Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Regime di coordinamento previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 - Sfera di applicazione - Prestazione per minorati non contributiva e indipendente dal reddito del beneficiario - Prestazione menzionata nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 - Inclusione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 2 bis, art. 10 bis e allegato II bis, sezione L, lett. f), e n. 1247/92]
2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Regime di coordinamento previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 - Concessione delle prestazioni conformemente alla normativa dello Stato di residenza - Violazione dell'art. 51 del Trattato per la mancata applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza - Insussistenza
(Trattato CE, art. 51; regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 10 e 10 bis, e n. 1247/92)
Massima
3 L'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione destinata ai minorati, non contributiva e indipendente dal reddito del beneficiario e menzionata nell'allegato II bis, come la disability living allowance del Regno Unito, rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona la quale soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
4 Il regolamento n. 1247/92, che modifica il regolamento n. 1408/71 e vi inserisce l'art. 10 bis, non è in contrasto con l'art. 51 del Trattato, in quanto esclude, a proposito delle prestazioni speciali a carattere non contributivo in esso considerate, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza previsto dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71. Infatti, le regole di coordinamento delle prestazioni speciali a carattere non contributivo istituite dall'art. 10 bis sono intese proprio a tutelare gli interessi dei lavoratori migranti, conformemente alle disposizioni dell'art. 51 del Trattato, e tale articolo non vieta al legislatore comunitario di porre limiti ai vantaggi che esso concede ai lavoratori.
E' priva di rilievo, con riferimento alla validità del regime istituito dall'art. 10 bis, l'eventualità che il beneficiario di un assegno d'invalidità avente le caratteristiche di una prestazione a carattere non contributivo, dopo aver stabilito la sua residenza in un altro Stato membro, non soddisfi le condizioni alle quali lo Stato di nuova residenza assoggetta la concessione dell'assegno d'invalidità, o fruisca colà di un assegno d'importo inferiore a quello di cui fino ad allora beneficiava in un altro Stato membro, poiché, in assenza di armonizzazione in materia di previdenza sociale, gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, anche rendendoli più rigidi, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.
Parti
Nel procedimento C-20/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Kelvin Albert Snares
e
Adjudication Officer,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Snares, dalla signora H. Mountfield, barrister, su incarico del signor D. Thomas, del Child Poverty Action Group;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor N. Paines, barrister;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dal signor A.J. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora G. Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalle signore C. de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal signor W. Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor M. Bishop e dalla signora A. Lo Monaco, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor C. Docksey e dalla signora M. Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Snares, rappresentato dalla signora H. Mountfield, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Nicoll e dal signor N. Paines, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora P. Plaza Garcia, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalle signore C. de Salins e A. de Bourgoing, del Consiglio, rappresentato dal signor M. Bishop e dalla signora A. Lo Monaco, e della Commissione, rappresentata dal signor C. Docksey, all'udienza del 18 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 gennaio 1996, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio successivo, il Social Security Commissioner ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e alla validità degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Snares, cittadino britannico, e l'Adjudication Officer, in ordine alla concessione della «disability living allowance» (assegno di sussistenza per minorati; in prosieguo: la «DLA»), prevista dalla normativa del Regno Unito.
La normativa nazionale
3 In epoca anteriore al 1_ aprile 1992, la legge britannica prevedeva due prestazioni in materia d'invalidità: l'«attendance allowance» (assegno di accompagnamento; in prosieguo: l'«AA») e la «mobility allowance» (assegno di mobilità; in prosieguo: la «MA»). Entrambe erano prestazioni non contributive, indipendenti dal reddito dell'interessato.
4 Il 1_ aprile 1992 il Disability Living Allowance and Disability Working Allowance Act 1991 (legge del 1991 sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per minorati) istituiva la DLA.
5 Tale nuova prestazione è, anch'essa, una prestazione a carattere non contributivo, non presuppone alcuna incapacità lavorativa e la sua erogazione non è subordinata ad alcuna condizione di reddito. Essa si suddivide in due elementi: un elemento «autonomia», destinato alle persone non autosufficienti e corrispondente all'ex AA, e un elemento «mobilità», destinato alle persone dalla limitata capacità di spostamento e corrispondente all'ex MA. L'elemento «autonomia» viene versato secondo tre aliquote differenti, in funzione della natura della minorazione della persona e del grado di assistenza richiesto, mentre l'elemento «mobilità» viene versato secondo due aliquote differenti, a seconda della natura e della portata della limitazione della capacità di spostamento. Le due prime aliquote dell'elemento «autonomia» corrispondono a quelle alle quali veniva versata l'AA e la prima aliquota dell'elemento «mobilità» corrisponde a quella alla quale veniva pagata la MA.
6 Così, a decorrere dal 1_ aprile 1992 le AA, in caso di aventi diritto con meno di 65 anni, e le MA già concesse venivano convertite nella concessione dell'elemento «autonomia» e dell'elemento «mobilità» della DLA. A partire da tale data non doveva essere concessa alcuna nuova AA o MA, fatta eccezione per l'AA per quanto riguarda le persone con oltre 65 anni.
7 All'epoca dei fatti di cui al procedimento a quo, la DLA veniva versata in base agli artt. 71-76 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale), da un lato, e al Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 [regolamento di previdenza sociale (assegno di sussistenza per minorati) del 1991; in prosieguo: il «regolamento sulla DLA»], dall'altro.
8 Ai sensi dell'art. 71, n. 6, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992,
«chi non soddisfa i previsti requisiti di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna non può aver diritto all'assegno di sussistenza per minorati».
9 L'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento sulla DLA, così dispone:
«1) Con riserva di quanto disposto dal presente articolo, le condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna, prescritte ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 6, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, implicano per ogni interessato e in ogni momento che
a) alla data di cui al presente regolamento
i) sia ordinariamente residente in Gran Bretagna
e
ii) sia soggiornante in Gran Bretagna, e
iii) abbia soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nelle 52 settimane immediatamente precedenti la detta data, e
(...)
2) Ai fini dell'applicazione del n. 1), lett. a), punti ii) e iii), l'interessato sarà considerato soggiornante in Gran Bretagna anche se ne era assente a una certa data, purché a tale data
(...)
d) la sua assenza dalla Gran Bretagna fosse intesa come temporanea (e come tale fosse stata intesa fin dall'inizio) e non sia durata oltre le 26 settimane continuative, o
e) la sua assenza dalla Gran Bretagna fosse temporanea e specificamente motivata dalla cura della sua incapacità o della sua minorazione iniziatasi prima che l'interessato lasciasse la Gran Bretagna, e il Secretary of State abbia certificato conforme alla corretta applicazione della legge il fatto che l'interessato, sempreché sia soddisfatta la previa condizione di cui al presente punto, sia trattato come se avesse soggiornato in Gran Bretagna».
La normativa comunitaria
10 In epoca anteriore al 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 era così formulato:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(...)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)
(...)
4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica (...)».
11 L'art. 5 del regolamento n. 1408/71 disponeva inoltre:
«Gli Stati membri menzionano in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 (...)».
12 L'art. 10 del regolamento n. 1408/71, infine, prevedeva:
«1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice (...)».
13 Il regolamento n. 1247/92, adottato in base agli artt. 51 e 235 del Trattato CEE, ha inserito nell'art. 4 del regolamento n. 1408/71 un n. 2 bis, che è così formulato:
«2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».
14 Parallelamente l'art. 5 del regolamento 1408/71 è stato modificato in modo tale che la dichiarazione fatta dagli Stati ai sensi di tale articolo avesse altresì ad oggetto «le prestazioni a carattere non contributivo di cui all'art. 4, paragrafo 2 bis». Il Regno Unito non ha fatto alcuna dichiarazione per quanto riguarda tali prestazioni.
15 Il regolamento n. 1247/92 ha inoltre inserito l'art. 10 bis, ai cui termini:
«1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
2. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.
3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro».
16 La DLA figura nell'allegato II bis, sezione L (Regno Unito), lett. f), del regolamento n. 1408/71.
La controversia di cui al procedimento a quo
17 Il signor Snares ha lavorato per 25 anni come lavoratore subordinato nel Regno Unito ed ha, a tale titolo, versato contributi al regime di previdenza sociale di tale Stato. Nell'aprile del 1993, all'età di 39 anni, è rimasto vittima di un incidente grave che ha ridotto in misura considerevole la sua capacità di movimento. Egli ha allora presentato domanda per ottenere la DLA, domanda che è stata registrata il 1_ settembre 1993.
18 L'Adjudication Officer, sulla base della valutazione del suo grado di dipendenza e di mobilità, ha concesso al signor Snares l'aliquota intermedia dell'elemento «autonomia» e l'aliquota più elevata dell'elemento «mobilità» della DLA con decorrenza dal 1_ settembre 1993.
19 Peraltro, il signor Snares ha ottenuto, nel medesimo Stato, il riconoscimento del diritto a prestazioni d'invalidità (convertite successivamente in prestazioni d'incapacità al lavoro). E' pacifico che tali prestazioni sono di carattere contributivo e rientrano, in quanto tali, nel campo di applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71.
20 Nel novembre del 1993 il signor Snares ha deciso di stabilirsi a Tenerife, dove abitano i suoi familiari più prossimi, in particolare la madre, affinché questa potesse occuparsi di lui. Il signor Snares ha dichiarato all'amministrazione britannica che la sua assenza non sarebbe stata temporanea e che avrebbe venduto l'alloggio che possedeva nel Regno Unito.
21 Il 6 gennaio 1994 l'Adjudication Officer ha deciso di revocare al signor Snares il diritto alla DLA, a decorrere dalla data della sua partenza, il 13 novembre 1993, decisione che, a seguito di gravame, è stata confermata il 16 febbraio 1994.
22 Il 21 luglio 1994 il Social Security Appeal Tribunal di Salisbury ha respinto il ricorso proposto dal signor Snares avverso le dette decisioni ed ha statuito che non sussisteva alcun diritto ad alcun elemento della DLA, per tutto il periodo di residenza a Tenerife. Nella sua motivazione, il Social Security Appeal Tribunal di Salisbury ha rilevato come la modifica apportata al regolamento n. 1408/71 dal regolamento n. 1247/92 a partire dal 1_ giugno 1992 rendesse inoperanti le disposizioni di diritto comunitario che consentivano agli interessati di ottenere il versamento della DLA pur risiedendo all'estero, di modo che, a partire da tale data, aveva pieno effetto la normativa britannica che prescriveva una tale condizione di residenza. Pertanto, nella misura in cui il diritto del signor Snares all'assegno controverso era sorto il 1_ settembre 1993, e quindi successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, egli, dopo la sua partenza dal Regno Unito, non aveva più diritto alla DLA, né ai sensi della normativa britannica, né in forza del diritto comunitario.
23 Il presidente del Social Security Appeal Tribunal di Salisbury ha autorizzato il signor Snares a interporre appello avverso la detta decisione dinanzi al Social Security Commissioner.
24 Secondo quest'ultimo giudice, è pacifico che il 13 novembre 1993 il signor Snares ha cessato di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, n. 1, lett. a), sub i) e ii), del regolamento sulla DLA. A partire da tale data, infatti, egli non era più effettivamente soggiornante in Gran Bretagna ed ha ammesso di non essere più regolarmente residente in tale paese; inoltre, il suo caso non rientrava in alcuna delle ipotesi, enumerate dall'art. 2, n. 2, della medesima disciplina, nelle quali una persona deve considerarsi soggiornante in Gran Bretagna. Infine, fin dal momento della sua partenza, la sua assenza non poteva considerarsi temporanea.
25 Per quanto riguarda la questione se il signor Snares debba cionondimeno fruire della DLA, in applicazione del regolamento n. 1408/71, il giudice a quo, preso atto della divergenza dei punti di vista espressi dalle parti nell'ambito del procedimento a quo, ha chiesto la sospensione di quest'ultimo e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, inseriti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1247/92 con decorrenza dal 1_ giugno 1992, abbia l'effetto di escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 una prestazione che anteriormente alla data suddetta sarebbe rientrata nelle previsioni di quest'ultimo articolo, con riferimento all'ipotesi di una persona la quale, a causa della sua precedente attività lavorativa, era o era stata soggetta alla normativa previdenziale dello Stato membro considerato, con la conseguenza che una persona la quale acquisti la titolarità del diritto a una simile prestazione dopo il 1_ giugno 1992 in forza della normativa di uno Stato membro non possa far richiamo alle disposizioni dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per opporsi alla revoca di tale diritto giustificata esclusivamente in base alla residenza dell'interessato nel territorio di un altro Stato membro.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1247/92 sia stato emanato nel rispetto dei poteri conferiti dal Trattato di Roma, in particolare dagli artt. 51 e 235 del medesimo».
26 Con ordinanza 24 maggio 1996 il signor Snares è stato ammesso al gratuito patrocinio.
Sulla prima questione pregiudiziale
27 Con la prima delle questioni sollevate, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla DLA, con la conseguenza che la situazione di una persona che, come l'attore nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione successivamente al 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, venga disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
28 Si deve subito rilevare che una persona come il signor Snares rientra nel campo di applicazione «ratione personae» del regolamento n. 1408/71, in quanto è stata assoggettata, come lavoratore subordinato, al regime di previdenza sociale del Regno Unito.
29 Ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, le persone alle quali tale regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, conformemente alle norme di coordinamento da esso previste, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tale è il caso della DLA, che è menzionata al punto f) della sezione L (Regno Unito) del detto allegato.
30 Orbene, il fatto che il legislatore comunitario menzioni una normativa, quale quella relativa alla DLA, nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, dev'essere riconosciuto come dimostrazione che le prestazioni concesse sulla base di tale normativa costituiscono prestazioni speciali a carattere non contributivo, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10 bis del predetto regolamento n. 1408/71 (v. in tal senso, in particolare, sentenza 2 dicembre 1964, causa 24/64, Dingemans, Racc. pagg. 1241, 1255).
31 Dalla formulazione dell'art. 10 bis emerge che questa disposizione implica che le prestazioni da essa contemplate rientrano, del resto, nell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92.
32 Ciò premesso, una prestazione quale la DLA, in ragione del fatto che figura nell'allegato II bis, deve considerarsi come disciplinata esclusivamente dalle norme di coordinamento dell'art. 10 bis e quindi come rientrante tra le prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis.
33 Questa interpretazione è corroborata dal terzo, quarto, quinto e sesto `considerando' del regolamento n. 1247/92, dai quali emerge che il legislatore intendeva prevedere un sistema specifico di coordinamento che tenesse conto delle caratteristiche peculiari di talune prestazioni che presentano analogie al tempo stesso con l'assistenza sociale e con la previdenza sociale e che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, erano considerate prestazioni di previdenza sociale per quanto riguarda i lavoratori già affiliati al sistema di previdenza sociale dello Stato la cui legislazione viene invocata (v., in particolare, sentenza 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017). Orbene, come dimostrato dall'avvocato generale ai paragrafi 59-63 delle sue conclusioni, una prestazione come la DLA rientra senz'altro tra tali prestazioni.
34 A ciò deve aggiungersi che, contrariamente alla tesi sostenuta dal signor Snares, la circostanza che il Regno Unito non abbia fatto alcuna particolare dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, nella parte in cui dispone che gli Stati membri menzionino le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'art. 4, n. 2 bis, non è di ostacolo a che la DLA sia qualificata prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi di quest'ultima disposizione.
35 Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier, Racc. pag. 229, punto 15; 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos e a., Racc. pag. I-2797, punto 28, e 20 febbraio 1997, cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a., Racc. pag. I-869, punto 21), la circostanza che una legge non sia stata menzionata nella dichiarazione fatta da uno Stato membro non può, di per sé, provare che detta legge esuli dalla sfera di applicazione della disposizione considerata.
36 E' infine assodato che una persona come il signor Snares, la cui minorazione, che è all'origine del versamento della DLA, è sopravvenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, che ha inserito gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nel regolamento n. 1408/71, ricade esclusivamente sotto queste ultime disposizioni e non può avvalersi delle disposizioni transitorie previste all'art. 2 del regolamento n. 1247/92, ai cui sensi tale regolamento non ha alcuna incidenza sul mantenimento dei diritti di coloro che, prima della sua entrata in vigore, già beneficiavano della prestazione (n. 1) o soddisfacevano le condizioni per beneficiarne (n. 2).
37 Sulla base di quanto sopra, la questione posta va risolta dichiarando che l'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che la DLA rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona, la quale, come il ricorrente nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
Sulla seconda questione
38 Con la seconda questione il giudice a quo s'interroga sulla validità del regolamento n. 1247/92 alla luce degli artt. 51 e 235 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE, nella misura in cui esclude, per quanto riguarda la DLA, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza, sancito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71.
39 Si deve a questo proposito ricordare, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il principio della revoca delle clausole di residenza è applicabile «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento». Così, il legislatore comunitario ha specificamente limitato, all'art. 69 del regolamento n. 1408/71, l'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione a una durata di tre mesi. Orbene, nella sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa e a. (Racc. pag. 1979, punto 14), la Corte ha ritenuto che siffatta limitazione non è in contrasto con l'art. 51 del Trattato.
40 E' vero che, come emerge dai punti 28 e 33 della presente sentenza, una persona che si trova nella situazione del signor Snares avrebbe potuto, in assenza dello specifico regime di coordinamento istituito dal regolamento n. 1247/92, avvalersi del principio dell'esportabilità delle prestazioni d'invalidità sancito dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, per poter continuare a beneficiare della DLA.
41 Tuttavia si deve rilevare che, in tema di prestazioni speciali a carattere non contributivo del tipo di quelle considerate nella controversia oggetto della causa a qua, la Corte ha più volte sottolineato che il principio dell'esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale si applica fintantoché il legislatore comunitario non avrà adottato disposizioni di deroga (v. , in particolare, sentenze 31 marzo 1977, causa 87/76, Bozzone, Racc. pag. 687; 5 maggio 1983, causa 139/82, Piscitello, Racc. pag. 1427, punto 16; 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, punto 16, e 12 luglio 1990, causa C-236/88, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3163, punto 16).
42 Si deve in secondo luogo rilevare che la Corte ha già riconosciuto che prestazioni strettamente connesse con l'ambiente sociale possono essere concesse subordinatamente alla condizione di residenza nello Stato dell'istituzione competente (sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir, Racc. pag. 5391, punto 16).
43 Orbene, come ha precisato l'avvocato generale ai paragrafi 85-88 delle sue conclusioni, prestazioni come la DLA rientrano nella categoria delle prestazioni le cui modalità di concessione sono strettamente connesse a un particolare contesto economico e sociale.
44 La circostanza che una persona che si trova nella situazione del signor Snares non soddisfi, eventualmente, le condizioni alle quali lo Stato di nuova residenza assoggetta la concessione dell'assegno d'invalidità, o fruisca colà di un assegno d'importo inferiore a quello di cui fino ad allora beneficiava in un altro Stato membro, non è tale da rendere invalido il regime istituito dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71.
45 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza Martínez Losada e a., citata, punto 43), in assenza di armonizzazione in materia di previdenza sociale, gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisisti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, anche rendendoli più rigidi, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra lavoratori comunitari.
46 Inoltre, il regime istituito dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 contiene norme di coordinamento che, come emerge dal sesto `considerando' del regolamento n. 1247/92, sono intese proprio a tutelare gli interessi dei lavoratori migranti, conformemente alle disposizioni dell'art. 51 del Trattato.
47 Così, lo Stato di residenza è, se del caso, obbligato a tener conto dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti in altri Stati membri (n. 2), a considerare le prestazioni dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro come erogate a norma della legislazione applicabile ai fini della concessione delle prestazioni complementari (n. 3) e a tener conto della constatazione d'invalidità o di minorazione per la prima volta effettuata nel territorio di un altro Stato membro, come se fosse stata effettuata per la prima volta nello Stato di residenza (n. 4).
48 Del resto, il diritto alla prestazione non è subordinato alla condizione che il richiedente sia stato in precedenza assoggettato alla normativa previdenziale dello Stato nel quale egli chiede il riconoscimento del diritto all'assegno, mentre tale era il caso prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1247/92 (v., in particolare, sentenza Newton, citata).
49 Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che il regime di coordinamento posto in essere dal regolamento n. 1247/92 non è in contrasto, in quanto applicabile alla DLA, né con l'art. 51 del Trattato, né del resto con l'art. 235 di tale Trattato, poiché quest'ultima disposizione ha unicamente consentito, al momento dell'adozione del detto regolamento, di estendere il coordinamento dei regimi di previdenza sociale da esso previsti ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, mentre il Trattato non aveva previsto specifici poteri d'azione a tal fine.
50 E' del resto vero che una persona che si trova nella situazione del signor Snares potrebbe vedersi rifiutare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, nella fattispecie la Spagna, qualora, contrariamente ai requisiti posti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28), egli non beneficiasse di una pensione d'invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita da infortunio sul lavoro o per malattia professionale di un livello sufficiente per evitare che, durante il suo soggiorno, costituisca un onere per l'assistenza sociale di tale Stato.
51 Si deve cionondimeno rilevare che se, come è stato constatato nella presente sentenza, il legislatore comunitario ha potuto, senza violare l'art. 51 del Trattato, decidere che prestazioni speciali a carattere non contributivo, come la DLA, dovevano essere concesse conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e a carico di quest'ultimo, tale decisione non può essere rimessa in discussione per il motivo che l'applicazione di tale regola potrebbe avere la conseguenza di diminuire il reddito dell'interessato. Infatti, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, un'analoga situazione deriverebbe dalle differenze esistenti tra i regimi nazionali di previdenza sociale, in mancanza di armonizzazione di questi ultimi.
52 Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l'esame del regolamento n. 1247/92 nella parte in cui esclude, per quanto riguarda la DLA, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71 non ha posto in luce elementi idonei a inficiarne la validità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, tedesco, spagnolo, francese e austriaco, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner con ordinanza 17 gennaio 1996, dichiara:
1) L'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che la disability living allowance rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona, la quale, come il ricorrente nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1_ giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.
2) L'esame del regolamento n. 1247/92, nella parte in cui esclude, per quanto riguarda la disability living allowance, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71, non ha posto in luce elementi idonei a inficiarne la validità.
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