Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Indicazione obbligatoria degli estremi di uno degli operatori responsabili della fabbricazione o della messa in commercio del prodotto - Indicazione obbligatoria di un operatore stabilito nella Comunità limitata al solo venditore
(Direttiva del Consiglio 79/112, art. 3, n. 1, punto 6)
Massima
Dalle diverse versioni linguistiche dell'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, il quale prevede che l'etichettatura dei prodotti comporti «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità», nonché dal sistema e dalle finalità della direttiva di cui trattasi si evince che la locuzione «stabilito nella Comunità» si riferisce al solo venditore e non al produttore o al condizionatore, i cui estremi possono essere riportati senza che al riguardo abbia alcuna rilevanza il fatto che questi ultimi siano o no stabiliti nella Comunità.
Parti
Nel procedimento C-83/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Provincia autonoma di Trento e Ufficio del medico provinciale di Trento,
e
Dega di Depretto Gino Snc,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato;
- per il governo ellenico, dal signor Kontolaimos Vasileios e dalla signora Maria Basdeki, rispettivamente consigliere giuridico aggiunto e procuratore ad lites presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Aresu e Paolo Stancanelli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese, rappresentato dalla signora Régine Loosli-Surrans, incaricata ad hoc presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo italiano, rappresentato dal signor Danilo Del Gaizo, del governo ellenico, rappresentato dal signor Kontolaimos Vasileios, e della Commissione, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, all'udienza del 17 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 1996, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Provincia autonoma di Trento e l'Ufficio del medico provinciale di Trento (in prosieguo: le «autorità amministrative della provincia di Trento»), da un lato, e la società in nome collettivo Dega di Depretto Gino (in prosieguo: la «Dega»), dall'altro, in merito al mancato rispetto da parte di quest'ultima della normativa italiana in materia di etichettatura.
3 La Dega distribuisce in Italia confezioni di ananas le cui etichette menzionano unicamente il nome e l'indirizzo del produttore-condizionatore, il quale è stabilito fuori della Comunità.
4 Il 13 giugno 1988 è stata inflitta alla Dega una sanzione amministrativa poiché le etichette non indicavano gli estremi di un operatore economico stabilito nella Comunità.
5 A sostegno di tale provvedimento le autorità amministrative della provincia di Trento hanno fatto richiamo all'art. 3, lett. h), del decreto del presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 (GURI n. 156 del 9 giugno 1982, pag. 4167; in prosieguo: il «decreto n. 322»), a norma del quale l'etichettatura dei prodotti alimentari deve indicare in particolare «il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea».
6 Tale disposizione recepisce nell'ordinamento italiano l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva, il cui testo francese così dispone:
«1. L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les seules mentions obligatoires suivantes:
(...)
6) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
(...)».
[«1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:
(...)
6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.
(...)»].
Diversamente dal testo francese, nella versione italiana della direttiva non c'è la virgola tra i termini «condizionatore» e «o di un venditore stabilito nella Comunità».
7 Con sentenza 20 novembre 1990 il Pretore di Rovereto ha accolto l'opposizione proposta dalla Dega avverso il provvedimento delle autorità amministrative della provincia di Trento e annullato la sanzione amministrativa. Esso ha ritenuto che l'espressione «stabilito nella Comunità economica europea», utilizzata dall'art. 3, lett. h), del decreto n. 322, si riferisse unicamente alla categoria dei venditori, di modo che doveva ritenersi sufficiente la semplice menzione, come nella fattispecie, del nome e dell'indirizzo del produttore-condizionatore stabilito in un paese terzo.
8 Con ricorso 3 giugno 1992 le autorità amministrative della provincia di Trento hanno impugnato in cassazione la sentenza del Pretore di Rovereto, allegando che la tutela del consumatore finale sarebbe stata pienamente garantita solo quando sull'etichetta del prodotto fossero stati indicati gli estremi di almeno un operatore stabilito nella Comunità, produttore, condizionatore o venditore che fosse.
9 Poiché la disposizione nazionale di cui trattasi ricalca quasi letteralmente l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 3, comma 1, n. 6, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, debba essere interpretato nel senso che la locuzione ivi contenuta "stabilito nella Comunità" debba essere riferita al solo venditore ovvero se, in assenza di un venditore stabilito nella Comunità, essa si riferisca anche al fabbricante e/o al confezionatore. Pertanto, se la predetta disposizione debba essere intesa nel senso che, in mancanza di un venditore stabilito nella Comunità, occorra che nella Comunità sia stabilito il fabbricante e/o il confezionatore».
10 I governi italiano ed ellenico ritengono che l'etichettatura dei prodotti oggetto della direttiva debba sempre indicare gli estremi di un operatore economico stabilito nella Comunità, produttore, condizionatore o venditore che sia. Il termine «stabilito» potrebbe infatti venire riferito indifferentemente all'uno o all'altro degli operatori menzionati nella direttiva.
11 Tale interpretazione sarebbe inoltre conforme allo scopo di informare e tutelare i consumatori, perseguito dalla direttiva. L'art. 3, n. 1, mirerebbe a individuare l'operatore eventualmente responsabile di frodi, tossinfezioni alimentari o altri danni causati dal prodotto, al fine di agevolare sia l'adozione di sanzioni sia l'esperimento di azioni risarcitorie. In mancanza di indicazioni sull'etichettatura dei prodotti di una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, la tutela del consumatore risulterebbe a tal proposito gravemente compromessa.
12 Questa interpretazione non può essere accolta.
13 In primo luogo, dalle versioni francese, danese, inglese, tedesca e olandese della direttiva discende con chiarezza che la locuzione «stabilito nella Comunità» fa riferimento al solo venditore. Anzitutto, nelle versioni francese, danese ed inglese, la posizione della virgola isola infatti il venditore dagli altri due operatori economici. L'isolamento del venditore è poi rafforzato nella versione inglese dal fatto che il termine «seller» (venditore) è preceduto dall'articolo indeterminativo «a», al contrario dei termini «manufacturer» (fabbricante) e «packager» (condizionatore), preceduti dall'articolo determinativo «the». Infine, le peculiarità sintattiche del tedesco e dell'olandese pongono ancor più nettamente in risalto il fatto che la locuzione «stabilito nella Comunità» si ricollega al solo venditore («den Namen oder die Firma und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder eines in der Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufers», «de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant of van de verpakker of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper»).
14 In secondo luogo, si deve rilevare che, nella versione definitiva della direttiva, non è stata accolta la punteggiatura suggerita dal Comitato economico e sociale nel suo parere relativo alla proposta di direttiva (GU 1976, C 285, pag. 3, punto 2.7.1), che tendeva proprio a consentire l'applicazione del requisito dello stabilimento nella Comunità ad ognuno degli operatori economici elencati nella disposizione di cui trattasi.
15 In terzo luogo, occorre interpretare l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva sulla scorta del sistema e delle finalità della normativa di cui esso fa parte (sentenze 28 marzo 1985, causa 100/84, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1169, punto 17; 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. I-4291, punto 28; e 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 28).
16 A tal proposito, sia dal sesto `considerando' della direttiva sia dal suo art. 2 discende che essa è stata concepita con l'intento di informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, segnatamente per quanto concerne la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento di questi prodotti.
17 In particolare, l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva ha per «obiettivo principale di permettere al consumatore di stabilire un contatto con uno degli operatori della fabbricazione o della commercializzazione del prodotto al fine di potere, se necessario, trasmettere le sue critiche positive o negative relative al prodotto acquistato» (risposta della Commissione all'interrogazione scritta, n. E-2170/95 del 28 luglio 1992, GU C 340, pag. 19).
18 Questo obiettivo può essere conseguito solo se il responsabile del prodotto sia facilmente identificabile dal consumatore finale. A questo proposito, il produttore e il condizionatore si distinguono dai venditori. I primi sono in linea di principio operatori stabili e facilmente identificabili, di modo che la loro eventuale ubicazione fuori della Comunità non pone difficoltà. Viceversa, i venditori sono generalmente operatori di dimensioni più ridotte e, pertanto, più difficili da individuare, soprattutto se stabiliti fuori della Comunità.
19 Per questa ragione il legislatore comunitario ha stabilito, ai fini delle regole di etichettatura dei prodotti alimentari, norme diverse per gli operatori, a seconda che essi siano fabbricanti o condizionatori, da un lato, oppure venditori, dall'altro. Per quanto concerne i primi, l'etichettatura del condizionamento può indicare indifferentemente gli estremi di un fabbricante o di un condizionatore stabilito o no nella Comunità mentre, per i secondi, l'etichettatura può menzionare gli estremi di un venditore solo se esso è stabilito nella Comunità.
20 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la locuzione «stabilito nella Comunità», in esso contenuta, fa riferimento al solo venditore.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dai governi italiano, ellenico e francese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 4 dicembre 1995, dichiara:
L'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, dev'essere interpretato nel senso che la locuzione «stabilito nella Comunità», in esso contenuta, si riferisce al solo venditore.
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