decreto ministeriale 17 settembre 1993 il ministro belga delle Telecomunicazioni e delle Imprese pubbliche ha vietato la distribuzione sulle reti di teledistribuzione della regione di Bruxelles-Capitale del programma TNT & Cartoon Network.
14 Questo divieto è motivato come segue:
«Considerando che si tratta di programmi contenenti essenzialmente trasmissioni realizzate fuori del territorio della Comunità europea e pubblicità commerciali;
considerando che queste trasmissioni entrano in contrasto con gli scopi della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, detta "televisione senza frontiere";
che, in particolare, esse non soddisfano i requisiti di cui agli artt. 4 e 5, i quali prevedono, da un lato, la trasmissione, per la maggior parte, di opere europee e, dall'altro, una quota del bilancio riservata alla produzione di opere europee;
considerando che i canali controversi si avvalgono di un'autorizzazione in data 12 luglio 1993, che è stata loro concessa dal Regno Unito per servizi di radiodiffusione via satellite non nazionali;
che, a tenore della legge britannica, questi programmi non sarebbero soggetti agli obblighi previsti dalla citata direttiva (...)».
15 Avendo la Coditel applicato tale decreto ministeriale, la Turner ha proposto al presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere che le venisse ingiunto di ritrasmettere i programmi di cui trattasi in conformità del contratto da esse stipulato. Il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles ha considerato il decreto ministeriale 17 settembre 1993 privo di fondamento giuridico in diritto nazionale e, pertanto, con ordinanza 26 ottobre 1993, ha condannato la Coditel a ritrasmettere il programma sulla sua rete sotto minaccia di una penalità. La Coditel si è conformata a tale decisione.
16 Lo Stato belga ha proposto opposizione avverso l'ordinanza 26 ottobre 1993. Dopo un dibattimento in contraddittorio, il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles ha riesaminato la sua decisione e con ordinanza 30 novembre 1994 ha deciso di interpellare la Corte in ordine all'interpretazione della direttiva (causa C-316/94). La Coditel ha quindi sospeso la distribuzione del canale controverso. Tuttavia, questa ordinanza è stata annullata dalla Cour d'appel di Bruxelles nella sentenza 6 aprile 1995, in seguito alla quale, il 1_ dicembre 1995, detta causa è stata cancellata dal ruolo della Corte con ordinanza del presidente. Da quel momento il programma di cui trattasi è stato nuovamente ritrasmesso nella regione di Bruxelles-Capitale.
17 Nell'ambito del procedimento principale, il Procuratore del Re accusa il signor Denuit di una violazione della normativa nazionale e, in ispecie, delle disposizioni del decreto ministeriale 17 settembre 1993. Infatti, per un certo periodo, la Coditel ha «trasmesso programmi delle emittenti televisive commerciali la cui distribuzione è stata vietata dal ministro competente, nella fattispecie (...) sulle reti di teledistribuzione della regione bilingue di Bruxelles-Capitale, il programma dell'emittente televisiva "Turner Network Television Limited" e il programma dell'emittente televisiva "The Cartoon Limited Network", mentre ciò le è stato vietato con decreto ministeriale 17 settembre 1993».
18 Tenuto conto degli antefatti della controversia, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quali siano le condizioni perché un'emittente televisiva sia considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). Entro quali limiti la circostanza dell'origine extraeuropea di una parte più o meno ampia delle opere diffuse venga in rilievo ove il giudice nazionale accerti peraltro che l'emittente di cui trattasi ha la propria sede nel territorio del detto Stato membro e che ivi vengono svolte attività effettive di direzione, di composizione o di montaggio del programma.
2) Supponendo che trasmissioni provenienti da un'emittente televisiva autorizzata da uno Stato membro non debbano essere considerate come trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi di tale direttiva, se un altro Stato membro possa, e a quali condizioni, alla luce in particolare dell'art. 59 e ss. del Trattato, vietare o limitare la loro ritrasmissione su un territorio.
3) Se l'art. 2 della stessa direttiva debba essere interpretato nel senso che, ove un'emittente televisiva sia soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, un altro Stato membro non può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti da tale emittente anche qualora le regole contenute negli artt. 4 e 5 della stessa direttiva non siano rispettate».
Sulla prima questione
19 Con la prima parte della prima questione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di precisare i criteri da applicare per determinare le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva.
20 Occorre osservare che nella sentenza 10 settembre 1996, causa C-222/94, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4025), la Corte ha già esaminato l'interpretazione da fornire alla nozione di «giurisdizione» nell'espressione «emittenti televisive soggette alla (...) giurisdizione [di uno Stato membro]» di cui all'art. 2, n. 1, primo trattino, della direttiva.
21 Come ha rilevato la Corte nella stessa sentenza, la direttiva non fornisce una definizione espressa di quest'ultima espressione (punto 26).
22 Al termine di un esame della formulazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva, la Corte ha ritenuto che la nozione di giurisdizione di uno Stato membro va intesa nel senso che comprende necessariamente una giurisdizione ratione personae nei confronti delle emittenti televisive (punto 40).
23 Ora, una giurisdizione ratione personae di uno Stato membro nei confronti di un'emittente televisiva può fondarsi solo sulla sua appartenenza all'ordinamento giuridico di detto Stato, il che corrisponde in sostanza alla nozione di stabilimento ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Trattato CE, i cui termini presuppongono che il prestatore e il destinatario di un servizio siano «stabiliti» in due diversi Stati membri (punto 42).
24 Con la seconda parte della prima questione, il giudice a quo mira ad accertare entro quali limiti l'applicazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva dipenda dall'origine extracomunitaria di una parte più o meno ampia delle opere diffuse.
25 Secondo il governo belga, i programmi TNT & Cartoon Network non sono soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, in quanto non soddisfano i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa e del resto non sono ad essa assoggettati dall'art. 43 della legge.
26 A questo proposito, dal disposto stesso dell'art. 2, n. 1, della direttiva risulta che l'origine dei programmi trasmessi dall'emittente televisiva o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva non hanno alcuna influenza sulla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi di tale disposizione.
27 La prima questione deferita dev'essere pertanto risolta dichiarando che l'art. 2, n. 1, della direttiva va interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. L'origine dei programmi trasmessi dall'emittente televisiva o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva sono irrilevanti allorché si tratta di stabilire lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta tale emittente in forza dell'art. 2, n. 1.
Sulla seconda questione
28 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se e a quali condizioni uno Stato membro possa vietare o limitare la ritrasmissione sul proprio territorio delle trasmissioni di un'emittente televisiva autorizzate da un altro Stato membro nel caso in cui questa emittente non sia soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva.
29 Dalla soluzione della prima questione discende che questa ipotesi, la quale presuppone che l'emittente non sia soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, non può verificarsi nella fattispecie descritta nell'ordinanza di rinvio.
30 Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulla terza questione
31 Con la terza questione il giudice a quo chiede se l'art. 2, n. 2, della direttiva vada interpretato nel senso che uno Stato membro può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, qualora queste trasmissioni non rispettino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa direttiva.
32 Nella sentenza 10 settembre 1996, causa C-11/95, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4115, punto 34), la Corte ha dichiarato che, in base al sistema di ripartizione degli obblighi fra gli Stati membri dai quali partono le trasmissioni e quelli che le ricevono, stabilito dalla direttiva, il controllo sull'applicazione del diritto dello Stato membro di origine che si applica alle trasmissioni televisive e quello sull'osservanza delle disposizioni della direttiva competono solo allo Stato membro dal quale partono le trasmissioni, mentre lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo in proposito.
33 Questa interpretazione è corroborata dai `considerando' della direttiva. Infatti, ai sensi del decimo `considerando', tutti gli ostacoli alla libera emissione ai quali fa riferimento il nono `considerando' devono essere eliminati in virtù del Trattato. Inoltre, a tenore del dodicesimo e quattordicesimo `considerando', è necessario e sufficiente a questo proposito che tutte le trasmissioni rispettino sia la normativa dello Stato membro di origine, sia le disposizioni della direttiva. Infine, dal quindicesimo `considerando' risulta che l'obbligo dello Stato membro d'origine di controllare che le trasmissioni siano conformi alla normativa nazionale, com'è coordinata dalla direttiva, è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, a garantire la libera circolazione delle trasmissioni, senza bisogno di un secondo controllo per gli stessi motivi negli Stati membri di ricezione (citata sentenza Commissione/Belgio, punto 35).
34 Solo nell'ipotesi prevista all'art. 2, n. 2, seconda frase, alla quale si riferisce la seconda parte del quindicesimo `considerando' della direttiva, lo Stato membro di ricezione può, in via eccezionale, sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi alle condizioni stabilite dalla detta disposizione. La Corte ha aggiunto che se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro non abbia assolto gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva ha facoltà di proporre un ricorso per inadempimento in base all'art. 170 del Trattato CE o di chiedere alla Commissione di intervenire direttamente nei confronti del detto Stato membro ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (citata sentenza Commissione/Belgio, punto 36).
35 Nella stessa citata sentenza Commissione/Belgio, punto 37, la Corte ha anche ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può permettersi di adottare unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario (v. anche sentenze 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199; 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 9, e 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley/Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 20).
36 Pertanto, la questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 2, n. 2, della direttiva va interpretato nel senso che uno Stato membro non può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, allorché tali trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dai governi belga, tedesco, ellenico, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruxelles con ordinanza 16 gennaio 1996, dichiara:
1) L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretato nel senso che un'emittente televisiva è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro nel quale è stabilita. L'origine dei programmi trasmessi dall'emittente televisiva o la loro conformità agli artt. 4 e 5 della direttiva sono irrilevanti allorché si tratta di stabilire lo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta tale emittente in forza dell'art. 2, n. 1.
2) L'art. 2, n. 2, della direttiva 89/552 dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio delle trasmissioni di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro, allorché tali trasmissioni non sono conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della stessa direttiva.
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