Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Adesione di nuovi Stati membri alla Comunità - Austria - Art. 6 del Trattato CE - Applicazione immediata
(Trattato CE, art. 6; Atto d'adesione del 1994, art. 2)
2 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a motivo della cittadinanza - Divieto - Ambito di applicazione - Norma nazionale che prescrive agli stranieri che stanno in giudizio il versamento di una «cautio iudicatum solvi» - Inclusione - Presupposto
(Trattato CE, art. 6, primo comma)
3 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a motivo della cittadinanza - Divieto - Ambito d'applicazione - Norma nazionale che prescrive agli stranieri che stanno in giudizio il versamento di una «cautio iudicatum solvi» - Applicazione nell'ipotesi di azione esperita da un socio avverso una società - Inammissibilità
(Trattato CE, art. 6, primo comma)
Massima
4 Poiché l'Atto d'adesione del 1994 non prevede condizioni specifiche per l'applicazione dell'art. 6 del Trattato, detto articolo, in virtù dell'art. 2 dell'Atto d'adesione, deve ritenersi immediatamente applicabile, sicché vincola la Repubblica d'Austria già dalla data della sua adesione e si applica in questo Stato membro ex nunc agli effetti di situazioni insorte prima dell'adesione.
5 Una norma di procedura civile nazionale di uno Stato membro, quale quella che obbliga un cittadino di un altro Stato membro, se non è residente, a depositare una «cautio iudicatum solvi» se intende esperire un'azione dinanzi al giudice, in veste di socio, nei confronti di una società che ha sede in quello Stato, rientra nell'ambito d'applicazione del Trattato ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Trattato stesso e deve rispettare il principio generale di non discriminazione sancito da detto articolo, in quanto rientrano nell'ambito d'applicazione del Trattato le norme che, nel settore del diritto delle società, mirano alla tutela dei soci.
6 L'art. 6, primo comma, del Trattato deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga la prestazione di una «cautio iudicatum solvi» ad un cittadino di un altro Stato membro, che è del pari cittadino di un paese terzo in cui risiede, allorché detto cittadino, che non è residente né possiede beni nel primo Stato membro, ha adito in veste di azionista un giudice civile di questo Stato contro una società che ivi ha sede, qualora detto obbligo non possa essere imposto ai cittadini dello stesso Stato che ivi non possiedono beni né sono residenti.
Parti
Nel procedimento C-122/96,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Stephen Austin Saldanha e MTS Securities Corporation
e
Hiross Holding AG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Saldanha e la MTS Securities Corporation, dall'avv. Peter Lambert, del foro di Vienna;
- per la Hiross Holding AG, dall'avv. Gerold Zeiler, del foro di Vienna;
- per il governo austriaco, dal signor Franz Cede, ambasciatore, in servizio presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie R. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Saldanha e della MTS Securities Corporation, della Hiross Holding AG e della Commissione all'udienza del 20 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il successivo 16 aprile, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 6, primo comma, di detto Trattato.
2 La questione è sorta nell'ambito di un'azione promossa dal signor Saldanha e dalla MTS Securities Corporation contro la Hiross Holding AG, società anonima austriaca (in prosieguo: la «Hiross») di cui sono azionisti, affinché le fosse ingiunto di astenersi dal trasferire o dal cedere alla sua consociata italiana o a società del gruppo di quest'ultima con sede in Italia, senza l'accordo dell'assemblea generale, alcune quote che essa detiene nel capitale di talune sue consociate.
3 La Hiross ha allora chiesto allo Handelsgericht di Vienna che il signor Saldanha, cittadino statunitense e del Regno Unito, residente in Florida, e la MTS Securities Corporation, società avente sede negli Stati Uniti, fossero obbligati a depositare una cauzione per le spese processuali, conformemente all'art. 57, n. 1, della Zivilprozeßordnung (codice di procedura civile austriaco; in prosieguo: la «ZPO»).
4 Secondo detta disposizione, i cittadini stranieri che instaurano un procedimento dinanzi al giudice austriaco devono, ove il convenuto lo richieda, depositare una somma destinata a garantire il pagamento delle spese processuali (cautio iudicatum solvi), salvo convenzioni internazionali che dispongano diversamente. L'art. 57, n. 2, della ZPO prevede però che detta norma non si applica in particolare se l'attore è residente in Austria o se una condanna dell'attore alle spese processuali può venir eseguita nello Stato ove l'attore risiede.
5 A questo proposito emerge dalla pronuncia di rinvio che non esiste tra la Repubblica d'Austria e gli Stati Uniti d'America o lo Stato della Florida alcuna convenzione che consenta di dare esecuzione ad una pronuncia austriaca in materia di spese processuali nello Stato della Florida (v. art. 37 del decreto 21 ottobre 1986 sulla collaborazione giudiziaria e su altri rapporti giuridici con l'estero in materia civile, JABl. 1986/53). Secondo il governo austriaco, anche se pare che taluni giudici americani abbiano riconosciuto titoli esecutivi austriaci, il riconoscimento e l'esecuzione di siffatti titoli negli Stati Uniti d'America non risultano garantiti, dato che, non esistendo convenzioni, non è possibile eseguire pronunce americane in territorio austriaco. Emerge comunque dalla pronuncia di rinvio che l'Oberster Gerichtshof ha già in precedenza sentenziato che un attore straniero residente in Florida è tenuto in linea di massima a depositare una somma a titolo di garanzia per le spese processuali, data l'assenza di convenzione in materia.
6 Sebbene la convenzione di collaborazione giudiziaria stipulata il 31 marzo 1931 tra la Repubblica d'Austria e il Regno Unito (BGBl. 1932/45) esoneri al suo art. 11 i cittadini degli Stati firmatari dall'obbligo di versare una cautio iudicatum solvi, detto esonero si limita alle persone residenti in uno di questi due Stati. In virtù della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stipulata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU L 319, pag. 9), che dal 1_ settembre 1996 vincola tanto la Repubblica d'Austria quanto il Regno Unito, una pronuncia emessa in uno Stato contraente nel quale può venir eseguita è di regola anche riconosciuta negli altri Stati contraenti dopo essere stata corredata della formula esecutiva. Tuttavia l'art. 57, n. 2, punto 1a, della ZPO subordina la propria applicazione alla possibilità di esecuzione nello Stato di residenza dell'attore, nella fattispecie gli Stati Uniti d'America.
7 Con ordinanza 22 novembre 1994 lo Handelsgericht di Vienna ha ingiunto in solido al signor Saldanha e alla MTS Securities Corporation di versare l'importo di 500 000 ÖS a titolo di garanzia per le spese processuali della Hiross, poiché non potevano fruire di alcuna deroga ai sensi dell'art. 57, n. 2, della ZPO, e ha precisato che sarebbero stati ritenuti, su istanza della Hiross, rinunciatari agli atti se avessero lasciato scadere il termine che era stato loro imposto per assolvere detto obbligo.
8 Il 1_ gennaio 1995 la Repubblica d'Austria ha aderito all'Unione europea e ai Trattati sui quali detta Unione si fonda, ivi compreso il Trattato CE. L'art. 6, primo comma, del Trattato CE dispone: «Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
9 L'Oberlandesgericht di Vienna, adito in sede d'appello, ha annullato l'ordinanza dello Handelsgericht per quanto riguarda il signor Saldanha, cittadino britannico, al quale non si potrebbe imporre di versare una cauzione senza con ciò violare l'art. 6, primo comma, del Trattato. Detto giudice ha ritenuto che la duplice cittadinanza dell'interessato o il fatto che non era residente in uno Stato membro non poteva per alcun motivo modificare questa conclusione.
10 La Hiross ha presentato ricorso per cassazione (Revision) avverso detta decisione dinanzi all'Oberster Gerichtshof. Ritenendo che l'art. 6 del Trattato è una disposizione imperativa che, secondo il diritto processuale austriaco, i giudici devono applicare anche in una causa promossa prima dell'adesione della Repubblica d'Austria alle Comunità, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un cittadino britannico, al tempo stesso cittadino degli Stati Uniti d'America e ivi residente (nello Stato della Florida), che, senza avere alcuna residenza in Austria e senza essere ivi proprietario di beni patrimoniali, citi dinanzi ad un giudice civile austriaco una società per azioni con sede in Austria affinché le sia ingiunto di astenersi dall'alienare o dal cedere in altro modo alla sua consociata italiana o a società del gruppo di quest'ultima con sede in Italia, senza il consenso dell'assemblea generale espresso con la maggioranza qualificata dei tre quarti, o - in subordine - a maggioranza semplice, quote che essa detiene in talune società controllate, sia discriminato, in contrasto con l'art. 6, primo comma, del Trattato CE, in base alla sua cittadinanza per il fatto che il competente giudice (di prima istanza) austriaco gli imponga, ai sensi del art. 57, n. 1, del codice di procedura civile austriaco e su richiesta della società convenuta, di prestare una cauzione, di un determinato ammontare, per le spese processuali».
11 Con la sua questione il giudice nazionale intende dunque accertare se l'art. 6, primo comma, del Trattato osti a che uno Stato membro prescriva il versamento di una cautio iudicatum solvi da parte di un cittadino di un altro Stato membro, che è pure cittadino di un paese terzo, nel quale risiede, allorché detto cittadino, che non è domiciliato nel primo Stato membro né vi possiede beni, vi ha promosso, dinanzi a un giudice civile, un ricorso in quanto azionista avverso una società che ivi ha sede, mentre un siffatto obbligo non incombe ai cittadini di quello Stato pur se non vi possiedono beni né vi risiedono.
Sulla sfera di applicazione ratione temporis dell'art. 6, primo comma, del Trattato
12 In primo luogo la Hiross sostiene che la causa principale esula dalla sfera di applicazione ratione temporis del diritto comunitario poiché i fatti, ivi compresa l'ordinanza dello Handelsgericht che ingiunge al signor Saldanha di depositare una cauzione, sono anteriori all'adesione della Repubblica d'Austria alle Comunità europee. La Hiross conclude che non si può quindi parlare di discriminazione in contrasto con l'art. 6 del Trattato.
13 A questo proposito si deve osservare che l'art. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: l'«Atto d'adesione») precisa che, dal momento dell'adesione, le disposizioni dei Trattati originari vincolano i nuovi Stati membri e vi sono applicabili alle condizioni previste da questi Trattati e dall'Atto di adesione.
14 Dato che l'Atto d'adesione non prevede affatto condizioni particolari circa l'applicazione dell'art. 6 del Trattato, detta disposizione va considerata come immediatamente applicabile e vincolante per la Repubblica d'Austria fin dalla data dell'adesione, sicché da questo momento si applica agli effetti delle situazioni sorte prima dell'adesione di detto Stato membro alle Comunità. Una norma processuale che operi una discriminazione in base alla cittadinanza non può quindi più venir opposta, a partire dalla data d'adesione, ai cittadini di un altro Stato membro, sempreché detta norma rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato CE.
Sulla sfera di applicazione ratione personae e ratione materiae dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE
15 Si deve osservare anzitutto che la circostanza che un cittadino di uno Stato membro sia anche cittadino di un paese terzo, nel quale è residente, non lo priva di per sé del diritto di invocare, come cittadino di detto Stato membro, il divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza sancito dall'art. 6, primo comma (v. in questo senso, in materia di art. 52 del Trattato, sentenza 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 15).
16 Giacché l'art. 6 del Trattato esercita i propri effetti nella sfera di applicazione del Trattato, si deve poi esaminare se ricada sotto la disciplina di detto articolo una disposizione di uno Stato membro come quella sulla quale verte la causa principale, che obbliga i cittadini di un altro Stato membro a prestare una cautio iudicatum solvi allorché promuovono, come soci, un'azione avverso una società che ivi ha sede, mentre i cittadini di quello Stato non sono soggetti a un obbligo del genere.
17 A questo proposito si deve ricordare che nella sentenza 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e Forsberg (Racc. pag. I-4661, punto 15), nonché nella sentenza 20 marzo 1997, causa C-323/95, Hayes (Racc. pag. I-1711, punto 17), la Corte ha ritenuto che una siffatta norma processuale nazionale rientri nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell'art. 6, primo comma, in una situazione nella quale l'azione nella causa principale è connessa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, come lo era, nelle suddette cause, l'azione per il pagamento di merci fornite.
18 La Hiross sostiene che, nella fattispecie, la causa principale - vertente su un'ingiunzione alla Hiross di astenersi dal trasferire o dal cedere alla sua consociata italiana o a società del gruppo di quest'ultima con sede in Italia, senza accordo dell'assemblea generale, quote da essa detenute nel capitale di talune delle sue consociate - non ha alcuna relazione con l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario. Inoltre, l'art. 220 del Trattato CE escluderebbe dalla sfera di applicazione del Trattato stesso la norma nazionale contestata nella causa principale.
19 A questo proposito si deve ricordare che, se una norma processuale come quella su cui verte la causa principale rientra in linea di massima nella competenza degli Stati membri, è giurisprudenza costante che essa non può operare una discriminazione nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. I-195, punto 19).
20 Nelle summenzionate sentenze Data Delecta e Forsberg, punto 15, e Hayes, punto 17, la Corte ha dichiarato che una norma processuale nazionale che prescrivesse, nell'ambito di un ricorso giurisdizionale come quello in questione in dette cause, il deposito di una cautio iudicatum solvi rischiava di incidere, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, sicché rientrava nella sfera di applicazione del Trattato.
21 Senza dover esaminare l'argomento della Hiross secondo il quale, tenuto conto dell'oggetto della causa principale, la norma contestata non potrebbe nella fattispecie restringere, nemmeno indirettamente, alcuna libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario, si deve constatare che una siffatta norma non può, comunque, operare una discriminazione nei confronti di persone alle quali la norma comunitaria conferisce il diritto alla parità di trattamento.
22 La causa principale verte sulla tutela degli interessi invocata da un socio, cittadino di uno Stato membro, nei confronti di una società avente sede in un altro Stato membro.
23 Al fine di realizzare la libertà di stabilimento, l'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE attribuisce al Consiglio e alla Commissione il potere di coordinare, in quanto necessario e per renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del Trattato CE per tutelare gli interessi tanto dei soci come dei terzi. Di conseguenza le norme che, nel settore del diritto societario, contemplano la tutela degli interessi dei soci rientrano nella sfera di applicazione del Trattato. Sono quindi soggette al divieto di qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza.
24 Se il diritto comunitario vieta pertanto qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza in materia di garanzie richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per tutelare gli interessi dei soci, i cittadini di uno Stato membro devono pure poter adire i giudici di un altro Stato membro per risolvere le controversie inerenti ai loro interessi nelle società che ivi hanno sede, senza dover essere discriminati rispetto ai cittadini di detto Stato.
Sulla discriminazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Trattato
25 Allorché vieta «qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l'art. 6 del Trattato prescrive, negli Stati membri, la perfetta parità di trattamento tra le persone che si trovano in una situazione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione.
26 E' manifesto che una disposizione come quella su cui verte la causa principale costituisce una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza. Infatti, secondo detta disposizione, uno Stato membro non richiede il versamento di alcuna cauzione ai propri cittadini, anche se non hanno né beni né domicilio nel suo territorio.
27 La Hiross ritiene tuttavia che la distinzione a motivo della cittadinanza si giustifichi con ragioni oggettive. A sostegno di questa tesi, essa osserva che la disposizione contestata intende garantire che il convenuto potrà ottenere il soddisfacimento del proprio diritto al rimborso delle spese qualora risultasse vincitore nella causa. Si richiama in particolare alle difficoltà di esecuzione che possono sorgere allorché l'attore non è né residente né possiede beni nella Comunità, come si verificherebbe nella causa principale.
28 In questo contesto, il fatto che la cittadinanza austriaca possa costituire un criterio che consente di esentare l'interessato dall'obbligo di prestare una cautio iudicatum solvi sarebbe giustificato dalla notevole probabilità di ottenere l'esecuzione, sul territorio nazionale, di una condanna al rimborso delle spese pronunciata nei confronti di un cittadino solvibile di quello Stato, particolarmente in ragione della presunta esistenza di un vincolo patrimoniale con il territorio nazionale e della propensione ad assoggettarsi a pronunce dei giudici nazionali.
29 A questo proposito è sufficiente osservare che, sebbene l'obiettivo di una disposizione come quella in questione nella causa principale, con cui si mira a garantire l'esecuzione di una pronuncia che sancisca il diritto del convenuto alla rifusione delle spese, non sia di per sé incompatibile con l'art. 6 del Trattato, ciò non toglie che la costituzione di una cautio iudicatum solvi non sia imposta ai cittadini austriaci, anche quando non possiedono né beni in Austria né vi risiedono, ma risiedono invece in un paese terzo nel quale l'esecuzione di una pronuncia che dichiari che il convenuto ha diritto al rimborso delle spese non è garantita.
30 Ciò considerato, si deve risolvere la questione dichiarando che l'art. 6, primo comma, del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga la prestazione di una cautio iudicatum solvi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è del pari cittadino di un paese terzo in cui risiede, allorché detto cittadino, che non è residente né possiede beni nel primo Stato membro, ha adito in veste di azionista un giudice civile dello stesso Stato contro una società che ivi ha sede, qualora detto obbligo non valga per i cittadini dello stesso Stato che ivi non possiedono beni né sono residenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo austriaco e dal Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 11 marzo 1996, dichiara:
L'art. 6, primo comma, del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga la prestazione di una cautio iudicatum solvi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è del pari cittadino di un paese terzo in cui risiede, allorché detto cittadino, che non è residente né possiede beni nel primo Stato membro, ha adito in veste di azionista un giudice civile di questo Stato contro una società che ivi ha sede, qualora detto obbligo non valga per i cittadini dello stesso Stato che ivi non possiedono beni né sono residenti.
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