Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Assicurazione contro l'invalidità - Calcolo delle prestazioni - Normativa nazionale che determina la prestazione in funzione di una base contributiva media durante un periodo di riferimento - Modalità di applicazione a un lavoratore che ha cessato la propria attività in uno Stato membro in cui vige una diversa normativa e non ha versato contributi ai sensi della normativa pertinente durante il periodo di riferimento - Calcolo della base contributiva media fondato sui contributi effettivamente versati ai sensi della normativa pertinente con rivalutazione e maggiorazione, in base ad una presunta prosecuzione dell'attività lavorativa nell'ambito di applicazione della normativa pertinente, dell'importo teorico della prestazione corrispondente - Deroga - Convenzione bilaterale sulla previdenza sociale anteriore all'entrata in vigore del regolamento nello Stato membro considerato e più favorevole per i lavoratori interessati
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 47, n. 1, lett. e)]
Massima
La lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come adattato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati, divenuta lett. g) dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92, implica, da un lato, che, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia e d'invalidità in conformità della normativa di uno Stato membro ai sensi della quale l'importo delle pensioni è calcolato in funzione di una base contributiva media corrispondente alla retribuzione percepita per un certo numero di anni precedenti il pensionamento o la sopravvenienza dell'invalidità, il calcolo della base contributiva media si fondi, nel caso di lavoratori che, dopo essere stati assoggettati alla normativa di quello Stato membro, abbiano ripreso e continuato ad esercitare fino al termine della loro vita lavorativa attività lavorative subordinate in un altro Stato membro, sull'importo dei soli contributi effettivamente versati ai sensi della normativa pertinente e, dall'altro, che l'importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se gli interessati avessero continuato a esercitare la loro attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi.
Qualora tuttavia l'applicazione della detta disposizione, nell'interpretazione che ne è stata data, dovesse rivelarsi, per il lavoratore che esercitava già prima dell'entrata in vigore del regolamento in quello Stato membro la propria attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, meno favorevole di quella di una precedente convenzione stipulata con quest'ultimo Stato, il giudice nazionale dovrà applicare, a titolo di deroga, le disposizioni di tale convenzione.
Parti
Nei procedimenti riuniti da C-31/96 a C-33/96,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad de Extremadura, Cáceres (Spagna), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Antonio Naranjo Arjona
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
tra
Francisco Vicente Mateos
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), e tra
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
e
Laura García Lázaro,
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adattato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzione di presidente di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos nonché per la signora García Lázaro, dall'avv. Abelardo Vázquez Conde, del foro di Orense;
- per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Isabel Martínez del Peral e Maria Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Naranjo Arjona e Vicente Mateos, della signora García Lázaro, del governo spagnolo e della Commissione all'udienza del 17 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 15 e 17 gennaio 1996, pervenute in cancelleria il 7 febbraio successivo, il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad de Extremadura, Cáceres, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come adattato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento»), successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7).
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di tre distinte controversie sorte, la prima tra il signor Naranjo Arjona e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (in prosieguo: l'«INSS»), la seconda tra il signor Vicente Mateos e l'INSS nonché la Tesorería General de la Seguridad Social (in prosieguo: la «TGSS») e la terza tra l'INSS e la signora García Lázaro, in merito al calcolo di pensioni di vecchiaia o d'invalidità.
3 Con ordinanza del presidente 12 marzo 1996 i tre procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale e della sentenza.
4 Dagli atti trasmessi dal giudice nazionale emerge che, ai sensi della normativa spagnola, l'importo delle pensioni di vecchiaia e d'invalidità permanente dei lavoratori subordinati non varia in funzione del numero dei periodi di contribuzione o dell'anzianità lavorativa degli interessati, ma risulta invece dalla presa in considerazione di una base contributiva media corrispondente alla retribuzione percepita per un certo numero di anni precedenti il pensionamento o la sopravvenienza dell'invalidità. In particolare, in forza dell'art. 3, n. 1, della legge 31 luglio 1985, n. 26/85, in vigore all'epoca dei fatti, «la base pensionabile per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni ordinarie d'invalidità è pari al quoziente ottenuto dividendo per 112 le basi contributive dell'interessato nei 96 mesi immediatamente precedenti quello nel corso del quale si è verificato il rischio». Ai sensi di tale disposizione, le basi corrispondenti ai 24 mesi precedenti quello dell'avverarsi del rischio vanno calcolate al valore nominale, mentre le altre vengono attualizzate in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Il n. 4 del medesimo articolo precisa inoltre che, in assenza dell'obbligo di versamento dei contributi durante l'intero periodo di riferimento o parte di esso, le lacune vengono colmate applicando le basi minime previste per i lavoratori che abbiano superato i 18 anni.
5 Il procedimento C-31/96 riguarda il signor Naranjo Arjona, lavoratore di cittadinanza spagnola, che ha esercitato attività lavorativa subordinata in Spagna dal 1952 al 1965 e poi in Germania dal 1966 al 1991, pur continuando a versare contributi previdenziali in Spagna fino al 1968. Nel 1994 l'INSS gli ha riconosciuto, con decorrenza 1_ aprile 1991, una pensione di vecchiaia calcolata in base ai contributi versati in Spagna tra il 1962 e il 1968, pensione il cui importo è stato contestato dall'interessato, secondo il quale il periodo di riferimento da considerare era il periodo compreso tra il 1982 e il 1991, corrispondente agli ultimi anni della sua attività lavorativa in Germania.
6 Nel procedimento C-32/96 il signor Vicente Mateos, lavoratore di cittadinanza spagnola, ha anch'egli esercitato attività di lavoro subordinato in Spagna dal 1942 al 1962 e poi in Germania dal 1963 al 1989. L'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato ha riconosciuto il suo diritto ad una pensione d'invalidità permanente con decorrenza 1_ febbraio 1989. In Spagna, l'INSS ha anch'esso riconosciuto all'interessato una pensione d'invalidità, ma soltanto nell'ambito del precedente regime previdenziale spagnolo, corrispondente ad una base esclusivamente nazionale e ad un ammontare invariabile. Egli ha contestato l'importo di tale pensione sostenendo che dovevano essere presi in considerazione i periodi di contribuzione in Germania.
7 Nel procedimento C-33/96 la signora García Lázaro, cittadina spagnola, ha parimenti esercitato attività di lavoro subordinato in Spagna dal 1961 al 1964 e poi in Germania dal 1961 al 1987. L'ente previdenziale competente in Germania le ha riconosciuto nel 1987 il diritto ad una pensione d'invalidità e l'interessata ha quindi presentato all'INSS una domanda per una pensione d'invalidità permanente, che le è stata negata nel 1992. La signora García Lázaro ha però impugnato tale provvedimento e le è stato riconosciuto in sede giurisdizionale il diritto ad una pensione d'invalidità permanente totale per la sua attività lavorativa abituale, pensione il cui importo è stato calcolato in base ai massimali contributivi applicabili in Spagna nell'ambito della categoria professionale dell'interessata per i periodi di contribuzione in Germania.
8 Adito in sede di appello, il Tribunal Superior de Justicia della Comunidad de Extremadura ha sottoposto alla Corte, nell'ambito delle tre controversie, le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l'art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71 - ora art. 47, n. 1, lett. g) - nel punto in cui recita: "determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato", debba intendersi riferito:
1) alla base teorica, massima, minima o media, stabilita di volta in volta dalla normativa di uno Stato membro ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti; ovvero
2) alla media delle basi reali dei contributi effettivamente versati dall'interessato, senza tener conto di quanto sarebbe stato tenuto a versare a titolo di contributi durante i periodi lavorativi compiuti in Spagna in conformità della normativa di tale Stato».
Lo sfondo normativo delle cause principali
9 Prima di risolvere la questione pregiudiziale sollevata, è opportuno richiamare il tenore delle disposizioni del regolamento delle quali trattasi nelle cause principali.
10 Come emerge dagli atti, le normative dei due Stati membri nei quali gli interessati devono fruire di prestazioni per invalidità non sono dello stesso tipo. L'allegato IV del regolamento menziona la normativa spagnola tra quelle contemplate dall'art. 37, n. 1, vale a dire quelle in cui l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione. La normativa tedesca, invece, non rientra tra queste normative.
11 L'art. 40, n. 1, del regolamento prevede che ai lavoratori colpiti da invalidità che sono stati assoggettati in momenti successivi ai due tipi di normativa si applichino per analogia le disposizioni del capitolo del regolamento relativo alle pensioni di vecchiaia e morte, vale a dire gli artt. 44-51. Le dette disposizioni si applicano quindi allo stesso modo nel procedimento C-31/96, che riguarda una pensione di vecchiaia, e nei procedimenti C-32/96 e C-33/96, vertenti su pensioni d'invalidità.
12 L'art. 46 del regolamento stabilisce le modalità di liquidazione delle prestazioni. In particolare, il n. 2 dispone quanto segue:
«a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera».
13 L'art. 47 del regolamento contiene talune disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni. Al n. 1 sono previste disposizioni particolari per il calcolo dell'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), fra le quali figura in particolare la seguente:
«e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si stabilisca su una base contributiva media determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato».
14 Occorre infine precisare che, nella versione del regolamento risultante dal regolamento n. 1248/92, la lett. e) dell'art. 47, n. 1, è divenuta la lett. g) del medesimo paragrafo. Inoltre, l'allegato VI, che indica, conformemente all'art. 89 del regolamento, le specifiche modalità di applicazione delle normative di taluni Stati membri, è stato integrato, alla voce D. Spagna, nei termini seguenti:
«4. a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.
b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura».
Sulla questione pregiudiziale
15 Con la sua questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la base contributiva media di cui alla lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, divenuta lett. g) nella versione figurante nel regolamento n. 1248/92, debba essere determinata con riferimento alle basi contributive teoriche (massima, minima o media) o alle basi contributive reali dell'assicurato.
16 I signori Naranjo Arjona, Vicente Mateos e la signora García Lázaro ritengono che le diverse soluzioni suggerite dal giudice nazionale siano impossibili da attuare, segnatamente in quanto la nozione di «basi retributive» è entrata a far parte della normativa spagnola soltanto dal 1974 e i lavoratori migranti cui si applica un periodo di riferimento anteriore a tale data sono così penalizzati. Pertanto, gli interessati suggeriscono alla Corte di dichiarare che la lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, divenuta lett. g) dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92, e l'allegato VI, D (Spagna), punto 4, lett. a), del medesimo regolamento modificato sono incompatibili con l'art. 51 del Trattato, in quanto prevedono un sistema di calcolo delle prestazioni che differisce da quello previsto dalla normativa spagnola e non tengono conto dei periodi di assicurazione o di lavoro in un altro Stato membro.
17 Il governo spagnolo sostiene invece che dalle precisazioni inserite al punto 4 della voce D dell'allegato VI ai fini dell'applicazione dell'art. 47 del regolamento emerge chiaramente che occorre prendere in considerazione le basi contributive reali dell'assicurato per gli anni immediatamente precedenti il versamento dell'ultima contribuzione alla previdenza spagnola e adeguare l'importo della pensione così calcolato al livello corrispondente alla data dell'avverarsi del rischio.
18 La Commissione dal canto suo sostiene che nessuna delle disposizioni dell'art. 47, n. 1, è applicabile al calcolo dell'importo di una prestazione d'invalidità in un sistema nel quale tale importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione. Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia e di morte, essa ritiene che la disposizione di cui trattasi vada interpretata nel senso che l'importo delle retribuzioni reali immediatamente anteriori al momento dell'avverarsi del rischio viene preso in considerazione, a prescindere dallo Stato membro nel quale esse siano state percepite, in modo che il risultato dell'applicazione della normativa nazionale, interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti dagli artt. 48 e 51 del Trattato, non penalizzi il lavoratore che ha esercitato il diritto alla libera circolazione rispetto a quello che non se ne è avvalso.
19 Occorre anzitutto ricordare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione e come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 12 settembre 1996, causa C-251/94, Lafuente Nieto (Racc. pag. I-4187), la norma di cui all'art. 47, n. 1, lett. e), del regolamento, ora riprodotta nella lett. g) della versione attualmente in vigore, riguarda un sistema di calcolo delle prestazioni d'invalidità fondato su una base contributiva media, analogo a quello previsto dalla normativa spagnola. Questa disposizione, infatti, non è applicabile soltanto ai regimi di pensione di vecchiaia e morte, ma lo è anche per analogia, in forza dell'art. 40, n. 1, del regolamento, ai regimi di prestazioni di invalidità, quando il lavoratore interessato sia stato assoggettato in momenti successivi, come nel caso oggetto delle cause principali, a legislazioni di tipo diverso (sentenza Lafuente Nieto, già citata, punto 28).
20 Si deve altresì ricordare che la medesima disposizione costituisce una regola complementare per il calcolo dell'importo teorico della prestazione di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento. Questa regola va dunque interpretata alla luce di quest'ultima norma e, come la Corte ha osservato al riguardo nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-406/93, Reichling (Racc. pag. I-4061), alla luce dell'obiettivo perseguito dall'art. 51 del Trattato, che comporta in particolare che i lavoratori migranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
21 Tuttavia, contrariamente a quanto affermano gli interessati, tale obbligo non comporta che la disposizione controversa sia necessariamente incompatibile con l'obiettivo sopra menzionato perché non consente, per la determinazione della base contributiva media, di tener conto dell'importo dei contributi versati in un altro Stato membro. Esso implica soltanto che la detta base deve essere per il lavoratore migrante la stessa che gli sarebbe stata applicata se non avesse esercitato il diritto alla libera circolazione.
22 Pertanto, in situazioni come quelle oggetto delle cause principali, anche se si deve tener conto, conformemente alle disposizioni della lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, divenuta lett. g) per effetto del regolamento n. 1248/92, soltanto dell'importo dei contributi versati in forza della normativa considerata, tale importo deve essere attualizzato e rivalutato di modo che coincida con quello che gli interessati avrebbero effettivamente versato se avessero continuato ad esercitare la loro attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi (v. sentenza Lafuente Nieto, già citata, punti 39 e 40).
23 Questa interpretazione viene confermata dalle nuove disposizioni inserite dal regolamento n. 1248/92, nell'allegato VI, voce D, punto 4, del regolamento, secondo cui «il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola» e «l'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura».
24 Indubbiamente, queste nuove disposizioni non sono di regola direttamente applicabili alle pensioni liquidate anteriormente al 1_ giugno 1992, con riserva tuttavia della facoltà attribuita agli interessati dall'art. 95 bis del regolamento, come modificato, di chiedere la revisione dei loro diritti alla luce di tali norme. Tuttavia, come ha già rilevato la Corte al punto 42 della sentenza Lafuente Nieto, già citata, le disposizioni in oggetto si limitano a precisare le modalità del regolamento che prevedono che la base contributiva media venga determinata in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti ai sensi della normativa interessata, senza con questo modificare il contenuto dell'art. 47, n. 1, lett. e), e hanno il solo scopo di garantire la compatibilità di questa norma con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato.
25 La Commissione ha tuttavia sostenuto in udienza che l'applicazione di tali disposizioni non deve tradursi nella perdita dei benefici che conseguirebbe all'inapplicabilità, in seguito all'entrata in vigore delle medesime disposizioni, della convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna il 4 dicembre 1973 ed entrata in vigore il 1_ novembre 1977 (in prosieguo: la «convenzione»). Secondo la Commissione, infatti, l'applicazione dell'art. 25, n. 1, lett. b), di tale convenzione, che consentirebbe di tener conto del livello della base contributiva raggiunta dal lavoratore a fine carriera in Germania pur rinviando alle basi contributive vigenti in Spagna per quella categoria di lavoratori, porterebbe ad un risultato più favorevole per gli interessati rispetto a quello derivante dalle disposizioni del regolamento.
26 A tale riguardo, occorre ricordare che nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), la Corte ha dichiarato che gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a che, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate nel loro diritto nazionale. Nella sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon (Racc. pag. I-3813), la Corte ha precisato che questo principio non può tuttavia applicarsi al lavoratore che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione soltanto dopo l'entrata in vigore del detto regolamento.
27 Nell'ambito delle cause principali è pacifico che gli interessati esercitavano le rispettive attività di lavoro subordinato in Germania già prima dell'entrata in vigore in Spagna, il 1_ gennaio 1986, del regolamento che è venuto a sostituirsi, in forza del suo art. 6, alle disposizioni della convenzione ispano-tedesca. Non si può considerare che tale sostituzione possa eventualmente privarli dei diritti e dei benefici risultanti nei loro confronti dalla detta convenzione.
28 Si deve tuttavia rilevare che la tesi della Commissione secondo cui l'applicazione della convenzione risulterebbe più favorevole per gli interessati rispetto all'applicazione del regolamento è stata contestata in udienza dal governo spagnolo. Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, l'attualizzazione dei contributi, conformemente alle disposizioni del regolamento nell'interpretazione datane dalla Corte e ricordata al punto 21 della presente sentenza, persegue gli stessi obiettivi della convenzione e dovrebbe di regola consentire il loro conseguimento.
29 Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se l'applicazione di tale convenzione risulti effettivamente più o meno favorevole ai lavoratori interessati rispetto all'applicazione del regolamento. Nel primo caso dovranno essere applicate, a titolo di deroga e conformemente al principio sancito nella sentenza Rönfeldt, sopra citata, le norme della convenzione. Nel secondo caso, invece, dovranno essere applicate le disposizioni del regolamento, come interpretate dalla Corte.
30 Di conseguenza, la questione pregiudiziale dev'essere risolta dichiarando che la lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento, divenuta lett. g) nella versione risultante dal regolamento n. 1248/92, implica che, in situazioni quali quelle oggetto delle cause principali, il calcolo della base contributiva media si fondi sull'importo dei soli contributi effettivamente versati ai sensi della normativa pertinente e che l'importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se gli interessati avessero continuato a esercitare la loro attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi. Qualora tuttavia l'applicazione della detta disposizione, nell'interpretazione che ne è stata data, dovesse rivelarsi, per il lavoratore che esercitava già prima dell'entrata in vigore del regolamento in quello Stato membro la propria attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, meno favorevole di quella di una precedente convenzione stipulata con quest'ultimo Stato, il giudice nazionale dovrà applicare, a titolo di deroga, le disposizioni di tale convenzione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia della Comunidad de Extremadura, Cáceres, con ordinanze 15 e 17 gennaio 1996, dichiara:
La lett. e) dell'art. 47, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come adattato dall'allegato I, parte VIII, dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e agli adattamenti dei Trattati, divenuta lett. g) nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, implica che, in situazioni come quelle oggetto delle cause principali, il calcolo della base contributiva media si fondi sull'importo dei soli contributi effettivamente versati ai sensi della normativa pertinente e che l'importo teorico della prestazione così ottenuto sia debitamente rivalutato e maggiorato come se gli interessati avessero continuato a esercitare la loro attività, alle stesse condizioni, nello Stato membro di cui trattasi. Qualora tuttavia l'applicazione della detta disposizione, nell'interpretazione che ne è stata data, dovesse rivelarsi, per il lavoratore che esercitava già prima dell'entrata in vigore del regolamento in quello Stato membro la propria attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, meno favorevole di quella di una precedente convenzione stipulata con quest'ultimo Stato, il giudice nazionale dovrà applicare, a titolo di deroga, le disposizioni di tale convenzione.
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