Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Austria - Finlandia - Svezia - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Tassa nazionale sulle scorte di zucchero alla vigilia dell'adesione - Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 39 e 40; Atto di adesione del 1994, artt. 137, n. 2, e 145, n. 2; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81; regolamento (CE) della Commissione n. 3300/94]
Massima
Gli artt. 137, n. 2, e 145, n. 2, dell'Atto di adesione del 1994, nonché gli artt. 39 e 40 del Trattato, il regolamento n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e il regolamento n. 3300/94, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, non ostano all'adozione, da parte di uno Stato aderente all'Unione europea, alla vigilia della sua adesione, avvenuta il 1_ gennaio 1995, di una legge che istituisce una tassa sullo zucchero che in tale data era immagazzinato in detto Stato.
Infatti, se è vero che il regolamento n. 3300/94 applicava ai quantitativi di zucchero prodotti negli Stati aderenti durante la campagna 1994/1995, gran parte dei quali era già stata smerciata prima della data di adesione, il prezzo di vendita comunitario più elevato, senza la contropartita del regime di autofinanziamento, una siffatta tolleranza da parte della Comunità nei confronti di un quantitativo di zucchero considerato marginale a livello comunitario non implica tuttavia che le disposizioni comunitarie abbiano vietato l'adozione di una legge che produca l'effetto di sopprimere, prima dell'adesione, il profitto che i produttori svedesi di zucchero attendevano a causa dell'adesione e della differenza di prezzo di vendita che ne sarebbe derivata, dato che una siffatta legge non ha posto ostacoli al funzionamento dei sistemi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
Parti
Nel procedimento C-27/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Länsrätt i Jönköpings län (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Danisco Sugar AB
e
Allmänna ombudet,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 137, n. 2, 145, n. 2, e 149, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21), degli artt. 39 e 40 del Trattato CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3300, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 39),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Danisco Sugar AB, dagli avvocati Lars Gildéus, del foro di Malmö, e Otfried Lieberknecht, Michael Schütte e Wolfgang Kirchhoff, del foro di Bruxelles;
- per il governo svedese, dal signor Erik Brattgård, departementsråd presso il dipartimento per il commercio con l'estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Eugenio De March, consigliere giuridico, e Knut Simonsson, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Danisco Sugar AB, rappresentata dagli avvocati Lars Gildéus, Otfried Lieberknecht e Michael Schütte, del governo svedese, rappresentato dal signor Erik Brattgård, del governo danese, rappresentato dal signor Peter Biering, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Knut Simonsson, all'udienza del 17 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 gennaio 1996, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio successivo, il Länsrätt i Jönköpings län ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione degli artt. 137, n. 2, 145, n. 2, e 149, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: l'«Atto di adesione»), degli artt. 39 e 40 del Trattato CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3300, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 39).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Danisco Sugar AB (in prosieguo: la «Danisco Sugar») e la Allmänna ombudet, procuratore ad lites dello Statens jordbruksverk (direzione nazionale del mercato agricolo, in prosieguo: lo «jordbruksverk»), a proposito del versamento di una tassa nazionale sulle scorte di zucchero introdotta il 20 dicembre 1994 dal Parlamento svedese ed entrata in vigore il 31 dicembre successivo, cioè un giorno prima dell'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, la quale colpisce i quantitativi di zucchero che in detta data erano immagazzinati in Svezia.
La normativa comunitaria
L'Atto d'adesione
3 L'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'Atto di adesione dispone che, salvo disposizioni contrarie, «i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri».
4 L'art. 145, n. 2, disciplina la situazione dei prodotti agricoli che erano immagazzinati al momento dell'adesione:
«Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1_ gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato».
5 L'art. 149, n. 1, così dispone:
«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data».
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
6 L'organizzazione comune nel settore dello zucchero è disciplinata dal regolamento n. 1785/81, modificato più volte e, da ultimo, anteriormente ai fatti di causa, dall'Atto di adesione. Mediante gli artt. 28 e 28 bis [articolo introdotto col regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1107 (GU L 110, pag. 20)] il detto regolamento disciplina il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi, mediante contributi alla produzione e contributi supplementari, delle spese per lo smercio delle eccedenze che risultano dal rapporto tra la produzione della Comunità e il consumo nella stessa.
7 Nel regolamento n. 3300/94, recante disposizioni transitorie a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, al terzo `considerando' si rileva che, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia è stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali e che una gran parte di tale produzione è già stata smerciata anteriormente al 1_ gennaio 1995. In tali circostanze è giustificato «prevedere che le disposizioni di autofinanziamento del settore di cui agli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applichino ai quantitativi di zucchero prodotti anteriormente al 1_ luglio 1995».
8 L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3300/94 fissa in 304 792 tonnellate le scorte normali di riporto per la Svezia espresse in zucchero bianco al 1_ gennaio 1995, alle ore 0. Il detto regolamento, all'art. 6, prevede altresì l'obbligo dei nuovi Stati membri di effettuare il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica per tale data e alla detta ora e, all'art. 7, rammenta l'obbligo per i nuovi Stati membri di procedere all'esportazione, senza intervento comunitario, dei quantitativi che superano le scorte normali di riporto, conformemente all'art. 145, n. 2, dell'Atto di adesione.
La normativa svedese
9 Ai sensi dell'art. 1 della lag om lageravgift på socker och ris (legge istitutiva di una tassa sulle scorte di zucchero e di riso, in prosieguo: la «lageravgiftslag», 1994:1704), adottata dal Parlamento svedese il 20 dicembre 1994 ed entrata in vigore il 31 dicembre successivo, chiunque detenga per tale data scorte di zucchero o di riso è debitore nei confronti dello Stato di una tassa sulle scorte. A tenore dell'art. 2 della lageravgiftslag, tale tributo viene percepito solo per la parte delle scorte che supera le 3 tonnellate. L'art. 3 della medesima legge dispone che il tributo sulle scorte percepito è di 1,80 SKR per ogni chilo di zucchero bianco e di 1,65 SKR per ogni chilo di zucchero grezzo.
10 Dai lavori preparatori della lageravgiftslag (proposta del 10 novembre 1994, Prop. 1994/95:43) emerge che l'obiettivo principale di tale legge era quello di evitare l'accumularsi di scorte oltre quanto poteva considerarsi scorta normale di riporto ai sensi dell'art. 145, n. 2, dell'Atto di adesione. Del resto, tale tributo avrebbe compensato i costi cui il Regno di Svezia avrebbe potuto andare incontro, conformemente all'art. 145, n. 2, dell'Atto di adesione, in ragione dell'eventuale esistenza di scorte anormalmente elevate. Infine, l'istituzione di tale tributo era anche giustificata dai profitti che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni comunitarie a seguito dell'adesione, poiché prima di tale adesione il prezzo di vendita dello zucchero nella Comunità era di circa 30% più elevato che in Svezia. Lo scopo era quello di imporre un tributo di livello equivalente all'aumento del prezzo di mercato conseguente all'adesione.
11 Con una modifica della lageravgiftslag decisa il 30 marzo 1995 dal Parlamento svedese (1995:329), ed entrata in vigore il 1_ aprile 1995, l'art. 3 di tale legge veniva completato. Secondo tale modifica, qualora venga pagato il contributo previsto per le scorte di cui all'art. 8 del regolamento n. 1785/81, può essere concessa per lo zucchero bianco una riduzione di 15 öre al chilo sull'importo del tributo da versare per la costituzione delle scorte e, per lo zucchero grezzo, una riduzione, il cui importo viene calcolato rispetto allo zucchero bianco. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che sulle scorte di zucchero gravi un doppio tributo.
La controversia di cui al procedimento principale e le questioni pregiudiziali
12 La Danisco Sugar è l'unico produttore di zucchero in Svezia.
13 In applicazione della lageravgiftslag, lo jordbruksverk, con provvedimento 28 giugno 1995, chiedeva il pagamento dell'importo di 434 891 586 SKR, quale tributo sulle scorte di zucchero.
14 La Danisco Sugar impugnava tale provvedimento dinanzi al Länsrätt i Jönköpings län e ne chiedeva pertanto l'annullamento. A sostegno della sua domanda, essa ha sostenuto in via principale che il provvedimento adottato dal Regno di Svezia di introdurre unilateralmente un tributo nazionale sullo zucchero costituiva una misura transitoria vietata e che tale tributo era in contrasto con l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, in quanto comportava una distorsione della concorrenza per le imprese e una discriminazione dei produttori di barbabietole. La Danisco Sugar precisava che, in base a un accordo concluso con l'associazione svedese dei produttori di barbabietole, essa si era impegnata a trasferire ai produttori di barbabietole più della metà dell'aumento del prezzo dello zucchero che si sarebbe verificato in seguito all'adesione all'Unione europea.
15 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Länsrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli artt. 137, n. 2, 145, n. 2, e 149, n. 1, di esso, debba essere interpretato nel senso che il fatto di assoggettare a una tassa nazionale le scorte normali transitorie di zucchero, come ha fatto la legge sulla tassa avente ad oggetto le scorte, come modificata, debba essere considerato come una misura transitoria vietata.
In caso di risposta negativa alla questione sub 1):
2) Se l'organizzazione comune del mercato dello zucchero, e in particolare gli artt. 39 e 40 del Trattato CE, il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, debbano essere interpretati nel senso che il fatto di assoggettare a una tassa nazionale le scorte normali transitorie di zucchero, come ha fatto la legge sulla tassa avente ad oggetto le scorte, come modificata, debba essere considerato come una misura vietata in quanto tale da pregiudicare l'organizzazione comune del mercato».
Sulle questioni sollevate
16 Con le dette questioni pregiudiziali il Länsrätt chiede in sostanza alla Corte se gli artt. 137, n. 2, 145, n. 2, e 149, n. 1, dell'Atto di adesione, nonché gli artt. 39 e 40 del Trattato CE, il regolamento n. 1785/81 e il regolamento n. 3300/94 ostino all'adozione, da parte di uno Stato aderente all'Unione europea, alla vigilia della sua adesione, di una legge che istituisce un tributo sullo zucchero che a tale data era immagazzinato in detto Stato.
17 Si deve rilevare in limine che l'art. 149, n. 1, dell'Atto di adesione riguarda le modalità di adozione, da parte della Comunità, di misure transitorie in materia di politica agricola comune.
18 Tale disposizione, poiché non ha ad oggetto la ripartizione delle competenze tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione, non è pertinente nel contesto della controversia di cui al procedimento principale.
19 Per quanto riguarda le restanti disposizioni considerate dal giudice nazionale, esse hanno tutte ad oggetto la questione della determinazione della normativa applicabile in materia di politica agricola comune in conseguenza dell'adesione. Ciò considerato, non si deve distinguere a seconda che si tratti dell'Atto di adesione, contemplato dalla prima questione, o delle disposizioni citate nella seconda, e le due questioni vanno esaminate congiuntamente.
20 La Danisco Sugar e il governo danese sostengono che, adottando, dopo la firma dell'Atto di adesione, la lageravgiftslag, il Regno di Svezia ha violato il cosiddetto principio di «buona fede», secondo il quale uno Stato deve astenersi dall'adottare atti che priverebbero un accordo internazionale del suo oggetto e del suo scopo, principio che è sancito nell'art. 18 della Convenzione di Vienna 23 marzo 1969 sul diritto dei Trattati. Essi si richiamano a tal proposito alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria/Consiglio (Racc. pag. II-39), in cui viene dichiarato che tale principio doveva essere rispettato dalle istituzioni delle Comunità e che, essendo il detto principio corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento, che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario, un operatore economico poteva avvalersene dinanzi al detto tribunale, nel contesto di un ricorso inteso a far verificare la legittimità di un atto comunitario.
21 La Danisco Sugar sottolinea poi che la lageravgiftslag si ripercuote sulla normativa comunitaria applicabile nel settore dello zucchero, poiché ha prodotto i suoi effetti soltanto dopo l'adesione. Essa rappresenterebbe un'illegittima ingerenza del Regno di Svezia nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, per i quali la Comunità, ai sensi dell'art. 28 del regolamento n. 1785/81, dispone di una competenza esclusiva.
22 Secondo il governo svedese la lageravgiftslag disciplina esclusivamente una situazione esistente prima dell'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, poiché riguarda lo zucchero prodotto mediante barbabietole coltivate nell'ambito del regime dell'organizzazione nazionale che vigeva prima del 1_ gennaio 1995. Si tratta pertanto di una misura nazionale che non rientra nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale governo ricorda del resto che l'obiettivo della lageravgiftslag era quello di prevenire la formazione di scorte eccessive, ed era quindi conforme all'Atto di adesione.
23 La Commissione fa altresì presente che il tributo svedese sulle scorte di zucchero è una misura anteriore all'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, il quale riguarda quantitativi di zucchero totalmente prodotti durante il periodo che precede tale adesione, ai sensi dell'organizzazione nazionale del mercato dello zucchero applicabile. Al pari di qualsiasi altra disposizione nazionale, potrebbe essere considerata incompatibile con le disposizioni del Trattato sui prodotti agricoli, e, in particolare, con quelle relative all'organizzazione comune dei mercati solo se fosse in contrasto con gli obiettivi della politica agricola comune o frapponesse ostacoli al funzionamento dei meccanismi utilizzati per conseguire tali obiettivi. Nella misura in cui era intesa a evitare il formarsi di scorte eccessive, tale disposizione sarebbe conforme all'Atto di adesione. Per quanto riguarda l'obiettivo di «scremare» i profitti che i produttori di zucchero trarrebbero dall'adesione, esso non sarebbe in contrasto con l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; infatti, non si presume che le disposizioni di detta organizzazione garantiscano ai fabbricanti di zucchero o ai produttori svedesi di barbabietole un particolare livello di introiti per lo zucchero prodotto prima dell'adesione.
24 Al fine di verificare se una legge che istituisce una tassa sulle scorte di zucchero come la lageravgiftslag sia in contrasto con le norme comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, si deve esaminare se essa riguarda un settore disciplinato in modo esauriente dalla normativa comunitaria o se osti al buon funzionamento dei sistemi previsti dall'organizzazione comune dei mercati, in particolare per la sua incidenza sulla formazione dei prezzi o sulle strutture delle aziende agricole (v. sentenze 13 dicembre 1983, causa 222/82, Apple and Pear Development Council, Racc. pag. 4083, punti 23 e 31, e 25 novembre 1986, causa 218/85, Cerafel, Racc. pag. 3513, punto 13).
25 A questo proposito si deve rilevare in limine che la lageravgiftslag ha disciplinato una situazione obiettiva di fatto antecedente all'adesione all'Unione europea. Infatti, ciò che rende una persona debitrice del tributo sulle scorte nei confronti dello Stato svedese è il fatto di detenere scorte di zucchero il 31 dicembre 1994. Solo se tale tributo può incidere sulla situazione del prodotto agricolo immagazzinato il 1_ gennaio 1995 occorre esaminarne la compatibilità con riferimento alle disposizioni comunitarie vigenti nel settore dello zucchero.
26 Per quanto riguarda lo zucchero facente parte delle normali scorte di riporto, il regolamento n. 3300/94 prevede che il regolamento n. 1785/81, relativo al regime di autofinanziamento del settore o a quello delle restituzioni all'esportazione, non si applica ai quantitativi di zucchero prodotti prima del 1_ gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, dal momento che la produzione di zucchero in questi Stati è interamente avvenuta sotto la vigenza dei regimi nazionali e una larga parte di essa è già stata smerciata prima del 1_ gennaio 1995.
27 Per quanto riguarda il regime dei prezzi, il tributo sulle scorte di zucchero non ha potuto ripercuotersi in una qualsiasi maniera sulla situazione dei produttori di zucchero, il cui costo di costituzione delle scorte, inclusi gli oneri fiscali, è senza dubbio aumentato in ragione del tributo, ma il cui prezzo di vendita del prodotto è di pari misura aumentato a causa dell'adesione, per allinearsi al prezzo di vendita dello zucchero, che nella Comunità è più elevato. Il tributo ha pertanto avuto un effetto neutro nei loro riguardi.
28 Al contrario il fatto di non assoggettare al tributo lo zucchero che si trovava nelle scorte al momento dell'adesione avrebbe posto i produttori svedesi di zucchero in una situazione più vantaggiosa dei produttori comunitari di zucchero, poiché essi avrebbero potuto beneficiare dei prezzi di vendita comunitari più elevati senza però avere partecipato al regime di autofinanziamento del settore. Ed è per questa ragione che sia l'Atto di adesione sia il regolamento n. 3300/94 contenevano disposizioni intese a prevenire la costituzione di scorte a fini speculativi. Proprio tenendo conto del fatto che una grande parte dello zucchero prodotto nel corso della campagna 1994/1995 era già stata smerciata prima del 1_ gennaio 1995 (terzo `considerando' del regolamento n. 3300/94) è stato deciso di applicare ad esso il prezzo di vendita comunitario, senza la contropartita del regime di autofinanziamento.
29 Siffatta tolleranza da parte della Comunità nei confronti di un quantitativo di zucchero considerato marginale a livello comunitario non implica tuttavia che le disposizioni comunitarie abbiano vietato l'adozione di una legge che produca l'effetto di sopprimere, prima dell'adesione, il profitto che i produttori svedesi di zucchero attendevano a causa dell'adesione e della differenza di prezzo di vendita che ne sarebbe derivata, dato che una siffatta legge, come la lageravgiftslag, non ha posto ostacoli al funzionamento dei sistemi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
30 La modifica della lageravgiftslag successivamente intervenuta, il cui oggetto era semplicemente la riduzione dell'aliquota del tributo, non toglie validità a questa conclusione.
31 Ciò considerato, non si deve esaminare l'argomento dedotto dalla Danisco Sugar, nonché dal governo danese, che sostiene che il Regno di Svezia, adottando la lageravgiftslag dopo la firma dell'Atto di adesione, ha violato il principio di buona fede secondo il quale uno Stato deve astenersi dall'adottare atti che priverebbero un accordo internazionale del suo oggetto e del suo scopo, principio enunciato dall'art. 18 della Convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei Trattati.
32 Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che gli artt. 137, n. 2, e 145, n. 2, dell'Atto di adesione, nonché gli artt. 39 e 40 del Trattato, il regolamento n. 1785/81 e il regolamento n. 3300/94 non ostano all'adozione, da parte di uno Stato aderente all'Unione europea, alla vigilia della sua adesione, di una legge che istituisce una tassa sullo zucchero che in tale data era immagazzinato in detto Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dai governi svedese e danese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Länsrätt i Jönköpings län con ordinanza 26 gennaio 1996, dichiara:
Gli artt. 137, n. 2, e 145, n. 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nonché gli artt. 39 e 40 del Trattato CE, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e il regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3300, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, non ostano all'adozione, da parte di uno Stato aderente all'Unione europea, alla vigilia della sua adesione, di una legge che istituisce una tassa sullo zucchero che in tale data era immagazzinato in detto Stato.
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