Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Sottovoce 0904 20 (pimenti essiccati, tritati o polverizzati) - «Sonst zerkleinert» (altrimenti tritati) - Nozione - Prodotto tagliato in pezzi tra i 4 e gli 8 mm - Esclusione
Massima
La sottovoce 0904 20 della tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento n. 3174/88, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché nella versione risultante dal regolamento n. 2886/89, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, va interpretata nel senso che l'espressione «sonst zerkleinert» («altrimenti tritati») non comprende un prodotto tagliato in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm. Infatti i peperoni sono oggetto di una diversa classificazione nell'ambito della sottovoce 0904 20, a seconda che il loro sminuzzamento sia la conseguenza di una «triturazione» o di una «polverizzazione» o che, al contrario, esso non sia stato ottenuto attraverso nessuno di tali processi. Orbene, il frazionamento in pezzi è un processo di sminuzzamento che si distingue al contempo dalla «triturazione» e dalla «polverizzazione».
Parti
Nel procedimento C-143/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Leonhard Knubben Speditions GmbH
e
Hauptzollamt Mannheim,
domanda vertente sull'interpretazione della sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1) nonché nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 282, pag. 1),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Leonhard Knubben Speditions GmbH, dall'avv. K. Friedrich, del foro di Francoforte;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. H.-J. Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Leonhard Knubben Speditions GmbH, rappresentata dall'avv. K. Friedrich, e della Commissione, rappresentata dall'avv. H.-J. Rabe, all'udienza del 26 giugno 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 1996, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1), nonché nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 282, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Leonhard Knubben Speditions GmbH (in prosieguo: la «Leonhard Knubben») e lo Hauptzollamt Mannheim (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo alla classificazione tariffaria di partite di peperoni essiccati e tagliati in pezzi di 4-8 mm.
3 La sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata, quale risulta dai regolamenti n. 3174/88 e 2886/89 (in prosieguo: la «nomenclatura combinata»), recita come segue:
«0904 20 - Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:
- - non tritati né polverizzati: 0904 20 10 - - - Peperoni - - - altri: (...) 0904 20 90 - - tritati o polverizzati»
4 Secondo la nota esplicativa della sottovoce 0904 20 10,
«(...) la presente sottovoce comprende unicamente i peperoni essiccati, interi o in pezzi ma non quelli tritati né quelli ridotti in polvere».
5 Inoltre il regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 4161, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 395, pag. 1), riprende, alla sottovoce 0904 20 10, pubblicata alla tabella I dell'appendice 2 dell'allegato, la menzione seguente:
«Peperoni rossi o verdi, tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5%».
6 Tra il giugno 1989 ed il novembre 1990, la Leonhard Knubben ha importato dall'Ungheria e dal Cile partite di peperoni essiccati e tagliati in pezzi di 4-8 mm e li ha dichiarati come peperoni «tritati o polverizzati» ai sensi della sottovoce 0904 20 90 della nomenclatura combinata. Tali peperoni sono assoggettati ad un dazio doganale del 5% dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1672, di modifica del regolamento n. 2658/87 (GU L 169, pag. 1), che prolunga la sospensione dei dazi doganali per le merci corrispondenti.
7 A seguito di accertamenti sulla natura della merce, lo Hauptzollamt è giunto alla conclusione che si trattava di peperoni «non tritati o polverizzati» ai sensi della sottovoce 0904 20 10 della nomenclatura combinata, soggetti ad un dazio doganale del 12% e, con avviso di rettifica fiscale 12 marzo 1992, ha disposto il recupero dei dazi doganali. In seguito al reclamo della Leonhard Knubben, lo Hauptzollamt ha confermato il suo provvedimento.
8 Con atto introduttivo 5 agosto 1993, la Leonhard Knubben ha quindi presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg. Con sentenza 22 giugno 1995, tale collegio ha respinto il ricorso ritenendo che peperoni di siffatte dimensioni potevano soltanto essere dei prodotti «in pezzi» e rientravano pertanto nella sottovoce 0904 20 10 della nomenclatura combinata. Una classificazione siffatta è poi conforme, secondo il medesimo giudice, alla sottovoce 0904 20 10 pubblicata alla tabella I dell'appendice 2 dell'allegato al regolamento n. 4161/87.
9 Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundensfinanzhof.
10 Secondo quest'ultimo giudice, peperoni tagliati in pezzi di dimensioni fra i 4 e gli 8 mm non possono comunque considerarsi come «polverizzati». Il Bundesfinanzhof tende piuttosto a considerare i peperoni in parola come «tritati» e dunque da classificare nella sottovoce 0904 20 90, in ragione della versione tedesca della nomenclatura combinata che si riferisce ai peperoni «gemahlen oder sonst zerkleinert» (polverizzati o altrimenti tritati). L'espressione «sonst zekleinert» (altrimenti tritati), ad avviso del Bundesfinanzhof, può designare in effetti un grado qualsiasi di triturazione, che non raggiunge necessariamente la finezza di un prodotto di molitura.
11 Tuttavia il Bundesfinanzhof ritiene che la classificazione di peperoni tagliati in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm nella sottovoce 0904 20 90 fa sorgere alcuni dubbi tenuto conto delle altre versioni linguistiche della stessa sottovoce. Così il termine «broyés» utilizzato nella versione francese ed il termine «crushed» utilizzato nella versione inglese, corrispondenti all'espressione tedesca «sonst zerkleinert», potrebbero indicare un grado di triturazione più avanzato, che raggiunge la finezza di un prodotto di molitura. Il Bundesfinanzhof dichiara inoltre che un'interpretazione siffatta era stata accolta dal regolamento n. 4161/87, nonché dall'amministrazione doganale tedesca, che classifica i pimenti tagliati in pezzi o sotto forma di fiocchi, di lunghezza laterale pari a 1 mm o più, come prodotto di cui alla sottovoce 0904 20 10.
12 Ritenendo che la soluzione della controversia necessitasse un'interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale sia l'interpretazione da dare alla tariffa doganale comune - nomenclatura combinata 1989 e 1990 - in merito alla sottovoce 0904 20. In particolare, se la nozione ivi impiegata "sonst zerkleinert" ("altrimenti tritati") designi solo un grado di finezza simile a quello di un prodotto tritato o comprenda anche un prodotto tagliato in pezzi, di dimensioni comprese, ad esempio, tra i 4 e gli 8 mm».
13 Con la sua questione il giudice nazionale invita la Corte ad accertare se la sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata vada interpretata nel senso che l'espressione «sonst zerkleinert» («altrimenti tritati») riguarda soltanto un prodotto di una finezza analoga a quella di un prodotto polverizzato o che invece concerne anche un prodotto tagliato in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm.
14 Secondo una giurisprudenza costante, la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della Tariffa doganale comune e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli (sentenza 17 giugno 1997, causa C-164/95, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-3441, punto 13). Esistono altresì note esplicative elaborate, per quanto riguarda la nomenclatura combinata, dalla Commissione europea, che forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré, Racc. pag. I-4759, punto 21, e 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. I-6147, punto 17).
15 Va rilevato innanzi tutto che le versioni francese ed inglese della nomenclatura combinata, cui occorre riferirsi dato che la nomenclatura combinata è stata redatta sulla base del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci i cui testi in lingua francese ed inglese sono gli unici che fanno fede, utilizzano, nel formulare la sottovoce 0904 20, i termini «broyés» e «crushed», accanto ai termini «pulvérisés» e «ground».
16 Risulta da termini siffatti che i peperoni sono oggetto di una diversa classificazione a seconda che il loro sminuzzamento sia la conseguenza di una «triturazione» o di una «polverizzazione» o che, al contrario, esso non sia stato ottenuto attraverso nessuno di tali processi.
17 Orbene, il frazionamento in pezzi è un processo di sminuzzamento che si distingue al contempo dalla «triturazione» e dalla «polverizzazione».
18 Va osservato in proposito che i termini corrispondenti, nelle altre versioni linguistiche, ai termini «broyés» e «crushed», segnatamente le espressioni «tritati» e «triturados», adottati rispettivamente dalle versioni italiana, da un lato, spagnola e portoghese, dall'altro, definiscono, allo stesso modo, un processo di sminuzzamento distinto dal frazionamento in pezzi.
19 Va rilevato in secondo luogo che, secondo le versioni francese ed inglese delle note esplicative della nomenclatura combinata, la sottovoce 0904 20 10 relativa ai peperoni non tritati né polverizzati «comprende unicamente peperoni essiccati, interi o in pezzi, ma non quelli tritati né quelli ridotti in polvere».
20 Da tali note è quindi desumibile anche che peperoni in pezzi non sono né «tritati» né «polverizzati» ai sensi della sottovoce 0904 20. Va sottolineato al riguardo che, con riferimento alla cannella ed ai fiori di cinnamomo, le note esplicative della nomenclatura combinata precisano in modo identico che rientrano nella sottovoce 0906 10 00, «Cannella e fiori di cinnamomo non tritati né polverizzati», «i pezzi risultanti dal frazionamento della cannella in bastoncini di determinata lunghezza (...)».
21 Va ritenuto pertanto che peperoni tagliati in pezzi non possono considerarsi «tritati» ai sensi della sottovoce 0904 20.
22 Un'interpretazione siffatta trova riscontro nel regolamento n. 4161/87, adottato dopo l'entrata in vigore della nomenclatura combinata. Infatti, quest'ultimo menziona alla sottovoce 0904 20 10, «peperoni non tritati né polverizzati», pubblicata alla tabella I dell'appendice 2 dell'allegato: «Peperoni rossi o verdi, tagliati in pezzi, con contenuto di umidità non superiore a 9,5%».
23 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata va interpretata nel senso che l'espressione «sonst zerkleinert» («altrimenti tritati») non comprende un prodotto tagliato in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 7 marzo 1996, dichiara:
La sottovoce 0904 20 della nomenclatura combinata, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nonché nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l'allegato I al regolamento n. 2658/87, va interpretata nel senso che l'espressione «sonst zerkleinert» («altrimenti tritati») non comprende un prodotto tagliato in pezzi di dimensioni tra i 4 e gli 8 mm.
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