Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Politica agricola comune - Riforma delle strutture - Modernizzazione delle aziende agricole - Regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 - Albo inteso a determinare i beneficiari dell'aiuto - Iscrizione negata a talune persone giuridiche a motivo della loro forma giuridica - Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 797/85; direttiva del Consiglio 72/159/CEE)
Massima
La direttiva 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, e il regolamento n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 di escludere dall'iscrizione all'albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.
Parti
Nel procedimento C-164/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Regione Piemonte
e
Saiagricola S.p.A.,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1),
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Saiagricola S.p.A. dagli avv.ti Vittorio Barosio, del foro di Torino, e Mario Contaldi, del foro di Roma;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, e Paolo Ziotti, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 9 gennaio 1996, pervenuta in cancelleria il 13 maggio successivo, il Consiglio di Stato ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Saiagricola S.p.A. (in prosieguo: la «Saiagricola») e la Regione Piemonte a proposito della domanda di iscrizione della Saiagricola all'albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3 Il regolamento n. 797/85 stabilisce le norme comunitarie fondamentali in materia di politica delle strutture dell'agricoltura.
4 L'art. 2 del regolamento n. 797/85 dispone che, per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui imprenditore eserciti l'attività agricola a titolo principale e possieda taluni requisiti.
5 L'art. 2, n. 5, del detto regolamento, che riproduce in termini praticamente identici l'art. 3, n. 1, della direttiva 72/159, precisa che:
«Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente».
6 A seguito della codificazione effettuata con il regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2328, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1), l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 797/85 è divenuto, senza alcuna modifica, l'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2328/91.
7 In forza del potere legislativo concorrente loro spettante in materia di agricoltura, le regioni italiane hanno emanato, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi statali, norme dettagliate per l'attuazione della normativa comunitaria relativa alla riforma dell'agricoltura.
8 L'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 18, della Regione Piemonte (in prosieguo: la «legge n. 18») prevede la creazione di un albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale al quale tali imprenditori possono iscriversi.
9 Altre norme della legge n. 18 fissano le condizioni che gli imprenditori devono soddisfare.
10 Il Consiglio regionale della Regione Piemonte, con deliberazione 28 luglio 1983, n. 443-6462, ha attuato le prescrizioni della legge n. 18. Gli artt. 2 e 3 della detta deliberazione dispongono che solo le persone fisiche, le cooperative agricole costituite conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione e le associazioni di imprenditori agricoli possono chiedere la loro iscrizione all'albo.
11 Emerge dalla decisione di rinvio che, con provvedimento 3 giugno 1991, la Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale di Vercelli ha respinto la domanda di iscrizione della Saiagricola in quanto, ai sensi della legge n. 18, solo le persone fisiche sono autorizzate ad ottenere l'iscrizione all'albo.
12 Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenze 6 maggio e 3 giugno 1993, ha annullato tale provvedimento giudicando che la legge n. 18 era in contrasto con le disposizioni della direttiva 72/159, che vieta di riconoscere la qualità di «imprenditore agricolo a titolo principale» esclusivamente alle persone fisiche.
13 Il Consiglio di Stato, in seguito all'appello proposto dalla regione Piemonte, ha sospeso il procedimento e, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«(...) se, in base alla direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, e al successivo regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, in relazione al perseguito obiettivo dello sviluppo di una politica agraria comune, in un sistema di non discriminazione tra imprenditori, residui spazio al legislatore nazionale o regionale per una differenziazione di trattamento dell'imprenditore individuale, sia pure con riferimento alla sola previsione di uno speciale regime di individuazione derivante dalla previsione della istituzione di uno specifico albo per esso solo previsto».
14 Con tale questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 797/85, che riproduce in termini praticamente identici l'art. 3, n. 1, della direttiva 72/159, consenta agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare quali siano i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 di escludere dall'iscrizione al detto albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale con la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.
15 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la normativa comunitaria non consente agli Stati membri, ai quali spetta precisare il contenuto della nozione di «imprenditore agricolo a titolo principale», di limitarne l'ambito di applicazione alle sole persone fisiche (v. sentenze 18 dicembre 1986, causa 312/85, Villa Banfi, Racc. pag. 4039, e 15 ottobre 1992, causa C-162/91, Tenuta il Bosco, Racc. pag. I-5279).
16 Peraltro, poiché la direttiva 72/159 e il regolamento n. 797/85 dispongono espressamente che le persone giuridiche rientrano nel loro ambito d'applicazione, l'esclusione dall'iscrizione all'albo per il solo motivo della forma giuridica del richiedente è incompatibile con la normativa comunitaria.
17 Si evince da quanto sopra che gli Stati membri non hanno alcun margine discrezionale per negare l'applicazione del regime istituito dalla direttiva 72/159 - e, successivamente, dal regolamento n. 797/85 - alle aziende che soddisfino i necessari requisiti per il solo motivo della loro forma giuridica (v. citate sentenze Villa Banfi, punto 9, e Tenuta il Bosco, punto 14).
18 Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la direttiva 72/159 e il regolamento n. 797/85 vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 di escludere dall'iscrizione all'albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Consiglio di Stato con decisione 9 gennaio 1996, dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, e il regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159 di escludere dall'iscrizione all'albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.
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