Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Procedura - Conclusioni dell'avvocato generale - Modalità di presentazione
2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Esclusione dei lavoratori ad orario ridotto da un regime pensionistico professionale - Provvedimento riguardante una percentuale considerevolmente più elevata di donne che di uomini - Inammissibilità in assenza di giustificazioni oggettive - Possibilità di invocare l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Limitazione nel tempo - Rilevanza dei soli periodi lavorativi successivi alla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75 - Limitazione risultante dalla sentenza 17 maggio 1990, C-262/88 - Inapplicabilità
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); protocollo n. 2 sull'art. 119]
3 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Limitazione nel tempo degli effetti derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75 - Mancanza di contrasto con disposizioni nazionali che prevedono il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]
4 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Principio di non discriminazione e art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Mancanza di contrasto con disposizioni nazionali che prevedono il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale, malgrado il rischio di distorsioni della concorrenza - Primato della finalità sociale dell'art. 119 del Trattato
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]
Massima
1 La presentazione del dispositivo delle conclusioni dell'avvocato generale nel corso di un'udienza dinanzi ad una sezione diversa da quella assegnataria della relativa causa non implica alcuna violazione delle norme che si applicano dinanzi alla Corte né dei diritti riconosciuti alle parti nella causa principale. Infatti, i giudici della sezione assegnataria della causa possono prendere conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale per mezzo del loro deposito nella cancelleria della Corte e la pubblicità di tali conclusioni è garantita, in particolare, dalla lettura del loro dispositivo in udienza nonché dal loro deposito in cancelleria.
(v. punti 20-21)
2 L'esclusione dei lavoratori ad orario ridotto da un regime pensionistico professionale costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) quando tale provvedimento colpisca, in percentuale, un numero considerevolmente più elevato di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e non risulti giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
In tal caso, la possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato è limitata nel tempo, nel senso che i periodi lavorativi di tali lavoratori devono essere presi in considerazione solo a decorrere dall'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II, ai fini della loro iscrizione retroattiva a tale regime e del calcolo delle prestazioni loro spettanti, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi causa che, anteriormente a tale data, abbiano esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente.
A tale riguardo, la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultante sia dalla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, sia dal protocollo n. 2 sull'art. 119 riguarda solo i tipi di discriminazione che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle deroghe transitorie previste dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni aziendali. Orbene, per quanto attiene al diritto di iscrizione ai regimi pensionistici professionali, nessun elemento consentirebbe di ritenere che gli ambienti di lavoro interessati siano potuti incorrere in errore in merito all'applicabilità dell'art. 119, atteso che, a seguito della sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, è evidente che una discriminazione fondata sul sesso quanto al riconoscimento del suddetto diritto costituisce una violazione di detta disposizione.
Poiché quest'ultima sentenza non ha previsto alcuna limitazione nel tempo, l'unica limitazione in materia è quella risultante dalla sentenza Defrenne II.
(v. punti 29, 35-38, 40-41, dispositivo 1-2)
3 La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), derivante dalla sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, non contrasta con disposizioni nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in base al quale a tutti i lavoratori ad orario ridotto è riconosciuto il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale nonché alla corresponsione di una pensione sulla base del regime medesimo.
A tale riguardo, la detta limitazione non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di richiamarsi a disposizioni nazionali che enunciavano un principio di parità di trattamento. Infatti, disposizioni nazionali dirette a garantire l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato. In tal caso, il principio della certezza del diritto, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.
(v. punti 46-48, 50 e dispositivo 3)
4 Il diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e l'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), non contrasta con disposizioni di uno Stato membro che enuncino un principio di parità di trattamento in base al quale a tutti i lavoratori ad orario ridotto sia riconosciuto il diritto all'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico professionale e alla corresponsione di una pensione in base al regime medesimo, malgrado il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.
Infatti, da un lato, non si può considerare contraria al principio di non discriminazione l'applicazione di una normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applichino disposizioni meno rigorose.
Dall'altro, la finalità economica perseguita dall'art. 119 del Trattato e consistente nell'eliminazione delle distorsioni della concorrenza tra le imprese stabilite in diversi Stati membri riveste carattere secondario rispetto all'obiettivo sociale insito nella disposizione stessa, il quale costituisce l'espressione del diritto fondamentale della persona umana a non essere discriminata in base al proprio sesso.
(v. punti 52, 56-57, 59 e dispositivo 4)
Parti
Nel procedimento C-50/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landesarbeitsgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Deutsche Telekom AG, già Deutsche Bundespost Telekom,
e
Lilli Schröder
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Deutsche Telekom AG, dall'avv. G. Engelbrecht, del foro di Amburgo;
- per la signora Schröder, dall'avv. R. Mendel, del foro di Amburgo;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor N. Paines, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp e dalla signora M. Wolfcarius, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. K. Bertelsmann, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Deutsche Telekom AG, della signora Schröder, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 1_ luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 8 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 1996, il Landesarbeitsgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sei questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) nonché del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo»), allegato al Trattato CE.
2 Tali questioni sono state sottoposte nell'ambito di una controversia che oppone la signora Schröder alla Deutsche Dundespost Telekom, divenuta la Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), riguardo alle condizioni di iscrizione ad un regime professionale di pensione integrativa e all'attribuzione di una pensione a tale titolo.
L'ambito normativo nazionale
3 L'art. 3, nn. 1-3 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo: il «GG») dispone:
«1. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
2. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato favorisce la piena realizzazione dell'eguaglianza di diritto tra uomini e donne e si adopera per la eliminazione delle disuguaglianze esistenti.
3. Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno deve essere svantaggiato a causa del suo handicap».
4 L'art. 1 del Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (legge del 1980 sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul luogo di lavoro) ha inserito nell'art. 612 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) un nuovo n. 3, così redatto:
«E' vietato in un rapporto di lavoro, per uno stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore, fissare una retribuzione inferiore per il lavoratore di un certo sesso rispetto al lavoratore di sesso opposto. La determinazione di una retribuzione inferiore non può essere giustificata dal fatto che, a causa del sesso del lavoratore, sono applicabili norme speciali di tutela (...)».
5 Nel 1985 è stato emanato il Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (legge contenente disposizioni di diritto del lavoro diretta a favorire l'occupazione, in prosieguo: il «BeschFG»), i cui artt. 2-6 disciplinano il lavoro a tempo parziale. L'art. 2, n. 1, vieta ad un datore di lavoro di riservare al lavoratore a tempo parziale un trattamento diverso da quello di cui sono oggetto i lavoratori a tempo pieno, a meno che ragioni obiettive non giustifichino una differenza di trattamento. L'art. 6 prevede tuttavia che si può derogare alle disposizioni della sezione in esame, anche a sfavore del lavoratore, tramite contratto collettivo.
6 In forza dell'art. 24 del Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (contratto collettivo per gli operai della Deutsche Bundespost), gli operai devono essere iscritti alla Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (ente pensionistico della Deutsche Bundespost, in prosieguo: la «VAP»), alle condizioni previste nella versione vigente del Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (contratto collettivo sulle pensioni dei dipendenti della Deutsche Bundespost, in prosieguo: il «contratto collettivo»).
7 Fino al 31 dicembre 1987, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni prevedeva:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media settimanale del lavoro indicata nel suo contratto è almeno pari alla metà della durata settimanale ordinaria del lavoro di un altro dipendente occupato a tempo pieno (...)».
8 Tale articolo è stato modificato come segue, con effetto a partire dal 1_ gennaio 1988:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) la durata media del lavoro di cui al suo contratto è di almeno 18 ore settimanali».
9 Con contratto collettivo 22 settembre 1992, l'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni è stato nuovamente modificato, con effetto retroattivo a partire dal 1_ aprile 1991, ed è così redatto:
«Il dipendente deve essere iscritto alla VAP ai sensi dello statuto e delle relative disposizioni complementari se (...) è occupato in una attività che non è meramente esigua ai sensi dell'art. 8, n. 1, del libro IV del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale)».
La causa principale
10 La signora Schröder è stata occupata a tempo parziale dalla Deutsche Telekom, inizialmente con contratti a durata determinata dal 9 agosto 1974 al 19 maggio 1975, e successivamente in forza di un contratto a durata indeterminata dal 20 maggio 1975 al 31 marzo 1994, data in cui è andata in pensione. Dal 1_ aprile 1994 riceve una pensione di vecchiaia in base al regime legale.
11 In quanto lavoratrice a tempo parziale, alla signora Schröder è stata inizialmente negata l'iscrizione alla VAP. Dopo la modifica dell'art. 3 del contratto collettivo sulle pensioni applicabile dal 1_ aprile 1991, essa è stata iscritta alla VAP con effetto a partire dalla stessa data e fino al termine della sua attività lavorativa subordinata.
12 La signora Schröder ha adito l'Arbeitsgericht di Amburgo allo scopo di ottenere la condanna della Deutsche Telekom a versarle, con effetto a partire dal 1_ aprile 1994, una pensione di vecchiaia integrativa pari a quella che avrebbe percepito se fosse stata iscritta alla VAP durante tutto il periodo compreso tra il 20 maggio 1975 e il 31 marzo 1994.
13 Essa ha fatto valere che l'esclusione dei lavoratori impiegati a tempo parziale dal diritto ad una pensione integrativa costituiva una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato, dall'art. 3 del GG e dall'art. 2, n. 1, del BeschFG. Dai dati prodotti dinanzi al giudice nazionale risulterebbe che, nel 1991, il 95% dei lavoratori a tempo parziale della Deutsche Telekom erano donne.
14 Con sentenza 22 dicembre 1994, l'Arbeitsgericht ha accolto interamente la domanda. Esso sottolineava che l'art. 3, n. 2, del GG, di per sé imponeva tale soluzione, e che, pertanto, conformemente alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, non era applicabile il principio della limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultanti dalla giurisprudenza della Corte e dal protocollo.
15 La Deutsche Telekom ha interposto appello contro detta sentenza dinanzi al Landesarbeitsgericht di Amburgo, facendo valere, in particolare, che l'art. 119 del Trattato prevale sull'art. 3 del GG, e che la limitazione dei suoi effetti nel tempo quale risulta dalla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889) e dal protocollo deve valere in tutti i casi di discriminazione basata sul sesso in materia di regimi professionali di previdenza sociale.
16 La signora Schröder ha ribattuto che i diritti ad una pensione aziendale da essa invocati derivano dall'art. 3, nn. 1 e 2, del GG. In tali circostanze, quale che sia l'interpretazione della giurisprudenza della Corte sull'art. 119 del Trattato e del protocollo, non ne deriva, a suo parere, il divieto per gli Stati membri di attivarsi per evitare qualsiasi discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, neppure per i periodi precedenti il 17 maggio 1990.
Le questioni pregiudiziali
17 Il Landesarbeitsgericht ha ritenuto di non potersi conformare alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht, secondo cui la giurisprudenza della Corte e il protocollo non ostano chiaramente alla retroattività delle norme nazionali che enunciano un principio di uguaglianza in materia di pensioni professionali aziendali.
18 Interrogandosi sulla portata della limitazione nel tempo degli effetti del principio comunitario della parità di retribuzione tra lavoratori maschili e femminili, e in particolare sulle conseguenze di tale limitazione nel diritto interno, il Landesarbeitsgericht di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'esclusione, formulata a prescindere dal sesso, di persone occupate a tempo parziale per un numero di ore lavorative settimanali inferiore a 18, da una pensione integrativa nell'ambito di un sistema pensionistico aziendale integri o meno una discriminazione indiretta delle donne ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa all'art. 119 del Trattato CE, nel caso in cui circa il 95% dei lavoratori interessati dall'esclusione siano donne.
2) Nel caso in cui la questione sub 1) vada risolta affermativamente: se il protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (il cosiddetto protocollo Barber) ed il divieto di retroattività in esso contenuto ricomprenda anche il caso di una discriminazione indiretta delle donne in una fattispecie come quella illustrata nella questione sub 1).
3) Nel caso in cui la questione sub 2) vada risolta affermativamente: se il divieto di retroattività di cui al protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (il cosiddetto protocollo Barber) abbia la preminenza sul diritto costituzionale tedesco (art. 3, primo comma, della Costituzione), il quale per l'appunto esclude un divieto di retroattività nel caso descritto nella questione sub 1).
4) Se la retroattività lecita ai sensi del diritto costituzionale tedesco (art. 3, primo comma, della Costituzione) integri o meno un'elusione illecita del divieto di retroattività di cui al protocollo sull'art. 119 del Trattato CE in un caso come quello descritto nella questione sub 1), qualora in casi analoghi il diritto nazionale, del pari con lo scopo della parità di trattamento nell'ambito dei sistemi pensionistici aziendali e in contrasto con il diritto comunitario, determini una retroattività a favore dei lavoratori, in particolare delle donne discriminate indirettamente.
5) Nel caso in cui la questione sub 4) vada risolta affermativamente: se l'applicazione dell'art. 2, n. 1, della legge 26 aprile 1985 sulla promozione dell'occupazione (il Beschäftigungsförderungsgesetz), che avrebbe consentito una retroattività fino al 26 aprile 1985, integri o meno un'elusione illecita del divieto di retroattività di cui al protocollo sull'art. 119 del Trattato CE (protocollo Barber).
6) Se la retroattività lecita ai sensi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione integri, in un caso come quello descritto nella questione sub 1), una violazione del diritto comunitario sotto il profilo di una discriminazione nazionale sproporzionata delle imprese tedesche interessate, di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario o altrimenti di un principio giuridico comunitario e se il diritto comunitario abbia al riguardo la preminenza sul diritto nazionale».
Sulla domanda di riapertura della fase orale
19 Con lettera 10 novembre 1998, la Deutsche Telekom ha chiesto la riapertura della fase orale. Da un lato, ha fatto valere che le conclusioni dell'avvocato generale erano state presentate irregolarmente per il fatto che il loro dispositivo era stato letto durante un udienza della Quinta Sezione e non dinanzi alla Sesta Sezione competente nella presente causa. Dall'altro, ha chiesto di presentare, nell'ambito della domanda di riapertura, osservazioni sul contenuto di tali conclusioni, in particolare alla luce di una ordinanza pronunciata dal Bundesverfassungsgericht il 5 agosto 1998, ossia successivamente all'udienza relativa alla presente causa. Secondo la Deutsche Telekom, il diniego di consentire che, dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, le quali, ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, chiudono la fase orale, questa possa eccezionalmente essere riaperta allo scopo di permettere alle parti di far valere eventuali errori manifesti od omissioni nell'esposizione dei fatti o nella valutazione giuridica, o persino di replicare alle conclusioni dell'avvocato generale, potrebbe costituire una violazione del diritto ad un equo processo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
20 A tale proposito occorre constatare, da un lato, che le modalità di presentazione delle conclusioni nella presente causa non hanno dato luogo ad alcuna violazione delle norme vigenti dinanzi alla Corte, né ad alcuna violazione dei diritti riconosciuti alle parti nella causa principale.
21 Infatti, i giudici della Sesta Sezione che si occupano della presente causa sono venuti a conoscenza delle conclusioni dell'avvocato generale tramite il loro deposito nella cancelleria della Corte, e la pubblicità di tali conclusioni è stata assicurata, in particolare, tramite la lettura del loro dispositivo in udienza nonché il loro deposito in cancelleria.
22 D'altra parte, dall'ordinanza della Corte 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18) emerge che, proprio tenendo conto dell'art. 6 della CEDU e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d'ufficio, o su proposta dell'avvocato generale o ancora su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti, o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti.
23 Ora, nella fattispecie, la Corte, sentito l'avvocato generale, rileva che la domanda della Deutsche Telekom non contiene alcun elemento tale da rendere opportuna o necessaria la riapertura della fase orale.
24 Occorre di conseguenza respingere la domanda della Deutsche Telekom.
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisca una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato.
26 Le parti convengono nel ritenere che tale questione debba essere risolta in senso affermativo.
27 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, un regime pensionistico, come quello di cui trattasi nella causa principale, il quale dipende essenzialmente dal posto ricoperto dall'interessato, si ricollega alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientra nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v. in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, già citata, punto 28, e 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471, punto 46). Pertanto, l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da siffatto regime pensionistico aziendale può risultare in contrasto con l'art. 119 (v., in tal senso, la citata sentenza Bilka, punto 29).
28 Dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che, per accertare se un provvedimento abbia una diversa incidenza sugli uomini e sulle donne, tale da equivalere ad una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 119 del Trattato, il giudice nazionale deve verificare se dai dati statistici a sua disposizione risulti una percentuale considerevolmente più esigua di lavoratori di sesso femminile, rispetto ai lavoratori di sesso maschile, in grado di soddisfare il requisito posto dal detto provvedimento. Se ciò si verifica, sussiste discriminazione indiretta fondata sul sesso, a meno che il detto provvedimento sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (v. sentenza 9 febbraio 1999, causa C-167/97, Seymour-Smith e Perez, Racc. pag. I-623, punto 65).
29 La prima questione dev'essere pertanto risolta nel senso che l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato quando tale provvedimento colpisce, in percentuale, un numero considerevolmente più elevato di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile, e non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
Sulla seconda questione
30 Con la seconda questione il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se, nel caso in cui l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale costituisca una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato, la possibilità di invocare l'effetto diretto di tale articolo sia limitata nel tempo.
31 A questo proposito occorre, da un lato, ricordare che, nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 40), la Corte ha affermato che il principio della parità di retribuzione di cui all'art. 119 del Trattato può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli. Tuttavia, ai punti 74 e 75 della stessa sentenza, la Corte ha precisato che considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, comportano che l'efficacia diretta dell'art. 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data di detta sentenza, ossia l'8 aprile 1976, eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente.
32 D'altro lato, riguardo ai regimi pensionistici professionali, la Corte ha affermato, ai punti 44 e 45 della sentenza Barber, che, per considerazioni imprescindibili di certezza del diritto, l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto a partire da una data precedente a quella di detta sentenza, ossia il 17 maggio 1990, ad eccezione dei lavoratori che, prima di questa data, abbiano esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente.
33 Come ha precisato la Corte nella sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879, punto 20), alla stregua della sentenza Barber, la diretta efficacia dell'art. 119 del Trattato può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni professionali, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.
34 Tale limitazione figura anche nel protocollo, in forza del quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 119, prestazioni erogate ai sensi di un regime previdenziale professionale non saranno considerate come retribuzioni qualora possano essere riferite ai periodi lavorativi precedenti al 17 maggio 1990, salva l'eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.
35 Tuttavia dalle sentenze 28 settembre 1994, cause C-57/93, Vroege (Racc. pag. I-4541, punti 20-27), C-128/93, Fisscher (Racc. pag. I-4583, punti 17-24) e 11 dicembre 1997, causa C-246/96, Magorrian e Cunningham (Racc. pag. I-7153, punti 27-35), emerge che la limitazione nel tempo degli effetti dell'art. 119 del Trattato risultante dalla sentenza Barber e dal protocollo riguarda solo i tipi di discriminazioni che i datori di lavoro e i regimi pensionistici hanno potuto ragionevolmente ritenere tollerati in base alle eccezioni transitorie previste dal diritto comunitario applicabile in materia di pensioni professionali (sentenza 24 ottobre 1996, causa C-435/93, Dietz, Racc. pag. I-5223, punto 19).
36 Orbene, quanto al diritto di iscrizione ai regimi professionali, la Corte ha dichiarato che nessun elemento consentirebbe di ritenere che gli ambienti di lavoro interessati fossero potuti incorrere in errori in merito all'applicabilità dell'art. 119 del Trattato (precitata sentenza Magorrian e Cunningham, punto 28).
37 Infatti, dopo la sentenza Bilka, già citata, è evidente che una discriminazione fondata sul sesso quanto al riconoscimento del suddetto diritto costituisce una violazione dell'art. 119 del Trattato (precitate sentenze Vroege, punto 29; Fisscher, punto 26; Dietz, punto 20, e Magorrian e Cunningham, punto 29).
38 Di conseguenza, poiché la sentenza Bilka non ha previsto alcuna limitazione nel tempo, l'efficacia diretta dell'art. 119 può essere fatta valere allo scopo di esigere in via retroattiva il rispetto della parità di trattamento per quanto concerne il diritto di iscrizione ad un regime pensionistico professionale, e ciò successivamente all'8 aprile 1976, data della già citata sentenza Defrenne II, la quale ha sancito per la prima volta l'efficacia diretta del suddetto articolo (precitate sentenze Dietz, punto 21, e Magorrian e Cunningham, punto 30).
39 Peraltro va ricordato che, ai punti, 23 della sentenza Dietz e 33 della sentenza Magorrian e Cunningham, la Corte ha già precisato che l'iscrizione ad un regime pensionistico professionale sarebbe priva di interesse per il lavoratore se non gli conferisse un diritto a fruire delle prestazioni offerte dal regime di cui trattasi. Ragion per cui essa ha considerato che il diritto di percepire una pensione di vecchiaia in forza di un regime professionale è inscindibilmente connesso al diritto di iscrizione a siffatto regime. Essa ha tuttavia aggiunto che il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, ad un regime pensionistico professionale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi (sentenze Fisscher, punto 37, e Dietz, punto 34).
40 Da quanto precede risulta che la sola limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato relativamente all'iscrizione ad un regime pensionistico professionale come quello in questione nella causa principale ed al conseguente versamento di una pensione è quella risultante dalla sentenza Defrenne II.
41 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, in un caso in cui l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale costituisca una discriminazione indiretta vietata dall'art. 119 del Trattato, la possibilità di far valere l'effetto diretto di tale articolo è limitata nel tempo, nel senso che i periodi lavorativi di tali lavoratori devono essere presi in considerazione solo a partire dall'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II, ai fini della loro iscrizione con effetti retroattivi a tale regime e del calcolo delle prestazioni cui hanno diritto, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente.
Sulla terza, quarta e quinta questione
42 Alla luce della soluzione della seconda questione, le questioni terza, quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come dirette ad accertare se la limitazione temporale della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, osti a disposizioni nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in base al quale, in circostanze come quelle della causa principale, i lavoratori a tempo parziale abbiano il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione secondo detto regime.
43 A questo proposito va ricordato anzitutto che, conformemente ad una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punti 16 e 17, e cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a., Racc. pag. 1237, punti 9 e 10), l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Solo in via eccezionale la Corte di giustizia, così come ha ammesso nella sentenza Defrenne II, può, in base ad un principio generale di certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi sconvolgimenti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, essere indotta a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata al fine di rimettere in discussione tali rapporti giuridici.
44 La Corte ha poi rilevato, al punto 65 della sentenza Defrenne II, che l'applicazione dell'art. 119 del Trattato doveva essere pienamente garantita dagli Stati da più tempo membri della Comunità, tra cui la Repubblica federale di Germania, a partire dal 1_ gennaio 1962, inizio della seconda fase del periodo transitorio. Dal punto 68 della stessa sentenza risulta peraltro che, anche nei settori in cui l'art. 119 non avrebbe effetto diretto, la sua attuazione può risultare, se necessario, da un insieme di disposizioni comunitarie e nazionali.
45 Infine, quando nella sentenza Defrenne II ha deciso di limitare nel tempo la possibilità di invocare l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, la Corte ha considerato che, di fronte al comportamento di vari Stati membri e agli atteggiamenti assunti dalla Commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati, occorreva tener conto, in via eccezionale, del fatto che gli interessati erano stati indotti, per un lungo periodo, a tener ferme prassi in contrasto con l'art. 119, benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale (sentenza Defrenne II, punto 72).
46 Da quanto precede risulta che la limitazione della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato non mirava affatto ad escludere la possibilità, per i lavoratori interessati, di fondarsi su disposizioni nazionali che enunciavano un principio di parità di trattamento.
47 Infatti, disposizioni nazionali che comportino l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile contribuiscono all'attuazione dell'art. 119 del Trattato, conformemente agli obblighi che gravano sugli Stati da più tempo membri della Comunità a partire dal 1_ gennaio 1962.
48 In tal caso, il principio della certezza del diritto insito nell'ordinamento giuridico comunitario, che può indurre la Corte, in via eccezionale, a limitare la possibilità di far valere una disposizione da essa interpretata, non si applica e non osta all'applicazione di disposizioni nazionali che garantiscano un risultato conforme al diritto comunitario.
49 E' irrilevante, al riguardo, che le disposizioni nazionali in esame siano state interpretate conformemente all'art. 119 del Trattato solo dopo la data della pronuncia della sentenza Defrenne II quando tale interpretazione può applicarsi, eventualmente, a situazioni sorte e definite prima di tale data. Infatti, non spetta alla Corte pronunciarsi sull'applicazione nel tempo di norme di diritto nazionale.
50 La terza, la quarta e la quinta questione devono quindi essere risolte nel senso che la limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.
Sulla sesta questione
51 Con la prima parte della sesta questione, il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se il diritto comunitario, e in particolare il principio di non discriminazione fondato sulla nazionalità e l'art. 119 del Trattato, ostino a disposizioni di uno Stato membro che stabiliscano un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle della causa principale, i lavoratori a tempo parziale hanno il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale privato e di ricevere una pensione in forza di detto regime, tenuto conto del rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro. In caso affermativo il giudice di rinvio chiede, con la seconda parte della questione, se il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto comunitario, abbia l'obbligo di assicurare la piena applicazione di tali norme, disapplicando se necessario qualsiasi disposizione contraria del diritto nazionale.
52 Per quanto riguarda il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità, occorre ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, non si può considerare contraria a tale principio l'applicazione di una normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applichino disposizioni meno rigorose (v., in particolare, in qusto senso, sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., Racc. pag. 1, punto 13; 14 luglio 1981, causa 155/80, Oebel, Racc. pag. 1993, punto 9, e 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 48).
53 Riguardo all'art. 119 del Trattato, è vero che la Corte ha affermato, ai punti 8-11 della sentenza Defrenne II, che esso persegue un duplice scopo, economico e sociale.
54 Da un lato, tenuto conto del diverso grado di sviluppo delle legislazioni in campo sociale nei diversi Stati membri, esso serve ad evitare che, nella competizione intracomunitaria, le aziende degli Stati che hanno dato pratica attuazione al principio della parità di retribuzione siano svantaggiate dal punto di vista della concorrenza, rispetto alle aziende degli Stati che non hanno ancora eliminato la discriminazione retributiva a danno della mano d'opera femminile (sentenza Defrenne II, punto 9).
55 Dall'altro, la Corte ha sottolineato che tale disposizione rientra negli scopi sociali della Comunità, dato che questa non si limita all'unione economica, ma deve garantire al tempo stesso, attraverso una azione comune, il progresso sociale e promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di impiego dei popoli europei, come viene posto in rilievo nel preambolo del Trattato. Questo scopo è posto in evidenza dal fatto che l'art. 119 del Trattato si trova nel capo dedicato alla politica sociale, il cui primo articolo, vale a dire, l'art. 117 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), rileva la necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che consenta la loro parificazione nel progresso (sentenza Defrenne II, punti 10 e 11).
56 Tuttavia, nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha più volte affermato che il diritto di non essere discriminato in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, di cui la Corte deve garantire l'osservanza (v., in tal senso, sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27; 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Racc. pag. 1509, punto 16, e 30 aprile 1996, causa C-13/94, P./S, Racc. pag. I-2143, punto 19).
57 Alla luce di tale giurisprudenza, si deve osservare che la finalità economica perseguita dall'art. 119 del Trattato e consistente nell'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese situate nei diversi Stati membri riveste un carattere secondario rispetto all'obiettivo sociale di cui alla stessa disposizione, la quale costituisce l'espressione di un diritto fondamentale della persona umana.
58 Di conseguenza, il fatto che, precedentemente alla sentenza Defrenne II, il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile non abbia potuto essere fatto valere nei confronti di datori di lavoro situati in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, né in applicazione di una normativa nazionale né in forza dell'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, non incide sull'applicazione delle norme nazionali che assicurano il rispetto di tale principio nella Repubblica federale di Germania.
59 Si deve pertanto risolvere la prima parte della sesta questione dichiarando che il diritto comunitario, e in particolare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e l'art. 119 del Trattato, non ostano a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e a ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.
60 Tenuto conto di tale soluzione, non si deve risolvere la seconda parte della stessa questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht di Amburgo con ordinanza 25 ottobre 1995, dichiara:
1) L'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce una discriminazione vietata dall'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti con gli artt. 136 CE - 143 CE), quando tale provvedimento colpisce, in percentuale, un numero considerevolmente più elevato di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile, e non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
2) Nel caso in cui l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un regime pensionistico professionale costituisca una discriminazione indiretta vietata dall'art. 119 del Trattato, la possibilità di far valere l'effetto diretto di tale articolo è limitata nel tempo, nel senso che i periodi lavorativi di tali lavoratori devono essere presi in considerazione solo a partire dall'8 aprile 1976, data della sentenza Defrenne II (causa 43/75), ai fini della loro iscrizione con effetti retroattivi a tale regime e del calcolo delle prestazioni cui hanno diritto, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di questa data, abbiano esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente.
3) La limitazione nel tempo della possibilità di far valere l'effetto diretto dell'art. 119 del Trattato, risultante dalla sentenza Defrenne II, non osta a norme nazionali che enuncino un principio di parità di trattamento in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale abbiano il diritto di essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e di ricevere una pensione in forza di detto regime.
4) Il diritto comunitario, e in particolare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e l'art. 119 del Trattato, non ostano a disposizioni di uno Stato membro che enunciano un principio di uguaglianza in forza del quale, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad essere iscritti retroattivamente ad un regime pensionistico professionale e a ricevere una pensione in forza di detto regime, nonostante il rischio di distorsioni della concorrenza tra operatori economici dei diversi Stati membri a scapito dei datori di lavoro stabiliti nel primo Stato membro.
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