Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Abrogazione in corso di causa dell'atto impugnato - Preservazione dei diritti creati per i destinatari dell'atto - Ricorso divenuto privo di oggetto - No
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2 Atti delle istituzioni - Abrogazione - Atti illegittimi - Presupposti - Preservazione degli effetti prodotti - Inammissibilità
Massima
1 Un ricorso di annullamento non diviene privo di oggetto a causa dell'abrogazione parziale in corso di causa dell'atto impugnato, purché l'atto di abrogazione precisi di non pregiudicare i diritti che l'atto abrogato ha eventualmente creato per i suoi destinatari.
2 Non può essere consentito ad un'istituzione della Comunità, che ha emanato un atto senza essere competente a tal fine, di abrogarlo non appena la legittimità del medesimo venga contestata dinanzi alla Corte, pur preservando sostanzialmente gli effetti da esso prodotti, al fine di raggiungere in tal modo, nonostante l'abrogazione dell'atto illegittimo, l'obiettivo da essa perseguito mediante la sua emanazione.
Parti
Nella causa C-89/96,
Repubblica portoghese, rappresentata dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee presso il Ministero degli Affari esteri, e dalla signora M.L. Duarte, consigliere giuridico presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori M. de Pauw e F. de Sousa Fialho, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'allegato V, relativo ai prodotti artigianali e del folclore, del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1995, n. 3053, che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 323, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 aprile 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1996, la Repubblica portoghese ha chiesto, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento dell'allegato V, relativo ai prodotti artigianali e del folclore (in prosieguo: l'«allegato controverso»), del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1995, n. 3053, che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 323, pag. 1).
2 L'art. 1, quinto e sesto comma, del regolamento n. 3053/95 sostituisce l'allegato VI del regolamento (CEE) 12 ottobre 1993, n. 3030 (GU L 275, pag. 1), con l'allegato controverso ed inoltre abroga l'allegato VI bis del medesimo regolamento con effetto 1_ gennaio 1995.
3 Con il regolamento (CE) della Commissione 19 luglio 1996, n. 1410, recante abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95 (GU L 181, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento di abrogazione»), all'art. 1, n. 1, la Commissione ha abrogato l'art. 1, quinto e sesto comma, del regolamento n. 3053/95 con effetto retroattivo al 1_ gennaio 1995.
4 Tuttavia, all'art. 1, n. 2, il regolamento di abrogazione ha precisato che l'abrogazione parziale del regolamento n. 3053/95 non pregiudica i diritti che l'art. 1, quinto e sesto comma, di quest'ultimo regolamento ha eventualmente creato per i suoi destinatari tra il 1_ gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del regolamento di abrogazione, cioè il 21 luglio 1996.
5 Stando al primo `considerando' del regolamento di abrogazione, le modifiche previste all'art. 1, quinto e sesto comma, del regolamento n. 3053/95 erano già state decise in un momento in cui, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 3030/93, la Commissione non aveva il potere di agire in tal senso, poiché a tale data il Consiglio non aveva ancora deciso di concludere o di applicare provvisoriamente le intese negoziate con l'India e con la Repubblica islamica del Pakistan in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili. La Commissione ha quindi considerato che il regolamento n. 3053/95 conteneva un vizio di forma che ne giustificava almeno l'abrogazione o l'annullamento parziale.
6 Nella replica depositata il 26 agosto 1996 il governo portoghese chiede che la Corte, nonostante l'abrogazione della parte impugnata del regolamento n. 3053/95, si pronunci sulla fondatezza del presente ricorso. A tale proposito il governo portoghese afferma che all'atto del deposito del ricorso esso era a conoscenza del fatto che, non appena il Consiglio avesse preso una decisione in ordine alla conclusione di accordi con l'India e con la Repubblica islamica del Pakistan per quanto riguarda l'accesso al mercato dei prodotti tessili, la Commissione avrebbe potuto legittimamente emanare una norma di attuazione dal contenuto sostanziale identico a quello dell'allegato controverso.
7 Il governo portoghese sostiene inoltre che l'abrogazione dell'allegato controverso non priva completamente d'oggetto la sua domanda poiché l'art. 1, n. 2, del regolamento di abrogazione non pregiudica i diritti che tale allegato ha potuto creare per i suoi destinatari tra il 1_ gennaio 1995 e la data di entrata in vigore.
8 Nella controreplica la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che non vi è luogo a statuire sul presente ricorso, il quale sarebbe divenuto senza oggetto.
9 A questo proposito va rilevato che dall'art. 1 del regolamento di abrogazione emerge che l'art. 1, quinto comma, del regolamento n. 3053/95, che prevedeva la sostituzione dell'allegato VI del regolamento n. 3030/93 mediante l'allegato controverso, è stato abrogato con effetto retroattivo al 1_ gennaio 1995, ma che tale abrogazione non ha pregiudicato i diritti che il detto allegato aveva potuto creare per i destinatari.
10 Ne risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il ricorso non è divenuto privo di oggetto in quanto taluni effetti dell'allegato controverso persistono.
11 Poiché la Repubblica portoghese intende ottenere la soppressione dall'ordinamento giuridico comunitario non solo dell'allegato controverso ma anche di tutti gli effetti da esso prodotti, occorre che la Corte si pronunci sul ricorso.
12 Ora, come la Commissione ha espressamente ammesso nel primo `considerando' del regolamento di abrogazione, essa non disponeva, al momento dell'emanazione del regolamento n. 3053/95, del potere di procedere alla sostituzione dell'allegato VI del regolamento n. 3030/93 mediante l'allegato controverso.
13 A questo proposito va aggiunto che non può essere consentito ad un'istituzione della Comunità, che ha emanato un atto senza essere competente a tal fine, di abrogarlo non appena la legittimità del medesimo venga contestata dinanzi alla Corte, pur preservando sostanzialmente gli effetti da esso prodotti, al fine di raggiungere in tal modo, nonostante l'abrogazione dell'atto illegittimo, l'obiettivo da essa perseguito mediante la sua emanazione.
14 Ne consegue che il ricorso del governo portoghese va accolto.
15 Quanto alla domanda proposta in subordine dalla Commissione al fine di ottenere il mantenimento degli effetti del regolamento n. 3053/95, la Commissione non ha dimostrato la necessità di tutelare i diritti che l'emanazione del detto regolamento ha potuto creare per i destinatari del medesimo. Infatti, in risposta ad un quesito posto in udienza a questo proposito, essa ha ammesso di non essere a conoscenza di situazioni specifiche che sia stato necessario tutelare.
16 Da quanto precede emerge che va annullato l'art. 1 del regolamento n. 3053/95 nella parte in cui tale disposizione sostituisce l'allegato VI del regolamento n. 3030/93 mediante l'allegato V.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica portoghese ha chiesto la condanna della Commissione, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1995, n. 3053, che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, è annullato nella parte in cui tale disposizione sostituisce l'allegato VI del regolamento n. 3030/93 mediante l'allegato V.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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