Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Tariffa doganale comune - Voci doganali - Merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip - Classificazione separata degli elementi dell'assortimento nelle sottovoci 6108 21 00 e 6212 10 00 della nomenclatura combinata - Inammissibilità con riguardo alla regola generale d'interpretazione n. 3, lett. c) - Invalidità del punto 6 dell'allegato del regolamento della Commissione n. 1966/94
(Regolamento della Commissione n. 1966/94, allegato, punto 6)
2 Tariffa doganale comune - Voci doganali - Merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip - Classificazione, in base alla regola generale d'interpretazione n. 3, lett. c), nella sottovoce 6212 10 00 della nomenclatura combinata
Massima
3 Il regolamento n. 1966/94, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido nella parte in cui esso, al punto 6 dell'allegato, classifica separatamente, nelle sottovoci doganali 6108 21 00 e 6212 10 00, merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip. Infatti, la Commissione, stabilendo una classificazione separata per ciascun elemento di tale corredo, mentre la regola generale d'interpretazione della nomenclatura combinata n. 3, lett. c), esige per quest'ultimo una classificazione in un'unica voce, ha considerevolmente modificato il testo della nomenclatura combinata e ha quindi commesso un eccesso di potere.
4 La nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip, vanno classificate, in forza della regola generale n. 3, lett. c), nella voce posta per ultima in ordine di numerazione tra quelle idonee ad essere validamente prese in considerazione, cioè nella sottovoce doganale 6212 10 00.
Parti
Nel procedimento C-80/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Quelle Schickedanz AG und Co.
e
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del punto 6 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198, pag. 103),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Quelle Schickedanz AG und Co., dall'avv. Hilmar Nehm, del foro di Düsseldorf;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Quelle Schickedanz AG und Co. e della Commissione all'udienza del 3 luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 18 marzo successivo, il Finanzgericht dell'Assia, Kassel, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione ed alla validità del punto 6 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198, pag. 103).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Quelle Schickedanz AG und Co. (in prosieguo: la «Quelle»), una ditta di vendita per corrispondenza, e l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno con riguardo alla classificazione doganale di un corredo di reggiseno più slip.
3 Nel 1994 la Quelle ha richiesto alla suddetta amministrazione un accertamento tariffario vincolante riguardo alla classificazione di un «corredo di reggiseno 90% poliammide, 10% tessuto elastico (reggiseno con staffa e uno slip) valore: reggiseno DM 5,93; slip DM 4,31».
4 Secondo tale accertamento dell'Oberfinanzdirektion, occorreva classificare in modo separato i diversi elementi dell'assortimento, ossia il reggiseno nella sottovoce 6212 10 00 e lo slip nella sottovoce 6108 21 00 della nomenclatura combinata, quale risulta dal regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 241, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura combinata»). Per stabilire tale classificazione, l'Oberfinanzdirektion si era fondato sul regolamento n. 1966/94 ed in particolare sul punto 6 del suo allegato.
5 Poiché il suo reclamo era stato respinto, la Quelle ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia deducendo che il regolamento n. 1966/94 era invalido. Nell'ordinanza di rinvio il giudice adito dichiara di condividere tali dubbi. Egli ritiene infatti che il corredo reggiseno e slip costituisca «un assortimento di merci presentato per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata n. 3, lett. b), e che, conseguentemente, il corredo avrebbe dovuto essere classificato in un'unica sottovoce. Inoltre, secondo il Finanzgericht dell'Assia, la motivazione del regolamento è insufficiente, poiché essa non indica la ragione per cui non è stata applicata la regola generale n. 3, lett. b), così come non consente di stabilire se, nonostante la disposizione in parola, la Commissione avesse veramente la competenza a decidere in ordine ad una classificazione separata delle due componenti. Il Finanzgericht dell'Assia aggiunge che, qualora si debba applicare la regola generale n. 3, lett. b), andrebbe considerato che proprio il reggiseno conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale, di modo che il corredo reggiseno e slip dovrebbe essere classificato nella sottovoce 6212 10 00.
6 Alla luce di quanto precede, il Finanzgericht dell'Assia, Kassel, ha sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se la classificazione doganale di un assortimento di merci presentato per la vendita al minuto, consistente in un reggiseno e in uno slip, ai sensi del punto 6 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198, pag. 103), sia valida qualora, in contrasto con la regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata n. 3, lett. b), le merci facenti parte di tale assortimento vengano classificate ciascuna in modo separato.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se un assortimento di merci presentato per la vendita al minuto, consistente in un reggiseno in maglia ed in uno slip in maglia, rientri nel codice NC 6212 10 00 in quanto il reggiseno sia da considerare, ai sensi della regola generale n. 3, lett. b), come la parte dell'assortimento che conferisce a quest'ultimo il suo carattere essenziale».
7 Anche se la Commissione ritiene che il regolamento n. 1966/94 non sia applicabile alle merci del tipo controverso a causa della composizione dei loro elementi di base, è manifesto che è in base a tale regolamento che l'Oberfinanzdirektion ha proceduto alla classificazione. Se la Corte decidesse che non è competente ad esaminare la questione della validità del regolamento, le merci controverse dovrebbero comunque essere classificate in conformità delle disposizioni pertinenti delle regole generali d'interpretazione. Tale classificazione costituisce l'oggetto delle seconda questione del giudice nazionale, la cui ricevibilità non è stata contestata dalla Commissione (v. paragrafi 7 e 8 delle conclusioni dell'avvocato generale).
8 Ne discende che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
9 Poiché nessuna voce o sottovoce della nomenclatura combinata riguarda in modo specifico i corredi di indumenti intimi femminili del tipo delle merci controverse nella causa a qua, la Commissione ha sostenuto che era tenuta, ai sensi della nota 13 della sezione XI, a classificare le merci in modo separato.
10 Va constatato in proposito che, per i motivi illustrati al paragrafo 17 delle conclusioni dell'avvocato generale, la nota 13 della sezione XI della nomenclatura combinata non riguarda merci come quelle controverse nella causa a qua.
11 Vanno pertanto applicate le regole generali d'interpretazione, tra cui la regola n. 3.
12 Poiché ai fatti del caso di specie di cui alla causa a qua non si applica la regola generale n. 3, lett. a), come risulta dal paragrafo 22 delle conclusioni dell'avvocato generale, la classificazione va esaminata alla luce della regola generale n. 3, lett. b), in fine, secondo cui la classificazione in un'unica voce delle merci presentate in assortimenti condizionati va effettuata secondo l'oggetto che conferisce alle stesse il loro carattere essenziale. Al riguardo, come emerge dai paragrafi 33 e 34 delle conclusioni dell'avvocato generale, nel caso di specie, la proprietà caratteristica della composizione verrebbe meno se si sottraesse a quest'ultima uno dei componenti, che si tratti dello slip o del reggiseno. La regola generale n. 3, lett. b), in fine, non consente quindi di effettuare la classificazione.
13 Alla luce di quanto precede, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, è necessario far ricorso alla regola generale d'interpretazione n. 3, lett. c), secondo cui le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto vanno classificate, in una tale ipotesi, nella voce posta per ultima, in ordine di numerazione, tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
14 Come ha constatato l'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, risulta da quanto precede che la Commissione, prevedendo, al punto 6 dell'allegato al regolamento n. 1966/94, una classificazione separata per le composizioni composte di uno slip in maglia e di un reggiseno in maglia, mentre la regola generale n. 3, lett. c), esige una classificazione in un'unica voce di siffatta composizione, ha considerevolmente modificato il testo della nomenclatura combinata ed ha commesso quindi un errore manifesto di valutazione.
15 La prima questione va pertanto risolta nel senso che il regolamento n. 1966/94 è invalido nella parte in cui esso, al punto 6 dell'allegato, classifica separatamente, nelle sottovoci doganali 6108 21 00 e 6212 10 00, merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip.
16 La seconda questione pregiudiziale va poi risolta dichiarando che la nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che tali merci vanno classificate nella voce posta per ultima in ordine di numerazione, cioè la sottovoce doganale 6212 10 00.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel, con ordinanza 7 marzo 1996, dichiara:
1) Il regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido nella parte in cui esso, al punto 6 dell'allegato, classifica separatamente, nelle sottovoci doganali 6108 21 00 e 6212 10 00, merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip.
2) La nomenclatura combinata, nella versione stabilita dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che tali merci vanno classificate nella voce posta per ultima in ordine di numerazione, cioè la sottovoce doganale 6212 10 00.
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