Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Scelta della formula A - Importo del prelievo eventualmente dovuto - Nozione - Importo oggettivamente dovuto dal produttore a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento - Data di scadenza
(Regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 15, n. 4)
Massima
L'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, ai sensi del quale gli acquirenti di latte sono tenuti a versare all'ente competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto, dev'essere interpretato, da un lato, nel senso che tale importo corrisponde, nell'ambito della formula A in base alla quale il prelievo dev'essere riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento, anche nel caso in cui l'importo esatto sia stabilito soltanto dopo il controllo dei quantitativi consegnati, e, dall'altro, che il relativo pagamento scade alla data fissata dalla detta disposizione, vale a dire entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo prestabilito di dodici mesi, cioè al 30 giugno seguente.
Parti
Nel procedimento C-125/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hartmut Simon
e
Hauptzollamt Frankfurt am Main,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, H. Ragnemalm e G.F. Mancini (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Simon, dall'avv. Frank Schulze, del foro di Münster;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Simon e della Commissione all'udienza del 1_ luglio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 18 aprile successivo, il Finanzgericht dell'Assia, Kassel, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra un produttore di latte, il signor Simon, e lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine al pagamento degli interessi gravanti su un importo dovuto a titolo di prelievo supplementare e, in particolare, alla data in cui il detto importo diventa esigibile.
3 Ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), inserito con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), è dovuto un prelievo supplementare in base alla formula A, che si applica in Germania, da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
4 A tale riguardo, l'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68 dispone quanto segue:
«1. (...) è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori (...) di latte di vacca».
5 Quanto alla riscossione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 90, pag. 13), nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 774 (GU L 78, pag. 3), prevede, agli artt. 4 bis, n. 3 bis, e 10, terzo comma, che «il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione».
6 L'art. 9 del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1305 (GU L 137, pag. 12), così dispone:
«1. Per l'applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento (...).
2. In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore».
7 L'art. 15, nn. 2 e 4, del regolamento n. 1546/88 dispone quanto segue:
«1. (...)
2. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:
- in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:
- consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,
- se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione;
(...)
4. Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.
(...)».
8 In esito ad alcuni controlli amministrativi veniva accertato che, nel periodo di dodici mesi 1988/1989, il signor Simon aveva consegnato un quantitativo di latte che superava di 14 619 kg il suo quantitativo di riferimento. Tale superamento non risultava dalle dichiarazioni dell'acquirente.
9 Di conseguenza, con provvedimento 12 novembre 1993, lo Hauptzollamt fissava a 9 709,94 DM l'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare, importo che veniva versato dal signor Simon il 20 dicembre 1993.
10 Con provvedimento 21 giugno 1994, lo Hauptzollamt reclamava il pagamento della somma di 4 274,63 DM, corrispondente agli interessi calcolati ai sensi dell'art. 14 del Marktordnungsgesetz (legge di attuazione dell'organizzazione comune dei mercati). Ai fini di tale calcolo, lo Hauptzollamt delimitava dal 1_ luglio 1989 al 20 dicembre 1993, data del pagamento del prelievo supplementare da parte del signor Simon, il periodo in relazione al quale erano dovuti gli interessi.
11 Dinanzi al Finanzgericht dell'Assia il signor Simon faceva valere l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento degli interessi richiamandosi alla sentenza pronunciata il 17 agosto 1993 dal Bundesfinanzhof, secondo cui sarebbe esigibile al 30 giugno di ciascun anno successivo alla fine della campagna lattiera precedente soltanto l'importo del prelievo supplementare risultante dalla dichiarazione del compratore, e non l'importo oggetto di recupero.
12 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, il Finanzgericht dell'Assia ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se l'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, vada interpretato nel senso che per "importo del prelievo dovuto" si deve intendere l'importo che dovrebbe essere versato se i dati dichiarati, che servono a determinare i prelievi dovuti in caso di superamento del quantitativo di riferimento, fossero stati corrispondenti alla realtà dei fatti e utilizzati dall'acquirente come base di calcolo del prelievo,
oppure
se con questa formulazione si intenda solo l'importo risultante, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni fornite, dai dati dichiarati dall'acquirente e posti alla base del calcolo del prelievo supplementare.
2) Qualora la disposizione vada intesa nel senso indicato per primo, se l'intero importo dovuto per legge a titolo di prelievo supplementare diventi esigibile alla data indicata nel regolamento - all'epoca il 30 giugno - cosicché, in caso di pagamento solo parziale a seguito di una dichiarazione dell'acquirente inferiore alla realtà, gli interessi che il debitore del prelievo (in Germania, il produttore di latte) dovrebbe versare sull'importo dovuto a saldo inizierebbero a decorrere dal 1_ luglio di quell'anno».
13 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il giudice nazionale ha interpretato la sentenza della Corte 14 luglio 1994, causa C-352/92, Milchwerke Köln/Wuppertal (Racc. pag. I-3385), nel senso che, per «importo dovuto» ai sensi dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, si deve intendere l'importo oggettivamente dovuto dal produttore entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, vale a dire entro il 30 giugno seguente; di conseguenza, tale giudice considera che questa data costituisce altresì la data di scadenza degli importi del prelievo reclamati a posteriori.
Sulla ricevibilità
14 In via preliminare, il signor Simon sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto il giudice nazionale non ha dimostrato la rilevanza dell'interpretazione dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 per stabilire in quale momento il produttore di latte sia debitore del prelievo supplementare. Tale disposizione disciplinerebbe, conformemente al suo tenore letterale, soltanto l'obbligo di pagamento cui è soggetto l'acquirente.
15 A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, la Corte è tenuta a statuire in via di principio allorché le questioni poste dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario (sentenze 30 novembre 1995, causa C-134/94, Esso Española, Racc. pag. I-4223, e 5 ottobre 1995, causa C-125/94, Aprile, Racc. pag. I-2919, punto 17). Per contro, il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (sentenza 28 marzo 1996, causa C-129/94, Ruiz Bernáldez, Racc. pag. I-1829, punto 7).
16 Ora, è incontestabile che l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 è parte integrante della disciplina comunitaria del prelievo supplementare e stabilisce le modalità di pagamento dell'importo dovuto dal soggetto che ne è debitore.
17 Di conseguenza, le questioni sollevate devono essere risolte.
Nel merito
18 Con le due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il Finanzgericht dell'Assia domanda in sostanza se l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 debba essere interpretato nel senso che l'importo del prelievo eventualmente dovuto corrisponde, nell'ambito della formula A, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore di latte a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento, anche nel caso in cui l'importo esatto sia stabilito soltanto dopo il controllo dei quantitativi consegnati, e che il relativo pagamento scade alla data fissata dalla detta disposizione, vale a dire entro il 30 giugno di ciascun anno seguente un determinato periodo di dodici mesi.
19 Occorre anzitutto rilevare che, nell'ambito della formula A del regime di prelievo supplementare, l'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68 stabilisce il principio secondo cui il produttore di latte è il solo responsabile di un superamento del quantitativo di riferimento ed è, conseguentemente, l'unico debitore del prelievo supplementare.
20 Per contro, come ha dichiarato la Corte ai punti 15 e 16 della citata sentenza Milchwerke Köln/Wuppertal, un acquirente di latte non è debitore del prelievo supplementare e non può essere dichiarato debitore del detto prelievo in virtù, in particolare, dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, che obbliga gli acquirenti a versare all'ente competente l'importo del prelievo percepito da ciascun produttore. A tale riguardo, risulta dall'art. 9 del regolamento n. 857/84 che l'acquirente è tenuto ad effettuare un conteggio prima di procedere alla riscossione.
21 Quanto all'importo esatto dovuto dal produttore, negli artt. 4 bis, n. 3 bis, e 9, n. 1, del regolamento n. 857/84, riguardanti i soli quantitativi non utilizzati e pertanto riassegnati, viene delineato il principio secondo cui il quantitativo di latte effettivamente consegnato dal produttore durante l'ultimo periodo di dodici mesi costituisce la base di calcolo del superamento del quantitativo di riferimento; il primo quantitativo di latte menzionato viene poi raffrontato al quantitativo di riferimento individuale e conteggiato nei limiti in cui lo superi effettivamente.
22 Tale principio non è contraddetto dal fatto che, tra le modalità di riscossione, non figurano regole disciplinanti il caso in cui il quantitativo di latte effettivamente consegnato non corrisponde a quello preso in considerazione dall'acquirente ai fini del conteggio di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 857/84.
23 Infatti, la Commissione ha potuto muovere dal presupposto che i quantitativi presi in considerazione dall'acquirente ai fini del computo di cui all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 857/84 e trasmessi all'autorità competente in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 1546/88 sono pari ai quantitativi effettivamente consegnati dal produttore.
24 Tuttavia, in caso di differenza tra i due quantitativi, nulla consente di derogare al principio secondo cui vanno presi in considerazione soltanto i quantitativi effettivamente consegnati.
25 Quest'interpretazione trova conferma nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 1546/88 che impone all'acquirente di comunicare all'autorità competente i quantitativi complessivi consegnati nonché quelli eccedenti i quantitativi di riferimento. Tale obbligo non avrebbe alcun valore se il calcolo dell'importo dovesse tener conto soltanto dei quantitativi indicati dall'acquirente. Infatti, in un'ipotesi del genere, sarebbe l'acquirente e non l'ente competente a vigilare in ultima istanza sul corretto versamento dell'importo del prelievo supplementare.
26 Di conseguenza, è eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, l'importo corrispondente ai quantitativi realmente consegnati dal produttore a condizione che essi superino effettivamente il suo quantitativo di riferimento.
27 Per quanto riguarda, infine, la data alla quale l'importo è esigibile, occorre rilevare che la normativa non contiene alcuna indicazione esplicita in proposito.
28 Tuttavia, ai sensi dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, l'acquirente è tenuto a versare all'ente competente l'importo del prelievo oggettivamente dovuto entro il termine di tre mesi dalla fine della precedente campagna lattiera. Ebbene, esso non può adempiere l'obbligo impostogli dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 se non dopo aver esso stesso riscosso l'importo dal produttore. Quest'ultimo è pertanto tenuto a versare il detto importo entro la data del 30 giugno successivo alla fine della precedente campagna lattiera.
29 Conformemente alla tesi formulata dal giudice a quo e dalla Commissione, soltanto un'interpretazione secondo cui il termine di pagamento per il produttore scade entro il 30 giugno successivo alla fine della precedente campagna lattiera consente di garantire la parità di trattamento dei produttori in relazione all'onere economico previsto in caso di superamento del quantitativo di riferimento. Infatti, i produttori dai quali, in seguito ad un calcolo errato, viene effettivamente riscossa mediante recupero una parte dell'importo oggettivamente dovuto non possono trarre alcun vantaggio dal ritardato pagamento purché siano soggetti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, al pagamento degli interessi di mora.
30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione dichiarando che l'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 dev'essere interpretato nel senso che l'importo del prelievo eventualmente dovuto corrisponde, nell'ambito della formula A, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore di latte a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento, anche nel caso in cui l'importo esatto sia stabilito soltanto dopo il controllo dei quantitativi consegnati, e che il relativo pagamento scade alla data fissata dalla detta disposizione, vale a dire entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo prestabilito di dodici mesi, cioè al 30 giugno seguente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 26 marzo 1996, dichiara:
L'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, dev'essere interpretato nel senso che l'importo del prelievo eventualmente dovuto corrisponde, nell'ambito della formula A, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore di latte a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento, anche nel caso in cui l'importo esatto sia stabilito soltanto dopo il controllo dei quantitativi consegnati, e che il relativo pagamento scade alla data fissata dalla detta disposizione, vale a dire entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo prestabilito di dodici mesi, cioè al 30 giugno seguente.
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