Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping - Dazio istituito sul prezzo franco frontiera comunitaria - Maggiorazione prevista in caso di dilazione del pagamento superiore a 30 giorni - Modalità di applicazione - Determinazione del prezzo franco frontiera comunitaria - Prezzo corrispondente al valore in dogana delle merci importate - Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento - Esclusione - Presupposti
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1224/80, art. 3, n. 1, e n. 738/92, art. 1, n. 3; regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, art. 3, n. 2]
Massima
La maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia, dev'essere applicata ogniqualvolta sia stato pattuito che il pagamento delle merci importate dev'essere effettuato dopo oltre 30 giorni dal loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, anche se la differenza tra il prezzo in caso di pagamento dilazionato ed il prezzo corrispondente al pagamento in contanti sia superiore, in percentuale, alla maggiorazione da applicare.
Tale maggiorazione mira infatti a compensare, in modo automatico e forfettario, il vantaggio commerciale che può derivare dal pagamento differito di una merce, e ciò allo scopo di evitare che venga esercitata una forma di dumping tramite l'espediente delle agevolazioni di pagamento.
Una maggiorazione del genere deve incidere sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, ad esclusione dell'importo degli interessi dovuti come contropartita della dilazione, purché questa sia stata oggetto di un «accordo di finanziamento» ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80 e che l'importo degli interessi corrisponda ai tassi comunemente praticati.
Infatti, il prezzo franco frontiera comunitaria, in base al quale viene applicato il dazio antidumping, corrisponde al valore in dogana delle merci importate, come definito dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, ovvero al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.
Nel valore in dogana così determinato non vanno inclusi, in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento n. 1224/80, gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, a condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, che l'accordo di finanziamento considerato sia stato concluso per iscritto e che il compratore possa dimostrare non solo che merci siffatte sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, ma altresì che il tasso d'interesse richiesto non è superiore al livello comunemente praticato per operazioni del genere al momento o nel paese dove viene effettuato il finanziamento.
Parti
Nel procedimento C-93/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Supremo Tribunal Administrativo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT)
e
Fazenda Pública,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia (GU L 82, pag. 1),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT), dall'avv. A.J. de Sousa Magalhães, del foro di Porto;
- per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale del contenzioso comunitario, e R. Barreira, consigliere presso il centro studi giuridici della presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori F. de Sousa Fialho e N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 14 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 25 marzo seguente, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia (GU L 82, pag. 1).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra l'Indústria e Comércio Têxtil SA (in prosieguo: l'«ICT») e l'amministrazione doganale portoghese in ordine alla fissazione di dazi antidumping in applicazione del regolamento n. 738/92.
3 Il detto regolamento prevede, all'art. 1, n. 2, lett. a), che l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 16,6% per i filati di cotone originari del Brasile, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti fabbricati da talune società designate nominativamente.
4 In forza dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92, «Il prezzo franco frontiera comunitaria indicato nel paragrafo 2 è netto se le condizioni di pagamento prevedono che quest'ultimo sia effettuato entro trenta giorni dall'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo è aumentato dell'1% per ciascun mese di dilazione di pagamento».
5 Nel dicembre 1991 l'ICT importava dal Brasile due partite di filati di cotone al prezzo, rispettivamente, di 3,26 USD/kg e 3,94 USD/kg. Il termine per il pagamento, come precisato su due fatture del 3 dicembre 1991, era fissato a 90 giorni. Dai contratti di vendita relativi a tali importazioni, datati 4 agosto 1991, risulta che il prezzo della merce sarebbe stato, in caso di pagamento CAD (cash against documents), rispettivamente di 3,18 USD/kg e di 3,85 USD/kg.
6 L'amministrazione doganale portoghese applicava alle importazioni in questione il dazio antidumping di cui all'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 738/92, dopo aver maggiorato il prezzo franco frontiera comunitaria del 2%, per tener conto della dilazione di 90 giorni concessa per il pagamento.
7 L'ICT, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 fosse dovuta soltanto nel caso in cui il prezzo della merce con pagamento in contanti e il prezzo con pagamento dilazionato siano esattamente identici, adiva il Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto, che accoglieva il suo ricorso. Quest'ultima sentenza veniva annullata dal Tribunal Tributário de Segunda Instância e l'ICT ricorreva quindi dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, che sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la maggiorazione (pari all'1% per ogni mese oltre il trentesimo giorno successivo all'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità senza che il pagamento sia stato effettuato), prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, incida sul prezzo franco frontiera comunitaria ogniqualvolta tale prezzo sia pattuito come pagabile in data successiva ai suddetti 30 giorni.
2) Nel caso in cui la soluzione della precedente questione non possa essere incondizionatamente affermativa in quanto occorra effettuare una distinzione, se tale maggiorazione sia legittima in una situazione come quella del caso di specie (v. fatti accertati), nella quale il prezzo della merce importata, pagabile entro il termine pattuito di 90 giorni, era superiore di circa il 2,3% (in un caso) e del 2,5% (nell'altro caso) al prezzo corrispondente al pagamento CAD.
3) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se questa maggiorazione debba incidere sul prezzo corrispondente al pagamento CAD ovvero sul prezzo pagabile entro il termine pattuito di 90 giorni».$
8 Con le dette tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se la maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 debba essere applicata ogniqualvolta sia stato pattuito che il pagamento delle merci importate dev'essere effettuato dopo oltre 30 giorni dal loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, anche se la differenza tra il prezzo in caso di pagamento dilazionato ed il prezzo corrispondente al pagamento CAD è superiore, in percentuale, alla maggiorazione da applicare e, in caso di soluzione affermativa, se la maggiorazione debba incidere su quest'ultimo prezzo o sul prezzo dovuto in caso di pagamento dilazionato.
9 A tale riguardo, va anzitutto rilevato come l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 stabilisca, in termini chiari e incondizionati, che il prezzo franco frontiera comunitaria, in base al quale viene applicato il dazio antidumping di cui al n. 2, dev'essere aumentato dell'1% per ciascun mese di dilazione del pagamento a partire dal trentesimo giorno successivo all'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.
10 L'ICT sostiene tuttavia che l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 presuppone necessariamente l'esistenza di un dumping, il che non avviene quando, nonostante la concessione di una dilazione di pagamento, il prezzo delle merci è esattamente identico a quello dovuto in caso di pagamento in contanti, vale a dire quando esso non è comprensivo di oneri finanziari a carico dell'importatore relativi alla dilazione concessa per il pagamento.
11 Questo argomento non può essere accolto.
12 Infatti, come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al paragrafo 12 delle sue conclusioni, anche la concessione da parte del venditore di un tasso di interesse molto basso rispetto a quelli comunemente praticati sul mercato darebbe un vantaggio all'acquirente, costituendo così, in misura corrispondente a tale vantaggio, una forma di dumping esercitata tramite l'espediente delle agevolazioni di pagamento.
13 Pertanto, non vi è alcuna ragione, connessa con l'obiettivo perseguito dalla normativa in materia di dazi antidumping, per discostarsi dalla lettera dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92, applicando la maggiorazione prevista soltanto quando il prezzo di una merce importata con pagamento dilazionato sia rigorosamente identico al prezzo corrispondente al pagamento CAD.
14 Si deve poi rilevare, com'è stato sottolineato dal governo portoghese e dalla Commissione, che il prezzo franco frontiera comunitaria, in base al quale viene applicato il dazio antidumping, corrisponde al valore in dogana delle merci importate, come definito dall'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), ovvero al valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.
15 Ora, in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 (GU L 154, pag. 14), nella versione modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7), gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate non vanno inclusi nel valore in dogana determinato a norma del regolamento n. 1224/80, a condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, che l'accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto e che il compratore possa dimostrare, su richiesta, non solo che le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, ma altresì che il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello comunemente praticato per transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento.
16 Nella sentenza 4 giugno 1992 (causa C-21/91, Wünsche, Racc. pag. I-3647, punti 18 e 19), la Corte ha dichiarato che la concessione di una dilazione di pagamento da parte del venditore della merce a favore dell'acquirente costituisce, con l'accettazione da parte dell'acquirente, un «accordo di finanziamento» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1495/80 e che, a tale riguardo, non è necessario che la dilazione di pagamento costituisca oggetto di un accordo specifico tra venditore ed acquirente, distinto dall'accordo vertente sulla vendita delle merci importate.
17 Nella medesima sentenza, la Corte ha inoltre precisato, al punto 19, che, quando l'importo degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa dal venditore costituisce oggetto di una menzione distinta sulla fattura intestata all'acquirente, si deve ritenere che, se non vi è contestazione da parte dell'acquirente, questi accetti incondizionatamente di pagare gli interessi corrispondenti alla dilazione di pagamento. Tale ipotesi si configura anche quando, come nella controversia principale, l'importo degli interessi può essere dedotto dalla differenza tra i prezzi rispettivamente applicabili in caso di pagamento CAD e di pagamento dilazionato, e i detti prezzi non risultano dalla fattura, bensì dal contratto di vendita stipulato tra le due parti.
18 Pertanto, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85, il che dev'essere verificato dal giudice nazionale, la maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 deve incidere sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, ad esclusione degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa dal venditore all'acquirente.
19 Di conseguenza, è giocoforza constatare che la maggiorazione mira precisamente a compensare, in modo automatico e forfettario, il vantaggio commerciale che può derivare dal pagamento differito di una merce, e ciò allo scopo di evitare che venga esercitata una forma di dumping tramite l'espediente delle agevolazioni di pagamento, eludendo così l'obiettivo perseguito con l'istituzione di un dazio antidumping.
20 In tale contesto, si deve ancora ricordare che, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, una delle condizioni poste dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, come modificato dal regolamento n. 220/85, stabilisce che il tasso dell'interesse richiesto non dev'essere superiore al livello comunemente praticato per transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento.
21 La detta condizione consente in tal modo di evitare che, con la concessione di un tasso d'interesse troppo elevato, talvolta fittizio, il quale non corrisponderebbe ai tassi comunemente praticati, la base di calcolo del dazio antidumping e, di conseguenza, lo stesso dazio antidumping vengano artificialmente ridotti.
22 Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni pregiudiziali devono essere risolte dichiarando che la maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 738/92 dev'essere applicata ogniqualvolta sia stato pattuito che il pagamento delle merci importate dev'essere effettuato dopo oltre 30 giorni dal loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, anche se la differenza tra il prezzo in caso di pagamento dilazionato ed il prezzo corrispondente al pagamento CAD sia superiore, in percentuale, alla maggiorazione da applicare. Tale maggiorazione deve incidere sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, ad esclusione degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa, purché questa sia stata oggetto di un «accordo di finanziamento» ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80 della Commissione, come modificato dal regolamento n. 220/85, e che l'importo degli interessi corrisponda ai tassi comunemente praticati.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con sentenza 14 febbraio 1996, dichiara:
La maggiorazione prevista dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1992, n. 738, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia, dev'essere applicata ogniqualvolta sia stato pattuito che il pagamento delle merci importate dev'essere effettuato dopo oltre 30 giorni dal loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, anche se la differenza tra il prezzo in caso di pagamento dilazionato ed il prezzo corrispondente al pagamento CAD sia superiore, in percentuale, alla maggiorazione da applicare. Tale maggiorazione deve incidere sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, ad esclusione degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa, purché questa sia stata oggetto di un «accordo di finanziamento» ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220, e che l'importo degli interessi corrisponda ai tassi comunemente praticati.
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