Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Deroghe - Limiti - Esistenza di direttive aventi ad oggetto il ravvicinamento delle normative - Effetti (Trattato CE, art. 36) 2 Agricoltura - Ravvicinamento delle normative in materia di polizia sanitaria - Scambi intracomunitari di carni fresche - Controlli veterinari - Direttiva 64/433 e 89/662 - Portata - Armonizzazione delle misure intese alla rilevazione e alla valutazione dell'odore di verro - Misure nazionali che eccedano il contesto posto dal sistema armonizzato - Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 64/433, art. 5, n. 1, lett. o) e 6, n. 1, lett. b), come modificata con direttiva 91/497 e 89/662, art. 5, n. 1, 7 e 8]
Massima
1 Se è vero che l'art. 36 del Trattato consente di mantenere delle restrizioni alla libera circolazione delle merci giustificate da motivi di tutela della salute della vita degli animali, le quali costituiscono esigenze fondamentali riconosciute dal diritto comunitario, l'applicazione di tale disposizione deve essere esclusa laddove direttive comunitarie prevedono l'armonizzazione delle misure necessarie alla realizzazione dello specifico obiettivo perseguito mediante il ricorso all'art. 36. Questa esclusione si impone altresì quando viene invocata la necessità di proteggere i consumatori. Pertanto, gli opportuni controlli vanno effettuati e i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalle direttive di armonizzazione e a tale riguardo deve regnare tra gli Stati membri una fiducia reciproca per quel che concerne i controlli effettuati sul rispettivo territorio. 2 Dal combinato disposto della direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi extracomunitari di carni fresche, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, e dalla direttiva 89/662, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, emerge che le misure che le autorità degli Stati membri possono adottare per individuare un inteso odore sessuale nelle carni di suini maschi non castrati sono state oggetto di armonizzazione comunitaria. Viene pertanto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi delle dette direttive, più esattamente dei loro artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, lett. b), da un lato, e 5, n. 1, 7 e 8, dall'altro, lo Stato membro che, per l'importazione di carne di suini maschi non castrati che ha costituito oggetto, conformemente alle normative comunitarie, di controlli nello Stato membro di spedizione, impone condizioni e controlli che vanno al di là del contesto tracciato dalle dette disposizioni.
Parti
Nella causa C-102/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,
convenuta,
"avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, da un lato, considerando che vi è obbligo di marchiatura e di trattamento termico delle carcasse di suini maschi non castrati quando le carni, indipendentemente dal peso degli animali, presentano una concentrazione di androstanone superiore a 0,5 ìg/g, rilevata mediante il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus e, dall'altro, considerando che, in caso di superamento del valore limite di 0,5 ìg/g, le carni presentano un odore sessuale pronunciato che ha la conseguenza di renderle inidonee al consumo umano, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, 121, pag. 2012), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), e degli artt. 5, nn. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13) come pure in virtù dell'art. 30 del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm, e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 novembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 marzo 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, da un lato, considerando che vi è un obbligo di marchiatura e di trattamento termico delle carcasse di suini maschi non castrati quando le carni, indipendentemente dal peso degli animali, presentano una concentrazione di androstanone superiore a 0,5 ìg/g, rilevata mediante il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus e, dall'altro, considerando che, in caso di superamento del valore limite di 0,5 ìg/g, le carni presentano un odore sessuale pronunciato che ha la conseguenza di renderle inidonee al consumo umano, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, 121, pag. 2012), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), e degli artt. 5, nn. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13) come pure in virtù dell'art. 30 del Trattato CE.
2 Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di carni fresche costituiscono oggetto di una normativa comunitaria dall'entrata in vigore della direttiva 64/433. Quest'ultima è stata modificata con la direttiva 91/497, per tener conto della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e per rafforzare le garanzie sanitarie nello Stato membro di origine. La direttiva di modifica ha in particolare specificato le condizioni alle quali taluni tipi di carne possono essere dichiarati inidonei al consumo o sono soggette ad un obbligo particolare di marchiatura o a un trattamento termico.
3 L'art. 5 della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dichiarati non idonei al consumo umano dal veterinario ufficiale:
(...)
o) le carni che presentino intenso odore sessuale».
4 L'art. 6 della medesima direttiva aggiunge:
«1) Gli Stati membri provvedono affinché:
b) le carni:
(...)
iii) fatti salvi i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera o), di suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore a 80 chilogrammi, tranne qualora lo stabilimento sia in grado di garantire, in base a un metodo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 16 oppure, in mancanza di tale metodo, secondo un metodo riconosciuto dall'autorità competente interessata, che è possibile individuare le carcasse che presentano un intenso odore sessuale;
siano munite del bollo speciale stabilito dalla decisione della Commissione 3 luglio 1984, 84/371/CEE, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU L 196, pag. 46), e sottoposte al trattamento preventivo previsto dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU 1977, L 26, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/622/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13).
(...)
g) i trattamenti previsti alle lettere precedenti siano effettuati nello stabilimento d'origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale;
(...)».
5 Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, i controlli veterinari delle carni fresche, fino ad allora praticati alle frontiere interne degli Stati membri sono stati, in sostanza, spostati dalla direttiva 89/662 nel paese di origine delle carni fresche; inoltre, i controlli che possono essere effettuati nel paese di destinazione sono stati previsti dettagliatamente.
6 L'art. 5 della direttiva 89/662 dispone:
«1. Gli Stati membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:
a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione della merce, verificare tramite controlli veterinari per sondaggio non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.
Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di ipotizzare un'infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;
(...)».
7 L'art. 7 della direttiva 89/662 stabilisce ancora:
«1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:
(...)
b) che la merce non soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, in mancanza di decisioni sulle norme comunitarie previste dalle direttive, dalle norme nazionali, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:
- la distruzione della merce, oppure
- la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine.
(...)».
8 Infine, l'art. 8 n. 1, della direttiva prevede:
«1. Nei casi previsti dall'articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni».
9 Il 26 gennaio 1993, il Ministero della Sanità tedesco rivolgeva alle autorità veterinarie superiori di ciascuno Stato membro, una nota nella quale le rendeva partecipi dei requisiti da rispettare al momento dell'importazione di carni fresche in Germania (in prosieguo: la «nota»). Con una comunicazione del 17 marzo 1993, il governo tedesco trasmetteva alla Commissione una copia di tale nota.
10 Il punto 3 della nota esponeva che la regola prevista dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 64/433, nella versione di cui alla direttiva 91/497,
«è trasposta nel diritto nazionale in modo da fissare un valore di 0,5 ìg/g di androstanone indipendentemente dal limite di peso. Se questo valore viene superato, la carne presenta un intenso odore sessuale ed è inidonea al consumo umano conformemente all'art. 5, n. 1, lett. o). Solo il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus è riconosciuto come metodo specifico che permette di evidenziare l'androstanone. Le carni di suini maschi non castrati che superano questo valore non possono essere esportate verso la Repubblica federale di Germania come carni fresche.
(...) In accordo con la Commissione ed il Consiglio [v. la dichiarazione iscritta al processo verbale del Consiglio, relativa all'art. 6, n. 1, lett. b), al momento dell'adozione della direttiva 91/497/CEE], l'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 89/662/CEE si applica a tutti i lotti di carni suine provenienti da altri Stati membri. I lotti di carne suina, indipendentemente dal bollo che ne attesta la salubrità, vengono esaminati nel luogo di destinazione per verificare se questo valore limite è rispettato e, in caso di superamento, vi è contestazione.
(...)».
11 Ritenendo che i requisiti menzionati dalla Repubblica federale di Germania al punto 3 della sua nota fossero in contrasto con la direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, la direttiva 89/662 e l'art. 30 del Trattato, la Commissione, il 3 giugno 1993, ha intimato al governo tedesco di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.
12 Con lettera 23 agosto 1993 il governo tedesco ha contestato le censure addotte dalla Commissione senza pertanto presentare argomenti idonei a indurre quest'ultima a rivedere il suo punto di vista.
13 Con lettera 5 ottobre 1994, la Commissione ha indirizzato alla Repubblica federale di Germania un parere motivato con il quale le rimproverava di aver violato gli obblighi gravanti su di essa ai sensi delle sopramenzionate direttive e dell'art. 30 del Trattato. La Commissione ha, allo stesso tempo, invitato la Repubblica federale di Germania ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi a partire dalla sua notifica.
14 Nella risposta del 16 marzo 1995, il governo tedesco si è impegnato a precisare agli altri Stati membri e alle autorità veterinarie superiori tedesche che i controlli aventi ad oggetto i lotti di carne di cui trattasi al punto 3 della sua nota, potevano essere operati, conformemente alle disposizioni comunitarie, in modo non discriminatorio e solo sotto forma di sondaggi effettuati nel luogo di destinazione.
15 La Commissione ha interpellato i servizi tedeschi in merito dello stato di avanzamento dei provvedimenti annunciati.
16 In una comunicazione del 14 febbraio 1996, il governo tedesco ha confermato gli impegni assunti nella lettera di risposta al parere motivato e ha proposto di informare le autorità veterinarie superiori degli altri Stati membri circa le decisioni adottate per dare attuazione alla nota. Per contro, il governo tedesco ha dichiarato di non essere in grado di conformarsi al parere motivato per quanto riguarda il punto 3 della sua nota. A questo proposito, il governo tedesco negava che la prassi tedesca fosse in contrasto con il diritto comunitario e menzionava ragioni imperative attinenti alla protezione del consumatore, nozione che, in Germania, avrebbe assunto un'importanza tale da rendere politicamente impraticabile una modifica della situazione giuridica quale si presentava a tale epoca.
17 Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ha adito alla Corte con il presente ricorso.
18 La Commissione ritiene che le misure prescritte al punto 3 della nota siano in contrasto con gli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva 64/433 nella versione risultante dalla direttiva 91/497, che, a suo avviso, ha totalmente armonizzato le norme dirette a risolvere i problemi sanitari che si pongono in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche destinate al consumo umano e provenienti dalle specie animali enumerate nella direttiva, salvo i settori espressamente esclusi dal suo ambito d'applicazione. La realizzazione dell'obiettivo d'armonizzazione perseguito da queste disposizioni sarebbe garantita dall'art. 8 della direttiva 89/662, il quale prevede una procedura comunitaria diretta a risolvere le difficoltà derivanti da differenze che possono sussistere tra i metodi utilizzati dagli Stati membri al fine di individuare le carcasse affette da un odore suino troppo pronunciato. Secondo questa procedura, la Commissione verifica il metodo che fa sorgere dei dubbi, e il risultato di detta verifica è vincolante per gli Stati membri interessati.
19 Il governo tedesco contesta che la direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, realizzi un'armonizzazione totale delle disposizioni sanitarie applicabili nei vari Stati membri in materia di carne, e, specialmente, di carne suina. Ad ogni modo, non sarebbe così per quanto riguarda le disposizioni relative all'individuazione di un odore sessuale intenso, le quali dovrebbero pertanto essere valutate con riferimento all'art. 30 del Trattato.
20 A questo proposito, il governo tedesco riconosce che la prassi tedesca di cui trattasi nella specie potrebbe essere considerata come una restrizione al commercio intracomunitario. Cionondimeno esso considera che tale restrizione sia giustificata, da un lato, da ragioni attinenti alla protezione della salute delle persone ai sensi dell'art. 33 del Trattato CE e, dall'altro, da esigenze imperative ai sensi della sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 8), e, in particolare, dalla necessità di proteggere i consumatori.
21 Si deve ricordare che, se è vero che l'art. 36 del Trattato consente di mantenere delle restrizioni alla libera circolazione delle merci giustificate da motivi di tutela della salute e della vita degli animali, le quali costituiscono esigenze fondamentali riconosciute dal diritto comunitario, l'applicazione di tale disposizione deve essere esclusa laddove direttive comunitarie prevedono l'armonizzazione delle misure necessarie alla realizzazione dello specifico obiettivo perseguito mediante il ricorso all'art. 36 (v., in particolare, sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 18). Questa esclusione si impone altresì quando viene invocata la necessità di proteggere i consumatori.
22 Pertanto, gli opportuni controlli vanno effettuati e i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 31). A tale riguardo deve regnare fra gli Stati Membri una fiducia reciproca per quel che concerne i controlli effettuati sul rispettivo territorio (v., da ultimo, sentenza 19 marzo 1998, causa C-1/96, Compassion in World Farming, Racc. pag. I-1251, punto 47).
23 Si deve pertanto verificare se la direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, in combinato disposto con la direttiva 89/662, armonizzi le misure necessarie all'individuazione e alla valutazione dell'odore di suino.
24 Come la Corte ha sottolineato, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza Compassion in World Farming, già citata, punto 49).
25 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto nel quale si iscrivono le disposizioni di cui trattasi, si deve rilevare che il secondo, terzo e quarto `considerando' della direttiva 64/433 fanno menzione degli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti «dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni» nonché della necessità di eliminare tale disparità procedendo ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia. Inoltre, secondo il quinto e il sesto `considerando' della direttiva 91/497, l'adattamento e l'estensione dei requisiti posti dalla direttiva 64/433 all'insieme della produzione di carne sono una conseguenza della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra gli Stati membri che emerge dalla direttiva 89/662.
26 Si deve ancora rilevare che la direttiva 64/433 ha istituito un sistema di controlli sanitari armonizzato, basato sull'equivalenza delle garanzie sanitarie poste in tutti gli Stati membri, il quale garantisce, al tempo stesso, la tutela della salute e la parità di trattamento dei prodotti. Questo sistema ha lo scopo di spostare i controlli sanitari verso lo Stato membro speditore (v. in questo senso, sentenze 6 ottobre 1983, cause riunite 2/82, 3/82 e 4/83, Delhaize Frères «Le Lion» e a., Racc. pag. 2973, punto 11, e 15 dicembre 1993, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni e a., Racc. pag. I-6621, punto 25).
27 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo delle disposizioni di cui trattasi, si deve ricordare che la direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, è intesa a disciplinare le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche. La direttiva 89/662, da parte sua, definisce le norme applicabili ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari. In sostanza, tali controlli che, fino ad allora, venivano praticati alle frontiere interne degli Stati membri, sono spostati nel paese di origine delle carni fresche. Le dette direttive rientrano tra le misure destinate a realizzare, gradualmente, il mercato interno.
28 Per quanto riguarda, più particolarmente, le norme intese a individuare le carcasse che presentano un intenso odore sessuale, si deve riconoscere che il metodo di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), iii), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, non è stato ancora elaborato. Tuttavia, tale disposizione prevede pure che, in assenza di un siffatto metodo, deve essere applicato il metodo riconosciuto dall'autorità competente interessata. Dall'art. 6, n. 1, lett. g), della medesima direttiva emerge altresì che il trattamento previsto nei punti precedenti deve, in linea di principio, essere effettuato nello stabilimento di origine. Infine, qualora la valutazione della salubrità nel contesto dei controlli effettuati sulle forniture di carne nel paese di origine non sia la stessa di quella risultante dai controlli per sondaggio effettuati nei paesi destinatari, l'art. 8 della direttiva 89/662 prevede una procedura speciale destinata a disciplinare tali differenze.
29 Risulta pertanto dal combinato disposto della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, e della direttiva 89/662, che le misure dirette ad individuare un odore sessuale intenso di suini maschi non castrati sono state oggetto di un'armonizzazione comunitaria.
30 Di conseguenza, si deve esaminare se la Repubblica federale di Germania, in ragione delle condizioni figuranti nel punto 3 della nota, sia venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva n. 91/497, e degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662 come pure dell'art. 30 del Trattato.
31 Si deve a questo proposito, in primo luogo, ricordare che secondo l'art. 5, n. 1, lett. o), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, gli Stati membri vigilano affinché le carni che presentano un intenso odore sessuale siano dichiarate inidonee al consumo umano dal veterinario ufficiale. Dall'art. 6, n. 1, lett. b), iii), della medesima direttiva emerge inoltre che soltanto le carcasse di peso superiore agli 80 kg debbono essere munite del bollo speciale stabilito dalla direttiva 77/99, e questo soltanto quando lo stabilimento non sia in grado di garantire, sulla base di un metodo comune o, in mancanza di tale metodo, secondo un metodo riconosciuto dall'autorità competente del paese di origine, che possono essere individuate le carcasse che presentano un intenso odore sessuale.
32 Orbene, dagli atti emerge che le autorità tedesche impongono la marchiatura e il trattamento termico anche alle carcasse di peso inferiore agli 80 kg. Inoltre, le suddette autorità prescrivono tale trattamento indipendentemente dal fatto che l'autorità del paese di origine utilizzi un metodo idoneo a determinare le carni che presentano un intenso odore sessuale e riconoscono solo il test immuno-enzimatico menzionato al punto 3 della nota come metodo specifico che consente di individuare l'androstanone che, a loro avviso, è la fonte dell'odore del suino maschio.
33 Si deve di conseguenza considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione per quanto riguarda l'inadempimento agli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), iii), della direttiva 69/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497.
34 In secondo luogo, la Commissione ritiene che la Repubblica federale di Germania abbia disatteso il combinato disposto degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662 dal momento che, invece di applicare il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus nel contesto di controlli per sondaggio, come le autorizza a fare l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/662, le autorità tedesche hanno dichiarato unilateralmente che questo metodo era obbligatorio in tutti i casi e hanno rifiutato di riconoscere la salubrità delle carni suine importate e controllate secondo il metodo danese dello scatol, senza tuttavia promuovere la procedura speciale prevista dall'art. 8 della direttiva 89/662.
35 La Repubblica federale di Germania, deduce, da parte sua, che, in assenza di una regolamentazione armonizzata, ciascuno Stato membro può fissare, unilateralmente, un limite oltre il quale l'odore sessuale del suino maschio rende la carne inidonea al consumo. A questo proposito, essa fa osservare che il metodo dello scatol utilizzato dalle autorità danesi è improprio sul piano scientifico.
36 Si deve ricordare che, come già è stato constatato al punto 29 della presente sentenza, le disposizioni relative all'individuazione di un intenso odore sessuale dei suini maschi non castrati sono armonizzate a livello comunitario.
37 Ciò considerato, dal momento che la Repubblica federale di Germania ha constatato, nel contesto dei controlli autorizzati e facendo ricorso ai propri metodi, che la carne importata presentava un intenso odore sessuale che la rendeva inidonea al consumo umano, circostanze descritte dall'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 89/662, tale Stato doveva promuovere la procedura prevista dall'art. 8 della medesima direttiva ed entrare immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro di spedizione, nella specie il Regno di Danimarca.
38 Infatti, l'art. 8 della direttiva 89/662 non lascia alcuna scelta agli Stati membri circa l'attuazione della procedura da esso prevista.
39 Secondo la Commissione, le competenti autorità tedesche non hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 8. Il governo tedesco contesta tale affermazione senza tuttavia fornire la prova di avere effettivamente messo in atto tale procedura.
40 Si deve di conseguenza considerare il ricorso proposto dalla Commissione come fondato nella parte in cui riguarda gli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662.
41 Si deve pertanto constatare che, da un lato, imponendo l'obbligo di marchiare e di sottoporre a trattamento termico le carcasse di suini maschi non castrati quando le carni, indipendentemente dal peso degli animali, presentino una concentrazione di androstanone superiore allo 0,5 ìg/g, individuata mediante il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus e, dall'altro lato, considerando che, in caso di superamento del valore limite di 0,5 ìg/g di androstanone, le carni presentano un odore sessuale intenso il quale ha come conseguenza di renderle inidonee al consumo umano, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, nonché degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
42 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Imponendo, da un lato, l'obbligo di marchiare e di sottoporre a trattamento termico le carcasse di suini maschi non castrati quando le carni, indipendentemente dal peso degli animali, presentino una concentrazione di androstanone superiore allo 0,5 ìg/g, individuata mediante il test immuno-enzimatico modificato del prof. Claus e, dall'altro lato, considerando che, in caso di superamento del valore limite di 0,5 ìg/g di androstanone, le carni presentano un odore sessuale intenso il quale ha come conseguenza di renderle inidonee al consumo umano, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, nonché degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy