Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-138/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU 1993, L 62, pag. 1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 aprile 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 aprile 1996, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU 1993, L 62, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva e del Trattato CE.
2 L'art. 3, n. 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri erano tenuti ad adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi a questa direttiva entro e non oltre il 1_ gennaio 1994, salvo che per gli stabilimenti situati, in particolare, nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania ai quali si applicano piani di ristrutturazione, per i quali la trasposizione della direttiva doveva intervenire entro e non oltre il 1_ gennaio 1995. In forza del secondo comma della stessa disposizione, gli Stati membri erano tenuti ad informare immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica federale di Germania in ordine alla trasposizione della direttiva, la Commissione ha inviato al governo tedesco, il 10 febbraio 1994, una lettera di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con tale lettera la Commissione ha invitato il governo tedesco a notificarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi decorrente dalla data di ricezione.
4 Con lettera 28 aprile 1994 il governo tedesco ha informato la Commissione che il disegno di legge relativo alla qualità sanitaria delle carni di volatili da cortile, diretto ad attuare la direttiva, sarebbe stato presentato al Bundestag prima della fine del primo semestre del 1994.
5 Non avendo ricevuto alcuna successiva comunicazione da parte del governo tedesco, la Commissione ha inviato a quest'ultimo, con lettera 5 ottobre 1994, un parere motivato nel quale gli contestava l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e dal Trattato e lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi decorrente dalla sua notificazione.
6 In seguito a tale parere motivato, il governo tedesco ha informato la Commissione, con lettera 12 dicembre 1994, che il calendario previsto per l'adozione della legge, menzionato nella lettera 28 aprile 1994, non aveva potuto essere rispettato, aggiungendo però che il disegno di legge era stato nel frattempo discusso dal Bundesrat e che sarebbe stato sottoposto al Bundestag all'inizio del 1995, talché la sua adozione avrebbe potuto aver luogo nella primavera di tale anno. In allegato alla sua comunicazione, il governo federale ha trasmesso alla Commissione, per una più ampia informazione, il testo del disegno di legge.
7 In un'ulteriore comunicazione del 15 agosto 1995 il governo tedesco ha informato la Commissione che, tenuto conto dei problemi emersi, la promulgazione della legge avrebbe potuto aver luogo, verosimilmente, non prima del primo trimestre del 1996.
8 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione che le consentisse di ritenere che la Repubblica federale di Germania avesse da allora adempiuto gli obblighi imposti dalla direttiva, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
9 Il governo tedesco non ha negato l'inadempimento contestatogli. Esso ha tuttavia segnalato in seguito che la legge recante misure sanitarie applicabili alle carni di volatili da cortile era stata pubblicata il 23 luglio 1996 (Bundesgesetzblatt I, pag. 991) e che il completamento dell'iter di adozione del suo regolamento di attuazione, e dunque la trasposizione concreta della direttiva, erano previsti entro la fine del 1996.
10 Ritenendo inoltre che il ritardo nella trasposizione della direttiva non comportasse alcun ostacolo per gli scambi intracomunitari, il governo tedesco ha chiesto alla Corte di sospendere il procedimento fino all'adozione del regolamento nazionale di attuazione. Questa domanda è stata respinta.
11 Poiché la trasposizione della direttiva non è intervenuta entro il termine da quest'ultima stabilito, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere accolto.
12 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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