Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Immatricolazione delle navi in uno Stato membro - Requisito relativo alla nazionalità dei proprietari - Inammissibilità - Mantenimento in vigore di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario - Inadempimento
[Trattato CE, artt. 6, 48, 52, 58 e 221; regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70, art. 7; direttiva del Consiglio 75/34/CEE, art. 7]
Massima
Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario lo Stato membro il quale mantiene in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrivere nel registro navale nazionale i pescherecci, le navi mercantili e le unità da diporto alle navi appartenenti:
- in misura superiore alla metà a persone fisiche che abbiano la cittadinanza dello Stato membro in questione,
- a persone giuridiche di diritto nazionale, il cui capitale sia detenuto in misura superiore alla metà da cittadini di quello stesso Stato.
Né il diritto marittimo internazionale, né l'esistenza di un regime comunitario della pesca, anche in quanto esso comporti un sistema di contingenti nazionali e di accesso alle acque e l'esistenza di aree nazionali protette, né la concessione allo Stato membro di un regime di esenzione temporanea al principio della libera prestazione di servizi a taluni servizi di trasporto marittimo e neppure, considerato il diritto dello Stato di requisire le navi battenti la sua bandiera, l'organizzazione della difesa militare possono rendere tale normativa compatibile con il diritto comunitario.
Parti
Nella causa C-62/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Frank Benyon, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora Aikaterini Samoni-Randou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, assistita dalle signore Evi Skandalou, collaboratore giuridico principale presso il medesimo servizio, e Stamatina Vodina, collaboratore scientifico specializzato presso il medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto ellenico, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, facente funzione di presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1_ luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 marzo 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto ellenico, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10).
2 Il 13 giugno 1990 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida in cui faceva valere, anzitutto, che l'art. 5 del decreto legge n. 187 relativo al codice greco della navigazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica n. 261, dell'8 ottobre 1973; in prosieguo: l'«art. 5 del codice») trasgrediva, per quanto riguarda la concessione ai pescherecci del diritto di battere bandiera greca, gli artt. 7 (divenuto l'art. 6 del Trattato CE), 52 e 221 del Trattato CEE. Essa sosteneva inoltre che l'art. 11 del regio decreto n. 666/66, che subordina il rilascio della licenza di pesca delle spugne alla condizione che il proprietario di un peschereccio munito di autorizzazione abbia svolto dieci anni di servizio nell'equipaggio di un peschereccio autorizzato alla pesca delle spugne, era incompatibile con gli artt. 7 e 52 del Trattato. Infine, essa riteneva che il fatto di riservare ai cittadini ellenici una determinata quota dei posti di lavoro a bordo dei pescherecci costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
3 Il 29 gennaio 1991 la Repubblica ellenica rispondeva respingendo gli addebiti formulati nei suoi confronti.
4 Il 9 luglio 1990 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una seconda lettera di diffida, sostenendo che i requisiti per la concessione alle unità da diporto del diritto di battere bandiera greca, enunciati nell'art. 5 del codice, erano altresì incompatibili con gli artt. 7, 48, 52 e 221 del Trattato CEE.
5 Il governo ellenico rispondeva a tale lettera di diffida in data 28 gennaio 1991.
6 Il 5 giugno 1992 la Commissione inviava una terza lettera di diffida, prospettando l'incompatibilità dei requisiti per la concessione del diritto di battere bandiera greca alle navi mercantili, di cui all'art. 5 del codice, con gli artt. 7, 52 e seguenti nonché 221 del Trattato CEE.
7 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna risposta a quest'ultima lettera e ritenendo insoddisfacenti le risposte fornite alle altre lettere, emetteva il 27 luglio 1993 un parere motivato concernente i requisiti per la concessione del diritto di battere bandiera greca ad ogni tipo di nave iscritto nel registro navale greco, le limitazioni previste per l'assunzione di marinai cittadini degli altri Stati membri ed i requisiti per il rilascio della licenza di pesca delle spugne.
8 La Repubblica ellenica rispondeva a tale parere motivato. La sua risposta, che riguardava i requisiti per il conferimento della nazionalità ellenica a qualsiasi tipo di nave, non era reputata soddisfacente dalla Commissione che decideva di proporre il ricorso in esame.
9 L'art. 5 del codice, intitolato «Nazionalità della nave», così dispone:
«Requisiti per il conferimento della nazionalità ellenica
1. Salve restando le normative speciali, la nazionalità ellenica è conferita alle navi appartenenti in misura superiore al 50% a cittadini ellenici o a persone giuridiche elleniche il cui capitale è detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, su domanda del proprietario presentata unitamente all'atto di proprietà.
2. Qualora l'atto di trasferimento della proprietà della nave sia stato redatto all'estero, è richiesto un visto dell'autorità consolare per l'iscrizione nel registro navale.
3. I requisiti per l'abilitazione delle navi greche al trasporto passeggeri sono stabiliti con decreto presidenziale emanato su proposta del ministro, previo parere del Consiglio della marina mercantile».
10 La Commissione sostiene che i requisiti per il conferimento della nazionalità ellenica ai pescherecci e alle navi mercantili, stabiliti nella detta disposizione, contrastano con il diritto comunitario e in particolare con gli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE. Per quanto riguarda le unità da diporto, che non costituiscono uno strumento per l'esercizio di un'attività economica, la Commissione considera che l'art. 5 del codice infrange gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato, nonché l'art. 7 del regolamento n. 1251/70 e l'art. 7 della direttiva 75/34.
11 La Repubblica ellenica ritiene, anzitutto, che a termini della sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-3905, punto 17), essa può legittimamente applicare l'art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare nonché gli artt. 91 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, ai sensi dei quali ciascuno Stato stabilisce i requisiti per il conferimento della sua nazionalità alle navi, per l'iscrizione nei suoi registri e per la concessione del diritto di battere la sua bandiera, in modo da garantire l'esistenza di un legame effettivo tra lo Stato e la nave. L'esigenza di un legame del genere deriverebbe dal fatto che gli Stati sono tenuti ad osservare un gran numero di obblighi in relazione alle navi battenti la loro bandiera. Il criterio principale per la concessione del diritto di battere una bandiera sarebbe la cittadinanza del proprietario. A tale riguardo, il governo ellenico si richiama altresì alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1986 sulle condizioni d'immatricolazione delle navi, in cui sarebbero chiaramente definiti, negli artt. 7-10, gli elementi costitutivi del legame effettivo. Esso sottolinea come la disciplina ellenica sia conforme all'art. 8 che stabilisce i criteri per la determinazione della proprietà delle navi.
12 La Repubblica ellenica sostiene poi che il diritto greco non preclude ai cittadini degli altri Stati membri l'acquisto o l'uso nel suo territorio di navi battenti la bandiera di un altro Stato.
13 Inoltre, essa fa valere che esistono talune attività riservate alle navi battenti bandiera nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389, pag. 1), nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio, 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7). Sebbene riguardi le prestazioni di servizi, quest'ultimo regolamento non potrebbe non incidere, a meno di perdere ogni effetto utile, anche sulla libertà di stabilimento. Infatti, la nozione di stabilimento includerebbe quella di prestazione di servizi, la cui liberalizzazione andrebbe effettuata progressivamente. Peraltro, l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3577/92 avrebbe stabilito un regime particolare per la Repubblica ellenica per motivi di coesione socioeconomica.
14 La Repubblica ellenica sostiene infine che la normativa in materia di iscrizione nei registri navali è giustificata da esigenze attinenti all'organizzazione della sua difesa militare, caratterizzate da un particolare contesto storico e geopolitico. Lo Stato dovrebbe infatti poter requisire navi in caso di necessità.
15 La Commissione contesta le argomentazioni del governo ellenico richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte. Nella sentenza Factortame e a., sopra citata, quest'ultima avrebbe respinto una tesi simile a quella prospettata nel caso di specie dalla Repubblica ellenica. La Commissione ritiene del resto che le disposizioni del regolamento n. 3577/92, le quali, secondo il governo ellenico che le ha invocate, riserverebbero l'esercizio dell'attività professionale in oggetto alle navi che battono bandiera greca, riguardano l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi all'interno degli Stati membri e non invece il diritto delle persone fisiche e giuridiche sancito dagli artt. 52 e 221 del Trattato. Del pari, l'art. 5 del codice non riguarderebbe l'ambito disciplinato dal regolamento n. 3760/92, che non autorizzerebbe peraltro gli Stati membri ad adottare unilateralmente provvedimenti contrastanti con il Trattato.
16 La Commissione nega altresì che la Repubblica ellenica possa mantenere in vigore una normativa che deroghi al principio della libera circolazione in base al motivo che essa dovrebbe avere la possibilità di requisire navi per ragioni connesse alla difesa nazionale. Tutti i proprietari di navi battenti bandiera greca potrebbero essere sottoposti ai medesimi obblighi incombenti ai cittadini ellenici. Una restrizione della libera circolazione non sarebbe necessaria a tal fine.
17 A tale riguardo, si deve anzitutto constatare che norme nazionali di contenuto analogo alla normativa greca di cui è causa sono oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte (v., in primis, sentenza Factortame e a., citata, nonché sentenze 4 ottobre 1991, causa C-93/89, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-4569, e causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4585; 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, e 12 giugno 1997, causa C-151/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-3327).
18 Emerge da questa giurisprudenza che, per quanto riguarda le navi utilizzate nell'ambito di un'attività economica, ciascuno Stato membro deve, nell'esercizio della propria competenza a determinare i requisiti necessari per concedere la propria «nazionalità» ad una nave, attenersi al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri e che l'art. 52 del Trattato osta a che sia previsto un requisito per effetto del quale le persone fisiche proprietarie o noleggiatrici di una nave e, nel caso di una società, i detentori del capitale sociale e gli amministratori debbano avere una determinata cittadinanza. Quanto all'iscrizione o alla gestione di una nave nel caso di una sede secondaria, come un'agenzia, una succursale o una filiale, un requisito del genere è in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato (v., in particolare, sentenza 12 giugno 1997, Commissione/Irlanda, già citata, punto 12).
19 Per quanto riguarda le navi non utilizzate nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 12 giugno 1997, Commissione/Irlanda, già citata, che il diritto comunitario garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro sia la libertà di recarsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa subordinata o autonoma sia la libertà di risiedervi dopo avervi esercitato un'attività siffatta. Ora, l'accesso alle attività ricreative offerte in tale Stato costituisce un corollario della libertà di circolazione.
20 La Corte ne ha dedotto, al punto 14 di quest'ultima sentenza, che l'immatricolazione, da parte di quel cittadino, di una nave destinata ad usi ricreativi nello Stato membro ospitante rientra nell'ambito delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone.
21 Di conseguenza, gli argomenti proposti dalla Repubblica ellenica devono essere esaminati alla luce di tale giurisprudenza.
22 Al riguardo, occorre constatare anzitutto che la tesi prospettata dal governo ellenico in base al diritto marittimo internazionale non trova sostegno nella citata sentenza Factortame e a. (punto 17). Infatti, in tale sentenza, la Corte ha esplicitamente dichiarato che gli Stati membri, nell'esercitare il loro potere di determinare le condizioni per l'iscrizione di una nave nei loro registri e per la concessione alla stessa del diritto di battere la loro bandiera, sono tenuti al rispetto delle norme del diritto comunitario. Benché tale considerazione sia stata formulata soltanto a proposito dell'art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1958, le due Convenzioni delle Nazioni Unite del 1982 e del 1986, firmate entrambe dopo l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità, non sono atte ad inficiarla.
23 Si deve poi rilevare come il fatto, addotto dal governo ellenico, che la sua normativa non costituisce un ostacolo per le attività dei cittadini di altri Stati membri non sia pertinente in relazione all'art. 52, secondo comma, del Trattato. Come la Corte ha già constatato al punto 25 della sentenza Factortame e a., già citata, la libertà di stabilimento comporta, per i cittadini di uno Stato membro, «l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio (...) alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini (...)».
24 Per quanto riguarda l'argomento formulato dalla Repubblica ellenica con riferimento al regolamento n. 3760/92, è sufficiente rilevare che una normativa nazionale in materia di immatricolazione delle navi, come quella di cui è causa, non ha lo scopo di stabilire le modalità di gestione dei contingenti o di disciplinare l'accesso alle acque per i pescatori di uno Stato membro. Inoltre, una normativa nazionale riguardante l'immatricolazione di tutte le navi non potrebbe essere giustificata in base all'esistenza di un regime comunitario della pesca che autorizza l'istituzione di aree nazionali protette.
25 Quanto al regolamento n. 3577/92 che concede, nell'art. 6, n. 3, un'esenzione temporanea alla Repubblica ellenica, occorre rilevare che la detta esenzione non può giustificare l'esistenza di requisiti discriminatori per l'immatricolazione delle navi. Anche se tale regolamento rinvia al 1_ gennaio 2004 l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi a taluni servizi di trasporto marittimo, esso non può tuttavia costituire il fondamento di ulteriori restrizioni che incidano sulla libertà di stabilimento.
26 Infine, per quanto riguarda l'organizzazione della difesa militare della Repubblica ellenica, è sufficiente constatare che le autorità di tale Stato potrebbero disporre la requisizione a fini militari di qualsiasi nave battente bandiera greca, a prescindere dalla nazionalità del suo proprietario.
27 Da quanto precede risulta che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto greco, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CEE nonché dell'art. 7 del regolamento n. 1251/70 e dell'art. 7 della direttiva 75/34.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica. Quest'ultima è rimasta soccombente e quindi dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto ellenico, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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