Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Definizione, designazione e presentazione delle bevande alcoliche - Regolamento n. 1576/89 - Bevanda alcolica contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40% - Impiego del termine «whisky» nella denominazione di vendita - Inammissibilità - Inclusione del termine «whisky» nell'elenco degli ingredienti - Modalità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1576/89, art. 5; direttiva del Consiglio 79/112/CEE, artt. 2, n. 1, e 7, n. 1]
Massima
L'art. 5 del regolamento n. 1576/89, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda alcolica contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40%, oppure all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda alcolica» applicata a una bevanda del genere.
Il termine «whisky» può tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, figurare sull'etichettatura di tale prodotto a condizione, come previsto in maniera generale dall'art. 2, n. 1, della direttiva, che l'etichettatura di un prodotto alimentare non sia tale da indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e specialmente sulla sua natura e sulle sue qualità. A questo proposito occorre precisare che il regolamento n. 1576/89 è una disposizione specifica che prevale dunque sulla direttiva 79/112. Di conseguenza, benché il termine «whisky» possa figurare senza riserve nell'elenco degli ingredienti, tale indicazione può apparire in prossimità immediata della denominazione di vendita solo se in modo chiaramente distinto e più discreto, pena l'inefficacia del divieto di uso del termine «whisky» nella denominazione di vendita.
Parti
Nel procedimento C-136/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
The Scotch Whisky Association
e
Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp),
Prisunic SA, Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal),
"domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per The Scotch Whisky Association, dall'avv. E. Borysewicz, del foro di Parigi, e dal signor C. Walker, solicitor of the Supreme Court of England and Wales;
- per la Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), dall'avv. M. Lesage-Catel Legrand, del foro di Parigi;
- per la Prisunic SA e la Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal), dall'avv. F. Caquelin, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dai signori J.-F. Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e R. Nadal, vicesegretario agli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora S. Maaß, Regierungsrätin presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dal signor L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, dell'ufficio del contenzioso comunitario, in qualità di agente;
- per il governo irlandese, dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J.L. Iglesias, consigliere giuridico, e X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali di The Scotch Whisky Association, rappresentata dal signor E. Borysewicz e dal signor C. Walker, della Compagnie financière européenne de prises de participation (Cofepp), rappresentata dall'avv. M. Lesage-Catel Legrand, della Prisunic SA e Centrale d'achats e de services alimentaires SARL (Casal), rappresentata dall'avv. F. Caquelin, del governo francese rappresentato dalla signora K. Rispal-Bellanger, vice direttore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, e dal signor R. Nadal, del governo spagnolo, rappresentato dal signor S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità d'agente, del governo irlandese, rappresentato dal signor P. Gallagher, SC, e dalla signora E. Barrington, BL, del governo italiano, rappresentato dal signor O. Fiumara, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor D. Anderson, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor X. Lewis, all'udienza del 5 febbraio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 25 aprile successivo, il Tribunal de grande instance di Parigi ha presentato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone The Scotch Whisky Association, società di diritto scozzese avente ad oggetto la tutela e la promozione degli interessi del commercio del whisky scozzese nel mondo e la difesa in giudizio di tali interessi, alla Compagnie financière européenne de prises de participation (in prosieguo: la «Cofepp», precedentemente denominata La Martiniquaise LM), alla Prisunic SA e alla Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal), riguardo alla distribuzione da parte di queste ultime di una bevanda dal titolo alcolometrico volumico pari a 30_ con una denominazione comprendente il termine «whisky».
3 La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), ha stabilito le norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
4 Tale direttiva prevede all'art. 2, n. 1, lett. a), che l'etichettatura dei prodotti alimentari non deve
«essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento».
5 Ai sensi l'art. 3, n. 1, punto 1, di tale direttiva, l'etichettatura dei prodotti alimentari deve comportare in particolare la denominazione di vendita, che così è definita all'art. 5, n. 1:
«1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».
6 Infine, l'art. 7, n. 1, della direttiva 79/112 prevede quanto segue:
«1. Se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.
Tale indicazione figura in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.
(...)».
7 Per quanto riguarda le bevande alcoliche in particolare, le norme relative alla loro definizione, alla loro designazione e alla loro presentazione sono fissate dal regolamento n. 1576/89, il cui quarto `considerando' recita:
«(...) tenuto conto della natura dei prodotti in causa, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari specifiche a tali norme generali, in particolare incorporando, nella definizione del prodotto, nozioni relative all'invecchiamento ed al titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo umano».
8 Una bevanda spiritosa è definita all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1576/89 come, in particolare, una bevanda destinata al consumo umano e avente un titolo alcolometrico minimo del 15% del volume. La bevanda spiritosa deve essere ottenuta sia direttamente mediante distillazione, sia mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con «una o più altre bevande spiritose» o con «una o più bevande».
9 Il whisky (o whiskey) è così definito dall'art. 1, n. 4, lett b), del regolamento n. 1576/89:
«la bevanda spiritosa ottenuta per distillazione di un mosto di cereali:
- saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,
- fermentato per azione del lievito,
- distillato a meno di 94,8% vol in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate
e invecchiata per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 litri».
10 Una «bevanda spiritosa di cereali» è definita all'art. 1, n. 4, lett. c), punto 1, nel modo seguente:
«1) la bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione di un mosto fermentato di cereali che presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate».
11 L'art. 3 del regolamento n. 1576/89 dispone quanto segue:
«1. Fatta eccezione per le bevande spiritose al ginepro di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), punto 1), per poter essere destinate al consumo umano nella Comunità con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le bevande spiritose sotto elencate, ad eccezione di taluni prodotti specifici il cui titolo alcolometrico è indicato nell'allegato III, devono possedere il seguente titolo alcolometrico volumico minimo:
- 40% whisky/whiskey
(...) - 35% bevanda spiritosa di cereali/acquavite di cereali
(...)
4. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio riesamina il titolo alcolometrico minimo del whisky/whiskey sulla base di uno studio di mercato svolto dalla Commissione».
12 L'art. 5, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento, che costituisce l'elemento centrale del processo a quo, prevede quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 6, le denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12. Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa.
Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 4, non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate. Queste bevande devono essere denominate "bevande spiritose".
2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore».
13 L'art. 6 del regolamento n. 1576/89 recita:
«1. Disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, ovvero:
- l'uso di termini, sigle o segni;
- l'uso di termini composti comprendenti una delle definizioni generiche di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4.
2. Disposizioni particolari possono disciplinare la denominazione delle miscele di bevande spiritose e delle miscele di una bevanda con una bevanda spiritosa.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 (...) mirano in particolare ad evitare che le denominazioni di cui ai suddetti paragrafi creino confusione, tenuto conto specialmente dei prodotti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento».
14 Ai sensi dell'art. 7, n. 1 e 2, del regolamento n. 1576/89:
«1. L'etichettatura e la presentazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, destinate al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono essere conformi alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 79/112/CEE, nonché alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. a) La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, è una di quelle loro riservate a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2.
b) Se l'etichettatura reca l'indicazione della materia prima impiegata per la fabbricazione dell'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato dev'essere menzionato, in ordine decrescente secondo i quantitativi impiegati.
c) La denominazione di vendita delle bevande spiritose di cui al paragrafo 1 può essere completata dalla dicitura "assemblaggio" qualora la bevanda sia stata sottoposta a questo trattamento.
d) Salvo eccezioni, la durata di invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei costituenti alcolici, purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti».
15 L'art. 8 dello stesso regolamento recita:
«Per poter essere commercializzate ai fini del consumo umano, le bevande spiritose prodotte nella Comunità non possono essere designate associando parole o formule quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal presente regolamento».
16 L'art. 9, n. 1, del medesimo regolamento dispone che le bevande spiritose ivi citate, in particolare il whisky, qualora siano state addizionate di alcool etilico di origine agricola, non possono recare, nella loro presentazione, sotto alcuna forma, il termine generico riservato alle bevande suindicate.
17 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1576/89:
«1. Le bevande spiritose destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento».
18 Il regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1990, n. 1014, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU L 105, pag. 9), è un regolamento d'attuazione del regolamento n. 1576/89, che è modificato anzitutto dal regolamento (CEE) della Commissione 19 giugno 1991, n. 1781 (GU L 160, pag. 5), poi dal regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1994, n. 2675 (GU L 285, pag. 5).
19 Ai sensi del secondo `considerando' del regolamento n. 1014/90:
«(...) nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari [rispetto al regolamento n. 1576/89], è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89 (...) un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichetta».
20 L'art. 7 ter, n. 1, del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 1781/91 (v. rettifica in GU 1992, L 291, pag. 22), dispone:
«In applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibile utilizzare una denominazione generica all'interno di un termine composto soltanto se l'alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citata nel termine composto».
21 Infine l'art. 7 quater del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 2675/94, dispone quanto segue:
«Quando una delle bevande spiritose enumerate all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è mescolata con:
- una o più bevande spiritose definite o non definite all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1576/89
e/o
- uno o più distillati di origine agricola,
nell'etichettatura viene utilizzata la denominazione di vendita "bevanda spiritosa" senza altri aggettivi, in un punto apparente, in modo ben visibile e chiaramente leggibile».
22 La Cofepp è titolare del marchio «Gold River», depositato il 30 marzo 1988, utilizzato per vini, bevande spiritose, liquori e in particolare whisky che essa adopera per una bevanda avente titolo alcolometrico minimo di 30_, elaborata attraverso l'unione di taluni whisky di origine scozzese, canadese e nordamericana con acqua. Sull'etichetta delle bottiglie contenenti tale bevanda vi sono i termini «Blended Whisky Spirit» e «spiritueux au whisky» (bevanda spiritosa a base di whisky).
23 The Scotch Whisky Association ha fatto accertare dall'ufficiale giudiziario, in due occasioni, nel 1992 e nel 1993, che la Prisunic SA vendeva, in svariati negozi parigini, bevande alcoliche di marca Gold River sugli stessi scaffali in cui si trovavano i whisky.
24 The Scotch Whisky Association ha citato davanti al Tribunal de grande instance di Parigi le società Cofepp, Prisunic SA e la Centrale d'achats et de services alimentaires SARL (Casal) al fine, in particolare, di far accertare gli atti di concorrenza sleale che queste ultime avevano commesso nei suoi confronti.
25 Secondo The Scotch Whisky Association, poiché il regolamento n. 1576/89 fissa al 40% il titolo alcolometrico minimo del whisky, è contrario ad esso smerciare una bevanda spiritosa a 30_ con una denominazione comprendente il termine «whisky».
26 La Cofepp afferma di non far più uso, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1576/89, della denominazione «whisky» per la distribuzione di whisky a gradazione alcolica ridotta. Essa l'ha sostituita con quella di «Blended Whisky Spirit» in inglese e di «spiritueux au whisky» in francese, denominazione che essa ritiene conforme al regolamento n. 1576/89. Essa ritiene tale regolamento non chiaro a causa dell'introduzione del regolamento n. 2675/94 che definisce le bevande per le quali nell'etichettatura deve essere utilizzata la denominazione di bevande spiritose senza altri aggettivi. La Cofepp interpreta il regolamento n. 1576/89 nel senso che è necessario distinguere tra l'aggiunta di alcol etilico di origine agricola da un lato, nel qual caso è vietato l'utilizzo del termine «whisky» nella denominazione di una bevanda spiritosa, e la diluizione dall'altro. Quest'ultima, dato il modo in cui è ottenuta, e cioè attraverso un'aggiunta di acqua tale da abbassare da 40_ a 30_ il tasso di alcol della miscela di whisky da essa smerciata, non si vedrebbe colpita dal divieto di utilizzazione del termine generico «whisky».
27 Ritenendo necessaria per la soluzione della lite un'interpretazione del regolamento n. 1576/89, il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se, tenuto conto della disciplina europea e, in particolare, dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, il termine generico "whisky" possa comparire tra i termini della denominazione di vendita delle bevande spiritose composte esclusivamente di whisky diluito in acqua in modo che il titolo alcolometrico volumico sia inferiore a 40_».
28 Per risolvere tale questione, occorre anzitutto chiarire che una bevanda come il Gold River costituisce una bevanda spiritosa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1576/89 e che, di conseguenza, rientra nel suo campo di applicazione.
29 Si deve rilevare, poi, che l'art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1576/89 riserva la denominazione «whisky» alle bevande spiritose aventi le caratteristiche di cui agli artt. 1, n. 4, lett. b), e 3, n. 1.
30 Ne risulta che una bevanda come il Gold River, composta esclusivamente di whisky diluito con acqua in modo che il titolo alcolometrico volumico sia inferiore a 40_, non costituisce un «whisky» ai sensi del regolamento n. 1576/89 e non può essere venduta sotto tale denominazione, cosa che d'altronde non è contestata nel giudizio a quo.
31 L'art. 5, n. 1, secondo comma, prima e seconda frase, del regolamento n. 1576/89 dispone che le bevande che non rispondono ai requisiti prescritti all'art. 1, n. 4, non possono essere definite con le denominazioni ivi precisate e devono essere denominate «bevande spiritose».
32 Secondo la Cofepp, l'art. 5, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1576/89 dovrebbe essere interpretato nel senso che le bevande ivi contemplate devono presentare nella loro denominazione di vendita i termini «bevanda spiritosa», ma che altri termini, come «whisky», potrebbero esservi aggiunti dal momento che tale disposizione non disciplina il caso in cui altri termini diretti ad informare il consumatore sui componenti della miscela e in particolare sull'unico componente alcolico vi siano aggiunti.
33 Tale interpretazione non può essere accolta. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 17 e 18 delle sue conclusioni, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89 prescrive che un prodotto come il Gold River deve essere denominato «bevanda spiritosa» e non può ricevere le denominazioni di cui all'art. 1, n. 4, di tale regolamento, ossia il termine «whisky» non può figurare nella denominazione di vendita di tale prodotto.
34 La Cofepp e il governo francese si sono anche fondati sull'art. 6 del regolamento n. 1576/89, in forza del quale disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, per sostenere che l'uso di indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita «bevande spiritose» imposta dall'art. 5, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1576/89, è libero, dal momento che non sono state adottate disposizioni ai sensi dell'art. 6 per escluderlo espressamente.
35 A questo proposito si deve osservare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi 23 e 25 delle sue conclusioni, che l'aggiunta di indicazioni alla denominazione di vendita non è libera.
36 In primo luogo, essa presuppone un'autorizzazione da parte della Commissione in base al potere di deroga conferitole dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1576/89.
37 Infatti dalla sentenza 7 luglio 1993 (causa C-217/91, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-3923, punto 20) emerge che il divieto posto dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89 di utilizzare una denominazione di cui all'art. 1, n. 4, del regolamento per designare bevande spiritose diverse da quelle ivi definite, è pienamente applicabile fatta salva unicamente la facoltà, attribuita dal Consiglio alla Commissione, di derogarvi espressamente nell'ambito delle competenze che le sono devolute dall'art. 6, n. 1.
38 In secondo luogo, dal dettato stesso dell'art. 6 del regolamento n. 1576/89 emerge che il potere di deroga riconosciuto alla Commissione dal n. 1 è limitato, ai sensi del n. 3, a quanto necessario per evitare che le denominazioni di vendita comportanti indicazioni addizionali «creino confusione, tenuto conto (...) dei prodotti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento».
39 L'uso di un'indicazione addizionale come «whisky» nella denominazione di vendita è dunque escluso dall'art. 5 del regolamento n. 1576/89, salvo il caso di deroghe ai sensi dell'art. 6 del regolamento, che mancano nel caso di specie.
40 La Cofepp ha d'altronde sostenuto che l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 non poteva essere interpretato come un divieto di utilizzazione di un termine generico di cui all'art. 1, n. 4, del regolamento nella denominazione di vendita di una bevanda non corrispondente alle specificazioni previste per il prodotto in questione, poiché nel regolamento esiste una disposizione distinta che prevederebbe l'unico divieto esplicito in materia. Infatti l'art. 9 del regolamento n. 1576/89 vieterebbe espressamente l'uso di un termine generico riservato come «whisky» nella presentazione di una bevanda spiritosa composta del prodotto in questione e di alcol etilico di origine agricola. Tale disposizione non si giustificherebbe se l'art. 5 contenesse già un divieto del genere.
41 Questa interpretazione non può essere accolta. Infatti l'art. 5 disciplina la denominazione di vendita mentre l'art. 9 impone, quanto alla presentazione del prodotto nel suo complesso, un divieto generale di utilizzare sotto qualsiasi forma il termine riservato.
42 La Cofepp si è poi basata sul regolamento n. 1014/90 modificato, che è un regolamento d'attuazione del regolamento n. 1576/89, sostenendo che, poiché l'art. 7 ter del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 1781/91, prevede che una denominazione generica rientrante nella composizione di un termine composto può essere utilizzata nella presentazione di una bevanda spiritosa allorché l'alcol della bevanda in esame proviene esclusivamente dalla bevanda citata nel termine composto, un prodotto che non contenga sostanze alcoliche se non whisky dovrebbe poter includere tale termine nella sua denominazione di vendita. D'altronde, visto che l'art. 7 quater, introdotto dal regolamento n. 2675/94, prescrive l'uso della denominazione di vendita senza altri aggettivi nell'etichettatura allorché si tratti di bevande spiritose miscelate con altre bevande spiritose o con distillati di origine agricola, l'aggiunta di aggettivi nella denominazione di vendita sarebbe ammessa in tutti gli altri casi.
43 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, i termini «spiritueux au whisky» non costituiscono termini composti ai sensi dell'art. 7 ter del regolamento n. 1014/90. Anzitutto emerge dal secondo `considerando' del regolamento n. 1781/91 che questo si applica ai liquori. Inoltre, con l'espressione «termine composto» il legislatore comunitario ha inteso far riferimento all'associazione della denominazione di due bevande distinte, e non a quella di bevande spiritose e whisky, quest'ultima costituendo essa stessa una bevanda spiritosa. Riguardo all'art. 7 quater del regolamento n. 1014/90, introdotto dal regolamento n. 2675/94, esso si riferisce a prodotti diversi da una miscela di whisky ed acqua e s'inserisce, come indicato dai `considerando' del regolamento n. 2675/94, in un contesto generale volto a garantire una concorrenza leale tra le bevande alcoliche tradizionali protette e le altre e ad evitare confusione per il consumatore. Non può servire da base per una interpretazione che priverebbe d'effetto l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 e porterebbe ad un risultato non conforme a tali scopi.
44 La Cofepp si è infine fondata sulla direttiva 79/112 ed in particolare sull'art. 5, n. 1, per sostenere il suo diritto all'uso del termine «a base di whisky» nella denominazione di vendita del prodotto Gold River. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, la denominazione di vendita di un prodotto alimentare sarebbe la denominazione prevista dalle disposizioni vincolanti in vigore e, in mancanza, consisterebbe in una descrizione del prodotto alimentare.
45 Poiché l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 costituisce una disposizione vincolante in materia di denominazione di vendita di una bevanda come il Gold River, non si può ricorrere ad una denominazione descrittiva per designare tale bevanda.
46 Tuttavia, riguardo alla direttiva 79/112, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, se l'etichettatura di un prodotto alimentare pone in rilievo la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, dev'essere indicata, a seconda dei casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale, e tale indicazione deve figurare nell'etichettatura, in prossimità immediata della denominazione di vendita di tale prodotto oppure nell'elenco degli ingredienti.
47 Di conseguenza sebbene, in forza dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1576/89, il termine «whisky» non possa figurare in alcun modo nella denominazione di vendita di un prodotto come il Gold River, può tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/112, figurare sull'etichettatura di tale prodotto a condizione, come previsto in maniera generale dall'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112, che l'etichettatura di un prodotto alimentare non sia tale da indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e specialmente sulla sua natura e sulle sue qualità. A questo proposito occorre precisare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che il regolamento n. 1576/89 è una disposizione specifica che prevale dunque sulla direttiva 79/112. Di conseguenza, benché il termine «whisky» possa figurare senza riserve nell'elenco degli ingredienti, tale indicazione può apparire in prossimità immediata della denominazione di vendita solo se in modo chiaramente distinto e più discreto, pena l'inefficacia del divieto di uso del termine «whisky» nella denominazione di vendita.
48 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 5 del regolamento n. 1576/89 osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40% o all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano e da quello del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Parigi con ordinanza 23 febbraio 1996, dichiara:
L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, osta all'inclusione del termine generico «whisky» tra i termini della denominazione di vendita di una bevanda spiritosa contenente whisky diluito con acqua avente un titolo alcolometrico volumico inferiore al 40%, oppure all'aggiunta del termine «whisky» alla denominazione «bevanda spiritosa» applicata a una bevanda del genere.
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