Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Termini - Decorrenza - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione - Obbligo di chiedere il testo integrale dell'atto entro un termine ragionevole dal momento in cui sia nota la sua esistenza
(Trattato CE, art. 173, quinto comma)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione di diniego di concessione di un sostegno finanziario nell'ambito di un programma di promozione di tecnologie energetiche
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 2008/90)
3 Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Ambito d'applicazione - Procedura di selezione di progetti idonei a godere di un sostegno finanziario comunitario - Esclusione
4 Ricorso di annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione
5 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Massima
6 In mancanza di pubblicazione o di notificazione di un atto, il termine di impugnazione inizia a decorrere solamente dal momento in cui il terzo interessato abbia conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, sempreché ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. Esigenze attinenti alla certezza del diritto impongono, infatti, ai destinatari di un atto, quando non ne conoscano il contenuto preciso, di agire con diligenza al fine di esserne sufficientemente informati.
7 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Non si può tuttavia esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono l'oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte. L'obbligo di motivazione dev'essere inoltre valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che questo riguardi direttamente ed individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, possono nutrire a ricevere chiarimenti.
In un procedimento di selezione di progetti idonei a beneficiare di un sostegno finanziario ai sensi del regolamento n. 2008/90 riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie), caratterizzato da un elevato numero di partecipanti, nell'ambito del quale i criteri di selezione dei vari progetti stabiliti dal regolamento sono noti ab initio agli interessati, l'intervento dei comitati è previsto e i risultati vengono pubblicati, non può esigersi una motivazione dettagliata della decisione di rigetto della domanda di sostegno finanziario contenente, in particolare, informazioni comparative sui progetti preferiti.
8 Il dovere per la Commissione di sentire gli interessati prima dell'emanazione dell'atto che loro interessa sussiste solamente quando l'istituzione preveda l'applicazione di una sanzione o l'adozione di un provvedimento che possa incidere sulla loro situazione giuridica. Per quanto attiene, in particolare, al procedimento di selezione di progetti che possono beneficiare di un sostegno finanziario sulla base del programma di promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie), caratterizzato da un elevato numero di partecipanti, la circostanza che, una volta presentata la proposta, i candidati non vengono più sentiti, in linea di principio, durante il procedimento medesimo si spiega, peraltro, in considerazione delle esigenze connesse con la valutazione di un elevato numero di progetti.
9 Un atto di un'istituzione comunitaria è viziato da sviamento di potere quando l'istituzione eserciti i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista del Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
10 Dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare con precisione gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente dedotti a sostegno di tale domanda. Non risponde a tali requisiti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi.
Parti
Nel procedimento C-48/96 P,
Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG, società di diritto tedesco, con sede in Groothusen-Krummhörn (Germania), rappresentata dal prof. Detlef Schumacher, docente in Brema, e dall'avv. Benno Grunewald, del foro di Brema,
ricorrente,
" avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 13 dicembre 1995 nella causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione (Racc. pag. II-3007), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 ottobre 1997, in cui la Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG era rappresentata dal signor Detlef Schumacher e dall'avv. Wilhelm Wiltfang, del foro di Brema, e la Commissione dal signor Jürgen Grunwald,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 19 febbraio 1996, la Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (in prosieguo: la «Windpark») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 13 dicembre 1995, causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione (Racc. pag. II-3007, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994, con cui le era stata negata la concessione di un sostegno finanziario nell'ambito del programma Thermie relativamente all'anno 1993, e, dall'altro, ad ottenere che fosse ingiunto alla Commissione di emanare una nuova decisione.
2 Dai fatti accertati dal Tribunale emerge quanto segue:
«1 In data 26 giugno 1990 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 2008/90, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie - GU L 185, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento Thermie"). Il programma Thermie comprende in tutto 17 settori di applicazione, tra i quali figura l'energia eolica.
2 La procedura di individuazione dei progetti idonei è avviata, conformemente all'art. 8 del regolamento Thermie, dalla Commissione, la quale deve pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a sottoporre progetti. Per la selezione dei progetti il cui costo complessivo superi 500 000 ECU la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il "comitato Thermie"), il quale formula il proprio parere sul progetto delle misure da prendere sottopostogli dalla Commissione. Quest'ultima, se le misure da essa adottate non sono conformi al parere del comitato, è tenuta a comunicare detti provvedimenti al Consiglio. Il Consiglio può allora prendere una decisione diversa da quella della Commissione, ex art. 10, n. 1, del regolamento Thermie.
3 Il 16 luglio 1992 la Commissione pubblicava sulla Gazzetta ufficiale (GU C 179, pag. 14) una comunicazione concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche - Programma Thermie, per il 1993. Essa invitava gli interessati a sottoporle, entro il 1_ dicembre 1992, dei progetti da selezionare per un'eventuale concessione di un sostegno nell'anno 1993. Essa parimenti indicava, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento Thermie, i settori che sarebbero stati considerati prioritari, vale a dire: "edifici a basso consumo di energia e a tasso ridotto di emissioni di CO2" e "sistemi integrati di gestione del traffico urbano". Inoltre, la Commissione rendeva noto che presso i suoi uffici sarebbe stato possibile ottenere un documento contenente i particolari della procedura da seguire per la presentazione dei progetti, le informazioni sulle condizioni di idoneità, i criteri di scelta e altre informazioni in merito.
4 La ricorrente è una società avente ad oggetto la creazione e la gestione di un parco di energia eolica in località Groothusen, presso Emden (Germania).
5 Il 27 novembre 1992 la ricorrente inviava alla Commissione una domanda mediante la quale chiedeva un aiuto pari a 1 933 495 ECU per la creazione di un parco eolico.
6 La Commissione riceveva circa 700 proposte. Nel marzo del 1993 la direzione generale Energia redigeva un documento, formulando una valutazione di tali progetti. Il 5 aprile 1993 questi progetti venivano esaminati dal comitato tecnico per l'energia eolica e, il 3 e 4 giugno 1993, dal comitato Thermie. Venivano definite in tal modo le priorità per le gare d'appalto, in osservanza del combinato disposto degli artt. 9, n. 2, e 10, n. 1, del regolamento Thermie, secondo la procedura detta "del comitato".
7 Il 19 luglio 1993 la Commissione decideva di concedere un sostegno finanziario a 137 progetti in tutto. Con la medesima decisione, essa redigeva parimenti una "lista di riserva" di 49 progetti. In merito ai 52 progetti nell'ambito dell'energia eolica, undici godevano di un sostegno finanziario e otto venivano inseriti nella lista di riserva. Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 (GU C 200, pag. 4) veniva pubblicata una breve comunicazione riguardante la decisione.
8 Il 5 agosto 1993 la Commissione informava la ricorrente che il suo progetto era stato inserito in un "elenco complementare di progetti che potranno godere di un sostegno finanziario entro il 31 dicembre 1993 se si renderanno disponibili stanziamenti in misura sufficiente, in particolare se non saranno stati realizzati progetti che già godono di un sostegno finanziario". Secondo un allegato a detta lettera, l'importo massimo del sostegno finanziario per questo progetto era stato fissato a 918 028 ECU. La Commissione sottolineava che l'inserimento del progetto nell'elenco complementare non comportava l'assunzione di nessun impegno da parte sua e che essa declinava qualsiasi responsabilità per le conseguenze eventuali che sarebbero potute derivare dalla decisione definitiva di non concedere un sostegno finanziario alla ricorrente.
9 Con telecopia del 9 agosto 1993, inviata alla Commissione, la ricorrente chiedeva informazioni complementari nonché l'autorizzazione a cominciare i lavori. L'ufficio di collegamento del Land della Bassa Sassonia presso le Comunità europee informava poi la ricorrente che il suo progetto figurava sulla lista di riserva e che una decisione sull'eventuale sostegno finanziario sarebbe stata adottata a partire dal mese di settembre del medesimo anno.
10 Con lettera datata 13 gennaio 1994, inviata alla ricorrente, la Commissione informava che il progetto della Windpark non poteva godere di un sostegno finanziario nel 1993, dato che gli stanziamenti corrispondenti non erano aperti nel bilancio.
11 La ricorrente ha replicato a detta comunicazione con lettere datate 9 e 23 febbraio 1994, esprimendo la propria delusione e chiedendo che "la procedura e la decisione 13 gennaio 1994 vengano attentamente riesaminate". La Commissione ha risposto a tali lettere con una, datata 16 marzo 1994, confermando il contenuto delle sue lettere datate 5 agosto 1993 e 13 gennaio 1994».
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 1994, la Windpark proponeva un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994 nonché ad ottenere che fosse ingiunta a quest'ultima l'emanazione di una nuova decisione conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia.
4 La Windpark, avendo chiesto nella domanda formulata nel ricorso unicamente l'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994, affermava in sede di replica che si doveva ritenere il suo ricorso, nella parte connessa alle censure da essa formulate, come diretto parimenti avverso alcune precedenti decisioni della Commissione, in particolare avverso la decisione 19 luglio 1993.
5 A sostegno del ricorso la Windpark deduceva tre motivi relativi rispettivamente: 1) alla violazione di forme sostanziali, nella parte in cui la decisione non era sufficientemente motivata, 2) alla violazione delle norme giuridiche fondamentali che disciplinano l'applicazione del Trattato nella parte in cui non era stato osservato il suo diritto ad essere sentita e 3) allo sviamento di potere nella parte in cui la sua richiesta era stata respinta senza motivo apparente.
6 Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso della Windpark.
7 Quanto alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale rilevava anzitutto, al punto 22 della sentenza impugnata, che occorreva distinguere, da un lato, la decisione adottata dalla Commissione il 19 luglio 1993, con cui veniva concesso un sostegno finanziario pari ad un importo totale di 129 182 448 ECU a favore di 137 progetti riguardanti la promozione di tecnologie energetiche e con cui veniva costituito un elenco di riserva di 49 progetti e, dall'altro, l'atto contenuto nella lettera 13 gennaio 1994 inviata dalla Commissione alla Windpark, ritenendo, al punto 23, definitiva la prima decisione nella parte in cui il progetto della ricorrente veniva escluso dai progetti prescelti.
8 Il Tribunale rilevava inoltre ai punti 24 e 25 che né la pubblicazione della comunicazione della Commissione relativa alla decisione 19 luglio 1993 sulla Gazzetta ufficiale né la lettera della Commissione 5 agosto 1993 inviata alla Windpark, con cui questa veniva informata che il suo progetto era stato inserito nell'elenco complementare, avevano consentito all'interessata di avere conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, in modo da far uso del proprio diritto di ricorso.
9 Il Tribunale ricordava tuttavia, al punto 26, la giurisprudenza secondo cui, in situazioni in cui l'atto di cui trattasi non sia stato né pubblicato né notificato, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto medesimo, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole a partire dal giorno in cui abbia avuto notizia della sua esistenza, il testo integrale dell'atto stesso (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 29, e ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 18). Orbene, il Tribunale rilevava, al punto 27, che la Windpark era stata informata in merito all'esistenza della decisione di selezione dei progetti che avrebbero goduto di un sostegno finanziario per mezzo della lettera della Commissione 5 agosto 1993, ma, avendo ritenuto erroneamente che la propria situazione fosse promettente, non aveva colto l'occasione di chiedere il testo integrale né spiegazioni specifiche concernenti la decisione di esclusione del suo progetto dal novero dei 137 progetti selezionati. Al punto 28 il Tribunale riteneva che il ricorso non fosse quindi più ricevibile, nella parte in cui era diretto avverso la decisione 19 luglio 1993, essendo stato presentato il 17 marzo 1994, vale a dire oltre sette mesi dopo aver avuto notizia, nell'agosto del 1993, della decisione di cui trattasi.
10 Il Tribunale riteneva invece, al punto 29, che il ricorso fosse ricevibile nella parte in cui era diretto avverso la decisione contenuta nella lettera del 13 gennaio 1994, con cui la Commissione aveva reso noto alla ricorrente che il suo progetto non poteva godere di un sostegno finanziario nel 1993, non essendo aperti nel bilancio gli stanziamenti corrispondenti, lettera pervenutale il 19 gennaio 1994.
11 Quanto al merito, il Tribunale rilevava, ai punti 44 e 45, che, con riguardo al motivo di insufficienza di motivazione, la motivazione della decisione contenuta nella lettera 13 gennaio 1994, vale a dire l'esaurimento dei mezzi finanziari disponibili a tale data, era sufficiente e corretta atteso che, sebbene nel luglio del 1993 esistessero ancora talune disponibilità finanziarie nell'ambito del bilancio del programma Thermie dopo la decisione di finanziare taluni progetti, dette disponibilità erano state però assegnate, secondo la Commissione, nel corso degli ultimi mesi del medesimo anno a favore di alcuni progetti «mirati», ragion per cui non sussistevano fondi disponibili alla fine del 1993.
12 In secondo luogo, per quanto attiene al motivo di violazione del diritto di essere sentiti, il Tribunale riteneva, al punto 48, che la procedura consistente nel non sentire più i soggetti candidati alla concessione di un sostegno finanziario durante la procedura di selezione effettuata in base alla documentazione presentata dai richiedenti medesimi sia conforme al sistema dei programmi di sostegno finanziario e adeguata ad una situazione in cui devono essere esaminate centinaia di domande. Il Tribunale osservava inoltre, al punto 49, che la Commissione non era tenuta a riservare alla Windpark la possibilità di essere sentita prima di inviarle la lettera 13 gennaio 1994, atteso che questa non aveva chiesto ulteriori spiegazioni in seguito alla pubblicazione della comunicazione riguardante la decisione di concessione di un sostegno finanziario a 137 progetti e nemmeno in seguito all'invio della sua lettera del 5 agosto 1993. Il Tribunale aggiungeva infine, al punto 50, che la fattispecie si distingueva nettamente da quella oggetto della sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione (Racc. pag. II-1177), atteso che, contrariamente a quest'ultima controversia, nessun sostegno finanziario era stato concesso alla Windpark.
13 In terzo luogo, quanto al motivo di sviamento di potere, il Tribunale riteneva, al punto 58, che la Windpark non avesse dedotto nessun elemento né in fatto né in diritto tale da dimostrare che la valutazione espressa sul suo progetto dalla Commissione, di concerto con il comitato Thermie, fosse viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.
14 A sostegno del ricorso contro la sentenza del Tribunale la Windpark deduce sei motivi relativi, rispettivamente, il primo alla violazione del diritto ad una tutela giuridica completa, il secondo all'erronea applicazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE, il terzo alla violazione dell'obbligo di motivazione dettato dall'art. 190 del Trattato medesimo, il quarto alla violazione del diritto di essere sentiti, il quinto allo sviamento di potere e il sesto alla violazione degli artt. 175, terzo comma, 173, quarto comma, e 176 del Trattato CE.
Sul motivo di violazione del diritto ad una tutela giuridica completa
15 La Windpark sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto fondamentale a godere di una tutela giuridica completa, sancito dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, nel combinato disposto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché con l'art. 173, quarto comma, del Trattato. Da un lato, tale diritto sarebbe stato violato in quanto il Tribunale avrebbe operato un'erronea distinzione, al punto 22 della sentenza impugnata, tra la decisione della Commissione 19 luglio 1993 e l'atto contenuto nella lettera 13 gennaio 1994, esaminando conseguentemente il ricorso, quanto al merito, unicamente nella parte in cui era diretto avverso la decisione 13 gennaio 1994 e respingendo, per inosservanza dei termini, il ricorso diretto contro la decisione 19 luglio 1993. La Windpark fa valere d'altro canto che il suo diritto ad ottenere un sindacato giurisdizionale sarebbe stato parimenti violato dal Tribunale, che ha ritenuto definitiva la decisione 19 luglio 1993 con cui il progetto di cui trattasi non è stato inserito tra i 137 prescelti. Orbene, la Windpark afferma che, considerando che il suo progetto era stato inserito in un «elenco di riserva», nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa al riguardo.
16 Si deve rilevare in proposito che il Tribunale ha giustamente ritenuto che la decisione 19 luglio 1993 e quella del 13 gennaio 1994 costituissero due decisioni distinte e che quella del 19 luglio 1993 avesse definitivamente negato l'inclusione del progetto della Windpark tra i 137 progetti prescelti.
17 Con la decisione 19 luglio 1993 la Commissione ha infatti concesso un sostegno finanziario a 137 progetti di promozione di tecnologie energetiche tra cui non figurava il progetto della Windpark.
18 Per contro, con la lettera 13 gennaio 1994, che ha fatto seguito alla lettera del 5 agosto 1993 con cui la Commissione si riservava la possibilità, ove esistessero sufficienti disponibilità finanziarie, in particolare ove non fossero stati realizzati progetti cui fosse stato già concesso un sostegno finanziario, di concedere un sostegno finanziario a progetti inseriti in un elenco complementare tra i quali figurava quello della Windpark, la Commissione medesima ha reso noto alla Windpark che tali disponibilità finanziarie erano esaurite e che il suo progetto non poteva quindi godere di un sostegno finanziario nel 1993.
19 Il Tribunale ha correttamente considerato che, ancorché la Commissione si fosse riservata la possibilità, nella lettera 5 agosto 1993, di rivedere la propria decisione del 19 luglio 1993 in base all'esistenza nel bilancio di disponibilità finanziarie, la decisione stessa era definitiva per quanto riguardava la selezione dei 137 progetti da sovvenzionare e l'esclusione del progetto della Windpark, che non ne faceva parte.
20 Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto, conformemente alla giurisprudenza, che, atteso che la Windpark non aveva chiesto il testo integrale della decisione 5 agosto 1993 né spiegazioni specifiche in ordine alla decisione medesima, il ricorso proposto il 17 marzo 1994 non fosse più ricevibile nella parte in cui era diretto avverso la decisione 19 luglio 1993.
21 Il primo motivo dev'essere quindi respinto.
Sul motivo di erronea applicazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato
22 La Windpark ritiene che, anche ammesso che, con la decisione 19 luglio 1993, la Commissione abbia respinto in toto la domanda di sostegno finanziario, il termine di impugnazione di due mesi sia stato rispettato per effetto del deposito del ricorso avvenuto il 17 marzo 1994. Ciò premesso, la Windpark ritiene che sussista una contraddizione tra le affermazioni del Tribunale ai punti 9 e 28 della sentenza impugnata, atteso che al punto 28 il Tribunale rileva che la Windpark, nel momento in cui ha ricevuto la lettera del 5 agosto 1993, non ha fatto richiesta né del testo integrale né di chiarimenti individuali quanto alla decisione di esclusione del suo progetto, mentre, al punto 9, afferma che, con telefax del 9 agosto 1993, essa avrebbe chiesto spiegazioni ulteriori dopo aver ricevuto la lettera del 5 agosto 1993 e che la Commissione non aveva risposto. La Windpark sostiene peraltro che, nel momento in cui - con il telefax del 9 agosto 1993 - ha chiesto le dette spiegazioni supplementari, la Commissione avrebbe dovuto dedurne che la Windpark non aveva compreso la portata della comunicazione del 5 agosto 1993 e avrebbe dovuto quindi informarla in merito al contenuto esatto della propria decisione 19 luglio 1993. Solamente la lettera del 13 gennaio 1994, costituendo la prima risposta della Commissione, poteva dare inizio alla decorrenza del termine.
23 La Windpark fa valere, inoltre, l'erroneità della tesi del Tribunale secondo cui, in presenza di situazioni in cui l'atto di cui trattasi non sia stato né pubblicato né notificato, il termine di impugnazione potrebbe decorrere solamente dal momento in cui il terzo interessato abbia conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto medesimo, sempreché ne richieda, tuttavia, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui sia giunto a conoscenza della sua esistenza, il testo integrale. La Windpark fa valere, inoltre, che l'argomento del Tribunale secondo cui il termine di impugnazione poteva decorrere solamente dal momento in cui essa avesse fatto richiesta del testo integrale della decisione, prendendo in tal modo conoscenza della decisione e della sua motivazione, sarebbe erroneo. A suo parere, l'art. 173, quinto comma, del Trattato dev'essere interpretato nel senso che, trattandosi di una decisione non pubblicata e non notificata, determinante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione sarebbe il momento in cui il soggetto individualmente interessato giunga a conoscenza effettiva della decisione medesima. La Windpark aggiunge che, conformemente ai principi dello Stato di diritto, non si potrebbe pretendere dal soggetto interessato che esso si prodighi nello studio della decisione e della sua motivazione.
24 Si deve rilevare anzitutto che nessuna contraddizione sussiste tra i punti 9 e 28 della sentenza impugnata. Con telefax del 9 agosto 1993, inviato alla Commissione, la Windpark ha chiesto informazioni supplementari e non la comunicazione del testo integrale della decisione 19 luglio 1993, così come non ha reagito alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale né chiesto spiegazioni individuali in ordine ai motivi in base ai quali il suo progetto era stato inserito in un elenco di riserva e non poteva fruire di un sostegno finanziario se non nel caso in cui si fossero resi disponibili fondi sufficienti.
25 Si deve inoltre rilevare che, secondo costante giurisprudenza (v., in particolare, ordinanza Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, citata, punto 18, e sentenza 19 febbraio 1998, causa C-309/95, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-655, punto 18), in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di impugnazione inizia a decorrere solamente dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, sempreché ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. Correttamente quindi il Tribunale ha concluso che la Windpark, avendo proposto ricorso oltre sette mesi dopo essere giunta a conoscenza, nell'agosto del 1993, dell'esclusione del proprio progetto dai 137 progetti ammessi al beneficio del sostegno finanziario, non poteva sottrarsi alla preclusione derivante dalla tardività della proposizione del ricorso avverso tale atto.
26 Tale giurisprudenza si basa su esigenze attinenti alla certezza del diritto che impongono ai destinatari di un atto, quando non conoscano il contenuto preciso dell'atto medesimo, di agire con diligenza al fine di esserne sufficientemente informati.
27 Il secondo motivo dev'essere quindi respinto.
Sul motivo di violazione dell'obbligo di motivazione
28 La Windpark sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 45 della sentenza impugnata, che la motivazione dell'atto contenuto nella lettera 13 gennaio 1994, vale a dire l'esaurimento delle risorse finanziarie, fosse sufficiente e corretta. Secondo la Windpark, tale motivazione sarebbe, da un lato, erronea in quanto, come sarebbe emerso nel corso del procedimento, la Commissione avrebbe concesso l'importo di 10 817 552 ECU sino al 31 dicembre 1993 a taluni progetti mirati del programma Thermie, cosa contestata dalla Windpark (punto 44 della sentenza impugnata), e, dall'altro, insufficiente in quanto, anche ove tale ipotesi ricorresse, la Commissione avrebbe dovuto porre a raffronto i detti progetti mirati con quello della Windpark e motivare la preferenza accordata ai primi. Il fatto che il Tribunale si sia limitato a prendere in considerazione la mera circostanza che le risorse ancora disponibili erano state concesse a progetti mirati sarebbe, quindi, insufficiente.
29 La Windpark fa inoltre presente che il bilancio del 1993 prevedeva per il programma Thermie 174 000 000 ECU. Nella presentazione del rapporto Thermie, la Commissione, senza procedere a distinzioni tra i progetti di diffusione ai sensi dell'art. 2 ed i progetti mirati ai sensi dell'art. 4 del regolamento Thermie, sottolinea che, nel 1993, è stato concesso un sostegno finanziario pari a 140 000 000 ECU a 139 progetti, mentre 34 000 000 ECU sono stati destinati a provvedimenti accessori. Orbene, considerato che con la decisione 19 luglio 1993 sono stati concessi 129 181 448 ECU a favore di 137 progetti, la Windpark fa valere che 10 817 552 ECU sarebbero stati distribuiti senza essere destinati a progetti ai sensi dell'art. 4 del regolamento Thermie. Ciò risulterebbe da quanto affermato dal signor Papoutsis a nome della Commissione il 29 aprile 1996, in risposta all'interrogazione scritta E-0627/96 (GU C 217, pag. 81) secondo cui, nella decisione della Commissione 13 dicembre 1993, si fa presente che, da un lato, 12,89 milioni di ECU sono stati messi a disposizione ai fini della realizzazione di progetti e, dall'altro, tre progetti dell'elenco di riserva e tre altri progetti sono stati prescelti quali destinatari di un aiuto in sostituzione di progetti abbandonati, già figuranti nell'elenco iniziale. Parimenti, come emergerebbe dal rapporto Thermie e contrariamente alla decisione 19 luglio 1993, la Commissione avrebbe concesso un sostegno finanziario dell'importo di 2 189 356 ECU nel settore dell'energia eolica, senza la partecipazione del comitato Thermie, a quattro progetti inclusi nell'elenco di riserva che non sarebbero progetti mirati. Peraltro, la distinzione tra progetti di diffusione ai sensi dell'art. 2 e progetti mirati ai sensi dell'art. 4 del regolamento Thermie non emergerebbe né dal procedimento dinanzi al Tribunale né dal programma di bilancio.
30 La Windpark fa inoltre valere che sarebbe stata utilizzata solamente un parte delle risorse finanziarie messe a disposizione nel 1993 per sostenere i progetti basati sull'utilizzo dell'energia eolica, atteso che taluni progetti non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati solo parzialmente.
31 Per quanto attiene anzitutto alla decisione 13 dicembre 1993, riguardante progetti mirati, la Commissione afferma che tale decisione ha destinato 12 653 339 ECU all'esecuzione di progetti mirati e riguardava anche tre altri progetti nel settore dell'energia solare che erano già stati oggetto della decisione 19 luglio 1993, ma la cui rettifica esigeva un costo supplementare pari a 240 097 ECU.
32 Per quanto attiene, inoltre, al finanziamento di quattro progetti inclusi nell'elenco di riserva nel settore dell'energia eolica, che sarebbe stato incluso dal Tribunale nel finanziamento di progetti mirati, la Commissione fa valere che tali progetti, collocati nell'elenco di riserva su parere del comitato Thermie con la decisione 19 luglio 1993, dovevano essere preferiti al progetto della Windpark, atteso che essi prevedevano tutti «un'associazione quantomeno tra due imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi», risultando quindi prioritari, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, lett. a), del regolamento Thermie.
33 Per quanto riguarda, infine, le somme disponibili risultanti dalla mancata realizzazione o dalla realizzazione parziale di taluni progetti, la Commissione fa valere che determinati progetti sarebbero stati eseguiti e che gli unici annullamenti di progetti si sarebbero verificati nell'ottobre 1994 e nel 1996, vale a dire ben dopo l'emanazione della decisione 13 gennaio 1994.
34 Si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono l'oggetto, qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte (v. sentenze 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16; 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 19, e 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. II, Racc. pag. I-3799, punto 16).
35 Va ricordato inoltre che la motivazione di una decisione dev'essere valutata alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, possono avere a ricevere chiarimenti (v. sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19).
36 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, la partecipazione ad un programma di sostegno finanziario non fa sorgere alcun diritto a favore dei soggetti che richiedano tale sostegno ed il rigetto della richiesta lascia immutata la situazione giuridica in cui l'interessato si trova, atteso che il suo unico interesse risiede nel fatto che, nel corso del procedimento di selezione, la sua richiesta sia esaminata obiettivamente.
37 La motivazione della lettera 13 gennaio 1994 deve essere esaminata nell'ambito del regolamento Thermie, che fissa esso stesso i criteri essenziali di valutazione dei singoli progetti, consentendo quindi già ai candidati di sapere in qual misura i rispettivi progetti rispondano a tali criteri.
38 Inoltre, le peculiarità del procedimento di selezione di cui trattasi, vale a dire la pubblicazione dei criteri di scelta e la partecipazione dei comitati nella selezione dei progetti, rendono superflua una motivazione dettagliata individuale (v. sentenze 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione, Racc. pag. 173, e 7 febbraio 1990, causa C-213/87, Gemeente Amsterdam e VIA/Commissione, Racc. pag. I-221).
39 Ne consegue che, in un procedimento come quello di cui alla fattispecie, caratterizzato da un elevato numero di partecipanti, nell'ambito del quale i criteri di selezione dei vari progetti stabiliti dal regolamento erano ab initio noti agli interessati, l'intervento dei comitati era previsto e i risultati sono stati pubblicati, non può esigersi una motivazione dettagliata della decisione di rigetto della domanda di sostegno finanziario contenente, in particolare, informazioni comparative sui progetti preferiti.
40 Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto che la decisione 13 gennaio 1994 contenesse una motivazione corretta e sufficiente, vale a dire l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a tale data, ragion per cui il progetto della Windpark non poteva godere di sovvenzioni.
41 Tale conclusione non può essere inficiata dall'argomento dedotto dalla Windpark secondo cui le disponibilità finanziarie sarebbero state destinate solo parzialmente ai progetti mirati.
42 Il terzo motivo deve essere quindi parimenti respinto.
Sul motivo di violazione del diritto di essere sentiti
43 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto sentirla nel momento in cui ha deciso di erogare la somma di 10 817 552 ECU per altri progetti. Infatti, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la Commissione possa esimersi dal sentire i soggetti interessati nell'ambito di un procedimento di sostegno finanziario i cui requisiti di partecipazione siano stati previamente pubblicati.
44 La Windpark afferma, inoltre, che il Tribunale avrebbe parimenti erroneamente ritenuto infondato, al punto 49 della sentenza impugnata, il motivo di violazione del diritto di essere sentiti, sul rilievo che la Windpark avrebbe omesso di chiedere spiegazioni supplementari, mentre, al punto 9 della sentenza medesima, il Tribunale ha rilevato che tali spiegazioni sarebbero state chieste con telefax del 9 agosto 1993.
45 Tale argomento non può trovare accoglimento.
46 Come rilevato dal Tribunale, la procedura da seguire per la presentazione dei progetti precisava che, «una volta presentata la proposta, i proponenti sono pregati di non trasmettere altre informazioni alla Commissione a meno che i suoi uffici non le richiedano espressamente». In linea di principio, quindi, i candidati non vengono più sentiti durante il procedimento di selezione, il che si spiega in considerazione delle esigenze connesse con la valutazione di un elevato numero di progetti.
47 Emerge dalla giurisprudenza della Corte (v., in tale senso, la sentenza 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punti 39 e 40) che il dovere di sentire gli interessati prima dell'emanazione dell'atto che li interessa sussiste solamente quando la Commissione preveda l'applicazione di una sanzione o l'adozione di un provvedimento che possa incidere sulla loro situazione giuridica.
48 L'argomento della Windpark riguardante il punto 49 della sentenza impugnata, relativo al raffronto con le affermazioni compiute dal Tribunale al punto 9 della sentenza medesima, dev'essere respinto per i motivi indicati al punto 24 della presente sentenza.
49 Il quarto motivo dev'essere quindi respinto.
Sul motivo di sviamento di potere
50 La Windpark fa valere, in primo luogo, che non risulterebbe accertato che la Commissione abbia correttamente fatto uso del proprio potere discrezionale. Il fatto che essa si sia basata sul parere del comitato Thermie non costituirebbe elemento sufficiente, atteso che non risulterebbe acclarato che tale comitato abbia fatto corretto uso del proprio potere discrezionale.
51 La Windpark fa valere, in secondo luogo, che il Tribunale si sarebbe basato sulla decisione dei periti tecnici indipendenti della Commissione di includere il suo progetto unicamente nell'elenco di riserva. Orbene, taluni membri del comitato Thermie sarebbero pubblici dipendenti degli Stati membri e tale organo potrebbe essere quindi influenzato da interessi economici nazionali.
52 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste sviamento di potere quando un'istituzione esercita i suoi poteri allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69).
53 Orbene, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di fatto o di diritto idoneo ad accertare l'esistenza di uno sviamento di potere.
54 Il quinto motivo dev'essere quindi respinto.
Sul motivo di violazione degli artt. 175, terzo comma, 173, quarto comma, e 176 del Trattato
55 La Windpark sostiene che la Commissione non si è regolarmente pronunciata in merito alla sua domanda di sostegno finanziario per l'importo di 918 028 ECU. Essa osserva al riguardo che il proprio progetto risponderebbe ai requisiti necessari ai fini dell'ottenimento di tale sostegno e che sussisterebbero le relative disponibilità finanziarie.
56 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che il motivo, nella parte in cui si basa sull'art. 175 del Trattato, è irricevibile. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale non era fondato su tale disposizione. Nella parte in cui pone in discussione la regolarità della decisione 13 gennaio 1994, si limita a reiterare motivi già respinti dalla Corte. Orbene, emerge dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare con precisione gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente dedotti a sostegno di tale domanda. Secondo costante giurisprudenza, non risponde a tali requisiti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, ordinanza 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. I-4809, punto 52).
57 Alla luce delle considerazioni che precedono, il sesto motivo dev'essere respinto con conseguente rigetto in toto del ricorso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
59 Il ricorso è respinto.
60 La ricorrente è condannata alle spese.
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