Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-135/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hendrik van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 3 dicembre 1991, 91/659/CEE, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (GU L 363, pag. 36), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 aprile 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 3 dicembre 1991, 91/659/CEE, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (GU L 363, pag. 36; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1993, informandone immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure di attuazione della direttiva da parte del governo belga, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviando a tale governo, il 12 marzo 1993, una lettera di diffida con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Poiché il governo belga non aveva dato risposta alla detta lettera, la Commissione gli notificava, il 24 ottobre 1994, un parere motivato al quale esso era tenuto a conformarsi entro due mesi dalla notificazione.
5 Con lettera 27 dicembre 1994 le autorità belghe comunicavano alla Commissione che il ministero della Sanità pubblica stava elaborando una proposta di regio decreto, copia del quale le veniva notificata con lettera 6 gennaio 1995.
6 Da allora la Commissione non ha ricevuto dalle autorità belghe altre comunicazioni.
7 Di conseguenza, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8 Il Regno del Belgio non nega l'inadempimento che gli viene contestato, ma segnala l'imminente adozione di un regio decreto inteso a porvi rimedio.
9 Considerato quanto precede, dal momento che l'attuazione della direttiva non è avvenuta entro il termine prescritto, occorre dichiarare il corrispondente inadempimento, come chiesto dalla Commissione.
10 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, della medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché il Regno del Belgio è risultato soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 3 dicembre 1991, 91/659/CEE, che adegua al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva 91/659.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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