Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Accesso al lavoro - Accesso alle supplenze nell'insegnamento universitario riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati - Esclusione dei lettori di lingua straniera - Ammissibilità - Presupposti
(Trattato CE, artt. 5 e 48, n. 2)
Massima
Gli artt. 5 e 48, n. 2, del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l'accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, mentre i lettori di lingua straniera che fruirebbero, in base al diritto nazionale, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti sarebbero esclusi da tali supplenze.
Parti
Nel procedimento C-90/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nella causa dinanzi ad esso pendente tra
David Petrie e altri
e
Università degli studi di Verona,
Camilla Bettoni,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 48 del Trattato CE e degli artt. 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Petrie e altri, dall'avv. Lorenzo Picotti, del foro di Verona;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e Enrico Altieri, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Petrie e altri, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 6 febbraio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 dicembre 1995, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 1996, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione degli artt. 5 e 48 del Trattato CE e 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone i signori Petrie, Hill e Newbold all'Università degli studi di Verona.
3 Costoro, cittadini britannici, lavorano da vari anni presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Verona in qualità di lettori di lingua straniera.
4 I ricorrenti nella causa a qua, che fruiscono di un contratto a durata indeterminata e di un trattamento economico equivalente a quello di professore associato a tempo definito, hanno presentato domanda per ottenere una supplenza di «didattica di lingue moderne», per l'anno accademico 1995/1996, in base al bando pubblicato il 15 marzo 1995 dal Consiglio di facoltà dell'Università di Verona, ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (in prosieguo: la «legge n. 341»).
5 L'art. 12 della legge n. 341 dispone:
«5. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferiti esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del Consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori"».
6 Con provvedimenti 14 aprile 1995 il Rettore dell'Università di Verona si rifiutava di accogliere le domande dei ricorrenti nella causa a qua, in quanto «ai sensi dell'art. 114 della legge n. 382 del 1980, sostituito con l'art. 3 della legge n. 477 del 1984 e con l'art. 12 della legge n. 341, gli affidamenti e le supplenze possono essere conferiti esclusivamente ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari confermati».
7 Con deliberazione 19 aprile 1995 il Consiglio di facoltà conferiva la supplenza retribuita d'insegnamento di lingue moderne per l'anno accademico 1995/1996 alla signora Bettoni, professoressa proveniente da un'altra università.
8 I signori Petrie, Hill e Newbold proponevano pertanto dinanzi al giudice nazionale un ricorso avverso i provvedimenti 14 aprile 1995 e la deliberazione 19 aprile 1995.
9 Dall'ordinanza di rinvio emerge che i ricorrenti nella causa a qua hanno addotto due motivi relativi, da un lato, alla violazione degli artt. 5 e 48 del Trattato e 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 e, dall'altro, all'illogicità e contraddittorietà della motivazione e del comportamento adottati dall'amministrazione convenuta, la quale ha conferito la supplenza ad una professoressa proveniente da un'altra università, in contrasto con i criteri di priorità fissati dall'art. 12 della legge n. 341.
10 L'Università di Verona ha sostenuto, dal canto suo, che l'assegnazione di supplenze d'insegnamento universitario ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari confermati non comporta alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza. Infatti, siffatta restrizione si applicherebbe indistintamente ai cittadini degli Stati membri, compresi quindi i cittadini italiani che non appartengano ad una delle due categorie in esame.
11 Il giudice nazionale ha tuttavia rilevato che i ricorrenti nella causa a qua avevano avanzato varie considerazioni idonee a far sorgere dubbi sulla fondatezza di quest'ultima tesi. Nell'ordinanza di rinvio esso menziona le seguenti considerazioni.
12 In primo luogo, l'accesso alla qualifica di professore di ruolo o di ricercatore universitario era riservato, fino ad un periodo recentissimo, unicamente ai cittadini italiani. Soltanto a partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, in esecuzione dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che stabilisce l'elenco dei posti nella pubblica amministrazione riservati ai cittadini, in cui non figurano i posti relativi all'insegnamento, i cittadini degli altri Stati membri hanno avuto la possibilità di accedere a questi ultimi posti di lavoro.
13 In secondo luogo, i lettori universitari di lingua straniera sarebbero parti di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, e svolgerebbero funzioni di docenza equiparabili, quanto al contenuto, a quelle di professore associato o, quanto meno, a quelle di ricercatore universitario, come potrebbe essere dedotto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (in prosieguo: il «decreto n. 382»), e dalla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1987, n. 284.
14 Infine, per quanto riguarda il requisito della conferma previsto per i ricercatori, il giudice nazionale rileva che, secondo i ricorrenti, la rinnovazione dei contratti dei lettori per una durata superiore a tre anni, che presuppone una valutazione favorevole dell'attività da loro svolta, equivarrebbe a riconoscere che tale requisito è soddisfatto.
15 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte
«se gli artt. 5 e 48 del Trattato CEE e gli artt. 1 e 3 del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612, vadano interpretati nel senso che essi ostino a che una legislazione di uno Stato membro limiti la possibilità di ottenimento di affidamenti e di supplenze di insegnamenti universitari a determinate categorie, come quelle previste dalla legge italiana, in un contesto normativo e di prassi amministrative come quello italiano, invece di prevedere che hanno titolo a concorrere, per gli affidamenti e per le supplenze di insegnamenti universitari, anche i lettori universitari di lingue straniere che abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un'Università italiana».
Sulla ricevibilità
16 La Commissione eccepisce l'irricevibilità della questione.
17 Essa rileva che i ricorrenti nella causa a qua contestano la loro esclusione dall'accesso alle categorie dei professori di ruolo o dei ricercatori universitari confermati, l'appartenenza alle quali costituisce un requisito soggettivo per l'ammissione al concorso di supplente in base alla normativa italiana che riservava tale accesso soltanto ai cittadini italiani in contrasto con l'art. 48, n. 2, del Trattato.
18 Orbene, la Commissione osserva che gli interessati non possono dedurre la violazione dell'art. 48, n. 2, in occasione di una lite che riguarda la loro esclusione dall'accesso al concorso di supplente, di modo che la detta disposizione non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua.
19 La Corte non sarebbe quindi competente a risolvere la questione se una disposizione quale l'art. 12 della legge n. 341 sia discriminatoria, in quanto l'accesso alle categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori confermati era precedentemente vietato a chi non fosse cittadino italiano.
20 Il governo italiano esprime dubbi sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale. A suo avviso, il giudice nazionale si è limitato a riferire le asserzioni di fatto e di diritto presentate dalle parti, senza averle prima verificate e valutate. Anziché deferirle una questione d'interpretazione del diritto comunitario, il giudice chiederebbe in realtà alla Corte di risolvere direttamente la causa di cui è investito.
21 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre rilevare che il giudice nazionale chiede se gli artt. 5 e 48 del Trattato nonché gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 esigano che i lettori di lingua straniera siano inclusi fra le categorie professionali cui possono essere conferite supplenze, tenuto conto, in particolare, del fatto che i lettori cittadini di altri Stati membri erano stati esclusi, fino al 1994, dall'accesso alle categorie di professori di ruolo e di ricercatori universitari.
22 Il giudice nazionale è stato adito con un ricorso avente ad oggetto, da un lato, il diniego dell'Università di Verona di accordare ai ricorrenti nella causa a qua la supplenza di cui trattasi e, dall'altro, l'assegnazione di quest'ultima ad una professoressa di un'altra università: ne consegue che la questione sollevata ha un collegamento con la causa a qua. Gli argomenti addotti al riguardo dalla Commissione attengono, in realtà, non alla pertinenza della questione pregiudiziale, ma alla soluzione che la Corte dovrebbe fornire.
23 Per quanto concerne, infine, la questione se l'ordinanza di rinvio fornisca alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari perché essa possa svolgere le funzioni che le spettano ai sensi dell'art. 177 del Trattato, sebbene il giudice nazionale non abbia esposto compiutamente il contesto normativo della causa a qua, la Corte dispone tuttavia degli elementi necessari per fornire a detto giudice una risposta utile.
Nel merito
24 Con il suo quesito il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli artt. 5 e 48, n. 2, del Trattato ostino ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo così i lettori di lingua straniera, cittadini di altri Stati membri.
25 Occorre in limine rilevare che non occorre esaminare gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68, in quanto essi attuano il principio di non discriminazione sancito dall'art. 48, n. 2, del Trattato senza estenderne la portata.
26 I ricorrenti nella causa a qua fanno valere, in primo luogo, che, in forza degli artt. 5 e 48 del Trattato, i lettori di lingua straniera devono essere ammessi ai concorsi per supplenze, tenuto conto del fatto che l'accesso alle funzioni di professore di ruolo o di ricercatore universitario era loro vietato a causa del requisito di cittadinanza prescritto da una normativa nazionale in vigore fino al 1994, la quale era incompatibile con l'art. 48.
27 Il governo italiano rileva che i ricorrenti non affermano di aver presentato, nell'intento di accedere alle dette funzioni, una domanda che sia stata respinta per motivi riguardanti la loro cittadinanza. Esso ricorda inoltre di essersi limitato a sostenere nella causa 225/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2625), conclusasi con sentenza 16 giugno 1987, che l'art. 48, n. 4, consentiva di escludere i ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (in prosieguo: il «CNR») dalla libera circolazione dei lavoratori per ragioni che non riguardano i ricercatori universitari.
28 A questo proposito, si deve ricordare come dalla costante giurisprudenza della Corte emerga che l'art. 48, n. 2, del Trattato ha effetto diretto (v., in particolare, sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337). Per quanto riguarda segnatamente l'accesso alle funzioni di ricercatore presso il CNR, nella summenzionata sentenza Commissione/Italia la Corte ha escluso che tali posti di lavoro possano essere considerati come impieghi nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato.
29 I cittadini degli altri Stati membri potevano candidarsi pertanto agli impieghi di ricercatore universitario e impugnare il diniego della loro ammissione ai rispettivi concorsi basandosi sull'art. 48 del Trattato.
30 In ogni caso, il fatto che il requisito di cittadinanza imposto dalla legge italiana fino al 1994 per accedere ai concorsi per i posti di professore di ruolo o di ricercatore confermato fosse discriminatorio, e quindi in contrasto con l'art. 48 del Trattato, non può di per sé consentire agli interessati di esigere la loro ammissione alle supplenze. Infatti, per accedervi, essi devono essere anzitutto professori di ruolo o ricercatori confermati, e la natura discriminatoria di uno dei requisiti di accesso ai concorsi per tali posti non ha come conseguenza di esentarli dalla necessità di superare tali concorsi.
31 Tale considerazione non può tuttavia escludere la facoltà per gli interessati di chiedere ai giudici competenti, secondo gli adeguati procedimenti contemplati dal diritto nazionale e alle condizioni previste dalla sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-1029), il risarcimento dei danni subiti a causa dell'imposizione della clausola discriminatoria controversa.
32 I ricorrenti nella causa a qua fanno valere, in secondo luogo, che la normativa in esame è discriminatoria in quanto esclude dall'accesso alle supplenze i lettori di lingua straniera, che sono cittadini di altri Stati membri, mentre le loro attività d'insegnamento sono sostanzialmente analoghe a quelle dei professori associati o dei ricercatori universitari.
33 Essi rilevano che i lettori fruiscono, a norma dell'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349, dello stesso status giuridico ed economico e della stessa struttura di carriera degli assistenti universitari e che la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 284, ha constatato l'analogia delle funzioni tra le due categorie professionali in esame precisando che la prassi universitaria dimostrava che le funzioni dei lettori non si limitavano unicamente agli esercizi di corretta pronuncia delle lingue straniere. Orbene, anche se la categoria degli assistenti non è più prevista dall'attuale normativa sull'ordinamento universitario italiano, essa sarebbe disciplinata, transitoriamente e sotto molteplici profili, mediante un espresso rinvio alla disciplina dei ricercatori confermati.
34 I ricorrenti nella causa a qua affermano inoltre che, nella loro attività, che dev'essere coordinata con quella dei titolari dei corsi ufficiali (il che vale anche per quanto attiene alle attività dei ricercatori), essi godono della libertà d'insegnamento, di una formazione linguistica continua nel loro Stato di origine e che la loro situazione si distingue nettamente da quella delle altre categorie del personale non docente.
35 Peraltro, essi sostengono che l'esclusione dei lettori dalle supplenze è tanto meno giustificata in quanto l'art. 16, primo comma, della legge n. 341 include nelle categorie dei «ricercatori» o dei «ricercatori confermati» gli «assistenti titolari» («assistenti di ruolo ad esaurimento») e persino i «tecnici laureati» in possesso di talune qualifiche. Orbene, per questi ultimi, come per i lettori, non è previsto alcun concorso ai fini di una conferma e, in ogni caso, la Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 284 avrebbe già considerato equivalenti le categorie dei lettori e degli assistenti.
36 Infine, il fatto che i lettori siano assunti mediante contratti di diritto privato e che i professori associati e i ricercatori abbiano lo status di dipendenti pubblici costituirebbe un elemento di distinzione meramente formale che non dovrebbe avere alcuna rilevanza per quanto concerne l'applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie.
37 Il governo italiano rileva che, nell'ambito di una politica di programmazione didattica che deve garantire «la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori», questi ultimi possono ricevere l'incarico d'impartire, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341, a titolo di supplenze o di affidamenti, insegnamenti supplementari, oltre all'attività d'insegnamento da loro già svolta e che costituisce l'oggetto principale dei loro rapporti di lavoro con l'università. Gli affidamenti o le supplenze non danno luogo quindi ad un autonomo posto di lavoro.
38 Pertanto, secondo il governo italiano, il motivo per cui i lettori di lingua straniera non sono annoverati dall'art. 12 della legge n. 341 fra i possibili destinatari degli affidamenti o delle supplenze è che, nel loro caso, essi non svolgerebbero un'attività supplementare, bensì un'attività principale che presupporrebbe la costituzione di un autonomo rapporto di lavoro.
39 Quanto all'ammissione dei ricercatori confermati agli affidamenti e alle supplenze, il governo italiano osserva che essa è giustificata giacché la loro qualifica professionale dopo un triennio di attività e la loro conferma, subordinata al giudizio favorevole di una commissione nazionale di professori (art. 31 del decreto n. 382), implicano la loro idoneità a svolgere una docenza per un corso d'importanza secondaria o in veste di supplente.
40 Il governo italiano rileva, inoltre, che, per quanto attiene alle loro capacità didattiche, i lettori sono assunti mediante contratti di diritto privato, senza concorso pubblico, in base alla loro conoscenza linguistica acquisita in un paese straniero, al fine di far fronte alle «esigenze di esercitazione degli studenti» (art. 28 del decreto n. 382), e la conferma nelle loro funzioni non è subordinata agli stessi requisiti previsti per la conferma dei ricercatori. Per contro, l'art. 32 del decreto n. 382 definisce la funzione d'insegnamento dei ricercatori nel senso che essa comprende, oltre alle esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea, la sperimentazione di nuove modalità d'insegnamento e attività di tutorato. Inoltre, l'art. 32 menziona, del pari, le attività di ricerca scientifica, mentre le disposizioni concernenti i lettori non menzionano nessuna di tali attività. Orbene, la ricerca scientifica è indispensabile all'insegnamento, a maggior ragione quando si tratta di materie cosiddette interdisciplinari, come l'insegnamento delle lingue moderne.
41 Ne consegue che i requisiti relativi all'assunzione e alla valutazione delle idoneità professionali delle due categorie di cui trattasi, nonché la natura delle attività loro assegnate dalla legge sono diversi, di modo che, non essendo le due categorie paragonabili tra loro, la normativa nazionale non sarebbe discriminatoria.
42 Per quanto concerne la menzionata sentenza della Corte costituzionale, il governo italiano fa valere che la disposizione dichiarata incostituzionale s'inserisce in un provvedimento puntuale volto a inserire nella categoria dei ricercatori talune categorie caratterizzate dalla precarietà del rapporto di lavoro. Siffatto inserimento dipenderebbe dalla valutazione delle capacità dei candidati, effettuata da commissioni composte di tre professori universitari, di cui uno è designato dal Consiglio di facoltà e gli altri dal Consiglio universitario nazionale. Prima della riforma avvenuta nel 1980, le categorie dei ricercatori e dei lettori erano strutturate in modo diverso.
43 Il governo italiano aggiunge che, in ogni caso, poiché l'assegnazione di un affidamento o di una supplenza non determina la costituzione di un rapporto di lavoro, non è pertinente il richiamo all'art. 48, n. 2, del Trattato, che si riferisce all'accesso ad un posto di lavoro.
44 La Commissione osserva che, per valutare la natura discriminatoria della normativa considerata, occorre accertare se il contenuto delle funzioni svolte dai lettori sia identico a quello delle funzioni esercitate dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati. Orbene, l'ordinanza di rinvio non fornirebbe alcun elemento al riguardo. Se dovesse essere accolta la tesi sostenuta dai ricorrenti nella causa a qua, potrebbero verificarsi discriminazioni nel senso opposto, ben più gravi di quelle che sono state denunciate. Infatti, l'accesso al concorso di supplente sarebbe consentito a persone (i lettori) che fruirebbero così di un trattamento più favorevole di quello accordato ai ricercatori o ai professori di ruolo, poiché essi sono assunti mediante contratti di diritto privato e non hanno superato quindi alcun concorso.
45 A questo proposito, occorre anzitutto respingere l'argomento del governo italiano secondo il quale l'esclusione di cui trattasi non riguarderebbe l'accesso ad un posto di lavoro, di modo che l'art. 48, n. 2, non sarebbe stato violato.
46 Il principio della parità di trattamento sancito da detto articolo non si limita infatti all'accesso ad un posto di lavoro, ma riguarda anche la retribuzione nonché le altre condizioni di lavoro, fra le quali figura l'impossibilità per i lettori di lingua straniera di accedere alle supplenze.
47 Per valutare se una normativa come quella di cui trattasi violi il principio della parità di trattamento, occorre appurare se i lettori di lingua straniera si trovino in una situazione analoga a quella dei professori associati e dei ricercatori confermati.
48 Uno Stato membro può stabilire che le supplenze, vale a dire la sostituzione dei professori i quali, per un motivo qualsiasi, si trovino nell'impossibilità di impartire un insegnamento, devono essere effettuate, in primo luogo, da altri professori che accedono all'insegnamento universitario mediante concorso pubblico o, in mancanza, da ricercatori confermati, i quali, oltre ad essere nominati in base ad un concorso pubblico, sono soggetti ad una conferma, vale a dire ad un procedimento mediante il quale le loro competenze didattiche e scientifiche, dopo tre anni di lavoro, sono riconosciute da una commissione nazionale.
49 Siffatta scelta, che si basa sul principio secondo cui soltanto il concorso pubblico e la summenzionata conferma consentono di assumere professori in possesso delle competenze richieste dall'insegnamento universitario, secondo criteri di valutazione validi su tutto il territorio nazionale, non può essere messa in discussione facendo riferimento all'analogia tra le funzioni dei lettori e quelle dei professori associati e dei ricercatori.
50 Infatti, anche se, in forza dei contratti stipulati con le università, i lettori devono svolgere talune attività di ricerca, come sostengono i ricorrenti nella causa a qua, e non si limitano quindi a soddisfare le «esigenze di esercitazione degli studenti», come risulta dalla definizione delle funzioni dei lettori fornita dall'art. 28 del decreto n. 382, va ancora dimostrato che le loro competenze didattiche e scientifiche equivalgono a quelle dei professori associati e dei ricercatori confermati.
51 La valutazione di dette competenze implicherebbe che i concorsi per le supplenze, che hanno ad oggetto l'esame dei titoli dei candidati, presentino le stesse caratteristiche dei concorsi pubblici, i quali costituiscono l'unico mezzo, secondo lo Stato membro considerato, per scegliere un personale che soddisfa le esigenze dell'insegnamento universitario. Tali concorsi, che costituirebbero così una ripetizione di quelli banditi per l'accesso ai posti di professori e di ricercatori, sarebbero incompatibili con le esigenze di una buona amministrazione delle università.
52 Alla luce di quanto sopra, occorre ammettere che, in via di principio, i ricercatori confermati e i lettori di lingua straniera non si trovano in una situazione analoga e che, pertanto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi non è, in tale ambito, incompatibile con l'art. 48, n. 2, del Trattato.
53 Una normativa del genere potrebbe tuttavia risultare in contrasto con l'art. 48, n. 2, del Trattato se equiparasse ai ricercatori confermati altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento universitario non avvenisse tramite concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non fossero soggette ad una valutazione simile a quella prescritta per i ricercatori e se la stessa normativa consentisse così loro di partecipare ai concorsi per accedere alle supplenze, mentre i lettori di lingua straniera, i quali fruirebbero, in base al diritto italiano, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti, sarebbero esclusi da tali supplenze.
54 A questo proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, di cui l'art. 48, n. 2, del Trattato costituisce un'espressione specifica, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, mediante l'applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in particolare, sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan, in prosieguo: la «sentenza Allué I», Racc. pag. 1591, punto 11).
55 Orbene, una normativa come quella menzionata al punto 5 della presente sentenza, sebbene valga indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato, si applicherebbe in particolare a danno dei lavoratori cittadini di altri Stati membri. Infatti, come la Corte ha rilevato al punto 12 della sentenza Allué I, in base ai dati statistici forniti dal governo italiano soltanto il 25% dei lettori di lingua straniera ha la cittadinanza italiana.
56 In tali circostanze, siffatta normativa, risultando priva di qualsiasi giustificazione oggettiva, sarebbe incompatibile con l'art. 48, n. 2, del Trattato. Spetta al giudice nazionale, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto della causa di cui è investito, accertare se ciò si verifichi.
57 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 5 e 48, n. 2, del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l'accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, mentre i lettori di lingua straniera che fruirebbero, in base al diritto nazionale, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti sarebbero esclusi da tali supplenze.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza 14 dicembre 1995, dichiara:
Gli artt. 5 e 48, n. 2, del Trattato CE non ostano ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l'accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, mentre i lettori di lingua straniera che fruirebbero, in base al diritto nazionale, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti sarebbero esclusi da tali supplenze.
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