Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni per orfani - Prestazioni a carico dello Stato di residenza del beneficiario - Diritto alle prestazioni venuto meno per il raggiungimento di un limite di età - Acquisizione, tramite applicazione della regola del cumulo, del diritto alle prestazioni in un altro Stato membro - Insussistenza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 78, n. 2, lett. b), e n. 2001/83]
2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sostituzione alle convenzioni di previdenza sociale concluse fra Stati membri - Limite - Sostituzione effettuata perché più vantaggiosa per l'interessato - Successiva rimessa in questione - Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 48 e 51; regolamento del Consiglio n. 1408/71)
Massima
3 L'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata con il regolamento del Consiglio n. 2001/83, dev'essere interpretato nel senso che le sue disposizioni figuranti al punto ii) non divengono applicabili in una situazione ove il diritto ad una pensione per orfani, il quale, in un primo tempo, era stato acquisito a norma del punto i) nello Stato membro di residenza del beneficiario, è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato è stato del pari soggetto, il diritto ad una pensione per orfani sarebbe acquisito anche dopo tale data in caso di applicazione del principio del cumulo contemplato dall'art. 79 del regolamento.
4 Gli artt. 48 e 51 del Trattato CE ostano alla perdita dei vantaggi previdenziali che conseguirebbe per i lavoratori dall'inapplicabilità, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, di una convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale. Tuttavia tale principio non può applicarsi qualora, in occasione della prima fissazione delle prestazioni a norma del regolamento, si sia già proceduto al raffronto tra i vantaggi che derivano rispettivamente da tale regolamento e dalla convenzione, col risultato che l'applicazione del regolamento era più vantaggiosa del diritto convenzionale.
Parti
Nel procedimento C-113/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundessozialgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Manuela Gómez Rodríguez e Gregorio Gómez Rodríguez
e
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,
" domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 48 e 51 del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Manuela Gómez Rodríguez e per il signor Gregorio Gómez Rodríguez, dal signor Antonio Pérez Garrido, capo del servizio sociale del consolato generale di Spagna a Düsseldorf;
- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, e dalla signora Ioanna Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso la Cancelleria federale, Verfassungsdienst, in qualità di agente;
- per il governo svedese, dalla signora Lotty Nordling, rättschef, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Manuela Gómez Rodríguez e del signor Gregorio Gómez Rodríguez, rappresentati dal signor Antonio Pérez Garrido, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor Fokion Georgakopoulos, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Peter Hillenkamp, all'udienza del 12 giugno 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 5 aprile successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 6 e 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»), e degli artt. 48 e 51 del Trattato CE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Manuela Gómez Rodríguez ed il signor Gregorio Gómez Rodríguez, da un lato, e la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (in prosieguo: la «Landesversicherungsanstalt»), dall'altro, in merito alla concessione di pensioni per orfani.
3 La signora Manuela Gómez Rodríguez ed il signor Gregorio Gómez Rodríguez risiedono in Spagna. Il loro padre, cittadino spagnolo, aveva accantonato contributi previdenziali, in quanto lavoratore subordinato, per 56 mesi in Germania e per 80 mesi in Spagna. Nel febbraio del 1985 egli moriva in quest'ultimo Stato senza aver percepito alcuna pensione.
4 Con provvedimenti 23 agosto 1988 la Landesversicherungsanstalt accordava alla signora Manuela Gómez Rodríguez e al signor Gregorio Gómez Rodríguez una pensione per orfani per il periodo 7 febbraio - 31 dicembre 1985, in base alla Convenzione conclusa il 4 dicembre 1973 tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna in materia di previdenza sociale (BGBl II 1977, pag. 687), come modificata dall'atto aggiuntivo 17 dicembre 1975 (BGBl II 1977 pag. 722). L'ente tedesco li informava inoltre che l'ente previdenziale spagnolo sarebbe stato il solo competente, a partire dal 1_ gennaio 1986, data dell'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, a concedere prestazioni per orfani, conformemente in particolare all'art. 78, n. 2, del regolamento.
5 Tale disposizione prevede:
«Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.
(...)».
6 Così, a partire dal 1_ gennaio 1986, l'ente pensionistico spagnolo accordava agli interessati la pensione per orfani sino al compimento del diciottesimo anno di età, quando ai sensi della legislazione spagnola era venuto meno il loro diritto alla pensione per orfani.
7 La signora Manuela Gómez Rodríguez e il signor Gregorio Gómez Rodríguez presentavano quindi una domanda alla Landesversicherungsanstalt allo scopo di ottenere il beneficio della pensione per orfani in base alla legislazione tedesca che, per le persone agli studi, prevede il protrarsi di tali prestazioni sino all'età massima di 25 anni.
8 La Landesversicherungsanstalt respingeva tale domanda per il motivo che, dopo la cessazione del pagamento delle pensioni spagnole, l'art. 78, n. 2, del regolamento non conferiva il diritto alla pensione per orfani previsto dalla legge tedesca, tanto più che, poiché il defunto non aveva compiuto il richiesto periodo di attesa di 60 mesi, non erano soddisfatte nel caso di specie le condizioni previste al riguardo.
9 Il reclamo, poi il ricorso e l'appello presentati dagli interessati avverso tale diniego non avevano esito positivo.
10 Con atto 7 novembre 1994, gli interessati proponevano quindi un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht. Essi facevano valere che dall'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento non risulta che, con riguardo all'art. 79, n. 1, lett. b), non si possa mai mettere in discussione una competenza stabilita ad una certa data. Il diritto ad una pensione per orfani tedesca potrebbe venir meno solo nella misura in cui un diritto a pensione sia acquisito in forza dell'ordinamento spagnolo. Ciò non varrebbe più nel caso di specie, poiché la legislazione spagnola prevede prestazioni per orfani solo sino al compimento del diciottesimo anno di età.
11 Nell'ordinanza di rinvio il Bundessozialgericht osserva che la controversia verte sul punto se la Landesversicherungsanstalt sia tenuta a versare di nuovo agli interessati la pensione per orfani che già aveva versato loro prima dell'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, tenendo presente che la corresponsione della pensione per orfani a favore di tali persone, effettuata sin da allora dall'ente previdenziale spagnolo, è cessata per ciascuna di essi al compimento del diciottesimo anno di età. Il Bundessozialgericht ha deciso quindi di sospendere il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che la determinazione in esso contenuta delle disposizioni giuridiche rilevanti per la concessione della prestazione conservi la sua validità anche qualora il diritto a una pensione per orfani, sussistente con certezza in un primo tempo nello Stato membro competente ai sensi della norma citata (nella specie: lo Stato di residenza), sia tuttavia venuto meno in seguito per il raggiungimento di un certo limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato sia stato parimenti soggetto, in applicazione dell'art. 79 del medesimo regolamento un diritto alla detta pensione per orfani sopravvivrebbe al di là di tale momento, oppure nel senso che in un caso del genere si verifichi un mutamento delle disposizioni giuridiche rilevanti ai sensi dell'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2) Se rientri fra i vantaggi previdenziali che gli orfani non possono perdere per il fatto che una convenzione conclusa tra due Stati membri, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale, sia divenuta inapplicabile a causa dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1408/71 anche l'aspettativa riguardante il godimento di una pensione per orfani già accordata da uno Stato membro in applicazione di una simile convenzione per un periodo più lungo (per esempio, in caso di frequenza di corsi scolastici o di formazione professionale che si protragga oltre il compimento del diciottesimo anno di età) rispetto alla pensione per orfani che dev'essere concessa in forza delle disposizioni di un altro Stato membro, rilevanti in conformità dell'art. 78, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2), se gli orfani già titolari, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1408/71, del diritto a una pensione per orfani in base alla normativa di uno Stato membro, in osservanza di una convenzione conclusa tra due Stati membri in materia di previdenza sociale, possano reclamare ancora tale diritto qualora non ne sussista più un altro analogo, accordato in un primo tempo ai sensi delle disposizioni legislative di un altro Stato membro, in conformità dell'art. 78, n. 2, lett. b), del suddetto regolamento».
Sulla prima questione
12 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento vada interpretato nel senso che le disposizioni figuranti al punto ii) divengono applicabili in una situazione ove il diritto ad una pensione per orfani che, in un primo tempo, era stato acquisito, ai sensi del punto i), nello Stato membro di residenza del beneficiario, è venuto meno per il raggiungimento di un limite d'età, mentre, in un altro Stato membro alla cui legislazione l'assicurato è stato del pari soggetto, il diritto ad una pensione per orfani sarebbe acquisito anche dopo tale data in caso di applicazione del principio del cumulo previsto dall'art. 79 del regolamento.
13 Secondo i governi tedesco ed austriaco, l'intenzione del legislatore comunitario, al pari dello spirito e della finalità delle pertinenti disposizioni del regolamento, milita a favore della tesi secondo cui non vi è stato mutamento di competenza dopo che lo Stato di residenza ha cessato di pagare gli assegni familiari. Essi osservano che il coordinamento posto in essere dalla disposizione di cui trattasi poggia sul principio secondo cui un solo Stato membro, cioè lo Stato di residenza, è competente ad erogare le pensioni per orfani. In mancanza di tale principio, gli Stati membri che prevedono un limite di età più elevato resterebbero sempre competenti, qualunque sia il luogo di residenza degli orfani, ad accordare a questi ultimi una pensione corrispondente alla totalità della carriera del defunto, indipendentemente del resto dal numero di periodi assicurativi compiuti in detti Stati membri.
14 I ricorrenti nella causa principale, nonché i governi spagnolo ed ellenico, sostengono invece che l'art. 78, n. 2, lett. b), punti i) e ii), del regolamento implica un'applicazione successiva dei criteri di determinazione della legislazione applicabile. Così, il fatto che il diritto alle prestazioni spagnole venga meno al compimento da parte dei beneficiari del diciottesimo anno di età fa sorgere una situazione diversa che richiede l'applicazione di una diversa normativa conformemente all'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii), del regolamento.
15 Anzitutto, l'espressione «se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 (...) è acquisito», utilizzata all'art. 78, n. 2, lett. b), punto i), significherebbe che la competenza dell'ente dello Stato di residenza sussiste fintantoché il diritto a prestazioni decade in forza di tale legislazione. In secondo luogo, un'interpretazione differente violerebbe il principio della libera circolazione dei lavoratori migranti e quello della parità di trattamento, poiché gli orfani avrebbero in ogni caso diritto alle prestazioni se trasferissero il loro luogo di residenza in Germania.
16 Anche la Commissione ritiene che la competenza dell'ente tedesco non è esclusa nel caso di specie. In un primo tempo, il primo Stato competente sarebbe stato il Regno di Spagna; dal momento in cui non fosse possibile o non fosse più possibile farvi valere un diritto, la competenza spetterebbe allo Stato che immediatamente segue nell'ordine, cioè la Repubblica federale di Germania.
17 A sostegno del loro argomento, i governi spagnolo ed ellenico, nonché la Commissione, si riferiscono alla giurisprudenza della Corte secondo cui il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato sul cui territorio risiede l'orfano non fa venir meno il diritto a prestazioni di importo più elevato precedentemente acquisito a carico di un altro Stato membro. In un'ipotesi siffatta, un complemento di prestazione pari alla differenza fra i due importi (in prosieguo: il «complemento di prestazione») è dovuto da quest'ultimo Stato membro (v., segnatamente, sentenze 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915; 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, e 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos e a., Racc. pag. I-2797). I governi spagnolo ed ellenico, nonché la Commissione, rilevano che la circostanza che, nella controversia della causa principale, non si sia corrisposto in passato alcun complemento - sia perché non è emersa alcuna differenza contabile sia perché non si sono richieste le prestazioni - non può comportare la perdita definitiva del diritto.
18 Il governo svedese, riferendosi anch'esso alla giurisprudenza della Corte relativa al complemento di prestazione, fa valere che, nella fattispecie della causa principale, tale complemento va corrisposto anche da parte dell'altro Stato membro quando il diritto alle prestazioni sia cessato nello Stato di residenza. Tale situazione non può essere disciplinata diversamente da quella in cui un complemento è corrisposto a causa del fatto che il tasso delle prestazioni dell'altro Stato membro è superiore a quello in vigore nello Stato di residenza.
19 Dalle osservazioni dei ricorrenti nella causa principale, dei governi spagnolo, ellenico e svedese, nonché della Commissione, emerge che il diritto alle prestazioni tedesche, nella fattispecie della causa principale, potrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte relativa al complemento di prestazioni, oppure sulle disposizioni dell'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii), le quali divengono applicabili per il fatto che il diritto alla pensione per orfani acquisito a norma del punto i) della stessa disposizione è venuto meno nello Stato di residenza.
20 Va rilevato in proposito che, nella sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, Bastos Moriana e a. (Racc. pag. I-1071), la Corte ha precisato la sua giurisprudenza in materia di complemento di prestazione. Essa si è pronunciata infatti sulla questione se, ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento, l'ente competente di uno Stato membro sia tenuto a concedere ai titolari di pensioni o di rendite, o agli orfani, residenti in un altro Stato membro, un complemento siffatto, anche qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base a periodi assicurativi compiuti nel primo Stato.
21 La Corte ha rammentato innanzi tutto che le regole enunciate agli artt. 77 e 78 del regolamento mirano a determinare lo Stato membro la cui legislazione disciplina la concessione delle prestazioni di cui trattasi, le quali in tal caso sono, in via di principio, concesse conformemente alla legislazione di un unico Stato membro. Dai nn. 2, lett. b), punto i), dei detti due articoli risulta che, allorché il titolare di pensioni o di rendite, o il lavoratore defunto, è stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, le prestazioni considerate sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede il titolare di pensioni o di rendite, o l'orfano del lavoratore defunto (sentenza Bastos Moriana e a., già citata, punto 15).
22 La Corte ha dichiarato poi che la regola relativa al complemento di prestazioni (v., in particolare, le citate sentenze Laterza e Gravina) era fondata sul principio secondo il quale lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro (v. la citata sentenza Bastos Moriana e a., punto 17; v., del pari, sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 13).
23 Orbene, la Corte ha rilevato che l'applicazione delle disposizioni degli artt. 77 e 78 del regolamento che designano lo Stato membro di residenza come il solo competente a concedere le prestazioni familiari in questione può avere come conseguenza che alcuni interessati vengano privati dei loro diritti alle prestazioni spettanti unicamente in forza della legislazione di un altro Stato membro. Per tale ragione, nelle citate sentenze Laterza e Gravina, la Corte ha interpretato le dette disposizioni nel senso che il principio di un solo Stato debitore comporta, in materia di assegni familiari, un'eccezione che obbliga l'altro Stato membro a concedere un complemento di assegni familiari (v. sentenza Bastos Moriana e a., già citata, punto 18).
24 La Corte ha infine concluso che, visto il ragionamento su cui si basa tale eccezione, il suo campo di applicazione non può essere ampliato in modo tale che un complemento di assegni familiari sia altresì accordato qualora i diritti del titolare di pensioni o di rendite o dell'orfano siano acquisiti soltanto in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento. Infatti, in tale situazione, l'applicazione degli artt. 77 e 78 non priva gli interessati delle prestazioni concesse unicamente in forza della legislazione di un altro Stato membro (v. sentenza Bastos Moriana e a., già citata, punto 19).
25 Alla luce di quanto precede, va constatato che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, il diritto alle prestazioni tedesche non può fondarsi sull'applicazione della giurisprudenza relativa al complemento di prestazioni. Infatti, nel caso di specie, nessun diritto alle prestazioni tedesche è stato acquisito soltanto sulla base dei periodi assicurativi compiuti in Germania, cosicché l'applicazione delle disposizioni del regolamento, che prevedono la competenza dello Stato di residenza, non è tale da privare gli interessati dei diritti acquisiti esclusivamente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.
26 Va in secondo luogo affermato che il mero fatto che la prestazione considerata all'art. 78, n. 2, lett. b), punto i), viene a cessare nello Stato di residenza, per il raggiungimento di un limite di età che pone, in generale, fine al diritto alla prestazione, non rende per questo applicabile il disposto dell'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii).
27 Infatti, l'art. 78, n. 2, del regolamento ha per oggetto la designazione dello Stato competente per la concessione delle prestazioni per orfani, segnatamente quando il defunto sia stato soggetto alla legislazione di numerosi Stati membri. L'effetto di tale designazione è di rendere applicabile la legislazione di un solo Stato membro, conformemente al principio dell'unicità della legge applicabile enunciato nell'art. 13, n. 1, del regolamento.
28 A tale proposito occorre ricordare che, come la Corte ha più volte affermato, spetta solo agli Stati membri stabilire il livello delle prestazioni da essi erogate nonché la loro durata (v., in particolare, sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 19).
29 In tale situazione, la circostanza che il versamento delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro designato dall'art. 78, n. 2, lett. b), punto i), fosse cessato per il motivo che il beneficiario non rispondeva più alle condizioni di erogazione relative al limite di età delle dette prestazioni non può comportare la conseguenza di rendere competente, per il medesimo rischio, un altro Stato membro ricorrendo ad un altro criterio di collegamento figurante all'art. 78, n. 2.
30 Si deve rilevare inoltre che, come sottolineano i governi tedesco ed austriaco, se fosse adottata l'interpretazione proposta dai ricorrenti nella causa principale, nonché dai governi spagnolo ed ellenico, gli Stati membri che hanno fissato il limite di età più elevato per quanto concerne i diritti a pensione degli orfani sarebbero sempre competenti quanto alle prestazioni, indipendentemente dal luogo di residenza degli orfani ed a prescindere dalla durata dei periodi assicurativi che l'assicurato ha compiuto nei vari Stati membri.
31 Peraltro, come ha sottolineato il governo tedesco, non è opportuno applicare l'art. 78, n. 2, lett. b), punto ii), in una situazione ove lo Stato membro di residenza ritenga che la corresponsione delle prestazioni non è più necessaria, per esempio perché il beneficiario, a causa della sua età, è in grado di far fronte egli stesso ai suoi bisogni, o perché altre prestazioni, come gli aiuti alla formazione, sostituiscono le prestazioni familiari.
32 Ne risulta che, quando il diritto alle prestazioni acquisito nello Stato di residenza è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, l'ente competente di un altro Stato membro non è tenuto ad accordare prestazioni agli interessati, a meno che questi ultimi abbiano acquisito il loro diritto in tale Stato sulla sola base dei periodi assicurativi compiuti nel medesimo Stato.
33 La prima questione pregiudiziale va quindi risolta come segue: l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento dev'essere interpretato nel senso che le sue disposizioni figuranti al punto ii) non divengono applicabili in una situazione ove il diritto ad una pensione per orfani, il quale in un primo tempo era stato acquisito a norma del punto i) nello Stato membro di residenza del beneficiario, è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato è stato del pari soggetto, il diritto ad una pensione per orfani sarebbe acquisito anche dopo tale data in caso di applicazione del principio del cumulo contemplato dall'art. 79 del regolamento.
Sulle questioni seconda e terza
34 Con le questioni seconda e terza il giudice nazionale si chiede in sostanza se, in una situazione come quella della causa principale, gli artt. 48 e 51 del Trattato ostino alla perdita dei vantaggi previdenziali che conseguirebbe per i lavoratori dall'inapplicabilità, in seguito all'entrata in vigore del regolamento, di una convenzione bilaterale di previdenza sociale.
35 Secondo i ricorrenti nella causa principale, i governi spagnolo, ellenico e svedese, nonché la Commissione, tale questione va risolta in senso affermativo. Essi ritengono infatti che le condizioni enunciate nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), come precisate nella sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/83, Thévenon (Racc. pag. I-3813), sono soddisfatte nel caso di specie.
36 I governi tedesco ed austriaco considerano invece che tale giurisprudenza non può applicarsi in circostanze come quelle della causa principale. Essi rilevano in particolare che tale soluzione non è praticabile, in quanto le vigenti convenzioni bilaterali e multilaterali sono così diverse tra loro che, da un punto di vista amministrativo, sarebbe assurdo imporre agli enti degli Stati membri di tener conto, per ciascun lavoratore migrante, non soltanto dei diritti di cui il lavoratore è titolare a norma delle legislazioni nazionali e del diritto comunitario, ma anche di quelli risultanti da dette convenzioni.
37 Occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, quest'ultimo si sostituisce, nell'ambito del suo campo di applicazione ratione personae e ratione materiae, e con talune eccezioni, a qualsiasi convenzione di previdenza sociale che vincoli due o più Stati membri.
38 Nella sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7), relativa all'interpretazione degli artt. 6 e 7 del regolamento, la Corte ha constatato che queste disposizioni rendono manifesto che il principio della sostituzione dei regolamenti comunitari alle convenzioni in materia di previdenza sociale stipulate fra Stati membri ha carattere imperativo e non ammette eccezioni all'infuori di quelle espressamente previste dai medesimi, anche quando tali convenzioni di previdenza sociale implichino, per le persone cui si applicano i regolamenti, vantaggi superiori a quelli che derivano da questi ultimi.
39 Tuttavia, nella precitata sentenza Rönfeldt, la Corte ha dichiarato che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che i lavoratori interessati perdano vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri e recepite nel loro diritto nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento stesso.
40 Nella sentenza Thévenon, già citata, la Corte ha precisato che le circostanze all'origine della sentenza Rönfeldt erano di carattere particolare e non ricorrevano in un caso come quello di cui si trattava, in cui l'assicurato aveva esercitato il suo diritto alla libera circolazione soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento, cioè in un momento in cui la convenzione bilaterale era già stata sostituita dal regolamento.
41 In un caso come quello della causa principale, occorre constatare che il padre degli interessati ha compiuto i suoi periodi assicurativi in Spagna e in Germania prima dell'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee, e che il principio affermato nella sentenza Rönfeldt, come precisato dalla citata sentenza Thévenon, è pertanto, in via di principio, applicabile.
42 Ne risulta che persone come i ricorrenti nella causa principale non possono perdere il vantaggio previdenziale che era loro garantito dalla convenzione bilaterale in esame.
43 Il governo tedesco fa valere al riguardo che si è già proceduto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 118, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), al raffronto tra i vantaggi che derivano rispettivamente dalla convenzione bilaterale e dal regolamento col risultato che l'applicazione del regolamento risultava più vantaggiosa di quella del diritto convenzionale.
44 Infatti, l'art. 118, n. 1, del regolamento n. 574/72 si applica nelle situazioni in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione. In tal caso la disposizione prevede che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al tempo stesso conformemente alla convenzione, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo. Orbene, essa prevede anche che, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione.
45 Dal momento che si è già effettuato il raffronto tra i vantaggi derivanti dalla convenzione e quelli derivanti dal regolamento, col risultato che la disciplina del regolamento era la più favorevole per i ricorrenti, non può essere applicato il principio affermato nella sentenza Rönfeldt.
46 In effetti, nell'ipotesi contraria, qualsiasi lavoratore migrante che si trovasse nella stessa situazione dei ricorrenti potrebbe chiedere in qualsiasi momento l'applicazione della disciplina del regolamento, oppure della disciplina convenzionale in funzione del risultato per essi più vantaggioso in quel dato momento.
47 Orbene, siffatto raffronto dei vantaggi, effettuato in permanenza ogniqualvolta si verifichi una modifica di fatto nella situazione personale degli interessati, per l'intera durata delle prestazioni, imporrebbe alle autorità competenti degli Stati membri notevoli difficoltà di gestione, mentre detto raffronto non trova alcun fondamento nel regolamento stesso.
48 La seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano alla perdita dei vantaggi previdenziali che conseguirebbe per i lavoratori dall'inapplicabilità, in seguito all'entrata in vigore del regolamento, di una convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale. Tuttavia tale principio non può applicarsi qualora, in occasione della prima fissazione delle prestazioni a norma del regolamento, si sia già proceduto al raffronto tra i vantaggi che derivano rispettivamente da tale regolamento e dalla convenzione, col risultato che l'applicazione del regolamento era più vantaggiosa del diritto convenzionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, spagnolo, austriaco e svedese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 8 febbraio 1996, dichiara:
1) L'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che le sue disposizioni figuranti al punto ii) non divengono applicabili in una situazione ove il diritto ad una pensione per orfani, il quale, in un primo tempo, era stato acquisito a norma del punto i) nello Stato membro di residenza del beneficiario, è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato è stato del pari soggetto, il diritto ad una pensione per orfani sarebbe acquisito anche dopo tale data in caso di applicazione del principio del cumulo contemplato dall'art. 79 del regolamento.
2) Gli artt. 48 e 51 del Trattato CE ostano alla perdita dei vantaggi previdenziali che conseguirebbe per i lavoratori dall'inapplicabilità, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, di una convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale. Tuttavia tale principio non può applicarsi qualora, in occasione della prima fissazione delle prestazioni a norma del regolamento, si sia già proceduto al raffronto tra i vantaggi che derivano rispettivamente da tale regolamento e dalla convenzione, col risultato che l'applicazione del regolamento era più vantaggiosa del diritto convenzionale.
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