Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Dipendenti - Pensioni - Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio presso le Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Obblighi degli Stati membri - Adozione dei provvedimenti che consentono il trasferimento - Inadempimento
(Trattato CE, art. 5; Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)
Parti
Nella causa C-52/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti nazionali necessari per assicurare ai dipendenti delle istituzioni la possibilità di effettuare i trasferimenti al regime pensionistico comunitario dei loro diritti a pensione di anzianità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 5 del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori dai signori G.F. Mancini, presidente di Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti nazionali necessari per assicurare ai dipendenti delle istituzioni la possibilità di effettuare i trasferimenti al regime pensionistico comunitario dei loro diritti a pensione di anzianità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee [istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 2 marzo 1992, n. 571 (GU L 62, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»)] e dell'art. 5 del Trattato CE.
2 A termini dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto:
«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.
In tal caso l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto».
3 In seguito all'adesione alle Comunità europee, il Regno di Spagna ha adottato taluni provvedimenti per adempiere i suoi obblighi ai sensi di quest'ultima disposizione. Così, esso ha emanato il testo riordinato della legge sui titolari di pensioni dello Stato, che è stata pubblicata il 27 maggio 1987. Ammettendo tuttavia che tale legge non era sufficiente per garantire il funzionamento del regime in questione, il governo spagnolo ha trasmesso, fin dal 1989, vari progetti di regio decreto contenenti provvedimenti dettagliati in tal senso.
4 Dopo avere accertato che tali provvedimenti erano rimasti in fase di progetto, il 27 ottobre 1992 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
5 Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale a tale lettera, il 13 dicembre 1993 la Commissione ha emesso un parere motivato riguardante la mancanza dei provvedimenti nazionali necessari per l'attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
6 Vi sono stati poi, fra le autorità spagnole e gli uffici della Commissione, diversi contatti nel corso dei quali le autorità spagnole hanno presentato un nuovo progetto seguito da proposte di modifica da parte degli uffici della Commissione e da nuovi commenti delle autorità spagnole su tali proposte. Non avendo cionondimeno ricevuto alcuna risposta ufficiale al parere motivato, la Commissione ha deciso di adire la Corte.
7 La Commissione assume che la mancanza della possibilità legale di trasferire spettanze pensionistiche dal regime spagnolo al regime comunitario compromette la parità di trattamento tra dipendenti comunitari e nel contempo è fonte di disparità tra gli Stati membri. Essa ricorda che l'obbligo di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto incombe al Regno di Spagna da oltre dieci anni, che esso esiste indipendentemente dalla questione della conclusione di un accordo per l'applicazione dell'art. 11, n. 1, e che altri Stati membri, nonostante difficoltà amministrative e finanziarie analoghe a quelle invocate dal Regno di Spagna, sono da tempo riusciti ad applicare i provvedimenti corrispondenti.
8 Il Regno di Spagna rileva che la fissazione di criteri per l'applicazione del sistema di trasferimento previsto dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto ha creato, nell'ordinamento interno, vari problemi legati alla diversità dei regimi previdenziali a seconda dell'amministrazione cui gli interessati fanno capo. Esso fa presente che, date la complessità della materia e le difficoltà pratiche esistenti, le autorità spagnole hanno adottato tutte le misure pertinenti, tenendosi in contatto permanente con la Commissione, per poter risolvere, entro i termini più brevi possibile, i problemi che si pongono in materia e adempiere, quindi, l'obbligo sancito nella detta disposizione.
9 Occorre ricordare, in primo luogo, che, nel caso in cui una disposizione dello Statuto esige provvedimenti di attuazione sul piano nazionale, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, ad adottare tutte le opportune misure di carattere generale o particolare (v. sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393, punto 9). Ciò vale per l'obbligo sancito dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
10 Si deve rilevare, in secondo luogo, che, oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto nel Regno di Spagna, quest'ultimo non ha ancora emanato i provvedimenti necessari per assicurare la conformità della normativa nazionale all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
11 Per quanto riguarda gli argomenti prospettati dal Regno di Spagna per giustificare tale carenza, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni di fatto del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza di obblighi derivanti da un regolamento comunitario (sentenza Commissione/Belgio, già citata, punto 17).
12 Si deve, di conseguenza, dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti nazionali necessari per assicurare ai dipendenti delle istituzioni la possibilità di effettuare i trasferimenti al regime pensionistico comunitario dei loro diritti a pensione di anzianità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 5 del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato i provvedimenti nazionali necessari per assicurare ai dipendenti delle istituzioni la possibilità di effettuare i trasferimenti al regime pensionistico comunitario dei loro diritti a pensione di anzianità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 5 del Trattato CE.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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