Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Sistema di alimentazione elettrica ininterrotta - Classificazione nella sottovoce 85.01 B II
Massima
Un apparecchio elettrico, consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», formato da un armadio contenente un raddrizzatore-caricatore, un inverter e un invertitore con contattore statico e da un armadio contenente una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo, deve essere classificato nella sottovoce doganale 85.01 B II, relativa ai «Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.)». Infatti, ai sensi del punto 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune, la classificazione dei prodotti costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti deve essere effettuata in base alla materia o all'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Poiché la merce controversa è destinata a regolare e garantire un'alimentazione continua di energia, l'armadio raddrizzatore le conferisce il carattere essenziale e l'armadio accumulatori presenta solo un'importanza secondaria.
Parti
Nel procedimento C-105/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Supremo Tribunal Administrativo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda
e
Conselho Técnico Aduaneiro,
con l'intervento del Ministério Público,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 3331 (GU L 331, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda, dall'avv. João Teixeira Alves, del foro di Lisbona;
- per il governo portoghese, dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee presso il ministero degli Affari esteri, e Rui Barreira, consigliere presso il centro studi giuridici della presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 1_ aprile seguente, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 3331 (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura»).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la società di diritto portoghese Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda (in prosieguo: la «Codiesel») e il Conselho Técnico Aduaneiro in ordine alla classificazione doganale di un apparecchio elettrico, consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», formato da due armadi (in prosieguo: la «merce controversa»). Il primo armadio è composto di un raddrizzatore-caricatore che alimenta un inverter a partire dalla rete elettrica e mantiene sotto carica una batteria, di un inverter che converte la corrente in corrente alternata regolata e di un invertitore a contattore statico che consente l'assorbimento dei sovraccarichi senza imporre un'alimentazione sovradimensionata (in prosieguo: l'«armadio raddrizzatore»). Il secondo armadio contiene una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo dotata di un'autonomia di 30 minuti (in prosieguo: l'«armadio accumulatori»).
3 La sottovoce doganale 85.01 B II, che figura nel capitolo 85 della Sezione XVI «Macchine ed apparecchi; materiale elettrico» della nomenclatura, è formulata nei seguenti termini:
«85.01 Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):
(...)
B. altre macchine ed apparecchi:
I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
(...)
II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione».
4 Tale sottovoce della nomenclatura è stata suddivisa a fini statistici ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3631, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (GU L 353, pag. 1; in prosieguo: la «Nimexe»). La suddivisione statistica 85.01 B.II.f della sottovoce doganale 85.01 B.II comprende i «convertitori statici».
5 Inoltre, la sottovoce 85.04 B.I, contenuta anch'essa nel capitolo 85 della Sezione XVI della nomenclatura, è formulata nei termini seguenti:
«85.04 Accumulatori elettrici:
A. destinati ad aeromobili civili (a)
B. altri:
I. Accumulatori al piombo (...)».
6 Infine, ai sensi delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura, figuranti nel Titolo I della nomenclatura stessa,
«3. Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.
b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti, i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, nonché le merci presentate in assortimenti la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
7 Il 20 maggio 1986 la Codiesel importava la merce controversa dalla Francia, dichiarandola nella voce 90 28 180 000 T della tariffa doganale portoghese («altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche»), corrispondente alla sottovoce doganale 90.28 A.II. a) della nomenclatura e, in particolare, alla suddivisione statistica 90.28 A.II.a.5 della Nimexe.
8 Il funzionario addetto al controllo delle merci, il perito doganale nonché la maggioranza dei componenti del collegio dei periti doganali (Conferência dos Reverificadores) classificavano la merce controversa nella voce 90 28 380 000 D («regolatori») della tariffa doganale portoghese, corrispondente alla sottovoce 90.28 A.II.b) della nomenclatura e, in particolare, alla suddivisione statistica 90.28 A II.b.2 della Nimexe.
9 La Codiesel rettificava quindi la classificazione della merce controversa, ritenendo che la voce appropriata fosse la 84 53 890 900 C della tariffa doganale portoghese [«Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: altri; Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità: Macchine digitali: altri: Unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili direttamente o indirettamente all'unità centrale): altre»]. Quest'ultima corrisponde alla sottovoce doganale 84.53 B della nomenclatura e, in particolare, alla suddivisione statistica 84.53 B.I.b.2.cc.33 della Nimexe.
10 In esito ad un procedimento di impugnazione dell'accertamento, il Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância e, successivamente, il Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância, con decisioni 30 luglio 1986 e 28 giugno 1988, attribuivano ai due armadi le classificazioni seguenti: la suddivisione statistica 85.01 B.II.f per quanto riguarda l'armadio raddrizzatore, in quanto convertitore statico, e la sottovoce doganale 85.04 B.I per quanto riguarda l'armadio accumulatori, in quanto accumulatore al piombo.
11 Il Tribunal Tributário de Segunda Instância confermava, con sentenza 31 maggio 1994, la decisione 28 giugno 1988 e la Codiesel adiva quindi il Supremo Tribunal Administrativo; quest'ultimo, ritenendo che la controversia sollevasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se, alla luce dei fatti accertati al punto 3 della presente ordinanza (in particolare quelli specificati nei punti da A a D e L, compresi tra le pagg. 7 e 12) nonché delle norme comunitarie vigenti, la merce controversa vada classificata nelle due voci doganali stabilite dal Tribunal Técnico de Primeira Instancia e successivamente confermate dal Tribunal Técnico de Segunda Instancia e dal Tribunal Tributário de Segunda Instancia.
2) In caso di soluzione negativa, quale sia la classificazione doganale pertinente».
12 Va ricordato in via preliminare che, in forza dell'art. 177 del Trattato, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può solo pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di un atto comunitario in base ai fatti indicati dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenza 4 luglio 1985, causa 167/84, Drünert, Racc. pag. 2235, punto 12).
13 Tuttavia, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano l'ambito delle funzioni attribuitele dall'art. 177, spetta alla Corte estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono un'interpretazione - o, se del caso, un giudizio di validità - tenuto conto dell'oggetto della controversia (v. sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 26).
14 Nel caso di specie si deve ricordare in primo luogo che risulta dai fatti accertati dal giudice di rinvio che l'armadio raddrizzatore, costituito da un raddrizzatore-caricatore, da un inverter e da un invertitore, verrebbe considerato, da solo, alla stregua di un convertitore statico e collocato nella sottovoce 85.01 B.II della nomenclatura.
15 In secondo luogo, è pacifico che, presentato separatamente, l'armadio accumulatori contenente una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo andrebbe classificato come un accumulatore al piombo ai sensi della sottovoce doganale 85.04 B.I.
16 Ne consegue che, con le questioni sollevate, il Supremo Tribunal Administrativo domanda in sostanza se la nomenclatura nonché le sottovoci doganali 84.53 B, 85.01 B.II e 85.04 B.I debbano essere interpretate nel senso che un apparecchio elettrico, consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», formato da un armadio contenente un raddrizzatore-caricatore, un inverter e un invertitore con contattore statico e da un armadio contenente una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo, deve essere classificato in una o più delle dette voci doganali della nomenclatura.
17 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note alle sezioni e ai capitoli. Allo stesso modo, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune nonché le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerati strumenti validi per l'interpretazione della stessa (v. sentenza 20 giugno 1996, causa C-121/95, VOBIS Microcomputer, Racc. pag. I-3047, punto 13).
18 Occorre quindi accertare, anzitutto, se un apparecchio elettrico, come la merce controversa, debba essere classificato nella nomenclatura in base alla regola generale 3 b), citata al punto 6 della presente sentenza, e determinare, se del caso, il carattere essenziale della merce stessa.
19 A tale riguardo la Codiesel, basandosi sulle conclusioni di una perizia da essa presentata alla Corte, ritiene che i due armadi costituiscano un complesso unitario, la cui funzione, unica e inscindibile, consiste nel regolare e garantire l'alimentazione di calcolatori, e che, in base alla regola generale 3 b) e alla nota 3 alla Sezione XVI della nomenclatura, la classificazione doganale debba essere effettuata tenendo conto di tale funzione.
20 Secondo il governo portoghese, dev'essere confermata la duplice classificazione doganale decisa dai tribunali portoghesi. Infatti, la regola generale 3 b) della nomenclatura andrebbe applicata soltanto in presenza di una caratteristica essenziale che consenta una determinazione congiunta. Ebbene, nella fattispecie in esame nella causa principale, le batterie sarebbero indipendenti dagli apparecchi di alimentazione, che sono completi anche senza tali batterie, e la classificazione doganale andrebbe quindi effettuata separatamente.
21 La Commissione ritiene che, per poter considerare che una combinazione o un complesso di elementi costituisce un'unità funzionale da classificare in un'unica voce doganale in forza della nota 3 alla sezione XVI della nomenclatura, relativa alle combinazioni di macchine costituenti un solo corpo, sia necessario che l'insieme o la combinazione in questione assicuri una funzione unica e determinata e che tale funzione sia riflessa nella nomenclatura. Ebbene, le sottovoci doganali 85.01 B.II e 85.04 B.I della nomenclatura andrebbero interpretate nel senso che comprendono, rispettivamente, l'armadio raddrizzatore e l'armadio accumulatori, poiché la nomenclatura non contiene voci doganali riguardanti specificamente la funzione di assicurare l'alimentazione elettrica ininterrottamente.
22 Si deve ricordare in proposito che qualora, come nel caso di specie, una merce sia ritenuta classificabile in due voci diverse senza che si applichi la regola generale 3 a), la regola generale 3 b), sostanzialmente ripetuta nel testo della nota 3 alla Sezione XVI della nomenclatura, stabilisce che la classificazione dei prodotti costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti deve essere effettuata in base alla materia o all'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
23 L'applicabilità di tale regola, nella fattispecie, è corroborata dal punto 3 b), sub VIII, delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, che ne dispone, in particolare, l'applicazione ai lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti i cui componenti siano separabili, a condizione che tali componenti siano adattati gli uni agli altri e complementari fra loro, e che l'insieme costituisca un tutto difficilmente vendibile sotto forma di elementi separati. E' pacifico infatti che l'unità statica di cui trattasi non è in grado di operare né di svolgere la funzione per la quale è stata costruita se viene separata dalla batteria di accumulatori.
24 Si deve pertanto esaminare, in base alla regola generale 3 b), il carattere essenziale della merce controversa. Secondo la nota esplicativa della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale relativa al punto 3 b), sub VII, tale carattere può risultare in particolare dalla natura della materia costitutiva o degli oggetti che ne fanno parte, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o dal loro valore, nonché dall'importanza di una delle materie costitutive ai fini dell'utilizzazione delle merci.
25 Poiché la merce controversa consiste in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta» destinato a regolare e garantire un'alimentazione continua di energia, si deve constatare, da un lato, che l'armadio raddrizzatore le conferisce il carattere essenziale e, dall'altro, che l'armadio accumulatori presenta solo un'importanza secondaria.
26 Infatti, la batteria di accumulatori dell'armadio accumulatori rappresenta, in sostanza, soltanto una fonte alternativa di energia accumulata, destinata ad alimentare l'inverter nei limiti della propria autonomia in caso di interruzione o di guasto nel primo circuito dell'armadio raddrizzatore. Inoltre, il raddrizzatore converte la corrente alternata in corrente continua che mantiene sotto carica la batteria di accumulatori.
27 Ne consegue che un apparecchio elettrico consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», come la merce controversa, deve essere classificato in un'unica voce doganale, ovvero nella sottovoce 85.01 B.II che corrisponde alla classificazione attribuita all'armadio raddrizzatore.
28 Le questioni, come riformulate, devono pertanto essere risolte dichiarando che la nomenclatura va interpretata nel senso che un apparecchio elettrico, consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», formato da un armadio contenente un raddrizzatore-convertitore, un inverter e un invertitore con contattore statico e da un armadio contenente una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo, deve essere classificato nella sottovoce doganale 85.01 B.II, relativa ai «Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.)».
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con ordinanza 28 febbraio 1996, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 3331, dev'essere interpretato nel senso che un apparecchio elettrico, consistente in un «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta», formato da un armadio contenente un raddrizzatore-caricatore, un inverter e un invertitore con contattore statico e da un armadio contenente una batteria a tenuta stagna di accumulatori al piombo, deve essere classificato nella sottovoce doganale 85.01 B.II, relativa ai «Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.)».
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