Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa in materia di fissazione dell'età per il pensionamento - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni legate necessariamente e obiettivamente alla diversa età pensionabile - Modalità di calcolo differenti delle pensioni di fine lavoro - Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]
Massima
L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.
La fissazione dell'età pensionabile determina effettivamente la durata del periodo in cui gli interessati possono versare contributi pensionistici. Se è stata mantenuta in vigore una disparità quanto all'età pensionabile, questione di fatto, la cui soluzione spetta al giudice nazionale, una discriminazione nel modo di calcolo delle pensioni sarebbe necessariamente e obiettivamente collegata al mantenimento in vigore di questa differenza, e rientra così nell'ambito della deroga autorizzata dalla citata disposizione.
Parti
Nel procedimento C-154/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Louis Wolfs
e
Office national de pensions (ONP),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, H. Ragnemalm (relatore) e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- dal signor Louis Wolfs;
- per l'Office national des pensions (ONP), dal signor Gabriel Perl, amministratore generale, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla signora Anne-Marie Snyers, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Louis Wolfs, dell'Office national des pensions (ONP), rappresentato dal signor Jean-Paul Lheureux, consigliere aggiunto, in qualità di agente, del governo belga, rappresentato dalla signora Anne-Marie Snyers, e della Commissione, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, all'udienza del 22 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 7 maggio successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Wolfs e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP»), in merito al calcolo della sua pensione.
3 Il regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 27 ottobre 1967, pag. 11258; in prosieguo: il «regio decreto n. 50»), vigente fino al 1_ gennaio 1991, ha fissato l'età normale per il pensionamento a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
4 Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto n. 50, il diritto alla pensione di vecchiaia era acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione delle retribuzioni percepite dall'avente diritto, il cui importo era stabilito in base a talune regole particolari. La prestazione era pari, per ogni anno civile, a 1/45 della retribuzione così calcolata per gli uomini, e a 1/40 per le donne.
5 Quando la durata della carriera professionale era superiore ai 40 o ai 45 anni, venivano considerati gli anni civili più favorevoli compresi in questo periodo.
6 A decorrere dal 1_ gennaio 1991 un nuovo regime, instaurato dalla legge 20 luglio 1990, che istituisce un'età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all'evoluzione del tenore di vita (Moniteur belge 15 agosto 1990, pag. 15875; in prosieguo: la «legge del 1990»), ha consentito ai lavoratori subordinati, di entrambi i sessi, di andare in pensione anticipatamente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale l'avente diritto compie l'età di 60 anni.
7 Per quanto concerne il calcolo della pensione, la legge del 1990 ha previsto che il diritto alla pensione di vecchiaia resti acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione delle retribuzioni dell'avente diritto, come stabilito dal regio decreto n. 50, e che il denominatore di tale frazione rimanga stabilito a 45 per gli uomini e a 40 per le donne.
8 L'art. 4, n. 1, della direttiva, vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, tra cui quelle di vecchiaia.
9 Tuttavia, l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, che pone deroghe a tale principio, enuncia:
«1. La (...) direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) la fissazione dei limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;
(...)».
10 Nella causa che aveva dato luogo alla sentenza 1_ luglio 1993, C-154/92, Van Cant (Racc. pag. I-3811), l'Arbeidsrechtbank di Anversa aveva chiesto alla Corte se il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia per gli aventi diritto di sesso maschile, quale sopra menzionato, costituisse una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi dell'art. 4 della direttiva.
11 Al punto 13 della citata sentenza Van Cant, la Corte ha dichiarato che, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale abbia abolito la differenza di età per il pensionamento che esisteva tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, elemento di fatto il cui accertamento compete al giudice nazionale, l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva non può più essere invocato per giustificare il mantenimento in vigore di una disparità nel modo di calcolo delle pensioni di vecchiaia che era collegata a tale differenza di età per il pensionamento.
12 Nella stessa sentenza, la Corte ha dichiarato inoltre che gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva ostano a che una disciplina nazionale, che consenta ai lavoratori di sesso maschile e a quelli di sesso femminile di andare in pensione alla medesima età, mantenga in vigore, nel modo di calcolo della pensione, una disparità basata sul sesso collegata alla preesistente differenza di età per il pensionamento basata sulla disciplina precedente.
13 Nel caso di specie, emerge dagli atti che l'ONP ha concesso al signor Wolfs una pensione di vecchiaia da lavoro subordinato dell'importo annuo di 109 026 BFR, sulla base di una frazione rappresentativa della carriera pari a 13/45, essendo stati riconosciuti gli anni dal 1955 al 1967. Il signor Wolfs ha lasciato il Belgio nel 1968.
14 Facendo valere che il metodo di calcolo della pensione applicabile alle lavoratrici, che prende in considerazione i 40 anni di attività lavorativa più favorevoli, condurrebbe a una pensione più elevata di quella che gli è stata riconosciuta, il signor Wolfs ha presentato dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, invocando la citata sentenza Van Cant, un ricorso d'annullamento nei confronti della decisione con la quale l'ONP ha fissato l'importo della sua pensione.
15 Nell'ambito di tale ricorso, il Tribunal du travail di Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la realizzazione, da parte di uno Stato membro, di un sistema di pensionamento flessibile, conformemente alla raccomandazione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea 10 dicembre 1982, 82/857/CEE (raccomandazione relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile), resti oggetto dell'esclusione prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale), nel senso che la fissazione di un'età pensionabile flessibile per gli uomini e per le donne, ad esempio tra l'età di 60 anni e quella di 65 anni, non potrebbe essere equiparata puramente e semplicemente alla fissazione di un'età di andata in quiescenza identica per tutti e, anche combinata con il mantenimento di un calcolo diverso della pensione per gli uomini e per le donne, non sarebbe necessariamente in contrasto con il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, sancito dall'art. 4, n. 1, della stessa direttiva 79/7/CEE, dato che ciascun futuro pensionato, in un siffatto regime, ha la facoltà di determinare liberamente la decorrenza della sua pensione di vecchiaia in relazione alla rispettiva anzianità lavorativa; e ciò soprattutto qualora il regime così istituito risponda ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato e sia giustificato da ragioni estranee ad una discriminazione fondata sul sesso.
2) In caso di soluzione negativa, se la realizzazione combinata degli obiettivi fissati dalla direttiva 79/7/CEE e dalla raccomandazione 82/857/CEE, ossia l'introduzione di un'età pensionabile flessibile per tutti e la parità tra uomo e donna in materia di previdenza sociale, e la presa in considerazione congiunta dell'uguaglianza formale e delle discriminazioni reali esistenti tra gli uomini e le donne in materia di pensioni di vecchiaia previste dalla legge, impongano ad uno Stato membro, in maniera meccanica, di livellare dal basso le condizioni di ammissione alla pensione di vecchiaia garantendo agli uomini e alle donne il diritto a fruire di una pensione di vecchiaia, in base alla scelta dell'interessato, a partire dall'età più bassa e in base alle modalità di calcolo sino ad allora applicate alla categoria ammessa a partire da tale età alla pensione di vecchiaia; e ciò indipendentemente dalle conseguenze per l'equilibrio finanziario di regimi pensionistici che non sono stati costituiti sulla base di tali principi.
3) Sempre nell'ipotesi di una soluzione in senso negativo della questione sub 1), se l'applicazione della soluzione più favorevole all'interessato debba, alla luce del diritto comunitario, operarsi per tutta l'anzianità lavorativa dell'interessato o possa effettuarsi unicamente per gli anni di anzianità lavorativa successivi vuoi all'entrata in vigore della legge istitutiva di un'età pensionabile flessibile, vuoi alla pronuncia della sentenza emanata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 1_ luglio 1993 nella causa Remi van Cant/Office national des pensions».
16 Con lettera 12 maggio 1997 il giudice a quo ha informato la Corte che l'ONP aveva proposto appello nei confronti dell'ordinanza 22 aprile 1996 dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles, chiedendo in particolare il ritiro delle questioni pregiudiziali. Conformemente al parere del primo presidente della Cour du travail di Bruxelles, espresso con lettera 30 maggio 1997, la Corte ha sospeso il procedimento pregiudiziale.
17 Successivamente, con lettera 18 giugno 1998, il primo presidente della Cour du travail di Bruxelles ha chiesto alla Corte di proseguire l'esame delle questioni pregiudiziali.
Sulla prima questione
18 Con la sua prima questione, il giudice a quo domanda in sostanza se un sistema pensionistico che permette sia agli uomini sia alle donne di andare in pensione all'età di 60 anni, ma con un modo di calcolo della pensione diverso a seconda del sesso, rientri nell'ambito della deroga dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
19 Tale questione corrisponde, nella sostanza, a quella esaminata nella citata sentenza Van Cant. Tuttavia, si deve rilevare che un nuovo elemento si aggiunge al regime applicabile sia all'epoca della sentenza Van Cant sia al momento del rinvio della presente causa.
20 Il 19 giugno 1996, e cioè successivamente all'ordinanza di rinvio, il Parlamento belga ha adottato una legge interpretativa della legge del 1990 (Moniteur belge del 20 luglio 1996, pag. 19579, in prosieguo: la «legge interpretativa»). Di conseguenza, si considera che a decorrere da questa data la legge del 1990 abbia avuto, con effetto risalente alla sua entrata in vigore il 1_ gennaio 1991, la portata conferitale dalla legge interpretativa.
21 Ai sensi dell'art. 2 della legge interpretativa, ai fini dell'applicazione degli artt. 2, nn. 1, 2 e 3, e 3, nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, della legge del 1990, «con i termini "pensione di vecchiaia" si intende il reddito sostitutivo accordato al beneficiario che si ritiene essere divenuto inidoneo al lavoro per motivi di età, situazione che si suppone verificarsi all'età di 65 anni per i beneficiari di sesso maschile e di 60 anni per quelli di sesso femminile».
22 Ai fini di una soluzione utile al giudice nazionale, occorre quindi interpretare le disposizioni della direttiva tenendo conto delle disposizioni nazionali attualmente in vigore.
23 A questo proposito, si deve rilevare che la Corte, nella sentenza 30 aprile 1998, cause riunite da C-377/96 a C-384/96, De Vriendt (Racc. pag. I-2105), ha già proceduto a un tale esame.
24 Al punto 25 di questa sentenza, la Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di deroghe contemplata dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretata restrittivamente (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 8). Così, nel caso in cui, ai sensi di questo articolo, uno Stato membro preveda un'età di pensionamento diversa per gli uomini e per le donne per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, l'ambito della deroga consentita è limitato alle discriminazioni necessariamente ed obiettivamente legate alle differenze dell'età di pensionamento (sentenze Thomas e a., citata, e 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag. I-3407, punto 18). Per contro, se la normativa nazionale ha soppresso la differenza di età di pensionamento, lo Stato membro non è autorizzato a mantenere una disparità basata sul sesso nel modo di calcolo delle pensioni (sentenza Van Cant, citata, punto 13).
25 Al punto 26 della citata sentenza De Vriendt, la Corte ha inoltre rilevato che, dalla natura delle deroghe di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva, risulta che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l'importanza (sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297, punto 15).
26 Ciò considerato, la Corte ha concluso, al punto 27 della citata sentenza De Vriendt, che occorre determinare se la discriminazione relativa al metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia necessariamente ed obiettivamente legata al mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali che stabiliscono differenze dell'età di pensionamento basate sul sesso e che, di conseguenza, rientrano nell'ambito della deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
27 A questo proposito, va ricordato che, come risulta dal punto 13 della citata sentenza Van Cant, la questione se la normativa nazionale abbia mantenuto in vigore una disparità, quanto all'età pensionabile, tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile è una questione di fatto, la cui soluzione spetta al giudice nazionale.
28 Nel caso che tale disparità sia stata mantenuta in vigore, la Corte ha rilevato, al punto 29 della citata sentenza De Vriendt, che la fissazione dell'età pensionabile determina effettivamente la durata del periodo in cui gli interessati possono versare contributi pensionistici.
29 La Corte ha concluso, al punto 30 della detta sentenza, che risulta così che, in un'ipotesi del genere, una discriminazione nel modo di calcolo delle pensioni, quale quella risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi, sarebbe necessariamente e obiettivamente collegata al mantenimento in vigore della differenza nella determinazione dell'età pensionabile.
30 Considerato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.
Sulla seconda e sulla terza questione
31 La seconda e la terza questione sono state sollevate nel caso in cui alla prima questione fosse stata fornita una soluzione negativa; non vi è quindi luogo ad esaminarle.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con ordinanza 22 aprile 1996, dichiara:
L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.
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