Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-91/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Ioanna Galani-Maragoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Nana Dafniou, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e delle dette direttive,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 marzo 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49), sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e delle dette direttive.
2 Secondo quanto prescritto nell'art. 20, n. 1, dalla direttiva 92/118, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 12, n. 2, e 17 della stessa entro il 1_ gennaio 1993 e alle altre disposizioni anteriormente al 1_ gennaio 1994. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 20, n. 1, essi erano tenuti ad informarne immediatamente la Commissione.
3 A tenore dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla stessa direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1994 ed informarne immediatamente la Commissione.
4 Non avendo ricevuto comunicazione del recepimento delle direttive 92/118 e 93/52 da parte della Repubblica ellenica e non disponendo di altri dati che le consentissero di ritenere che il detto Stato avesse adempiuto i suoi obblighi in materia, la Commissione inviava al governo ellenico, il 10 febbraio 1994, una lettera di diffida.
5 In mancanza di risposta, essa notificava allo stesso governo, il 21 settembre 1994, un parere motivato, nel quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla notifica.
6 Non essendole ancora pervenuta alcuna comunicazione di provvedimenti di recepimento delle direttive 92/118 e 93/52, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Nell'atto introduttivo essa ricorda che, in base agli artt. 5 e 189 del Trattato CE, la Repubblica ellenica aveva l'obbligo di trasporre integralmente le direttive 92/118 e 93/52 nel suo ordinamento interno entro i termini prescritti.
8 La Repubblica ellenica non nega l'obbligo incombentele. Tuttavia fa presente che due progetti di decreto presidenziale diretti all'attuazione delle due direttive sono alla firma del ministro competente.
9 Poiché le direttive 92/118 e 93/52 non sono state recepite entro i termini prescritti, il ricorso al riguardo proposto dalla Commissione dev'essere accolto.
10 Di conseguenza si deve dichiarare che, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/118 e 93/52, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, n. 1, e dell'art. 2, n. 1, delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Poiché quest'ultima è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi sia alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, sia alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, n. 1, e dell'art. 2, n. 1, delle dette direttive.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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